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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza Kennedy, 1 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1496 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1496 del 27 novembre 2024, in materia di
IMU relativa all'anno d'imposta 2019, comunicato dal Comune di Cirò Marina - Ufficio Tributi in data 3 gennaio
2025.
A fondamento delle proprie doglianze il ricorrente deduceva che, nel periodo d'imposta 2019, non era titolare di alcun fabbricato in Cirò Marina, fatta eccezione per un immobile in Indirizzo_1, detenuto sino all'11 gennaio 2019 (cioè per soli 11 giorni) e, dunque, non soggetto a IMU.
Evidenziava, peraltro, che detta situazione era stata accertata con sentenza da questa stessa Corte, tanto
è vero che produceva copia della sentenza n. 993/2/2021, passata in giudicato, nella quale veniva testualmente riportato della “infondatezza della pretesa perché nei periodi d'imposta 2011 e 2014 lo stesso non era titolare di alcun fabbricato a Cirò Marina, come dimostrato da visura storica dell'Agenzia del Territorio di Crotone”.
Produceva visura storica aggiornata al 2020.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto per chiedere il rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità del proprio operato.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Tra i motivi di ricorso risulta fondato quello relativo al difetto di prova circa la “dovutezza” del tributo.
Ed invero, pur sussistendo un contrasto tra le risultanze documentali prodotte dalle parti, risulta provato che l'insussistenza del presupposto impositivo era stato accertato con sentenza di questa Corte n. 993/2/2021
(cfr. documentazione prodotta).
Dovrà necessariamente formare oggetto di approfondimento la documentazione, prodotta dall'Ente, che giustificherebbe l'imposizione del tributo, anche al fine di risolvere definitivamente la questione tra le parti.
In tale situazione, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 300,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. ove richiesta.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza Kennedy, 1 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1496 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1496 del 27 novembre 2024, in materia di
IMU relativa all'anno d'imposta 2019, comunicato dal Comune di Cirò Marina - Ufficio Tributi in data 3 gennaio
2025.
A fondamento delle proprie doglianze il ricorrente deduceva che, nel periodo d'imposta 2019, non era titolare di alcun fabbricato in Cirò Marina, fatta eccezione per un immobile in Indirizzo_1, detenuto sino all'11 gennaio 2019 (cioè per soli 11 giorni) e, dunque, non soggetto a IMU.
Evidenziava, peraltro, che detta situazione era stata accertata con sentenza da questa stessa Corte, tanto
è vero che produceva copia della sentenza n. 993/2/2021, passata in giudicato, nella quale veniva testualmente riportato della “infondatezza della pretesa perché nei periodi d'imposta 2011 e 2014 lo stesso non era titolare di alcun fabbricato a Cirò Marina, come dimostrato da visura storica dell'Agenzia del Territorio di Crotone”.
Produceva visura storica aggiornata al 2020.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto per chiedere il rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità del proprio operato.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Tra i motivi di ricorso risulta fondato quello relativo al difetto di prova circa la “dovutezza” del tributo.
Ed invero, pur sussistendo un contrasto tra le risultanze documentali prodotte dalle parti, risulta provato che l'insussistenza del presupposto impositivo era stato accertato con sentenza di questa Corte n. 993/2/2021
(cfr. documentazione prodotta).
Dovrà necessariamente formare oggetto di approfondimento la documentazione, prodotta dall'Ente, che giustificherebbe l'imposizione del tributo, anche al fine di risolvere definitivamente la questione tra le parti.
In tale situazione, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 300,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. ove richiesta.