TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1240.2023 R.A.C.L., promossa da:
NT HI
con il proc. avv. Spano Valentini dom.
CONTRO
Controparte_1
Avv. Balducci
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 1.2.23, chiedendo dichiararsi nullo il patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato;
in subordine, previa disapplicazione del decreto sindacale n.6 del 28.9.22, dichiararsi nullo il licenziamento perché adottato da soggetto non competente ed in subordine annullarlo ed in ulteriore subordine dichiararsi la illegittimità del licenziamento per difetto di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ex art.7 l.241.90 ovvero perché privo di motivazione e comunque slegato dalla causa tipica del patto di prova e quindi condannarsi parte avversa ex art.63 cpv dlgs 165.01 alla propria reintegra ed al pagamento di una indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
All'uopo espone come, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza ed abilitazione all'esercizio della professione forense, abbia partecipato al concorso bandito dal comune suddetto per l'assunzione di una unità ctg C classificandosi al primo posto in graduatoria;
di avere quindi sottoscritto il contratto individuale di lavoro soggetto al periodo semestrale di prova ex art.20 ccnl 21.5.18 comparto funzioni locali;
di avere avvertito nelle parole del sindaco e del segretario comunale un senso di non gradimento della propria presenza;
di avere contestato, anche con nota scritta, il segretario comunale che imponeva turni di reperibilità senza alcuna preventiva programmazione e lo assegnava anche a mansioni demansionanti (ovvero la sostituzione di un dipendente B5 addetto all'ufficio protocollo assente per ferie);
come il segretario comunale sia stato contrariato dall'assenza del ricorrente, dettata per motivi di salute, durante la tornata elettorale del 25.9.22;
come di detto clima vi sia eco nella trascrizione di colloqui telefonici con il segretario comunale, l'assessore ed il sindaco;
come, rientrato dalla aspettativa per malattia in data 5.12.22, abbia chiesto il 6.12.22 di fruire di ferie e festività soppresse dal 28.12.22 al 6.1.23, ma senza avere risposta;
di avere dovuto nuovamente sollecitare una programmazione tempestiva dei turni di reperibilità;
come in data 16.12.22 abbia ricevuto comunicazione ex art.25, co.6 ccnl funzioni locali del 16.11.22 ed art.4 comma 1 del contratto di lavoro.
Lamenta :
-la nullità del recesso effettuata con atto del Responsabile del settore amministrativo segretario comunale e del responsabile del settore, benchè sia illegittima l'attribuzione al segretario comunale della responsabilità del settore amministrativo da parte del sindaco, trattandosi di comune con più di 5000 abitanti sicchè al segretario comunale non può essere assegnata una funzione gestionale e considerato del resto che il contratto nazionale integrativo di lavoro della categoria del 22.12.03 consente questa attribuzione solo temporaneamente ed in difetto di altre professionalità idonee (mentre nella specie è in organico una unità D4);
-la nullità del patto di prova non essendo state indicate specificamente le mansioni che ne costituiscono l'oggetto, dovendo essere indicato in contratto non solo il livello ma anche il profilo, mentre nel contratto di lavoro risultano indicate le mansioni tipiche del profilo assegnato ed anche le ulteriori mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza;
-come non sia stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova [CdS 11.11.11 n.5976];
-come ci si misuri con un licenziamento ritorsivo, discriminatorio e comunque sorretto da motivo illecito;
-come sia infondato l'assunto del mancato superamento del periodo di prova in quanto, a dispetto della presenza di una sola unità (mentre il nuovo piano del fabbisogno del personale ha previsto l'assegnazione di due unità) e della scarna formazione ricevuta, ha retto l'ufficio senza subire richiamo alcuno.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553]. Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Pqm
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, anche in relazione alla sottesa fase cautelare.
Lecce, 21/10/2025
ZO OV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1240.2023 R.A.C.L., promossa da:
NT HI
con il proc. avv. Spano Valentini dom.
CONTRO
Controparte_1
Avv. Balducci
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 1.2.23, chiedendo dichiararsi nullo il patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato;
in subordine, previa disapplicazione del decreto sindacale n.6 del 28.9.22, dichiararsi nullo il licenziamento perché adottato da soggetto non competente ed in subordine annullarlo ed in ulteriore subordine dichiararsi la illegittimità del licenziamento per difetto di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ex art.7 l.241.90 ovvero perché privo di motivazione e comunque slegato dalla causa tipica del patto di prova e quindi condannarsi parte avversa ex art.63 cpv dlgs 165.01 alla propria reintegra ed al pagamento di una indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
All'uopo espone come, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza ed abilitazione all'esercizio della professione forense, abbia partecipato al concorso bandito dal comune suddetto per l'assunzione di una unità ctg C classificandosi al primo posto in graduatoria;
di avere quindi sottoscritto il contratto individuale di lavoro soggetto al periodo semestrale di prova ex art.20 ccnl 21.5.18 comparto funzioni locali;
di avere avvertito nelle parole del sindaco e del segretario comunale un senso di non gradimento della propria presenza;
di avere contestato, anche con nota scritta, il segretario comunale che imponeva turni di reperibilità senza alcuna preventiva programmazione e lo assegnava anche a mansioni demansionanti (ovvero la sostituzione di un dipendente B5 addetto all'ufficio protocollo assente per ferie);
come il segretario comunale sia stato contrariato dall'assenza del ricorrente, dettata per motivi di salute, durante la tornata elettorale del 25.9.22;
come di detto clima vi sia eco nella trascrizione di colloqui telefonici con il segretario comunale, l'assessore ed il sindaco;
come, rientrato dalla aspettativa per malattia in data 5.12.22, abbia chiesto il 6.12.22 di fruire di ferie e festività soppresse dal 28.12.22 al 6.1.23, ma senza avere risposta;
di avere dovuto nuovamente sollecitare una programmazione tempestiva dei turni di reperibilità;
come in data 16.12.22 abbia ricevuto comunicazione ex art.25, co.6 ccnl funzioni locali del 16.11.22 ed art.4 comma 1 del contratto di lavoro.
Lamenta :
-la nullità del recesso effettuata con atto del Responsabile del settore amministrativo segretario comunale e del responsabile del settore, benchè sia illegittima l'attribuzione al segretario comunale della responsabilità del settore amministrativo da parte del sindaco, trattandosi di comune con più di 5000 abitanti sicchè al segretario comunale non può essere assegnata una funzione gestionale e considerato del resto che il contratto nazionale integrativo di lavoro della categoria del 22.12.03 consente questa attribuzione solo temporaneamente ed in difetto di altre professionalità idonee (mentre nella specie è in organico una unità D4);
-la nullità del patto di prova non essendo state indicate specificamente le mansioni che ne costituiscono l'oggetto, dovendo essere indicato in contratto non solo il livello ma anche il profilo, mentre nel contratto di lavoro risultano indicate le mansioni tipiche del profilo assegnato ed anche le ulteriori mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza;
-come non sia stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova [CdS 11.11.11 n.5976];
-come ci si misuri con un licenziamento ritorsivo, discriminatorio e comunque sorretto da motivo illecito;
-come sia infondato l'assunto del mancato superamento del periodo di prova in quanto, a dispetto della presenza di una sola unità (mentre il nuovo piano del fabbisogno del personale ha previsto l'assegnazione di due unità) e della scarna formazione ricevuta, ha retto l'ufficio senza subire richiamo alcuno.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553]. Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Pqm
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, anche in relazione alla sottesa fase cautelare.
Lecce, 21/10/2025
ZO OV