Articolo 3 della Legge 1 luglio 1977, n. 404
Articolo 2Articolo 4
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2 agosto 1977
Art. 3.
I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , debbono riportare il parere favorevole di una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e costituita da:
il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;
un consigliere di Stato;
quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;
il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;
il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;
due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
uno psicologo, un educatore penitenziario, un sociologo, un criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvedera' ai servizi di segreteria. Alle riunioni della commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.
Il parere della commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato e' vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.
I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonche' i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.
I provveditori alle opere pubbliche sono altresi' competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.
Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 .
Entrata in vigore il 2 agosto 1977
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