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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…3023 /2018
TRIBUNALE DI PISA cron.……...………………. Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente
SENTENZA rep.…...…………………… nella causa iscritta al n. 3023/2018 R.G.,
promossa da
, con gli Avv.ti L.P. Murciano e M.R. Marano Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_1
[...]
OGGETTO:
[...]
ASSICURAZIONE Convenuti contumaci
CONTRO
I
[...]
[...]
Controparte_2 con l'Avv. Elisa Chiocchi
Terza intervenuta
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
16.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 3 luglio 2025, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio la compagnia Controparte_1
e al fine di richiedere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni tutti fisici subiti in un incidente stradale avvenuto il giorno 14/12/2013 alle ore 16,30 circa a Pisa, su
Lungarno Guadalongo, quando l'auto FIAT 500 tg. ES 321 JC, di proprietà e condotta dalla convenuta Controparte_1 aveva investito l'attrice che si trovava a piedi, colpendola all'arto inferiore destro.
Si è costituita in giudizio, con intervento volontario,
[...]
Controparte_2
, quale effettiva compagnia di assicurazione
[...] dell'auto FIAT 500 tg. ES 321 IC.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato quanto segue.
Il giorno 14/12/2013, alle ore 16,30 circa, Controparte_1
alla guida dell'auto FIAT 500 tg. ES 321 JC di sua proprietà ed
[...] assicurata con , stava percorrendo il Lungarno Guadalongo a CP_1
Pisa con direzione Pontedera, intenzionata a trovare un parcheggio.
Giunta all'altezza della colonnina di pagamento del parcheggio, posta sulla destra rispetto alla sua direzione di marcia, urtava con la ruota anteriore sinistra dell'auto il piede del pedone Parte_1 provocandole lesioni, ed il conseguente danno non patrimoniale e patrimoniale.
2 La compagnia , nel merito, contestava la domanda attorea CP_1 ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta alla danneggiata, pari a € 19.600,00.
La causa è stata istruita attraverso l'escussione di testi e c.t.u. medico legale.
La domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata.
A tacere, infatti, del fatto che la somma trasmessa a suo tempo dalla compagnia assicuratrice risulta – in base alle deduzioni parte- accettata dalla madre della allora minore deve rilevarsi Parte_1 che nel caso di specie è applicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dal disposto normativo di cui all'art. 2054 c.c., con la conseguenza che, anche laddove dovesse ritenersi corretta la maggiore quantificazione della riduzione di integrità psicofisica permanente conseguente al sinistro, in goni caso dovrebbe ritenersi satisfattiva la somma già riscossa a titolo di risarcimento del danno.
L'escussione dei testi, infatti, non consente di ritenere esclusiva la responsabilità del veicolo condotto dalla convenuta nella CP_1 determinazione del sinistro.
È emerso, infatti, che a piedi fra le auto in sosta, stesse Parte_1 attraversando la strada, provenendo, appunto, dagli stalli di sosta, posti alla sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, e attraversava la via da sinistra verso destra, al di fuori delle strisce pedonali, in direzione della madre che si trovava a pagare il ticket del parcheggio.
Se è vero che la teste (mamma di ha dichiarato Tes_1 Parte_1 che la figlia, dopo essere scesa dal veicolo posto in sosta, si trovava
”... alla fine sul lato posteriore della mia auto parcheggiata e si è leggermente sporta per vedere se poteva passare o no per
3 raggiungermi dall'atro lato della strada quando la macchina una Fiat
500 che stava sopraggiungendo e stava cercando parcheggio, le ha schiacciato il piede destro”, è anche vero che la teste Testimone_2
, la quale si trovava insieme a Signorini vicino alla colonnina
[...] del parcheggio, ha chiarito che “Siamo uscite dalla macchina, io e la mamma di eravamo davanti e è rimasta dietro, noi Pt_1 Pt_1 eravamo già arrivate sul marciapiede dall'altro lato della strada –dove
c'è il macchina del parchimetro-e ci stava raggiungendo . Nel Pt_1 girarmi perché aspettavano che lei prendesse la borsa dalla macchina che si era dimenticata, ho visto una vettura che gli è passata su un piede;
nel momento che mi sono girata ho visto la macchina passare sul piede e cadere ADR se non ricordo male era il piede destro;
Pt_1
ADR io insieme alla madre di al momento dell'evento eravamo Pt_1 già sul marciapiede dall'altro lato, dove si trova la macchinetta;
ADR ho visto che quanto è stata colpita al piede era in prossimità Pt_1 della macchina parcheggiata”.
Non vi è prova, quindi, della esatta collocazione della attrice al momento dell'impatto con il veicolo condotto dalla convenuta e,
d'altra parte, si può ragionevolmente presumere che si trovasse nella sede stradale più che del tutto adiacente al veicolo parcheggiato, il quale, altrimenti, verosimilmente, sarebbe stato parimenti colpito dal veicolo danneggiante.
Deve ritenersi, pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità maggiormente condivisibile e consolidata, che vi sia stato un concorso di colpa in misura paritaria nella determinazione del sinistro per cui è causa.
La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della
4 responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.” (Cassazione civile sez.
III, 17/05/2024, n.13786). E ancora: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a
5 bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).” (Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.2433).
Pertanto, anche laddove dovesse ritenersi condivisibile quanto osservato dal c.t. di parte attrice in punto di maggiore valorizzazione della possibile evoluzione artrosica della frattura di caviglia, con relativo danno biologico permanente pari al 10%, dovrebbe, come anticipato, comunque ritenersi satisfattiva la somma di € 19.600,00
(calcolata su IP complessiva 9% ITT, 38 gg ITP al 75% 35 gg ITP al
50% 30 gg ITP al 25% 30 gg Spese mediche riconosciute: spese relative all'acquisto e noleggio dei presidi necessari alla deambulazione (224.00 €), le spese relative alla terapia riabilitativa
(1506.00 €), per le visite specialistiche ortopediche (152.00 €) e le spese dei ticket sanitari (150.00 €), parere medico-legale della dott.ssa (366.00 €) e le ricevute dei certificati a scopo Per_1 assicurativi rilasciati dal dott. (140.00 €)), tenuto conto Per_2 dell'età del danneggiato alla data del sinistro (13 anni), e in assenza di personalizzazione del danno biologico, avuto riguardo alla assenza, nel caso di specie, di circostanza specifiche che indichino una maggiore afflittività delle lesioni riportate.
D'altra parte, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione
6 presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Corte Cass. sez. III - 30/10/2018, n.
27482).
In effetti, nell'ambito della vicenda per cui è causa non risulta allegato un pregiudizio specifico, patito dalla danneggiata oltre le normali conseguenze (anche estetiche) delle lesioni riportate.
Tenuto conto dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutisi in punto di interpretazione e applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 2054 c.c., si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata.
Dichiara la compensazione delle spese di lite, e pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 11/11/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r.g.…3023 /2018
TRIBUNALE DI PISA cron.……...………………. Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente
SENTENZA rep.…...…………………… nella causa iscritta al n. 3023/2018 R.G.,
promossa da
, con gli Avv.ti L.P. Murciano e M.R. Marano Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_1
[...]
OGGETTO:
[...]
ASSICURAZIONE Convenuti contumaci
CONTRO
I
[...]
[...]
Controparte_2 con l'Avv. Elisa Chiocchi
Terza intervenuta
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
16.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 3 luglio 2025, che devono intendersi qui richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio la compagnia Controparte_1
e al fine di richiedere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni tutti fisici subiti in un incidente stradale avvenuto il giorno 14/12/2013 alle ore 16,30 circa a Pisa, su
Lungarno Guadalongo, quando l'auto FIAT 500 tg. ES 321 JC, di proprietà e condotta dalla convenuta Controparte_1 aveva investito l'attrice che si trovava a piedi, colpendola all'arto inferiore destro.
Si è costituita in giudizio, con intervento volontario,
[...]
Controparte_2
, quale effettiva compagnia di assicurazione
[...] dell'auto FIAT 500 tg. ES 321 IC.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato quanto segue.
Il giorno 14/12/2013, alle ore 16,30 circa, Controparte_1
alla guida dell'auto FIAT 500 tg. ES 321 JC di sua proprietà ed
[...] assicurata con , stava percorrendo il Lungarno Guadalongo a CP_1
Pisa con direzione Pontedera, intenzionata a trovare un parcheggio.
Giunta all'altezza della colonnina di pagamento del parcheggio, posta sulla destra rispetto alla sua direzione di marcia, urtava con la ruota anteriore sinistra dell'auto il piede del pedone Parte_1 provocandole lesioni, ed il conseguente danno non patrimoniale e patrimoniale.
2 La compagnia , nel merito, contestava la domanda attorea CP_1 ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta alla danneggiata, pari a € 19.600,00.
La causa è stata istruita attraverso l'escussione di testi e c.t.u. medico legale.
La domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata.
A tacere, infatti, del fatto che la somma trasmessa a suo tempo dalla compagnia assicuratrice risulta – in base alle deduzioni parte- accettata dalla madre della allora minore deve rilevarsi Parte_1 che nel caso di specie è applicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dal disposto normativo di cui all'art. 2054 c.c., con la conseguenza che, anche laddove dovesse ritenersi corretta la maggiore quantificazione della riduzione di integrità psicofisica permanente conseguente al sinistro, in goni caso dovrebbe ritenersi satisfattiva la somma già riscossa a titolo di risarcimento del danno.
L'escussione dei testi, infatti, non consente di ritenere esclusiva la responsabilità del veicolo condotto dalla convenuta nella CP_1 determinazione del sinistro.
È emerso, infatti, che a piedi fra le auto in sosta, stesse Parte_1 attraversando la strada, provenendo, appunto, dagli stalli di sosta, posti alla sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, e attraversava la via da sinistra verso destra, al di fuori delle strisce pedonali, in direzione della madre che si trovava a pagare il ticket del parcheggio.
Se è vero che la teste (mamma di ha dichiarato Tes_1 Parte_1 che la figlia, dopo essere scesa dal veicolo posto in sosta, si trovava
”... alla fine sul lato posteriore della mia auto parcheggiata e si è leggermente sporta per vedere se poteva passare o no per
3 raggiungermi dall'atro lato della strada quando la macchina una Fiat
500 che stava sopraggiungendo e stava cercando parcheggio, le ha schiacciato il piede destro”, è anche vero che la teste Testimone_2
, la quale si trovava insieme a Signorini vicino alla colonnina
[...] del parcheggio, ha chiarito che “Siamo uscite dalla macchina, io e la mamma di eravamo davanti e è rimasta dietro, noi Pt_1 Pt_1 eravamo già arrivate sul marciapiede dall'altro lato della strada –dove
c'è il macchina del parchimetro-e ci stava raggiungendo . Nel Pt_1 girarmi perché aspettavano che lei prendesse la borsa dalla macchina che si era dimenticata, ho visto una vettura che gli è passata su un piede;
nel momento che mi sono girata ho visto la macchina passare sul piede e cadere ADR se non ricordo male era il piede destro;
Pt_1
ADR io insieme alla madre di al momento dell'evento eravamo Pt_1 già sul marciapiede dall'altro lato, dove si trova la macchinetta;
ADR ho visto che quanto è stata colpita al piede era in prossimità Pt_1 della macchina parcheggiata”.
Non vi è prova, quindi, della esatta collocazione della attrice al momento dell'impatto con il veicolo condotto dalla convenuta e,
d'altra parte, si può ragionevolmente presumere che si trovasse nella sede stradale più che del tutto adiacente al veicolo parcheggiato, il quale, altrimenti, verosimilmente, sarebbe stato parimenti colpito dal veicolo danneggiante.
Deve ritenersi, pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità maggiormente condivisibile e consolidata, che vi sia stato un concorso di colpa in misura paritaria nella determinazione del sinistro per cui è causa.
La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della
4 responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.” (Cassazione civile sez.
III, 17/05/2024, n.13786). E ancora: “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a
5 bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).” (Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.2433).
Pertanto, anche laddove dovesse ritenersi condivisibile quanto osservato dal c.t. di parte attrice in punto di maggiore valorizzazione della possibile evoluzione artrosica della frattura di caviglia, con relativo danno biologico permanente pari al 10%, dovrebbe, come anticipato, comunque ritenersi satisfattiva la somma di € 19.600,00
(calcolata su IP complessiva 9% ITT, 38 gg ITP al 75% 35 gg ITP al
50% 30 gg ITP al 25% 30 gg Spese mediche riconosciute: spese relative all'acquisto e noleggio dei presidi necessari alla deambulazione (224.00 €), le spese relative alla terapia riabilitativa
(1506.00 €), per le visite specialistiche ortopediche (152.00 €) e le spese dei ticket sanitari (150.00 €), parere medico-legale della dott.ssa (366.00 €) e le ricevute dei certificati a scopo Per_1 assicurativi rilasciati dal dott. (140.00 €)), tenuto conto Per_2 dell'età del danneggiato alla data del sinistro (13 anni), e in assenza di personalizzazione del danno biologico, avuto riguardo alla assenza, nel caso di specie, di circostanza specifiche che indichino una maggiore afflittività delle lesioni riportate.
D'altra parte, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione
6 presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Corte Cass. sez. III - 30/10/2018, n.
27482).
In effetti, nell'ambito della vicenda per cui è causa non risulta allegato un pregiudizio specifico, patito dalla danneggiata oltre le normali conseguenze (anche estetiche) delle lesioni riportate.
Tenuto conto dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutisi in punto di interpretazione e applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 2054 c.c., si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata.
Dichiara la compensazione delle spese di lite, e pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 11/11/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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