Art. 9.
Il residuo debito di cui all' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 18 dicembre 1986, n. 891 , viene calcolato mediante l'attualizzazione al tasso del 13% effettivo annuo delle rate residue relative ad un piano di ammortamento predisposto allo stesso tasso, sin dall'inizio.
Nota all' art. 9 :
La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 891/1986 prevede che in caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facolta' di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento.
Il residuo debito di cui all' art. 5, comma 1, lettera a), della legge 18 dicembre 1986, n. 891 , viene calcolato mediante l'attualizzazione al tasso del 13% effettivo annuo delle rate residue relative ad un piano di ammortamento predisposto allo stesso tasso, sin dall'inizio.
Nota all' art. 9 :
La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 891/1986 prevede che in caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facolta' di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento.