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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
IA IS SC PRESIDENTE RELATRICE
AN OI CONSIGLIERA
ZO LU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di previdenza iscritte al n. 169 e al n. 253 R.G. dell'anno 2022, proposte da
- in persona del Parte_1
Direttore regionale della Sardegna in carica pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti, per atto notaio del 5 aprile 2016, rep. 12428, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Per_1
Cagliari, via Sonnino 96
APPELLANTE-APPELLATO
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Controparte_1 gli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO-APPELLANTE
Conclusioni: Per l' : Pt_1
Nel procedimento RG n. 169/2022, voglia la Corte: “1) dichiarare che il danno da ipoacusia del Sig. è CP_1 pari al 3% e quello per angioneurosi è pari al 6%; 2) dichiarare che il danno complessivo non è pari al 28%; 3) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nel procedimento RG n. 253/2022: voglia la Corte “in via preliminare 1) disporre la riunione del presente procedimento a quello distinto col n. 169/22 R.G. con prossima udienza fissata per il giorno 16/10/24; 2) con vittoria di spese;
Nel merito 1) rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del presente grado del giudizio”.
Per Controparte_1
Nel procedimento RG n. 253/2022, chiediamo che la Corte “in parziale riforma dell'appellata sentenza condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio, ponendole interamente a suo carico, in misura Pt_1 non inferiore a 3.903,00 € o nella misura superiore che verrà accertata, e solo in via subordinata nella misura di
1 2.602,00 €, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
Nel procedimento RG n. 169/2022, abbiamo fiducia che la Corte, contrariis reiectis: “1) preliminarmente disponga la riunione alla presente causa di quella successivamente promossa dal contro l' , RG n. CP_1 Pt_1
253/22, con udienza fissata il 16.10.24, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza n. 318/22; 2) nel merito, respinga l'interposto appello. 3) Condanni l' al pagamento delle spese legali, oltre a spese Pt_1 generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.”
Motivo in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25 settembre 2020, già titolare di indennizzo in rendita per Controparte_1 danno biologico nella complessiva misura del 20%, riconosciuto dall' con decorrenza dal 20 giugno Pt_1
2014, per tecnopatie correlate all'attività di minatore in sottosuolo svolta dal 1986 al 2016 - segnatamente lesioni alla colonna lombo-sacrale (5%), angioneurosi e lesioni osteoartcolari (6%), epicondilite (7%) e ipoacusia (3%) - aveva convenuto in giudizio l' davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Pt_1
Cagliari per dedurre che i postumi si erano aggravati e di avere in merito proposto, in data 5 dicembre
2019, la relativa domanda amministrativa, senza esito essendo stato chiuso negativamente il procedimento amministrativo, tanto che si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad un maggior indennizzo in rendita per le malattie professionali lamentate, corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa, con la decorrenza di legge.
L' si era costituito in giudizio per contestare integralmente la pretesa del ricorrente, ricordando Pt_1 anzitutto che dal 2010 aveva svolto mansioni di coordinatore e controllore degli impianti e che, CP_1 dal 2016, era in pensione, con la conseguenza che da molto tempo non era più esposto ad alcun rischio morbigeno, essendo risaputo, in letteratura medica, che l'allontanamento dalla fonte di rumore impedisce l'ingravescenza dell'ipoacusia, con concetto peraltro esteso anche all'ambito circolatorio per l'angioneurosi ed all'ambito osteoarticolare per l'entesopatia del gomito e la spondilodiscopatia, non comprendendosi perciò come il peggioramento lamentato potesse essere messo in stretta correlazione con l'originaria attività lavorativa.
*
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda con sentenza n. 318 del 03.05.2022, facendo proprie le conclusioni del consulente nominato
- che aveva riconosciuto un aggravamento della patologia del rachide (10%), dell'angioneurosi (10%) e della ipoacusia (4%), escludendolo invece per le lesioni osteo-articolari (7%), e aveva determinato il danno biologico complessivo nella misura del 28% - dichiarando il diritto di già titolare Controparte_1 di indennizzo in rendita in misura del 20%, di percepire un superiore indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato in misura del 28%, con decorrenza di legge, dalla data della domanda di aggravamento (5.12.2019) ed aveva quindi condannato l al pagamento della Pt_1 differenza tra i ratei scaduti e gli importi eventualmente già erogati al ricorrente per le affezioni
2 riconosciute, con gli accessori di legge, come da parte motiva (“con interessi o con la rivalutazione monetaria ove più favorevole, decorrenti nei termini di legge”).
Riguardo alle spese processuali, il Tribunale, considerato che il valore percentuale del danno biologico riconosciuto in causa era inferiore a quello rivendicato in sede amministrativa, pari nel complesso al
40%, aveva, disposto la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, condannando l' Pt_1 alla rifusione della restante parte in favore del ricorrente, che aveva liquidato in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % e oltre accessori di legge, facendo applicazione, ai sensi del DM
55/2014, “di valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per le controversie previdenziali” data la limitata complessità della controversia, la sostanziale mancanza di attività processuale per la fase istruttoria e lo svolgimento di brevi conclusioni orali all'esito dell'udienza fissata per la decisione.
Contro tale decisione hanno proposto separato appello sia l''Inail, cui ha resistito sia Controparte_1
cui ha resistito l' Controparte_1 Pt_1
*
APPELLO DELL' (R.G. 169/2022) Pt_1
L' ha censurato la sentenza perché fondata unicamente su una acritica adesione alle conclusioni cui Pt_1 era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ritenute illogiche e scarsamente argomentate.
Più precisamente, ed in primo luogo, il Tribunale aveva accolto erroneamente le osservazioni di parte attrice, arrotondando per eccesso il danno relativo all'ipoacusia, correttamente determinato nella relazione peritale al 3% (e d'altronde “gli esami strumentali eseguiti avevano indicato una percentuale del
3,58%), ma nelle conclusioni del consulente salito al 4% con la motivazione di ”poter accogliere le osservazioni per ciò che riguarda la ipoacusia”.
E ciò, ha rilevato l'appellante, in contrasto con il divieto di arrotondamento al punto superiore, secondo l'indirizzo già più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva dato atto della volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado (Cass. n. 21661/2008; Cass. n. 11057/2020).
In secondo luogo, e con riferimento all'angioneurosi, l'appellante ha lamentato che nella sentenza, come nell'elaborato peritale al quale il primo giudice aveva acriticamente aderito, non erano affatto spiegate le ragioni che avevano fatto salire il danno iniziale del 6% al 10% e soprattutto perché dovessero essere accolte le osservazioni dell'attore benché in contrasto con l'obiettività clinica risultante dei dati strumentali in atti, che era ben differente.
Sulla base di tali premesse, quindi, l'appellante ha concluso per la riforma della decisione impugnata, escludendo che il danno da ipoacusia del 3% e da angioneurosi del 6% si fosse aggravato, domandando disporsi nuova consulenza tecnica.
*
L'appello proposto dall' è infondato. Pt_1
Va premesso che la Corte, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha disposto la riunione dei procedimenti
R.G. n. 169/2022 e R.G. n. 253/2022, con i quali è stata appellata la medesima sentenza.
Con la stessa ordinanza, preso atto delle criticità della consulenza tecnica di primo grado, ritenuta non
3 esaustivamente motivata nella parte in cui l'ausiliario, in risposta alle osservazioni di aveva CP_1 modificato il proprio giudizio con riferimento all'aggravamento delle patologie oggetto di impugnazione (danno da ipoacusia, già indennizzato al 3% e da angioneurosi già indennizzato al 6%), senza adeguatamente spiegare le specifiche ragioni per le quali avesse inizialmente riconosciuto un aggravamento della sola patologia del rachide lombare (10%) e poi anche, mutando il giudizio, della angioneurosi (10%) e della ipoacusia (3,58% arrotondato al 4%), la Corte ha quindi ritenuto di dover disporre il rinnovo degli accertamenti peritali, nominando come CTU il dott. al quale ha Persona_2 sottoposto il seguente quesito:
“dica il ctu, previo esame della complessiva documentazione prodotta, comprese la fotopletismografia del 2020 e
l'audiometria del 10.01.2020 in atti - fermo l'aggravamento riscontrato e non più contestato delle lesioni alla colonna dal 6% al 10% (domanda di aggravamento del 5.12.2019), come valutato dal precedente CTU - se
l'ipoacusia di natura professionale e l'angioneurosi con lesioni osteoarticolari già indennizzate nella rispettiva misura del 3% e del 6% nell'ambito della rendita complessiva del 20% riconosciuta dall' a fossero Pt_1 CP_1 aggravate a partire dalla data della domanda di aggravamento del 05/12/2019, quantificando il danno biologico permanente conseguente per ciascuna di esse all'eventuale aggravamento riscontrato.
Quantifichi, altresì, il consulente il danno complessivo spettante a in considerazione delle altre patologie CP_1 già indennizzate dall' e cioè considerando, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento, il Pt_1 superiore danno del 10% per lesioni alla colonna lombare (riscontrato nel corso delle operazioni peritali nel primo grado del giudizio e non più contestato) e il danno del 7% a suo tempo riconosciuto dall' per epicondilite di Pt_1 natura professionale”.
E la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. che è peraltro giunto alle medesime Persona_2 conclusioni del consulente nominato dal primo giudice, a parere della Corte ha risolto le criticità evidenziate anche dall' con il motivo di appello. Pt_1
Il CTU nominato dalla Corte, dopo una accurata analisi della documentazione sanitaria prodotta ed una attenta anamnesi fisiologica, lavorativa, patologica, prossima e remota, all'esito dell'esame obiettivo generale e di quello obiettivo locale sulla persona di - ferma l'esistenza nel suo caso di Controparte_1 una aggravamento, riscontrato e qui non più contestato, delle lesioni alla colonna dal 6% al 10% dalla domanda di aggravamento del 5.12.2019, come valutato dal precedente CTU e di un danno del 7% a suo tempo riconosciuto dall' per epicondilite di natura professionale, di cui il primo consulente aveva Pt_1 escluso un aggravamento con motivazione fatta propria dal primo giudice, e qui non censurata da
- ha ritenuto che fosse presente un aggravamento sia dell'angioneurosi (dal 6% al 10%), sia CP_1 dell'ipoacusia (dal 3% al 4%) e ciò fin dalla data della domanda di aggravamento.
Dopo avere infatti rilevato che in ragione dell'attività lavorativa svolta nella miniera di carbone CP_1 di RA GU al 1986 al 2016, era stato esposto, in maniera non occasionale, a molteplici rischi occupazionali e cioè “posture incongrue del tratto lombo-sacrale del rachide vertebrale, movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio in seguito all'utilizzo di strumenti di vibranti e rumore”, il consulente ha ritenuto che fosse documentato un peggioramento dell'angioneurosi, oggettivato da un raffronto dei
4 referti degli esami “pletismografici alle mani con test termico” eseguiti nel 2015, nel 2017 e nel 2020: tali esami, infatti, attestavano un progressivo peggioramento, in termine di ampiezza dell'onda pulsatoria sia qualitativo che quantitativo, in ragione delle dita progressivamente interessate dato che, nel 2015, le alterazioni, nella mano destra, interessavano il I ed il II dito e nella mano sinistra solo il II dito, mentre nel 2017 le alterazioni della mano destra si erano estese anche al III ed al IV dito ed a sinistra anche al I dito.
Nel 2020, invece, ha proseguito l'ausiliario, nella mano destra erano riscontrabili alterazioni che interessavano il I, il II ed anche il III dito, mentre nella mano sinistra erano interessati il II, il III, il IV ed il V dito, assistendosi peraltro, in tale ultimo esame praticato nel 2020, sul I dito della mano destra e sul
II, sul III, sul IV e sul V dito della mano sinistra, alla totale scomparsa dell'onda pulsatoria, morfologia questa, in seguito all'esposizione al freddo, indicativa “di un blocco pressoché completo e prolungato del flusso ematico acrale dovuto almeno in parte all'intenso spasmo delle arteriole localizzate nel derma ed è espressione strumentale di un arresto del microcircolatorio (forma subclinica del fenomeno di Raynaud)”.
Sulla base delle tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 il danno biologico conseguente al quadro Pt_1 angioneurotico rilevato nel 2000 corrispondeva, quindi, al 10%, quantificato utilizzando per analogia, in ragione della sua natura e della sua gravità, il codice 34 che include “vasculopatia sindrome di Pt_1
Raynaud”, ma anche “forme subcliniche con fenomenologia di Raynaud e comparsa di tipica crisi ischemica nel corso del cold-test a carico delle falangi distale ed intermedia di più dita, pronta risposta alla trinitrina”.
Ed anche per l'ipoacusia, il consulente ha riscontrato un aggravamento della patologia di origine professionale attraverso un raffronto comparativo delle audiometrie presenti agli atti, rilevando che dalle stesse emergeva un lieve aggravamento, quantificabile, sempre sulla base delle tabelle nella Pt_1 misura del 4%, attestato dal tracciato del gennaio 2020, rispetto a quello del dicembre 2013 che aveva giustificato all'epoca il riconoscimento da parte dell'istituto di un danno biologico del 3%, facendo l'utilizzo della tabella contenuta nell'allegato 1 . Parte_2
E tale più grave condizione era, peraltro, riferibile secondo il consulente all'epoca della domanda di aggravamento del dicembre 2019 considerando la circostanza che l'esame audiometrico era di un mese soltanto successivo e poteva quindi ritenersi estremamente probabile che la suddetta stima potesse essere retrodatata, con un margine di errore irrilevante, sin da tale epoca.
Il danno complessivo, ha concluso il consulente, era quantificabile, fin dalla data della domanda di aggravamento del 5 dicembre 2019, nella misura del 28%, ottenuta adottando, per la valutazione dei vari danni, il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti.
E da tali argomentate conclusioni del proprio consulente - peraltro pienamente conformi a quelle non ben esplicitate dal consulente del primo giudice - che la difesa dell'istituto non ha neppure contestato, non avendo formulato alcuna osservazione nel corso delle operazioni peritali, la Corte non intende discostarsi, in quanto frutto di un ineccepibile giudizio medico legale fondato su un adeguato raffronto degli esami strumentali praticati nel tempo da (fotopletismografie del 2015, del 2017 e del 2020 CP_1
e esami audiometrici del 2013 e del 2020), dai quali ha tratto la conferma dell'evoluzione in senso
5 peggiorativo, quanto all'angioneurosi, dell'onda pulsatoria sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, in termini di ampiezza, ed anche dell'ipoacusia, chiarendo che la valutazione del danno biologico era stata effettuata applicando le tabelle del D.M. 12 luglio 2000, senza ricorrere ad Pt_1 arrotondamenti arbitrari, utilizzando il sistema della semisomma e tenendo conto della coesistenza e concorrenza delle menomazioni, con un approccio rispettoso dei principi che governano la materia, evitando di alterare il risultato con approssimazioni non consentite.
Dal motivato ritenuto aggravamento dell'angioneurosi (dal 6 al 10%) e dell'ipoacusia (dal 3 al 4%), posto che con l'atto di appello l' ha contestato la sola quantificazione del danno, in violazione del divieto Pt_1 di arrotondamento al punto superiore, quanto all'ipoacusia e la sussistenza di un aggravamento del danno iniziale del 6% per l'angioneurosi, in quanto a suo dire non supportato da dati strumentali adeguati, peraltro in contrasto con le articolate spiegazioni offerte dall'ausiliario della Corte, nonché la conseguente quantificazione complessiva del danno, senza che siano state proposte questioni in merito all'aggravamento della patologia della colonna riconosciuto dal consulente del primo giudice (dal 6 al
10%), così come non ha contestato le conclusioni del primo consulente in merito al CP_1 disconoscimento di un aggravamento della lesioni osteo-articolari degli arti superiori, che ha ritenuto correttamente indennizzate dall con la valutazione del 7%, l'appello proposto dall' va quindi Pt_1 Pt_1 rigettato e le sentenza impugnata deve essere confermata quanto alla misura del danno biologico complessivo (28%) e alla ripartizione per le singole menomazioni.
Deve pertanto confermarsi il diritto di come ritenuto dal Tribunale, al riconoscimento Controparte_1 di un complessivo indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato in causa del 28%, rispetto a quello in godimento del 20%, con decorrenza di legge dalla data della domanda di aggravamento e al pagamento della differenza tra i ratei in proposito maturati e scaduti e gli importi erogati al ricorrente per le affezioni già riconosciute nella inferiore misura del 20%, con gli accessori come per legge e cioè interessi o rivalutazione se maggiore.
*
APPELLO DI R.G. 253/2022) Controparte_1
che ha resistito domandando il rigetto dell'appello dell ha segnalato di aver presentato a CP_1 Pt_1 sua volta appello avverso la medesima sentenza, limitatamente alla regolazione delle spese processuali operata in sentenza, con la richiesta di porle integralmente a carico dell' , eccependo altresì che il Pt_1 valore della causa, contrariamente a quanto affermato dall' , era pari a € 39.976,10 e ha domandato Pt_1 alla Corte di riunire le cause per evidenti ragioni di connessione.
Più precisamente, con ricorso depositato il 26 ottobre 2022, iscritto al ruolo generale con il n. 253 del
2022, ha censurato la sentenza per due motivi: “violazione dell'art. 92 c.p.c., illegittima Controparte_1 compensazione delle spese” e “erronea quantificazione delle spese legali”.
La sentenza, ha dedotto dall'appellante, era viziata per avere compensato per un terzo tra le parti le spese di lite, in contrasto con l'art. 92 c.p.c., che preclude la compensazione delle spese di lite in ipotesi di accoglimento integrale della domanda, come quella di specie in cui nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva concluso domandando il riconoscimento di un maggior CP_1
6 indennizzo per le malattie professionali, corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa, senza quantificarlo e senza che potesse assumere rilievo, a tali fini, la quantificazione contenuta nei certificati medici inviati in sede amministrativa all'istituto, tanto più che dopo il deposito dell'elaborato peritale egli aveva precisato la propria domanda quantificando il danno biologico in conformità alle risultanze delle operazioni peritali e che in quella misura la domanda era stata accolta dal Tribunale.
La compensazione parziale, ha proseguito l'appellante, in ogni caso “è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità solo quando la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto”, come non avvenuto nel caso di specie, in cui la discrepanza tra quanto richiesto in via amministrativa e quanto riconosciuto in sentenza non aveva comportato alcuna spesa maggiore per l'istituto, che aveva affrontato gli stessi oneri processuali che avrebbe dovuto sostenere nel caso in cui, fin dal principio, fosse stato richiesto un danno biologico del 28%.
La sentenza era inoltre viziata per avere liquidato i compensi in misura inferiore rispetto ai minimi di legge, ai sensi del DM 55 del 2014, come modificato con DM 37 del 2018, senza considerare che il valore della causa era costituito “dalla differenza tra il valore economico della rendita del 28% riconosciuta nel giudizio di primo grado e la rendita del 20% già in godimento”, che doveva essere determinata ai sensi dell'art. 13 del
D. lg. n. 38 del 2000, secondo i criteri riportati alla pag. 4 del ricorso, con conseguente differenza tra le due rendite di 3.997,61 € e valore della causa, ottenuto moltiplicando 3.997,61 € per dieci annualità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c, di 39.976,10 €, sul quale dovevano essere determinati i compensi, in base al principio di soccombenza, sugli importi medi previsti nella tabella per la materia previdenziale, ovvero non inferiori ai minimi.
Né era comprensibile, ha rilevato l'appellante, perché il Tribunale avesse affermato la sostanziale mancanza di attività processuale per la fase istruttoria e lo svolgimento di brevi conclusioni orali per la fase decisoria, dato che erano state svolte, all'esito delle operazioni peritali, diverse attività ricomprese nella fase istruttoria, meglio elencate alla pagina 5 del ricorso, così come la fase decisionale non era consistita nel solo svolgimento di brevi conclusioni orali ma di articolate precisazioni alla luce degli accertamenti peritali, che avevano comportato il ricalcolo del valore della causa sulla base del danno riconosciuto dal consulente, con indicazione dei criteri in base ai quali lo stesso doveva essere quantificato ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento della parcella, prodotta unitamente al foglio di calcolo della rendita e al prospetto di liquidazione della rendita in godimento.
Da ciò l'erroneità della liquidazione dell'importo di 2.000,00 €, oltre spese generali ed accessori di legge, perché frutto di una violazione delle tabelle vigenti, da applicarsi quantomeno nella misura minima, e la necessaria riforma della sentenza sul punto, dovendosi liquidare le spese del primo giudizio per intero ed in misura non inferiore a 3.903,00 €, o nella misura superiore accertata e solo in via subordinata, qualora si fosse ritenuta legittima la compensazione per un terzo operata dal primo giudice, comunque nella misura minima di 2.602,00 €.
*
I due motivi di appello proposti da meritano, invece, parziale accoglimento nei termini Controparte_1
7 di seguito precisati.
Il collegio condivide la compensazione per un terzo delle spese di lite disposta dal Tribunale, e ritiene perciò infondato il primo profilo di censura, ma con una motivazione differente da quella del primo giudice, riferita alla differenza tra il danno richiesto in sede amministrativa (circa il 40%) e quello riconosciuto in giudizio (28%).
Ciò che rileva nel caso di specie è la circostanza che la domanda formulata in giudizio da - che CP_1 si ricorda aveva concluso nel giudizio di primo grado genericamente domandando che l'istituto fosse dichiarato tenuto a liquidare in suo favore “il maggior indennizzo per le malattie professionali, corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa”, allegando genericamente un aggravamento dei postumi, evidentemente riguardante le patologie indennizzate nel complesso – è stata accolta in conformità a quanto richiesto in giudizio, ma solo in parte, con riconoscimento cioè di un aggravamento soltanto per tre delle quattro patologie già indennizzate in rendita in misura del 20%, e di un superiore indennizzo in rendita nella complessiva misura del 28%.
è risultato, quindi, all'esito del giudizio di primo grado solo in parte vittorioso e di ciò deve CP_1 tenersi conto nel riconoscere il suo legittimo diritto ad una liquidazione delle spese di giudizio, in merito alla quale non può però prescindersi dalla circostanza che il ricorso risulta essere stato solo parzialmente accolto, da cui la correttezza di un riconoscimento solo parziale delle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato il principio in base al quale, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale (Cass. n. 32061/2022 e n. 13827/2024), come avvenuto nel caso di specie in cui la parziale e limitata compensazione delle spese liquidate operata dal Tribunale risulta giustificata appunto dal limitato accoglimento della domanda formulata da CP_1
Non è, invece, corretta, a parere della Corte, la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, giustamente censurata da con il secondo profilo di doglianza. CP_1
In proposito deve, in primo luogo, tenersi conto del valore della controversia, che deve essere calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura civile, e secondo i calcoli operati dalla difesa ricorrente già nelle articolate conclusioni rassegante all'udienza del 3 maggio 2022 nel giudizio di primo grado, come ricavabile dalla lettura del verbale redatto dal primo giudice in quella data, poi ribaditi nel dettaglio con il ricorso in appello, calcoli che neppure in questo grado l' ha ritenuto di contestare e Pt_1 che il collegio comunque ritiene corretti perché rispettosi dei parametri di legge.
Con gli stessi ha, infatti, giustamente considerato la differenza economica ricavabile tra la rendita CP_1 già percepita nella misura del 20%, documentata per 4.375,49 euro annui con la produzione dei fogli rendita agli atti (doc. 13 di e quella del 28% riconosciuta in giudizio, quantificata in ricorso ai CP_1 sensi dell'art. 13 del D, lg. 38/2000 in 8.373,10 euro annui, da moltiplicarsi per dieci annualità, con
8 conseguente differenza di 3.997,61 euro annui e nel decennio di 39.976,10 euro, così ottenendo il valore della controversia ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c.
Tenuto conto del valore della controversia, facendo applicazione della tabella per la materia previdenziale di cui al DM 55 del 2014 con le successive modifiche, nella versione vigente ratione temporis, considerando anche la fase istruttoria e/o di trattazione e decisoria che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si sono entrambe svolte (la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e i difensori di hanno formulato articolate conclusioni all'udienza del 3 maggio CP_1
2022) e riferendosi ai valori minimi di norma in uso in controversie analoghe, dai quali non vi è motivo di discostarsi attesa la natura della causa e degli adempimenti dalla medesima realmente richiesti, la liquidazione avrebbe effettivamente dovuto essere quella quantomeno di 2.602,00 euro in caso di compensazione per un terzo, come operata dal primo giudice e di 3.903,00 in assenza di compensazione.
Risulta quindi evidente che, come lamentato da con il secondo profilo di censura, il giudice è CP_1 comunque andato al di sotto dei minimi di legge, senza tenere conto delle modifiche operate dal DM 37 del 2018 al DM 55 2014, che ha stabilito l'inderogabilità dei minimi tariffari e l'impossibilità di liquidare le spese al di sotto degli stessi, erroneamente ritenendo che ciò fosse giustificato dalla sostanziale assenza di una effettiva fase istruttoria, in realtà compiutamente svoltasi e di una effettiva fase decisionale siccome limitata allo svolgimento di brevi conclusioni orali.
La liquidazione al di sotto dei minimi, operata dal primo giudice, non è infatti più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM n. 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM n. 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023, ma anche la più recente n. 11102/2024).
9 Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale
“appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui non applicabile ratione temporis (la decisione è del 3 maggio 2022) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della
Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022
e Cass. 10438/2023 sopra citata e n. 24993/2023).
Considerato quindi che non è in discussione nel caso di specie lo svolgimento nel giudizio di primo grado delle fasi di studio e introduttiva, e che a dire il vero neppure può essere negato lo svolgimento di quella di trattazione e/o istruttoria, che si è effettivamente tenuta se si considera che la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio, che ha comportato diversi adempimenti a tale fase riconducibili, non può essere neppure condivisa l'affermazione del primo giudice, a giustificazione di una liquidazione di fatto al di sotto dei minimi tabellari previsti, che sia sostanzialmente mancata un'effettiva fase decisionale.
La fase decisoria, pacificamente, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d), del DM n. 55/2014, vigente ratione temporis, è quella che attiene non solo alla precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle delle altre parti, ma anche alla redazione e al deposito della nota spese, all'esame e alla registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (cosi da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma
5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni
e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”).
E nel caso di specie effettivamente risulta che i difensori di parte appellante hanno precisato le loro articolate conclusioni all'udienza del 3 maggio 2022, depositando con le stesse la parcella redatta in ragione delle conclusioni rassegante dal consulente, cui ha fatto seguito altresì l'esame della sentenza, svolgendo quindi pienamente tutte le attività incluse dal comma 5, lett. d) dell'art. 4 del DM n. 55/2014 nella fase decisionale, per le quali spettano quindi i compensi minimi previsti dalla tabella delle cause di previdenza per la cause di valore compreso tra 26.000,01 e € 52.000 €, che è quello corrispondente al valore della prestazione liquidata in sentenza.
Sulla base delle considerazioni svolte, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1 la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente alla parte sulle spese processuali con la conseguenza che l' deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado Pt_1 in suo favore che, ferma la compensazione per un terzo, vanno quindi ricalcolate considerando lo scaglione di valore fra 26.000,01 e 52.000,00 €, nonché i valori minimi previsti per tutte le fasi del giudizio, compresa quella istruttoria e/o di trattazione e quella decisionale che si sono effettivamente svolte, con le riduzioni all'epoca previste (cioè 50% per la fase di studio, per la fase introduttiva e per
10 quella decisionale e 70% per la fase istruttoria/di trattazione), nella misura complessiva di 2.602,00 €.
Analoga compensazione per un terzo appare giustificata anche per le spese del presente giudizio, considerando il solo parziale accoglimento dell'appello proposto da ed il rigetto dell'appello CP_1 dell' mentre la parte residua, liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, con le Pt_1 successive modifiche, deve essere posta a carico dell quasi totalmente soccombente, che va Pt_1 condannato alla loro rifusione in favore di Controparte_1
Deve, peraltro, tenersi conto per la quantificazione delle stesse della riunione dei due procedimenti, intervenuta dopo le rispettive fasi di studio e introduttive e del differente valore delle due controversie: nel procedimento RG 169/2022, dove è discussa la sussistenza dell'aggravamento e la quantificazione del danno, come sopra precisato il valore della causa è di 39.976,10 euro, mentre nel procedimento RG
253/2022, dove è discusso il valore delle spese spettanti a il valore è pari alla differenza tra CP_1
l'importo liquidato a tale titolo dal primo giudice - euro 2.000,00 oltre spese forfettarie al 15% - e quello qui ritenuto spettante di 2.602,00 €, oltre spese forfettarie al 15% e va quindi ricondotto allo scaglione da 1.100,01 € a 5.200 €.
Devono essere, quindi, considerate separatamente per le due controversie, fino alla loro riunione, in ragione del differente valore delle medesime, i parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte
d'appello di valore compreso fra 26.000,01 e 52.000,00 € con riferimento alla fase di studio e introduttiva per la controversia R.G. n. 169 nel 2022, pari nei minimi a 1.738,00 € (valore medio per tali due fasi di
3.476 €, ridotto del 50%) e i parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello di valore compreso fra 1.100,01 e 5.200,00 € con riferimento alla fase di studio e introduttiva per la controversia
R.G. n. 253 del 2022, pari nei minimi a 536,00 euro (totale medio di 1.072,00 euro, ridotto del 50%), cui va aggiunto un unico compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, che si è anche in questo grado svolta e per la fase decisoria, calcolati dal momento della riunione dei due procedimenti (cfr. Cass. n.
20147/2013 e n. 22883/2015 sul principio secondo cui “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione”) in ragione dello scaglione di valore superiore, secondo i parametri previsti dalla tabella per le cause davanti al giudice d'appello, pari nei minimi a 3.257,5 euro
(totale medio complessivo di 6.515,00 €, ridotto del 50%), per un totale di 5.531,5 euro (1.738,00 €, 536,00
€ e 3.257,5 €), che va poi compensato per un terzo.
Tali parametri minimi appaiono, infatti, congrui anche in relazione all'attività processuale svolta, che in appello si è di fatto risolta, per la gran parte, nella riproposizione delle medesime argomentazioni di merito già formulate nel primo grado del giudizio e nel rinnovo delle operazioni peritali.
Non vi è, invece, motivo per riconoscere per tali fasi, a seguito della riunione, la maggiorazione prevista dal dm n. 55/2014, all'art. 4 comma 2, di cui difettano i presupposti, dato che la medesima spetta in via ulteriore, dal momento della riunione, ed a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti (“e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”), e quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (cfr. Cass. 28 maggio 2018 n.13276 e n.
10367/2024), come non avvenuto in questo caso in cui l'attività processuale svolta in appello si è di fatto
11 risolta, a seguito dell'impugnazione della medesima sentenza da parte di e dell' ed a fronte CP_1 Pt_1 della riproposizione delle argomentazioni già formulate nel primo grado del giudizio, per la gran parte con il rinnovo delle operazioni peritali e tra le medesime parti.
Delle spese, per i due gradi del giudizio, va disposta la distrazione in favore dei procuratori di CP_1 che ne hanno dichiarato l'anticipazione, mentre restano a carico definitivo dell le spese di Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Dal rigetto dell'appello discende l'obbligo a carico dell' appellante di pagare un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Cagliari, Sezione Lavoro, in data 3 maggio 2022, n. 318/2022, ed in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, ricalcola le spese del giudizio di primo grado, che l' è tenuto a liquidare in
Pt_1 favore di nella complessiva misura di 2.602.00 euro, oltre spese forfettarie al 15% e Controparte_1 accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in
Pt_1 data 3 maggio 2022, n. 318/2022; dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del presente giudizio e condanna l alla
Pt_1 rifusione della restante parte in favore di che liquida in complessivi 3.688,00 euro, oltre Controparte_1 spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
pone a carico definitivo dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato
Pt_1 decreto;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell appellante, di
Pt_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.
Cagliari, 10 dicembre 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa IA IS SC
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