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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3312/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 30.4.2025 e vertente tra
in atti gen.to, res.te in OZ RM (AL), rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv.to Gregorio Mazzone del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Ravenna, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1
Avv.to rappresentata e difesa dall' Avv.to Filippo Berardi del Foro di Ravenna, CP_2
giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1149/2023 dell' 8/11/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 18 febbraio
e il 24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito contro il CP_1
fideiussore della debitrice principale - dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_3
Milano con sentenza del 19/4/2018 - l'odierno opponente , è infondata e deve Parte_1
essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da un rapporto bancario di apertura di credito per anticipazioni su presentazione di effetti salvo buon fine, acceso dalla debitrice principale Controparte_3
in data 21.7 2006 ( doc. 2 fascicolo monitorio) con l'allora Controparte_4
poi confluita per fusione in
[...] Controparte_5
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale aveva rilasciato fideiussione Pt_1
( doc. 3, fideiussione omnibus fino ad € 135.00 e doc. 4, innalzamento tetto fideiussione di
[...]
ulteriori € 47.000) Con lettera raccomandata 10 giugno 2015 stante l'andamento insoddisfacente dei rapporti, la li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e al fideiussore a mezzo CP_5
lettere raccomandate (vedi doc.ti sub 7 fascicolo monitorio) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
Dopo aver tentato inutilmente di recuperare il suo credito dalla debitrice principale nel frattempo fallita, con domanda di ammissione al passivo del 25.9.2019, , con contratto di CP_5
cessione 11 dicembre 2020 ( doc. 13 fascicolo monitorio) aveva ceduto il proprio credito a CP_1
Quest'ultima aveva successivamente presentato ricorso per D.I. depositato il 4 ottobre 2023
[...]
agendo contro il fideiussore , per il recupero di un credito di € 17.762,37 di cui € Parte_1
Co 16.630 a titolo di capitale per importo di RI. scadute e non pagate, il resto per interessi di mora.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione da Parte_1
che ha eccepito 1) la mancanza di prova dell'effettiva titolarità del credito in capo a Controparte_1
2) l'insussistenza, l'indeterminatezza e comunque l'erronea determinazione del credito;
3) la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi moratori;
4) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dal per violazione della normativa Pt_1
antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05; 5) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la provveduto ad CP_5
2 esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice e del fideiussore.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha evidenziato la genericità dell'eccezione riguardante la quantificazione del credito, nonché contestato l'avvenuta prescrizione degli interessi e la fondatezza delle ulteriori eccezioni.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Passando al merito, la prima eccezione, quella di difetto di prova della titolarità del credito in capo a appare infondata. Controparte_1
Ed invero con il ricorso monitorio parte opposta aveva prodotto sub doc. 11) unitamente alla messa in mora da essa spedita al in data 25 gennaio 2021 anche la comunicazione effettuata Pt_1
in data 11 dicembre 2020 da , precedente creditrice del , dell'avvenuta CP_5 Pt_1
cessione, in pari data, del credito oggetto di causa a favore di tale produzione, di Controparte_1
per sé sola già idonea a dare la prova della titolarità del credito in capo all'odierna opposta, unitamente al contratto di cessione prodotto sub doc.to 13, e all'estratto PDF dell'elenco dei crediti ceduti a questo allegato nella parte relativa al credito oggetto di causa, fornisce prova Con sufficiente della legittimazione attiva di next in base a circostanze che, d'altr'onde, parte opponente non ha mai specificamente contestato.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione dei rapporti avvenuta come detto a giugno 2015, è estranea la nostra fattispecie. Si vedano, sul punto, le seguenti massime:
Cass. 2276/16: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.
Cass. 28060/2023: La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.
3 Cass. 11125/24: La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione in questione, una fideiussione omnibus per la somma massima di € 135.000 (doc. 3) poi innalzata di ulteriori € 47.000 ( doc. 4) è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2, 6 e 8 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni CP_5
giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ora, a parte la considerazione che l'eccezione è stata formulata in termini del tutto generici senza alcun riferimento a quanto effettivamente accaduto nel caso di specie, va rilevato che nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi
4 alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n.
22346 che richiama la prima;
Cass. 660/25; Cass. 5179/25) che di merito ( Corte di Appello di
Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta
– cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione dei rapporti di conto corrente in data 10 giugno 2015, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc.ti sub 7), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalle garanzie personali prestate a suo favore da . Parte_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata e si procede nell'esame delle ultime due eccezioni sollevate dall'opponente.
Decadenza dalla garanzia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il CP_5
recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice.
Questa contestazione è smentita dalla circostanza, provata con i doc.ti sub 7 del fascicolo monitorio, che la Banca ha provveduto – con una diffida equiparabile, come detto sopra, ad azione giudiziale - a mettere in mora la debitrice principale e, contestualmente, il fideiussore, non appena risolti i tre rapporti oggetto di causa.
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) dei contratti di conto corrente ordinario e di apertura di credito su anticipazioni prodotti col ricorso monitorio;
b) degli estratti conto prodotti dalla (doc. 5). Si noti inoltre che nel caso CP_5
5 che ci occupa la Banca cessionaria non ha neppure agito per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto corrente, pari alla data di chiusura del conto il 14 ottobre 2015 a - € 21.777,88 ma solo delle ricevute bancarie anticipate e poi non incassate e riaddebitate in data 7 luglio 2025
(vedi estratto conto), e interessi di mora relativi, il tutto pari alla data del monitorio alla complessiva minor somma di € 17.762,37.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 26.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1149/2023 dell' 8/11/2023;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 3.386,50 Parte_1
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3312/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 30.4.2025 e vertente tra
in atti gen.to, res.te in OZ RM (AL), rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv.to Gregorio Mazzone del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Ravenna, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1
Avv.to rappresentata e difesa dall' Avv.to Filippo Berardi del Foro di Ravenna, CP_2
giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1149/2023 dell' 8/11/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 18 febbraio
e il 24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito contro il CP_1
fideiussore della debitrice principale - dichiarata fallita dal Tribunale di Controparte_3
Milano con sentenza del 19/4/2018 - l'odierno opponente , è infondata e deve Parte_1
essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da un rapporto bancario di apertura di credito per anticipazioni su presentazione di effetti salvo buon fine, acceso dalla debitrice principale Controparte_3
in data 21.7 2006 ( doc. 2 fascicolo monitorio) con l'allora Controparte_4
poi confluita per fusione in
[...] Controparte_5
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale aveva rilasciato fideiussione Pt_1
( doc. 3, fideiussione omnibus fino ad € 135.00 e doc. 4, innalzamento tetto fideiussione di
[...]
ulteriori € 47.000) Con lettera raccomandata 10 giugno 2015 stante l'andamento insoddisfacente dei rapporti, la li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e al fideiussore a mezzo CP_5
lettere raccomandate (vedi doc.ti sub 7 fascicolo monitorio) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
Dopo aver tentato inutilmente di recuperare il suo credito dalla debitrice principale nel frattempo fallita, con domanda di ammissione al passivo del 25.9.2019, , con contratto di CP_5
cessione 11 dicembre 2020 ( doc. 13 fascicolo monitorio) aveva ceduto il proprio credito a CP_1
Quest'ultima aveva successivamente presentato ricorso per D.I. depositato il 4 ottobre 2023
[...]
agendo contro il fideiussore , per il recupero di un credito di € 17.762,37 di cui € Parte_1
Co 16.630 a titolo di capitale per importo di RI. scadute e non pagate, il resto per interessi di mora.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione da Parte_1
che ha eccepito 1) la mancanza di prova dell'effettiva titolarità del credito in capo a Controparte_1
2) l'insussistenza, l'indeterminatezza e comunque l'erronea determinazione del credito;
3) la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi moratori;
4) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dal per violazione della normativa Pt_1
antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05; 5) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la provveduto ad CP_5
2 esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice e del fideiussore.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha evidenziato la genericità dell'eccezione riguardante la quantificazione del credito, nonché contestato l'avvenuta prescrizione degli interessi e la fondatezza delle ulteriori eccezioni.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Passando al merito, la prima eccezione, quella di difetto di prova della titolarità del credito in capo a appare infondata. Controparte_1
Ed invero con il ricorso monitorio parte opposta aveva prodotto sub doc. 11) unitamente alla messa in mora da essa spedita al in data 25 gennaio 2021 anche la comunicazione effettuata Pt_1
in data 11 dicembre 2020 da , precedente creditrice del , dell'avvenuta CP_5 Pt_1
cessione, in pari data, del credito oggetto di causa a favore di tale produzione, di Controparte_1
per sé sola già idonea a dare la prova della titolarità del credito in capo all'odierna opposta, unitamente al contratto di cessione prodotto sub doc.to 13, e all'estratto PDF dell'elenco dei crediti ceduti a questo allegato nella parte relativa al credito oggetto di causa, fornisce prova Con sufficiente della legittimazione attiva di next in base a circostanze che, d'altr'onde, parte opponente non ha mai specificamente contestato.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione dei rapporti avvenuta come detto a giugno 2015, è estranea la nostra fattispecie. Si vedano, sul punto, le seguenti massime:
Cass. 2276/16: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.
Cass. 28060/2023: La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.
3 Cass. 11125/24: La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione in questione, una fideiussione omnibus per la somma massima di € 135.000 (doc. 3) poi innalzata di ulteriori € 47.000 ( doc. 4) è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2, 6 e 8 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni CP_5
giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ora, a parte la considerazione che l'eccezione è stata formulata in termini del tutto generici senza alcun riferimento a quanto effettivamente accaduto nel caso di specie, va rilevato che nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi
4 alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n.
22346 che richiama la prima;
Cass. 660/25; Cass. 5179/25) che di merito ( Corte di Appello di
Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta
– cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione dei rapporti di conto corrente in data 10 giugno 2015, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc.ti sub 7), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalle garanzie personali prestate a suo favore da . Parte_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata e si procede nell'esame delle ultime due eccezioni sollevate dall'opponente.
Decadenza dalla garanzia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il CP_5
recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice.
Questa contestazione è smentita dalla circostanza, provata con i doc.ti sub 7 del fascicolo monitorio, che la Banca ha provveduto – con una diffida equiparabile, come detto sopra, ad azione giudiziale - a mettere in mora la debitrice principale e, contestualmente, il fideiussore, non appena risolti i tre rapporti oggetto di causa.
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) dei contratti di conto corrente ordinario e di apertura di credito su anticipazioni prodotti col ricorso monitorio;
b) degli estratti conto prodotti dalla (doc. 5). Si noti inoltre che nel caso CP_5
5 che ci occupa la Banca cessionaria non ha neppure agito per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto corrente, pari alla data di chiusura del conto il 14 ottobre 2015 a - € 21.777,88 ma solo delle ricevute bancarie anticipate e poi non incassate e riaddebitate in data 7 luglio 2025
(vedi estratto conto), e interessi di mora relativi, il tutto pari alla data del monitorio alla complessiva minor somma di € 17.762,37.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 26.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1149/2023 dell' 8/11/2023;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 3.386,50 Parte_1
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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