Art. 1.
I macchinisti navali in seconda di cui al secondo e terzo comma dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione di macchine a vapore di potenza superiore a cento cavalli nominali, possono prendere imbarco con funzioni di capo macchinista su unita' munite di macchine a vapore di potenza nominale non superiore a quella delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo suddetto, sempre che si tratti di unita' in esercizio nel Mediterraneo o, se adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.
I macchinisti navali in seconda di cui al secondo e terzo comma dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione di macchine a vapore di potenza superiore a cento cavalli nominali, possono prendere imbarco con funzioni di capo macchinista su unita' munite di macchine a vapore di potenza nominale non superiore a quella delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo suddetto, sempre che si tratti di unita' in esercizio nel Mediterraneo o, se adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.