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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in AM (Roma) al Viale Roma n. 87 presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Federica Di Iorio rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attore opponente –
E
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma Circonvallazione Controparte_1
Clodia, 29, presso lo Studio dell'Avv. Leonardo BLANDINO procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta opposta –
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni come da verbale del 14/02/2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere accolta.
Assorbente rispetto ad ogni altra questione è la mancata prova della titolarità del diritto azionato in giudizio.
Invero, la prova della titolarità sul lato attivo del diritto azionato, per l'opposta, deriverebbe dalla produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta la pubblicazione dell'avvenuta cessione in blocco di crediti ex art 58 TUB.
Tale affermazione non è condivisibile. Sul punto vale la pena ricordare che la Suprema Corte sul punto ha affermato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cass., n.
17944/2023) e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB. Risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti della Suprema Corte in cui si era precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151;
Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997). Occorre, infatti, tenere presente: da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, l'operatività del principio di non contestazione. È, però, necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (ciò che invece è nella fattispecie che ci occupa), ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. n. 17944/2023;
Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione. Infatti, parte opponente ha dedotto non essere sufficiente “la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente
a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto”.
Orbene, in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Sul punto, va, però, chiarito che, in tali casi la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.
Nella fattispecie nessun ulteriore elemento è stato prodotto dalla parte opposta al fine di sopperire alla carenza probatoria sopra indicata.
In conclusione, va dichiarato il difetto di prova della titolarità sul lato attivo del diritto fatto valere dalla parte opposta e per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali sul punto si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede
[...]
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 11/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in AM (Roma) al Viale Roma n. 87 presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Federica Di Iorio rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato
-attore opponente –
E
in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma Circonvallazione Controparte_1
Clodia, 29, presso lo Studio dell'Avv. Leonardo BLANDINO procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta opposta –
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni come da verbale del 14/02/2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere accolta.
Assorbente rispetto ad ogni altra questione è la mancata prova della titolarità del diritto azionato in giudizio.
Invero, la prova della titolarità sul lato attivo del diritto azionato, per l'opposta, deriverebbe dalla produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta la pubblicazione dell'avvenuta cessione in blocco di crediti ex art 58 TUB.
Tale affermazione non è condivisibile. Sul punto vale la pena ricordare che la Suprema Corte sul punto ha affermato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cass., n.
17944/2023) e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB. Risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti della Suprema Corte in cui si era precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151;
Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997). Occorre, infatti, tenere presente: da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, l'operatività del principio di non contestazione. È, però, necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé (ciò che invece è nella fattispecie che ci occupa), ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. n. 17944/2023;
Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412).
Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione. Infatti, parte opponente ha dedotto non essere sufficiente “la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente
a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto”.
Orbene, in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Sul punto, va, però, chiarito che, in tali casi la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.
Nella fattispecie nessun ulteriore elemento è stato prodotto dalla parte opposta al fine di sopperire alla carenza probatoria sopra indicata.
In conclusione, va dichiarato il difetto di prova della titolarità sul lato attivo del diritto fatto valere dalla parte opposta e per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali sul punto si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede
[...]
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il giorno 11/03/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari