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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/01/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2796 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. DI LUCA TERESA ( ) VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE, 71 87012 CASTROVILLARI;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Zicari Claudio Domenico, Controparte_1
, con l'Avv. La Massa Ernesto;
CP_2 Parte resistente
, con l'Avv. Mariano Peppino;
Controparte_3
oggetto: DANNO DIFFERENZIALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/7/2017 il ricorrente in epigrafe indicato, Co dipendente a tempo pieno e indeterminato della società convenuta Org_1 dal 28/09/2015 con qualifica di autotrasportatore merce corrispondente al IV livello CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, deduceva di essere stato licenziato con comunicazione scritta del 23/12/2016, pervenutagli il 30/12/2016 e con decorrenza dal 31/12/2016 per contrazione del fatturato e diminuzione della necessità di movimentazione delle merci;
contestava la legittimità del licenziamento affermando l'insussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo, non sussistendo alcuna crisi aziendale che lo giustificasse e la violazione dell'obbligo di repêchage; affermava il carattere discriminatorio del licenziamento intimato, finalizzato in realtà ad estrometterlo per le precarie condizioni di salute riconducibili all'infortunio occorso in data
01/10/2017 e aggravatesi, una volta rientrato al lavoro, per essere stato sottoposto allo stesso servizio reso in precedenza del sinistro, con duri turni di lavoro in contrasto con le prescrizioni mediche allegate;
conveniva, pertanto, in Co giudizio la . chiedendo a) dichiararsi la nullità del licenziamento Org_1 intimato il 23.12.2016 perché discriminatorio;
b) in subordine, accertarsi l'illegittimità dello stesso perché ingiunto in assenza di giustificato motivo oggettivo con condanna della società a pagare le indennità risarcitorie declinate dall'art. 18 della Legge 300/1970 e il versamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento;
c) accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta nell'infortunio occorso al ricorrente, chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento del danno differenziale -al netto dell'indennizzo erogato dall' conseguenza del sinistro occorsogli, Controparte_5 in termini di danno biologico e di danno patrimoniale – per spese medico- sanitarie e per perdita di chance- come da consulenza medico legale di parte allegata al ricorso;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e avanzava richieste istruttorie.
Si costituiva la società convenuta contestando integralmente quanto dedotto dal ricorrente e ribadendo la legittimità della propria condotta. Chiedeva, pertanto, Contr previa chiamata in causa della società datrice del Controparte_6 conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, respingersi le domande avversarie perché infondate;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità in capo alla resistente, disporsi apposita consulenza tecnica volta a quantificare i danni a fondamento della pretesa risarcitoria;
in via Co ulteriormente subordinata, dichiarare la responsabilità della . CP_6 ai sensi dell'art. 2049 c.c. condannandola a manlevare la resistente dagli
[...] effetti dell'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande di risarcimento del lavoratore;
in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi parte ricorrente al risarcimento dei danni causati all'azienda per la mancata prestazione lavorativa a seguito dell'infortunio, in termini di costi aggiuntivi finalizzati a sostituire il dipendente e di pregiudizio all'immagine; con vittoria di spese e condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Allegava documentazione e avanzava richieste istruttorie. Contr Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la Controparte_6 quale, previa chiamata in causa della , chiedeva Controparte_7 respingere la domanda attorea per infondatezza, in subordine, nell'ipotesi di accertata responsabilità del proprio dipendente , conducente Controparte_8 del veicolo coinvolto nell'infortunio, condannarsi la terza chiamata a risarcire il danno riconosciuto;
in via riconvenzionale, condannarsi le parti, ricorrente e resistente, al risarcimento dei danni arrecati all'azienda in termini di costi aggiuntivi e pregiudizio all'immagine, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese. Produceva documentazione e avanzava richieste istruttorie.
Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa, si costituiva la Controparte_7
, che chiedeva respingersi la domanda risarcitoria sulla scorta dell'avvenuto
[...] ristoro già eseguito dall' nonché dell'assenza di prova in ordine ai danni e CP_5 al nesso causale, in subordine, rigettarsi la domanda di manleva e garanzia formulata dalla società assicurata per l'esclusione delle voci di danno dalla copertura assicurativa o in via gradata determinare l'indennizzo a proprio carico entro i limiti previsti dalla polizza.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'esame dei testi,
l'interrogatorio formale del ricorrente e l'espletamento di CTU medico – legale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre, innanzitutto, valutare la contestazione inerente al carattere discriminatorio del licenziamento in disamina. Si rammenti che, per costante giurisprudenza, la nozione di licenziamento discriminatorio è ben distinta da quella di licenziamento ritorsivo ovvero determinato da motivo illecito. Nel licenziamento discriminatorio la nullità discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della L. n. 604/1966, l'art. 15 L.
n. 300/1970 e l'art. 3 della L. n. 108/ 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico (v. per tutte Cass.
05/04/2016 n. 6575). Diversamente nell'ipotesi di licenziamento ritorsivo, in cui
è il lavoratore che deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, "atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti" (v. Cass. Sez. Lav., 16/08/2018, n. 20742).
In forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (Cass. civ., sez. lav., 27/09/2018, n. 23338).
Ciò posto, nel caso di specie, la doglianza si rivela carente già sul piano assertivo, in quanto parte ricorrente non ha dedotto elementi idonei a fondare la presunzione di licenziamento discriminatorio basato sul fattore protetto "stato di salute".
Ed invero, l'attore ventila la rintracciabilità di un'intenzione finalizzata all'espulsione dello stesso a causa della ridotta capacità lavorativa, derivante dall'infortunio occorsogli sul luogo di lavoro e peggiorata dall'affidamento di gravosi turni lavorativi contrari alle prescrizioni mediche avute (pag. 7 ricorso).
L'assunto, tuttavia, non è valorizzabile ai fini dell'accoglimento della domanda.
Nelle vicissitudini qui scrutinate la presentazione attorea al Giudice di elementi da cui ricavare la natura discriminatoria del licenziamento si palesa accennata in termini vaghi ed esplorativi, e preclude all'Autorità giusdicente l'apprezzamento
(o meno) – nella dinamica negoziale intercorsa fra le parti – di indici suscettibili di ascrivere effettivamente all'alveo della discriminazione il licenziamento patito.
Ed infatti, la doglianza sull'essenza discriminatoria del recesso non solo viene sviluppata embrionalmente ma non risulta comprovata da alcuna risultanza processuale;
quanto poi all'asserzione per cui il datore di lavoro non adottava misure di tutela conformi alla ridotta capacità lavorativa ma, al contrario, sottoponeva il dipendente agli stessi turni svolti in precedenza dell'infortunio, si osserva che:
1) non è chiaro, già di per sé ma anche sulla base della prospettazione di parte ricorrente, come siffatta circostanza possa assurgere sic et simpliciter ad indice discriminatorio del licenziamento;
2) non risulta allegato né provato come l'articolazione delle modalità lavorative successive all'infortunio potesse esplicare un peggioramento delle condizioni di salute del dipendente;
3) la lamentata circostanza della mancanza di un ausilio nello svolgimento delle mansioni dopo il periodo di assenza per infortunio è stata smentita dalle risultanze emerse in corso di giudizio (cfr. in particolare la deposizione di all'udienza del 7.2.2023: “in seguito Testimone_1 all'infortunio veniva coadiuvato dal padre e da qualche collega mio ma non mi ricordo chi. Ciò è accaduto tutti i giorni.”). Pertanto, la doglianza circa l'essenza discriminatoria del licenziamento deve essere respinta.
Va, adesso, approfondito l'aspetto dell'illegittimità del licenziamento per irreperibilità del motivo oggettivo addotto dalla controparte. Occorre premettere che l'art.3 della legge 604 del 1966 stabilisce che “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Si tratta di ipotesi che prescindono da comportamenti del lavoratore e fanno, invece, riferimento ad esigenze oggettive dell'impresa. Queste ultime possono richiedere l'eliminazione di un determinato posto di lavoro, in quanto esso diviene superfluo in considerazione di nuove scelte produttive o di una nuova organizzazione di lavoro operata dall'imprenditore ovvero, in quanto circostanze incolpevoli inerenti al lavoratore, ostacolano il regolare funzionamento dell'attività di impresa. Il Giudice deve accertare, in caso di contestazioni sulla sussistenza del motivo oggettivo del licenziamento, che le esigenze aziendali siano effettive e che sussista un nesso di causalità fra le stesse ed il licenziamento. La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte afferma l'insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali, atteso che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la ricerca di una maggiore produttività (cfr. tra le altre Cassazione ordinanza n. 17173/2022), sempre che risultino l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. La ricorrenza del motivo oggettivo connesso alla gestione dell'organizzazione produttiva si fonda, secondo una giurisprudenza ormai consolidata (vedasi, Cass. ordinanza n. 17173 del 26.05.2022; Cass. n. 13015/2017; n. 10699/2017; n. 4015/2017) su tre presupposti: 1) effettività delle esigenze aziendali che comportino una riduzione della forza lavoro impiegata e che andranno accertate nella loro oggettiva esistenza, senza valutazioni sul merito delle scelte datoriali tecniche, organizzative e produttive;
2) sussistenza del nesso causale tra scelta organizzativa e licenziamento che deve risultare conseguenza razionale e coerente delle opzioni imprenditoriali;
3) impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni (c.d. obbligo di repêchage).
Ebbene, nel caso di specie, non pare sia contestato né possa porsi in dubbio che la società convenuta versasse in una situazione di contrazione delle commesse per una ridotta movimentazione delle merci disposta direttamente dalla società committente Org_2
Ed infatti, vi è in atti la comunicazione a mezzo della quale in data 22.12.2016 quest'ultima riferiva al legale rappresentante della convenuta della necessità di una revisione distributiva del Territorio Calabro, per la quale era stato necessario spostare il transito delle merci da Castrovillari ad alcune località del Nord della
Calabria (all. n. 4 memoria resistente).
Conformemente l'escussione del teste all'udienza del Testimone_1
07.02.2023 ha confortato la circostanza, riferendo il medesimo di una riunione in cui il datore di lavoro informava i dipendenti della revisione in fatto di distribuzione territoriale a causa dell'apertura del nuovo di Atena Org_3
Lucana.
Nello stesso senso milita la contrazione del fatturato, che è stata provata documentalmente dalla società convenuta (allegati da 5 a 9) e che si pone in rapporto di stretta derivazione causale con il ridimensionamento del traffico commerciale.
Ciò posto, accertata la veridicità e l'effettività di un riassetto organizzativo, occorre valutare la legittimità dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare, senza che ciò sconfini in un giudizio di congruità e opportunità delle scelte imprenditoriali, che restano in questa sede insindacabili, nel rispetto della libertà di iniziativa economica presidiata dall'art. 41 Cost.
Appare necessario premettere che dall'esame documentale (organigramma ed estratto LUL, allegati 11 e 12 resistente) può agevolmente evincersi che i dipendenti della resistente avessero tutti (tranne uno con qualifica di impiegato) mansioni di autista.
Ebbene, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repêchage (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili). L'obbligo di repêchage, anch'esso presupposto di legittimità del recesso, infatti, attiene alla possibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, laddove nella fase di individuazione del lavoratore da licenziare, tra più dipendenti svolgenti mansioni fungibili, si impone il ricorso ai criteri di correttezza e buona fede (Cass. sentenza n. 31652 del 6 dicembre 2018), cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (Cass. sentenza n. 7046 del 28/03/2011).
È, poi, principio consolidato quello secondo il quale, pur non avendo il datore di lavoro, in tal caso, l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative), può fare ad essi ricorso, in via analogica, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta, tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale (Cass. sentenza n. 27094 del
25.10.2018).
Inoltre, seppur la norma di cui all'art. 5 preveda che i criteri ivi indicati debbano essere utilizzati in concorso tra loro, tuttavia, non bisogna dimenticare che tale norma vale, nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, come principio analogico di riferimento, anche tenuto conto che la previsione legislativa detta criteri suscettivi di formare oggetto di contrattazione tra datore di lavoro e sindacati e che ai criteri ivi indicati possono aggiungersene ulteriori, più aderenti alla fattispecie concreta, purché non arbitrari e basati su razionalità (Cass. sentenza n. 06/12/2018 n° 3165).
Nel caso in esame, le emergenze probatorie hanno attestato che il ricorrente e suo padre, , venivano assorbiti dalla resistente a fronte della Persona_1 crisi aziendale della precedente datrice degli stessi, la Controparte_9
(circostanza confermata dal teste all'udienza del
[...] Testimone_1 07.02.2023); essi erano, dunque, gli ultimi assunti in un organigramma stabile ed efficiente che, peraltro, non ne consentiva l'occupazione in mansioni alternative. Per tali motivi, la scelta datoriale appare in sintonia col criterio, evocato per affinità, dell'anzianità di servizio, rispetta il principio di proporzionalità (per cui la misura adottata dal datore di lavoro non deve eccedere i limiti di ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito) e risulta priva di arbitrarietà e pretestuosità.
Non da ultimo, si osserva che, sul piano concreto, esistono dati oggettivamente rilevabili che sono sintomatici dell'incompatibilità tra la professionalità del lavoratore licenziato e il modificato assetto organizzativo dell'azienda, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato e la mancata assunzione di altri dipendenti
Queste considerazioni, ad uno con la coerenza strumentale tra la giustificazione addotta dalla resistente e la soppressione della posizione lavorativa, rivelano l'uso legittimo del potere datoriale e, dunque, la legittimità dell'impugnato licenziamento.
Per quanto attiene all'infortunio occorso al ricorrente, si osserva poi quanto segue.
Come è noto, l'art. 2087 c.c. fonda la responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale determinati dalla violazione dell'obbligo di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti.
Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza della Cassazione la norma non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n.
14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003); nello specifico, si tratta di tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 3167 depositata il 2 febbraio 2022)
e, dunque, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro ( Cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15167).
Ciò premesso, la responsabilità datoriale risulta esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa;
in altre parole, la condotta del lavoratore deve atteggiarsi come imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute (Cass. n. 3763 del 2021; Sez. 6, 30 novembre 2021, n.
37528): si parla, in tal caso di rischio elettivo, ossia di unacondotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base
a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 3763/2021; Cass.
7649/2019; Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass. 7313/2016;
28786/2014; Cass. 12779/2012; Cass. 21694/2011).
Al contrario, l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore (Cass. terza sezione civile, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4980), posto che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (Cass. Civ. n. 25597/2021; Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass. 27127/2013;
Cass. 4075/2004).
Il perimetro di siffatta responsabilità comprende, allora, sia l'omessa adozione delle misure protettive -comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore- sia l'omessa vigilanza affinché le misure adottate siano di fatto rispettate da parte del dipendente (Cass. 2209/2016): in questi casi, è escluso il concorso di colpa del lavoratore e l'eventuale condotta imprudente del lavoratore diviene una mera occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante (Cass. 8988/2020; Cass. 12538/2019).
Ciò premesso in punto di trattazione dei principi dogmatici a presidio della fattispecie astratta, si osserva con riferimento ai tratti fenomenici della vicenda in esame, che non appare invocabile alcun rischio elettivo tale da recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e il sinistro.
Risulta, anzitutto, incontestato che il dipendente si infortunava durante l'orario e sul luogo di lavoro nonché nello svolgimento di una mansione lavorativa;
pertanto, deve escludersi l'abnormità della condotta per aver agito al di fuori dei propri compiti o del ciclo produttivo.
È, altresì, incontestato, nonché acclarato in sede peritale sulla base della documentazione sanitaria in atti, che, per effetto dell'infortunio, il lavoratore riportasse lesioni, i cui postumi sono stati individuati dal CTU.
Ciò che è controverso è, invece, la sussistenza di una responsabilità ascrivibile alla società convenuta per l'evento infortunistico occorso e per i danni che ne sarebbero derivati.
La difesa della società si appunta su tali circostanze: 1) aver curato la formazione, informato ed avvisato i lavoratori sulla condotta da tenere nelle operazioni di scarico delle merci dagli autotreni;
2) aver approntato idonei dispositivi di sicurezza;
3) essersi il lavoratore recato nell'area interdetta senza rispettare le procedure previste per l'effettuazione di tale intervento.
Ciò posto, dall'istruttoria espletata emerge un quadro probatorio che contraddice, in parte, gli assunti della resistente, la quale, in definitiva, CP_10 non è stata in grado offrire la c.d. prova liberatoria dalla responsabilità per l'infortunio di cui è causa. Ed infatti, le risultanze processuali hanno compiutamente delineato la dinamica dell'infortunio che avveniva nel corridoio del magazzino adiacente alle bocche di carico dei mezzi;
hanno confermato che alcuni dipendenti fossero consapevoli di esporsi ad un rischio nel momento in cui occupavano l'area dedicata alle operazioni di scarico e carico delle merci (cfr. deposizione di , Testimone_1 udienza 7.2.2023: “…A dire il vero noi autisti, io e il ricorrente, non avremmo dovuto essere lì, in quanto potevamo entrare solo quando finiva di scaricare il camion. Sulle pareti c'era affisso l'orario di scarico delle merci, orario in cui a noi autisti era inibito entrare, fintanto che il camion non avesse finito di scaricare…”); tuttavia, hanno, per contro, prospettato l'esistenza di una prassi poco sicura instauratasi in questo senso (cfr. deposizione di Testimone_2
, udienza del 7.2.2023: “…noi avevamo un ordine di gestione secondo cui
[...] scaricavano prima gli autotreni e poi entravano le imprese distributrici per le quali andavamo a fare i carichi con le attrezzature che ci venivano indicate
Tuttavia poteva capitare che ci si trovasse nel momento dello scarico, correndo però il relativo rischio al solo fine di recuperare tempo”; ed ancora dichiarazioni di , all'udienza del 29.3.2023:” mi trovavo nel corridoio perché Persona_1 le operazioni di scarico e carico si svolgono contestualmente”).
In altri termini, le emergenze probatorie hanno attestato che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non fossero idonee a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle merci;
rischio che era necessario valutare anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del lavoratore.
A rigore, il corretto adempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore avrebbe dovuto comprendere l'utilizzabilità di diversi sistemi protettivi volti ad impedire l'accesso all'area di movimentazione dei carichi come l'impiego di barriere tecnologicamente avanzate;
o di un preposto alla sorveglianza;
o una qualunque delimitazione della zona, tale per cui gli autotrasportatori non potessero entrare nell'area fino al termine delle operazioni di scarico da parte del conducente del transpallet;
o ancora, percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. Pertanto, il rilievo che il sistema di sicurezza approntato dalla società per tali tipi di lavorazione non scongiurasse del tutto i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, unitamente alla circostanza che non vi è prova dell'adempimento in concreto da parte dell'azienda dell'obbligo di vigilanza sul rispetto degli orari di ingresso nella zona dedicata alle operazioni di carico/scarico, denotano, nella fattispecie, una condotta colposa di tipo omissivo della resistente – sub specie di inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligo di sicurezza e/o dell'obbligo di vigilanza – cui è eziologicamente riconducibile l'evento.
Invero, nell'ottica del giudizio controfattuale, può ragionevolmente sostenersi che la predisposizione di un meccanismo di sicurezza funzionale a precludere la simultaneità delle operazioni di scarico e carico dei prodotti o, comunque, la verifica in concreto da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti che gli interventi in discussione fossero effettuati in tempi differenti, avrebbe escluso con elevata probabilità il verificarsi dell'evento dannoso.
Le suesposte considerazioni conducono ad affermare come sussistente la responsabilità della società per il sinistro occorso al ricorrente;
al contrario,
l'esclusione del concorso di colpa, nel senso auspicato dalla convenuta (e replicato dalla terza chiamata nella sua memoria di costituzione), conforta il rigetto per infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che l'azienda assume -senza peraltro alcuna allegazione e quantificazione- di aver subito.
Quanto all'estensione soggettiva di tale responsabilità, deve essere, a tal fine, Co Contr indagato il rapporto tra la convenuta . e la terza chiamata Org_1
[...]
Controparte_6
Al riguardo, il D.U.V.R.I. in atti suffraga la qualificazione in termini di appalto tra Contr le due aziende, (all. n. 18 per quanto attiene la fase di carico delle Org_1 merci.
Tuttavia, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, la Suprema Corte ha precisato
(Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 26132/2020) che occorre aver riguardo non tanto alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, quali il contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. La finalità
è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. Tanto giustifica la responsabilità solidale tra appaltatore e committente nel caso di esecuzione di un contratto d'appalto o negli altri in cui si prospettino siffatti obblighi di coordinamento e cooperazione, salvo che l'evento dipenda dai rischi propri dell'attività dell'uno o dell'altro. (sul tema Cass. sentenza n. 375 del 10.01.2023). Nel caso in esame, la società committente avrebbe dovuto rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico fornito dall'appaltatore in fatto di sicurezza;
a fortiori l'appaltatrice, nei cui locali di fatto si svolgevano le operazioni commissionate e che aveva, dunque, per di più, la disponibilità giuridica e materiale del luogo di lavoro.
Pertanto, l'inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambe perché garanti e destinatarie dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro.
Né si discute di rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro non solo immediatamente percepibile e riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ma anche perfettamente conosciuto dalla committente come dall'appaltatrice, perché relativo ad attività svolta da entrambe le aziende.
Venendo al pregiudizio lamentato dal ricorrente, lo stesso, in virtù delle lesioni subite a causa dell'infortunio, rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno biologico c.d. differenziale nonché del danno patrimoniale per spese mediche e perdita di chance.
Si è già diffusamente argomentato sulla sussistenza di una condotta omissiva di carattere colposo posta in essere dalla società cui è riconducibile sul piano causale l'evento dannoso. Per l'accertamento delle ripercussioni di tale evento sulla sfera non patrimoniale, in specie sull'integrità psico-fisica del ricorrente e del correlato nesso di derivazione eziologica, si è ricorsi all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale che, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, ha confermato che, a seguito del sinistro, il ricorrente ha riportato “postumi invalidanti in misura del 10%”.
Ebbene, il c. t. u. – con argomentazioni che devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – ha ritenuto conclusivamente che le richiamate lesioni hanno determinato: postumi invalidanti che sono da valutare come RC.
• Il periodo di invalidità temporaneo totale è di 47 giorni;
• Il periodo di invalidità temporaneo parziale è di 117 gg di cui 60 gg al 50% e 57 gg al 25%;
• I postumi invalidanti ed il danno biologico sono da valutare al
10%. ( DIECI )
Il periodo di Invalidità in sede è di 164 giorni. CP_5
I postumi invalidanti sono stati valutati al 12%.
• Tale invalidità non determina alcuna compromissione sulla validità psico - fisica.
• Si riconoscono tutte le spese mediche e fisiche documentate e non si prevedono spese mediche future da sostenere.
Le conclusioni del consulente tecnico sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché, in definitiva, precise, complete, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Parte ricorrente rivendica, altresì, il risarcimento del danno da perdita di chance, consistente nella perdita di opportunità lavorative per il futuro. Premesso che il danno da perdita di chance consiste nella privazione, non del risultato utile, al quale il lavoratore aspirava, ma della concreta possibilità di conseguirlo, si osserva che detto danno si integra quando la chance perduta presenta la ragionevole certezza o quantomeno l'elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi.
Questo, in termini di onere probatorio, si traduce nel dovere del lavoratore di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, osserva che in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chances" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione
- ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass.
14/03/2017 n. 6488; Cass. 26/01/2018 n. 2020).
Ebbene, sulla scorta di tali considerazioni, è opinione del giudicante che la domanda di risarcimento da perdita di chance si riveli generica e priva di fondamento. Pertanto, la doglianza, svincolata com'è da qualsiasi elemento fattuale che sostanzi l'effettivo pregiudizio subìto, non può essere accolta.
Al fine di operare, poi, la liquidazione del danno riconosciuto, in mancanza di una tabella di legge valevole in ambito estraneo all'infortunistica stradale, e non apparendo corretto il criterio equitativo puro, anche in materia lavoristica il parametro di riferimento è costituito dalle Tabelle adottate dal Tribunale di
Milano, sulla cui congruità sono noti gli interventi della Corte di Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. ordinanza 2 dicembre 2021, n. 38077).
In mancanza di parametri normativi, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto di indicare ai giudici di merito un unico valore medio di riferimento, da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia;
a tal fine, ha ritenuto che i valori adottati dal Tribunale di Milano, dei quali nei fatti è già riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, possano costituire la base per garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Nelle tabelle milanesi sono stati elaborati dei valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tanto premesso, nella somma di €.45.276,50 comprensiva delle spese mediche documentate sopportate pari ad €. 2.808,75 riconosciute interamente dal consulente.
Avendo, infine, l' indennizzato il lavoratore, ai fini del calcolo del danno CP_5 differenziale, dal valore del danno biologico permanente civilisticamente determinato va sottratta la somma pari all'indennizzo erogato, depurata della quota che compendia il danno patrimoniale.
Dal prospetto di calcolo dell'indennizzo capitale erogato dall' in atti, si CP_5 evince che il danno biologico è pari ad € 7.348,66.
Ne consegue, pertanto, che, in applicazione del criterio del “computo per poste omogenee”, spetta al ricorrente a titolo di danno biologico differenziale la somma di euro 37.927,84.
Quanto alla domanda di manleva si osserva che relativamente alla polizza essa include la “Responsabilità civile a terzi e Organizzazione_4
Prestatori di lavoro” ossia a tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro,
l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, con una Co franchigia pari a 1500,00 euro (prod. n. 2 della . Controparte_6 contratto con ); Org_5
Pertanto, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dall'assicurata Contr nei confronti della compagnia costituita Controparte_6 [...]
. Controparte_3 In conclusione, e in parziale accoglimento del ricorso, al ricorrente va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, che si liquida in complessivi € 37.927,84.
Il parziale accoglimento del ricorso, unitamente alla complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite. Co Le spese di c.t.u. sono poste in solido a carico della società convenuta Org_1
Contr e della terza chiamata
[...] Controparte_6
P.Q.M.
La dr.ssa Anna CAPUTO, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Contr
• in parziale accoglimento del ricorso, condanna la SA. e la Org_1
[...] in solido al risarcimento del danno differenziale in favore del Controparte_6 ricorrente che si liquida in complessivi € 37.927,84, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Contr Contr
• pone le spese di c.t.u. a carico in solido di e Org_1 CP_6
[...]
• accoglie la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa
; Controparte_3
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 22/01/2024
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. DI LUCA TERESA ( ) VIA XX Parte_1 C.F._1
SETTEMBRE, 71 87012 CASTROVILLARI;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Zicari Claudio Domenico, Controparte_1
, con l'Avv. La Massa Ernesto;
CP_2 Parte resistente
, con l'Avv. Mariano Peppino;
Controparte_3
oggetto: DANNO DIFFERENZIALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/7/2017 il ricorrente in epigrafe indicato, Co dipendente a tempo pieno e indeterminato della società convenuta Org_1 dal 28/09/2015 con qualifica di autotrasportatore merce corrispondente al IV livello CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, deduceva di essere stato licenziato con comunicazione scritta del 23/12/2016, pervenutagli il 30/12/2016 e con decorrenza dal 31/12/2016 per contrazione del fatturato e diminuzione della necessità di movimentazione delle merci;
contestava la legittimità del licenziamento affermando l'insussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo, non sussistendo alcuna crisi aziendale che lo giustificasse e la violazione dell'obbligo di repêchage; affermava il carattere discriminatorio del licenziamento intimato, finalizzato in realtà ad estrometterlo per le precarie condizioni di salute riconducibili all'infortunio occorso in data
01/10/2017 e aggravatesi, una volta rientrato al lavoro, per essere stato sottoposto allo stesso servizio reso in precedenza del sinistro, con duri turni di lavoro in contrasto con le prescrizioni mediche allegate;
conveniva, pertanto, in Co giudizio la . chiedendo a) dichiararsi la nullità del licenziamento Org_1 intimato il 23.12.2016 perché discriminatorio;
b) in subordine, accertarsi l'illegittimità dello stesso perché ingiunto in assenza di giustificato motivo oggettivo con condanna della società a pagare le indennità risarcitorie declinate dall'art. 18 della Legge 300/1970 e il versamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento;
c) accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta nell'infortunio occorso al ricorrente, chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento del danno differenziale -al netto dell'indennizzo erogato dall' conseguenza del sinistro occorsogli, Controparte_5 in termini di danno biologico e di danno patrimoniale – per spese medico- sanitarie e per perdita di chance- come da consulenza medico legale di parte allegata al ricorso;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e avanzava richieste istruttorie.
Si costituiva la società convenuta contestando integralmente quanto dedotto dal ricorrente e ribadendo la legittimità della propria condotta. Chiedeva, pertanto, Contr previa chiamata in causa della società datrice del Controparte_6 conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, respingersi le domande avversarie perché infondate;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità in capo alla resistente, disporsi apposita consulenza tecnica volta a quantificare i danni a fondamento della pretesa risarcitoria;
in via Co ulteriormente subordinata, dichiarare la responsabilità della . CP_6 ai sensi dell'art. 2049 c.c. condannandola a manlevare la resistente dagli
[...] effetti dell'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande di risarcimento del lavoratore;
in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi parte ricorrente al risarcimento dei danni causati all'azienda per la mancata prestazione lavorativa a seguito dell'infortunio, in termini di costi aggiuntivi finalizzati a sostituire il dipendente e di pregiudizio all'immagine; con vittoria di spese e condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Allegava documentazione e avanzava richieste istruttorie. Contr Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la Controparte_6 quale, previa chiamata in causa della , chiedeva Controparte_7 respingere la domanda attorea per infondatezza, in subordine, nell'ipotesi di accertata responsabilità del proprio dipendente , conducente Controparte_8 del veicolo coinvolto nell'infortunio, condannarsi la terza chiamata a risarcire il danno riconosciuto;
in via riconvenzionale, condannarsi le parti, ricorrente e resistente, al risarcimento dei danni arrecati all'azienda in termini di costi aggiuntivi e pregiudizio all'immagine, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese. Produceva documentazione e avanzava richieste istruttorie.
Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa, si costituiva la Controparte_7
, che chiedeva respingersi la domanda risarcitoria sulla scorta dell'avvenuto
[...] ristoro già eseguito dall' nonché dell'assenza di prova in ordine ai danni e CP_5 al nesso causale, in subordine, rigettarsi la domanda di manleva e garanzia formulata dalla società assicurata per l'esclusione delle voci di danno dalla copertura assicurativa o in via gradata determinare l'indennizzo a proprio carico entro i limiti previsti dalla polizza.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'esame dei testi,
l'interrogatorio formale del ricorrente e l'espletamento di CTU medico – legale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre, innanzitutto, valutare la contestazione inerente al carattere discriminatorio del licenziamento in disamina. Si rammenti che, per costante giurisprudenza, la nozione di licenziamento discriminatorio è ben distinta da quella di licenziamento ritorsivo ovvero determinato da motivo illecito. Nel licenziamento discriminatorio la nullità discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della L. n. 604/1966, l'art. 15 L.
n. 300/1970 e l'art. 3 della L. n. 108/ 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico (v. per tutte Cass.
05/04/2016 n. 6575). Diversamente nell'ipotesi di licenziamento ritorsivo, in cui
è il lavoratore che deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, "atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti" (v. Cass. Sez. Lav., 16/08/2018, n. 20742).
In forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (Cass. civ., sez. lav., 27/09/2018, n. 23338).
Ciò posto, nel caso di specie, la doglianza si rivela carente già sul piano assertivo, in quanto parte ricorrente non ha dedotto elementi idonei a fondare la presunzione di licenziamento discriminatorio basato sul fattore protetto "stato di salute".
Ed invero, l'attore ventila la rintracciabilità di un'intenzione finalizzata all'espulsione dello stesso a causa della ridotta capacità lavorativa, derivante dall'infortunio occorsogli sul luogo di lavoro e peggiorata dall'affidamento di gravosi turni lavorativi contrari alle prescrizioni mediche avute (pag. 7 ricorso).
L'assunto, tuttavia, non è valorizzabile ai fini dell'accoglimento della domanda.
Nelle vicissitudini qui scrutinate la presentazione attorea al Giudice di elementi da cui ricavare la natura discriminatoria del licenziamento si palesa accennata in termini vaghi ed esplorativi, e preclude all'Autorità giusdicente l'apprezzamento
(o meno) – nella dinamica negoziale intercorsa fra le parti – di indici suscettibili di ascrivere effettivamente all'alveo della discriminazione il licenziamento patito.
Ed infatti, la doglianza sull'essenza discriminatoria del recesso non solo viene sviluppata embrionalmente ma non risulta comprovata da alcuna risultanza processuale;
quanto poi all'asserzione per cui il datore di lavoro non adottava misure di tutela conformi alla ridotta capacità lavorativa ma, al contrario, sottoponeva il dipendente agli stessi turni svolti in precedenza dell'infortunio, si osserva che:
1) non è chiaro, già di per sé ma anche sulla base della prospettazione di parte ricorrente, come siffatta circostanza possa assurgere sic et simpliciter ad indice discriminatorio del licenziamento;
2) non risulta allegato né provato come l'articolazione delle modalità lavorative successive all'infortunio potesse esplicare un peggioramento delle condizioni di salute del dipendente;
3) la lamentata circostanza della mancanza di un ausilio nello svolgimento delle mansioni dopo il periodo di assenza per infortunio è stata smentita dalle risultanze emerse in corso di giudizio (cfr. in particolare la deposizione di all'udienza del 7.2.2023: “in seguito Testimone_1 all'infortunio veniva coadiuvato dal padre e da qualche collega mio ma non mi ricordo chi. Ciò è accaduto tutti i giorni.”). Pertanto, la doglianza circa l'essenza discriminatoria del licenziamento deve essere respinta.
Va, adesso, approfondito l'aspetto dell'illegittimità del licenziamento per irreperibilità del motivo oggettivo addotto dalla controparte. Occorre premettere che l'art.3 della legge 604 del 1966 stabilisce che “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Si tratta di ipotesi che prescindono da comportamenti del lavoratore e fanno, invece, riferimento ad esigenze oggettive dell'impresa. Queste ultime possono richiedere l'eliminazione di un determinato posto di lavoro, in quanto esso diviene superfluo in considerazione di nuove scelte produttive o di una nuova organizzazione di lavoro operata dall'imprenditore ovvero, in quanto circostanze incolpevoli inerenti al lavoratore, ostacolano il regolare funzionamento dell'attività di impresa. Il Giudice deve accertare, in caso di contestazioni sulla sussistenza del motivo oggettivo del licenziamento, che le esigenze aziendali siano effettive e che sussista un nesso di causalità fra le stesse ed il licenziamento. La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte afferma l'insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali, atteso che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la ricerca di una maggiore produttività (cfr. tra le altre Cassazione ordinanza n. 17173/2022), sempre che risultino l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. La ricorrenza del motivo oggettivo connesso alla gestione dell'organizzazione produttiva si fonda, secondo una giurisprudenza ormai consolidata (vedasi, Cass. ordinanza n. 17173 del 26.05.2022; Cass. n. 13015/2017; n. 10699/2017; n. 4015/2017) su tre presupposti: 1) effettività delle esigenze aziendali che comportino una riduzione della forza lavoro impiegata e che andranno accertate nella loro oggettiva esistenza, senza valutazioni sul merito delle scelte datoriali tecniche, organizzative e produttive;
2) sussistenza del nesso causale tra scelta organizzativa e licenziamento che deve risultare conseguenza razionale e coerente delle opzioni imprenditoriali;
3) impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni (c.d. obbligo di repêchage).
Ebbene, nel caso di specie, non pare sia contestato né possa porsi in dubbio che la società convenuta versasse in una situazione di contrazione delle commesse per una ridotta movimentazione delle merci disposta direttamente dalla società committente Org_2
Ed infatti, vi è in atti la comunicazione a mezzo della quale in data 22.12.2016 quest'ultima riferiva al legale rappresentante della convenuta della necessità di una revisione distributiva del Territorio Calabro, per la quale era stato necessario spostare il transito delle merci da Castrovillari ad alcune località del Nord della
Calabria (all. n. 4 memoria resistente).
Conformemente l'escussione del teste all'udienza del Testimone_1
07.02.2023 ha confortato la circostanza, riferendo il medesimo di una riunione in cui il datore di lavoro informava i dipendenti della revisione in fatto di distribuzione territoriale a causa dell'apertura del nuovo di Atena Org_3
Lucana.
Nello stesso senso milita la contrazione del fatturato, che è stata provata documentalmente dalla società convenuta (allegati da 5 a 9) e che si pone in rapporto di stretta derivazione causale con il ridimensionamento del traffico commerciale.
Ciò posto, accertata la veridicità e l'effettività di un riassetto organizzativo, occorre valutare la legittimità dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare, senza che ciò sconfini in un giudizio di congruità e opportunità delle scelte imprenditoriali, che restano in questa sede insindacabili, nel rispetto della libertà di iniziativa economica presidiata dall'art. 41 Cost.
Appare necessario premettere che dall'esame documentale (organigramma ed estratto LUL, allegati 11 e 12 resistente) può agevolmente evincersi che i dipendenti della resistente avessero tutti (tranne uno con qualifica di impiegato) mansioni di autista.
Ebbene, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repêchage (in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili). L'obbligo di repêchage, anch'esso presupposto di legittimità del recesso, infatti, attiene alla possibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, laddove nella fase di individuazione del lavoratore da licenziare, tra più dipendenti svolgenti mansioni fungibili, si impone il ricorso ai criteri di correttezza e buona fede (Cass. sentenza n. 31652 del 6 dicembre 2018), cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (Cass. sentenza n. 7046 del 28/03/2011).
È, poi, principio consolidato quello secondo il quale, pur non avendo il datore di lavoro, in tal caso, l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative), può fare ad essi ricorso, in via analogica, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta, tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale (Cass. sentenza n. 27094 del
25.10.2018).
Inoltre, seppur la norma di cui all'art. 5 preveda che i criteri ivi indicati debbano essere utilizzati in concorso tra loro, tuttavia, non bisogna dimenticare che tale norma vale, nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, come principio analogico di riferimento, anche tenuto conto che la previsione legislativa detta criteri suscettivi di formare oggetto di contrattazione tra datore di lavoro e sindacati e che ai criteri ivi indicati possono aggiungersene ulteriori, più aderenti alla fattispecie concreta, purché non arbitrari e basati su razionalità (Cass. sentenza n. 06/12/2018 n° 3165).
Nel caso in esame, le emergenze probatorie hanno attestato che il ricorrente e suo padre, , venivano assorbiti dalla resistente a fronte della Persona_1 crisi aziendale della precedente datrice degli stessi, la Controparte_9
(circostanza confermata dal teste all'udienza del
[...] Testimone_1 07.02.2023); essi erano, dunque, gli ultimi assunti in un organigramma stabile ed efficiente che, peraltro, non ne consentiva l'occupazione in mansioni alternative. Per tali motivi, la scelta datoriale appare in sintonia col criterio, evocato per affinità, dell'anzianità di servizio, rispetta il principio di proporzionalità (per cui la misura adottata dal datore di lavoro non deve eccedere i limiti di ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito) e risulta priva di arbitrarietà e pretestuosità.
Non da ultimo, si osserva che, sul piano concreto, esistono dati oggettivamente rilevabili che sono sintomatici dell'incompatibilità tra la professionalità del lavoratore licenziato e il modificato assetto organizzativo dell'azienda, quali la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente licenziato e la mancata assunzione di altri dipendenti
Queste considerazioni, ad uno con la coerenza strumentale tra la giustificazione addotta dalla resistente e la soppressione della posizione lavorativa, rivelano l'uso legittimo del potere datoriale e, dunque, la legittimità dell'impugnato licenziamento.
Per quanto attiene all'infortunio occorso al ricorrente, si osserva poi quanto segue.
Come è noto, l'art. 2087 c.c. fonda la responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale determinati dalla violazione dell'obbligo di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti.
Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza della Cassazione la norma non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n.
14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003); nello specifico, si tratta di tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 3167 depositata il 2 febbraio 2022)
e, dunque, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro ( Cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 4 giugno 2019, n. 15167).
Ciò premesso, la responsabilità datoriale risulta esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa;
in altre parole, la condotta del lavoratore deve atteggiarsi come imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute (Cass. n. 3763 del 2021; Sez. 6, 30 novembre 2021, n.
37528): si parla, in tal caso di rischio elettivo, ossia di unacondotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base
a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 3763/2021; Cass.
7649/2019; Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass. 7313/2016;
28786/2014; Cass. 12779/2012; Cass. 21694/2011).
Al contrario, l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore (Cass. terza sezione civile, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4980), posto che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea (Cass. Civ. n. 25597/2021; Cass. 16026/2018; Cass. 798/2017; Cass. 27127/2013;
Cass. 4075/2004).
Il perimetro di siffatta responsabilità comprende, allora, sia l'omessa adozione delle misure protettive -comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore- sia l'omessa vigilanza affinché le misure adottate siano di fatto rispettate da parte del dipendente (Cass. 2209/2016): in questi casi, è escluso il concorso di colpa del lavoratore e l'eventuale condotta imprudente del lavoratore diviene una mera occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante (Cass. 8988/2020; Cass. 12538/2019).
Ciò premesso in punto di trattazione dei principi dogmatici a presidio della fattispecie astratta, si osserva con riferimento ai tratti fenomenici della vicenda in esame, che non appare invocabile alcun rischio elettivo tale da recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e il sinistro.
Risulta, anzitutto, incontestato che il dipendente si infortunava durante l'orario e sul luogo di lavoro nonché nello svolgimento di una mansione lavorativa;
pertanto, deve escludersi l'abnormità della condotta per aver agito al di fuori dei propri compiti o del ciclo produttivo.
È, altresì, incontestato, nonché acclarato in sede peritale sulla base della documentazione sanitaria in atti, che, per effetto dell'infortunio, il lavoratore riportasse lesioni, i cui postumi sono stati individuati dal CTU.
Ciò che è controverso è, invece, la sussistenza di una responsabilità ascrivibile alla società convenuta per l'evento infortunistico occorso e per i danni che ne sarebbero derivati.
La difesa della società si appunta su tali circostanze: 1) aver curato la formazione, informato ed avvisato i lavoratori sulla condotta da tenere nelle operazioni di scarico delle merci dagli autotreni;
2) aver approntato idonei dispositivi di sicurezza;
3) essersi il lavoratore recato nell'area interdetta senza rispettare le procedure previste per l'effettuazione di tale intervento.
Ciò posto, dall'istruttoria espletata emerge un quadro probatorio che contraddice, in parte, gli assunti della resistente, la quale, in definitiva, CP_10 non è stata in grado offrire la c.d. prova liberatoria dalla responsabilità per l'infortunio di cui è causa. Ed infatti, le risultanze processuali hanno compiutamente delineato la dinamica dell'infortunio che avveniva nel corridoio del magazzino adiacente alle bocche di carico dei mezzi;
hanno confermato che alcuni dipendenti fossero consapevoli di esporsi ad un rischio nel momento in cui occupavano l'area dedicata alle operazioni di scarico e carico delle merci (cfr. deposizione di , Testimone_1 udienza 7.2.2023: “…A dire il vero noi autisti, io e il ricorrente, non avremmo dovuto essere lì, in quanto potevamo entrare solo quando finiva di scaricare il camion. Sulle pareti c'era affisso l'orario di scarico delle merci, orario in cui a noi autisti era inibito entrare, fintanto che il camion non avesse finito di scaricare…”); tuttavia, hanno, per contro, prospettato l'esistenza di una prassi poco sicura instauratasi in questo senso (cfr. deposizione di Testimone_2
, udienza del 7.2.2023: “…noi avevamo un ordine di gestione secondo cui
[...] scaricavano prima gli autotreni e poi entravano le imprese distributrici per le quali andavamo a fare i carichi con le attrezzature che ci venivano indicate
Tuttavia poteva capitare che ci si trovasse nel momento dello scarico, correndo però il relativo rischio al solo fine di recuperare tempo”; ed ancora dichiarazioni di , all'udienza del 29.3.2023:” mi trovavo nel corridoio perché Persona_1 le operazioni di scarico e carico si svolgono contestualmente”).
In altri termini, le emergenze probatorie hanno attestato che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non fossero idonee a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle merci;
rischio che era necessario valutare anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del lavoratore.
A rigore, il corretto adempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore avrebbe dovuto comprendere l'utilizzabilità di diversi sistemi protettivi volti ad impedire l'accesso all'area di movimentazione dei carichi come l'impiego di barriere tecnologicamente avanzate;
o di un preposto alla sorveglianza;
o una qualunque delimitazione della zona, tale per cui gli autotrasportatori non potessero entrare nell'area fino al termine delle operazioni di scarico da parte del conducente del transpallet;
o ancora, percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. Pertanto, il rilievo che il sistema di sicurezza approntato dalla società per tali tipi di lavorazione non scongiurasse del tutto i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, unitamente alla circostanza che non vi è prova dell'adempimento in concreto da parte dell'azienda dell'obbligo di vigilanza sul rispetto degli orari di ingresso nella zona dedicata alle operazioni di carico/scarico, denotano, nella fattispecie, una condotta colposa di tipo omissivo della resistente – sub specie di inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligo di sicurezza e/o dell'obbligo di vigilanza – cui è eziologicamente riconducibile l'evento.
Invero, nell'ottica del giudizio controfattuale, può ragionevolmente sostenersi che la predisposizione di un meccanismo di sicurezza funzionale a precludere la simultaneità delle operazioni di scarico e carico dei prodotti o, comunque, la verifica in concreto da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti che gli interventi in discussione fossero effettuati in tempi differenti, avrebbe escluso con elevata probabilità il verificarsi dell'evento dannoso.
Le suesposte considerazioni conducono ad affermare come sussistente la responsabilità della società per il sinistro occorso al ricorrente;
al contrario,
l'esclusione del concorso di colpa, nel senso auspicato dalla convenuta (e replicato dalla terza chiamata nella sua memoria di costituzione), conforta il rigetto per infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che l'azienda assume -senza peraltro alcuna allegazione e quantificazione- di aver subito.
Quanto all'estensione soggettiva di tale responsabilità, deve essere, a tal fine, Co Contr indagato il rapporto tra la convenuta . e la terza chiamata Org_1
[...]
Controparte_6
Al riguardo, il D.U.V.R.I. in atti suffraga la qualificazione in termini di appalto tra Contr le due aziende, (all. n. 18 per quanto attiene la fase di carico delle Org_1 merci.
Tuttavia, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, la Suprema Corte ha precisato
(Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 26132/2020) che occorre aver riguardo non tanto alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, quali il contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. La finalità
è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. Tanto giustifica la responsabilità solidale tra appaltatore e committente nel caso di esecuzione di un contratto d'appalto o negli altri in cui si prospettino siffatti obblighi di coordinamento e cooperazione, salvo che l'evento dipenda dai rischi propri dell'attività dell'uno o dell'altro. (sul tema Cass. sentenza n. 375 del 10.01.2023). Nel caso in esame, la società committente avrebbe dovuto rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico fornito dall'appaltatore in fatto di sicurezza;
a fortiori l'appaltatrice, nei cui locali di fatto si svolgevano le operazioni commissionate e che aveva, dunque, per di più, la disponibilità giuridica e materiale del luogo di lavoro.
Pertanto, l'inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambe perché garanti e destinatarie dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro.
Né si discute di rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell'ambiente di lavoro non solo immediatamente percepibile e riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ma anche perfettamente conosciuto dalla committente come dall'appaltatrice, perché relativo ad attività svolta da entrambe le aziende.
Venendo al pregiudizio lamentato dal ricorrente, lo stesso, in virtù delle lesioni subite a causa dell'infortunio, rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno biologico c.d. differenziale nonché del danno patrimoniale per spese mediche e perdita di chance.
Si è già diffusamente argomentato sulla sussistenza di una condotta omissiva di carattere colposo posta in essere dalla società cui è riconducibile sul piano causale l'evento dannoso. Per l'accertamento delle ripercussioni di tale evento sulla sfera non patrimoniale, in specie sull'integrità psico-fisica del ricorrente e del correlato nesso di derivazione eziologica, si è ricorsi all'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico legale che, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, ha confermato che, a seguito del sinistro, il ricorrente ha riportato “postumi invalidanti in misura del 10%”.
Ebbene, il c. t. u. – con argomentazioni che devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – ha ritenuto conclusivamente che le richiamate lesioni hanno determinato: postumi invalidanti che sono da valutare come RC.
• Il periodo di invalidità temporaneo totale è di 47 giorni;
• Il periodo di invalidità temporaneo parziale è di 117 gg di cui 60 gg al 50% e 57 gg al 25%;
• I postumi invalidanti ed il danno biologico sono da valutare al
10%. ( DIECI )
Il periodo di Invalidità in sede è di 164 giorni. CP_5
I postumi invalidanti sono stati valutati al 12%.
• Tale invalidità non determina alcuna compromissione sulla validità psico - fisica.
• Si riconoscono tutte le spese mediche e fisiche documentate e non si prevedono spese mediche future da sostenere.
Le conclusioni del consulente tecnico sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché, in definitiva, precise, complete, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Parte ricorrente rivendica, altresì, il risarcimento del danno da perdita di chance, consistente nella perdita di opportunità lavorative per il futuro. Premesso che il danno da perdita di chance consiste nella privazione, non del risultato utile, al quale il lavoratore aspirava, ma della concreta possibilità di conseguirlo, si osserva che detto danno si integra quando la chance perduta presenta la ragionevole certezza o quantomeno l'elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi.
Questo, in termini di onere probatorio, si traduce nel dovere del lavoratore di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, osserva che in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chances" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione
- ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass.
14/03/2017 n. 6488; Cass. 26/01/2018 n. 2020).
Ebbene, sulla scorta di tali considerazioni, è opinione del giudicante che la domanda di risarcimento da perdita di chance si riveli generica e priva di fondamento. Pertanto, la doglianza, svincolata com'è da qualsiasi elemento fattuale che sostanzi l'effettivo pregiudizio subìto, non può essere accolta.
Al fine di operare, poi, la liquidazione del danno riconosciuto, in mancanza di una tabella di legge valevole in ambito estraneo all'infortunistica stradale, e non apparendo corretto il criterio equitativo puro, anche in materia lavoristica il parametro di riferimento è costituito dalle Tabelle adottate dal Tribunale di
Milano, sulla cui congruità sono noti gli interventi della Corte di Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. ordinanza 2 dicembre 2021, n. 38077).
In mancanza di parametri normativi, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto di indicare ai giudici di merito un unico valore medio di riferimento, da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia;
a tal fine, ha ritenuto che i valori adottati dal Tribunale di Milano, dei quali nei fatti è già riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, possano costituire la base per garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Nelle tabelle milanesi sono stati elaborati dei valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tanto premesso, nella somma di €.45.276,50 comprensiva delle spese mediche documentate sopportate pari ad €. 2.808,75 riconosciute interamente dal consulente.
Avendo, infine, l' indennizzato il lavoratore, ai fini del calcolo del danno CP_5 differenziale, dal valore del danno biologico permanente civilisticamente determinato va sottratta la somma pari all'indennizzo erogato, depurata della quota che compendia il danno patrimoniale.
Dal prospetto di calcolo dell'indennizzo capitale erogato dall' in atti, si CP_5 evince che il danno biologico è pari ad € 7.348,66.
Ne consegue, pertanto, che, in applicazione del criterio del “computo per poste omogenee”, spetta al ricorrente a titolo di danno biologico differenziale la somma di euro 37.927,84.
Quanto alla domanda di manleva si osserva che relativamente alla polizza essa include la “Responsabilità civile a terzi e Organizzazione_4
Prestatori di lavoro” ossia a tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro,
l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, con una Co franchigia pari a 1500,00 euro (prod. n. 2 della . Controparte_6 contratto con ); Org_5
Pertanto, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dall'assicurata Contr nei confronti della compagnia costituita Controparte_6 [...]
. Controparte_3 In conclusione, e in parziale accoglimento del ricorso, al ricorrente va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, che si liquida in complessivi € 37.927,84.
Il parziale accoglimento del ricorso, unitamente alla complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite. Co Le spese di c.t.u. sono poste in solido a carico della società convenuta Org_1
Contr e della terza chiamata
[...] Controparte_6
P.Q.M.
La dr.ssa Anna CAPUTO, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Contr
• in parziale accoglimento del ricorso, condanna la SA. e la Org_1
[...] in solido al risarcimento del danno differenziale in favore del Controparte_6 ricorrente che si liquida in complessivi € 37.927,84, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Contr Contr
• pone le spese di c.t.u. a carico in solido di e Org_1 CP_6
[...]
• accoglie la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa
; Controparte_3
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 22/01/2024
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO