Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.