Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01451/2026REG.PROV.COLL.
N. 03541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3541 del 2024, proposto da Gruppo Nord Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Monica Manica, con domicilio eletto presso lo studio Monica Manica in Trento, piazza Dante n. 15;
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 12/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma Trento e del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. CA PI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il diniego del Comune di Trento in data 26 maggio 2023 (prot. n. 158041) avente ad oggetto la domanda di permesso di costruire, presentata in data 17 febbraio 2023, assunta al prot. n.52424, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante.
L’istanza è stata presentata dall’odierna appellante che opera nel settore della commercializzazione di idrocarburi e nella gestione di impianti di rifornimento carburanti; l’impianto dovrebbe essere realizzato in località Gardolo del Comune di Trento, lungo la s.s. n. 12 nei pressi dell’incrocio con Via degli Spini, nello specifico sulla p.ed. 791/1 C.C. Gardolo.
In particolare, il Comune appellato in data 7 aprile 2023, (prot. n.107873) ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza motivando il preavviso di rigetto come segue:
“ l’art. 83 bis impianti di distribuzione carburante delle N.t.a al comma 3 riporta che per la realizzazione di nuovi impianti si applica quanto previsto dalle norme provinciali in materia di fasce di rispetto stradale e di opere di infrastrutturazione del territorio. A tal proposito, all’art. 6 “limiti di utilizzo” della determina in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali dei tracciati ferroviari e di progetto quale allegato alla D.P.P. n. 890/2006 e precisamente al comma 1 si legge che la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale e pertanto ove contenuta una previsione specifica nel piano regolatore comunale; a supporto di quanto detto, l’art. 11 opere di infrastrutturazione del territorio del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale n. 8-61/Leg al comma 2 si evidenzia la necessità della presenza di una previsione urbanistica anche per la lettera j) impianti di distribuzione di carburante; per i motivi su esposti l’intervento proposto risulta in contrasto con la destinazione di zona, in quanto nelle zone H1 del PRG non è contenuta alcuna previsione dello strumento urbanistico relativamente all’intervento proposto”.
Con analoga motivazione è stato adottato il richiamato provvedimento di diniego nel quale si è anche dato atto della mancanza di osservazioni in seno al relativo procedimento dell’istanza del permesso di costruire.
L’area del progetto della nuova stazione carburanti è classificata dal Piano Regolatore Generale (PRG) quale zona “H1” ed è urbanisticamente destinata a servizi privati secondo la disciplina dell’art. 71 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (n.t.a), servizi privati tra i quali non è prevista la realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburanti.
Il sedime del previsto insediamento del nuovo impianto già in passato era stato occupato da una stazione di servizio e, dopo la rimozione del precedente impianto, risulta essere stato integralmente bonificato.
2. Avverso il diniego, l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento chiedendo anche il risarcimento del danno; con la sentenza qui impugnata il ricorso è stato respinto sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- la normativa regolamentare provinciale (comma 1, lettera j) del citato art. 11 e comma 1 del parimenti citato art. 6) conferma anzitutto come, dal punto di vista urbanistico, gli impianti per la distribuzione del carburante siano qualificati come opere di infrastrutturazione;
- non emerge dall’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (che dispone che “ La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale, non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, e non comprese nelle zone territoriali omogenee A ”) che gli impianti di distribuzione di carburante possano essere situati ovunque, ad eccezione degli spazi indicati con appositi divieti (ossia le zone A e le aree assoggettate a particolari vincoli); ciò sia in considerazione del dato teleologico della disposizione in questione sia al riguardo da quanto espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 4 luglio 2012. In questo contesto secondo il giudice di primo grado rimane la potestà pianificatoria dell'ente territoriale;
- sono salve le prerogative di autonomia della Provincia di Trento atteso che l’art 1 d.lgs 32/1998 dispone che “ Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ”;
- l’art. 79, comma 2, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (“ la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP ”), è coerente con la previsione dell’art. 1 e del comma 1 dell’art. 2 dello stesso d.lgs 32/1998;
- è stata legittimamente esercitata la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in base all’art. 8 del statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) avendo ricondotto gli impianti di distribuzione dei carburanti tra le opere di infrastrutturazione e quindi, in conseguente applicazione dell’art. 1 e del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. n. 32/1998, con le disposizioni regolamentari impugnate ha subordinato la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante ad una previsione urbanistica;
- gli artt. 83 bis e 71 delle n.t.a del PRG non scontano alcuna illegittimità sulla base delle medesime ragioni sin qui illustrate;
- il diniego impugnato è il logico risultato dell’analisi della rete distributiva esistente, atteso che - come evidenziato in fatto - dal 2017 ad oggi non risultano richieste relative alla necessità di individuare nuove aree da destinare all’insediamento di impianti di distribuzione di carburanti.
3.Viene proposto ora appello per i seguenti motivi:
I. Erroneità della motivazione: Violazione dell’art. 2, comma 1 - bis, del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (nonché dell’evoluzione normativa in subiecta materia , in particolare art. 83 - bis decreto legge n. 112/2008) nell’interpretazione offertane dal “Diritto vivente”, rappresentato dal tenore degli orientamenti giurisprudenziali dei Supremi Plessi Giurisdizionali. Omessa motivazione su aspetti decisivi del primo motivo del gravame respinto dal TRGA di Trento. Perplessità, illogicità ed irrazionalità manifeste. Violazione del principio euro unitario di tutela della concorrenza.
II. Invalidità della sentenza impugnata derivata dall’erroneo mancato accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Violazione dell’art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 32/1998 (e dell’evoluzione normativa in materia, determinata, in particolare dall’art. 83 bis del D.L. n. 112/2008). Erroneità e carenza della motivazione della sentenza. Illegittimità degli artt. 83 - bis e 71 delle n.t.a del Piano Regolatore Comunale di Trento in via derivata dall’invalidità delle presupposte disposi-zioni regolamentari provinciali, parimenti impugnate e richiamate dalla disciplina urbanistica locale. Illegittimità del conseguente diniego di permesso di costruire opposto a Nord Petroli dal Comune di Trento.
4. In particolare con il primo motivo l’appellante rileva quanto segue:
- l’art. 11, comma 2, del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale e l’art. 6 del Regolamento recante “ Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto ”, che subordinano l’insediamento di nuovi impianti di distribuzione carburante ad una espressa previsione abilitativa degli strumenti urbanistici, confliggerebbero con l’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 32/1998, atteso che detta disposizione statale parificherebbe detti impianti alle opere di urbanizzazione e la relativa compatibilità con tutte le zone territoriali omogenee del territorio comunale, ad eccezione delle Z.T.O. A e di quelle sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, attribuendo alla localizzazione degli impianti stessi la natura di mero “ adeguamento ” degli strumenti urbanistici comunali, senza l’adozione di una variante;
- dall’impianto normativo vigente emergerebbe una ottica di liberalizzazione in considerazione di quanto segue:
il giudice di primo grado avrebbe dato un’interpretazione erronea della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2012, che riguarda un tema differente relativo all’individuazione degli impianti non più compatibili;
ai sensi dell'art. 83 bis, d.l. 112/2008, devono ritenersi venute meno tutte le disposizioni che prevedono vincoli e restrizioni alla libertà di stabilimento per la distribuzione di carburanti risultando definitivamente superato l’obiettivo di riduzione del numero degli impianti di distribuzione di carburanti posto dal D.M. 31.10.2001;
la Cass. Penale, Sez. III, 9 maggio 2011, n. 17873 (e non Cass. Civile come erroneamente richiamata dall’appellante e così risultante in tutti gli atti di causa delle parti) rileva che il d.lgs n. 32 / 1998 ha innegabile carattere di specialità rispetto alla normativa che, in ambito locale, detta regole generali per il governo del territorio sicché la localizzazione, ai sensi dell'art 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa neppure dalla destinazione dell'area a verde pubblico o a verde attrezzato secondo le valutazioni del giudice amministrativo;
- l’art. 79, comma 2, della legge Provinciale Urbanistica 4 agosto 2015, n. 15 che prevede espressamente che “ la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianifica-zione territoriale subordinati al PUP” non subordinerebbe l’insediamento di nuovi impianti di distribuzione di carburante alla specifica previsione da parte degli strumenti urbanistici; ne conseguirebbe, ad avviso dell’appellante, che le disposizioni regolamentari violino i principi statali (nell’ambito del D. Lgs. n. 32/1998 e della successiva evoluzione normativa in materia) in un settore, quello della tutela della concorrenza, dove lo Stato gode di competenza esclusiva (ai sensi dell’art. 117, comma 1 lett. e) della Costituzione); ne conseguirebbe altresì la prevalenza della legge statale argomentando al riguardo anche dalla richiamata sentenza della Cassazione penale 17873/2011;
- richiama giurisprudenza di questo Consiglio (sent. Sezione IV, 14 marzo 2023, n. 2647) sulla scorta della quale si statuisce che è vietata la previsione di zone specifiche nella quali è ammessa l’installazione restando esclusa nelle altre;
- il Comune è privo di un piano per l’insediamento di impianti di distribuzione carburanti e non ha individuato alcuna nuova area, in sede di pianificazione urbanistica per cui nel territorio comunale non possono essere insediati nuovi impianti.
5. Con il secondo motivo rileva l’illegittimità autonoma delle citate previsioni di cui agli artt. 83 bis e 71 delle NTA del PRG Comunale, atteso che dette disposizioni avrebbero dovuto fare diretta applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 32/1998 e del principio di compatibilità degli impianti di distribuzione carburante con tutte le zone del territorio comunale
6. Il ricorso è fondato.
In considerazione della connessione dei motivi questi possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre primariamente considerare il quadro normativo rilevante.
Al riguardo:
-l’art. 11, comma 2, del Regolamento Urbanistico della Provincia 19 maggio 2017 n.8, adottato in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, dispone:
Art. 11
1. Ai fini dell'articolo 79 della legge provinciale e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z), della medesima legge, si considerano opere di infrastrutturazione del territorio le seguenti opere:... J) gli impianti di distribuzione di carburante;…
“ 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale, è necessaria la presenza di una specifica previsione urbanistica per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, lettera a), limitatamente agli spazi di sosta o parcheggio e alle piazzole di sosta per i mezzi pubblici, lettere b), c), d), e),f), limitatamente agli edifici funzionali e fatta eccezione per le cabine elettriche di trasformazione, g), limitatamente ai manufatti destinati a bicigrill, e j) ”;
- l’art. 6 del Regolamento recante “ Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto ” di cui all’Allegato n. 2 alla Delibera della Giunta Provinciale n. 890 del 5 maggio 2006, dispone al comma 1:
“ Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.” 7. Come rilevato dalla giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. IV, 17 maggio 2024, n. 4405) in materia di impianti distributori di carburanti, con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 si è proceduto alla sostituzione del regime di concessione con quello di autorizzazione, in quanto ritenuto più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività di installazione e di gestione degli impianti sulla base della sola autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni ( cfr. in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2003, n. 1124).
Detto passaggio al regime autorizzatorio configura un potere conformativo particolare rispetto all'ambito esclusivamente urbanistico, essendo affidato ai Comuni il compito di definire i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 5 ottobre 2015, n. 4624).
Al riguardo il d.lgs. 32/1998 quindi pone due principi:
- il primo, che è contenuto nell'art. 1, comma 2, per cui l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di carburante è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni;
- il secondo (art. 2, comma 1 - bi s) per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
Quanto a questa seconda disposizione l'art. 2, comma 1 - bis , d.lgs. 32/1998, come già evidenziato dalla giurisprudenza, va interpretato nel senso che consente la localizzazione e l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante in ogni zona del territorio comunale senza necessità di ricorrere ad apposite procedure di variante; ma ciò non impedisce ai Comuni di opporre alla presentazione delle istanze tese alla installazione di impianti di carburanti, in una zona diversa da quella di tipo A, l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni ( cfr. Consiglio di Stato sez. V, 13 novembre 2009, n. 7096).
Quindi, nella sostanza, dalla lettura delle due disposizioni in questione in modo coordinato (l'articolo 1, comma 2, che richiama i vincoli urbanistici e l'art. 2, comma 1 - bis , che invece fa riferimento al mero adeguamento senza variante degli strumenti urbanistici) non si può pervenire alla conclusione per cui gli impianti in questione sarebbero collocabili in qualsiasi zona .
8. Quanto alle censure relative all’art. 79 l.p. 15/2015 ed all’art 11 lett j) del regolamento urbanistico - edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. va primariamente rilevato che dette disposizioni sono complementari tra loro.
Infatti, l’art 79, comma 2, della l.p.15/2005 dispone che la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP. Ne consegue che una opera di infrasttrurazione, quale è l’impianto di distribuzione del carburante, per essere realizzato deve essere conforme alla disciplina relativa ai titoli edilizi e quindi alle previsioni urbanistiche.
In sostanza è la legge provinciale che richiama le previsioni urbanistiche e detta legge è in armonia con quanto dispone l’art. 1, comma 2, d.lgs 32/1998 circa l’esigenza della conformità alle previsioni urbanistiche.
Nel caso in questione poi la legge provinciale è corretta esplicazione della competenza dello statuto di autonomia della Provincia (art 8 d.P.R. 31 agosto1972 n. 670) nella parte in cui dispone che in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica , la Provincia sia titolare della funzione legislativa in materia di urbanistica e piani regolatori.
In conclusione sul punto quindi il d.lgs. 32/1998 vincola le autonomie speciali secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (art 1, comma 1) e la legge provinciale (art 79 l.p. 15/2005) rinvia alla disciplina edilizia; sotto questo profilo le disposizioni della legge provinciale sono conformi alla disciplina statale.
9.La questione della conformità al d.lgs 32/1998 non si pone neanche per il regolamento urbanistico provinciale (art 11, decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg); il regolamento anche in tal caso opera un rinvio ad una specifica previsione urbanistica di ciascun Comune per la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante.
C Ciò è in linea con quanto dispone l’art. 1, comma 2, d.lgs 32/1998 circa l’esigenza che l’installazione degli impianti di distribuzione avvenga in conformità alle previsioni urbanistiche.
Basti al riguardo richiamare quanto dispone l’art 2, comma 2 bis, d.lgs. 32/1998 in relazione all’inottemperanza dei Comuni all’individuazione dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti; in tal caso provvedono in via sostitutiva le Regioni entro un ulteriore termine di centoventi giorni. In tal caso “ trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l' installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall' interessato…
Anche in questo caso - mancato esercizio del potere sostitutivo delle regioni all'individuazione delle zone idonee - emerge come fulcro l'esigenza che vi sia la conformità urbanistica la cui determinazione non può che competere al Comune.
Nel caso in esame quindi sia l’art 79 della legge provinciale 15/2015 che il regolamento edilizio provinciale 8-61/2017 hanno richiamato, seguendo il medesimo criterio logico, l’esigenza della previsione urbanistica.
10. A questo punto è necessario vedere come il Comune ha ottemperato all’obbligo di individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 32/1998, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, ex art. 2 comma 1, del medesimo d.lgs. 32/1998.
Nel caso specifico va evidenziato preliminarmente che non rileva che dal 2017 non vi siano state istanze per l’installazione di nuovi impianti essendo questo inequivocabile indizio che l’attuale assetto sia soddisfacente ed idoneo per soddisfare le esigenze dell’utenza.
Va inoltre rilevato che il Comune appellato che non ha ottemperato all’ obbligo ex art. 2 comma 1, d.lgs. 32/1998, di fissare i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti.
Infatti nello specifico:
- l’ art. 71 delle n.t.a del p.r.g. del Comune appellato individua quanto può essere realizzato nelle Zone destinate a servizi privati: a tal proposito fa riferimento alla realizzazione di parcheggi privati, di impianti sportivi anche coperti con i relativi servizi per gli utenti quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili purché accessori e funzionali alla specifica destinazione di PRG nonché esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali di servizi ; in questo elenco sono omessi gli impianti di distribuzione di carburante.
-l’art 83 bis, comma 1, delle richiamate n.t.a disciplina gli impianti di distribuzione di carburante esistenti; il comma 3, per i nuovi impianti, dispone che “ per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti si applica quanto previsto dalle norme provinciali in materia di fasce di rispetto stradale e di opere di infrastrutturazione del territorio. In questo caso, oltre alle condizioni riportate al comma 1 dovrà essere rispettata anche la seguente condizione: gli impianti devono essere prospicienti la viabilità del PRG.”
Emerge con evidenza che il comma 3 delle n.t.a., nella sostanza non ottempera all’obbligo di individuare i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, come dispone l’art. 2 comma 1, d.lgs. 32/1998; opera infatti un rinvio alle disposizioni provinciali in materia di distanze e di opere di infrastrutturazione demandando ad una futura variante l’individuazione delle zone ove possono realizzarsi gli impianti.
In questo modo il Comune viola l’obbligo di individuazione i requisiti necessari per una razionalizzazione delle rete di distribuzione di carburanti, così come prescritto dal d.lgs. 32/1998 e dalla normativa provinciale.
Nella sostanza il Comune, doveva prevedere nell’ambito dell’art 71 n.t.a tra i servizi privati anche gli impianti di distribuzione di carburante; nell’art 83 - bis n.t.a era poi obbligato ad individuare i criteri per l’installazione degli impianti e non a demandare ad una futura previsione detta individuazione.
In considerazione di quanto sopra il ricorso è da accogliere con conseguente obbligo dell’amministrazione comunale di riesercitare il potere mediante la modifica delle richiamate disposizioni delle n.t.a. nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente sentenza.
12.Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno va rilevato che non è stata reiterata in appello se non nelle conclusioni del ricorso in appello ma non è stata in alcun modo illustrata nel corpo dell’appello.
Ai fini del risarcimento del danno occorrono: a) sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
b) sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione.
Quanto poi all’onere della prova nell'azione risarcitoria, spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, la presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all’evento dannoso, e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta; ciò, in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento ( cfr. Consiglio di Stato sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644).
Nello specifico anche in primo grado la questione del risarcimento non è stata compiutamente illustrata, né tantomeno provata e pertanto in considerazione di ciò la domanda è comunque da respingere.
In considerazione della complessità della fattispecie sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate di questo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
CA PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PI | NZ LA |
IL SEGRETARIO