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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10407/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina
Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10407/2018
R.G. e vertente
T R A
e , rappresentati e difesi dall'Avv. G. Quero, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il suo studio in Mottola, Viale Turi n.101,
OPPONENTI
CONTRO rappresentata da , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L. Riccardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via A.M. Calefati n. 177,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.3.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 2.7.2018, e proponevano Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 5 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 1.6.2018, con il quale la Controparte_1
, creditrice opposta, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 214.508,11 a
[...] titolo di mancato versamento di rate scadute del contratto di mutuo fondiario rogato tra le parti per atto pubblico del Notaio del 3.5.2004 (Rep. 28301 – racc. 3731); contestavano il Persona_1 credito azionato in ragione della usurarietà originaria del contratto di mutuo, con conseguente gratuità del prestito in applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.; censuravano l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato e la presenza di una cd. clausola floor, idonea a rendere squilibrato il rapporto tra le parti.
Chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di illegittimità, nullità e annullabilità dell'atto di precetto e di non debenza delle somme precettate;
in via subordinata, la riduzione delle somme precettate. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La , rappresentata da in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13.11.2018 contestando le doglianze proposte con l'atto di precetto stante la corretta determinazione ed entro la soglia-usura del tasso di interesse, da determinarsi tenendo conto, per il TEG, delle Istruzioni della Banca d'Italia e dovendosi escludere il cumulo tra interesse corrispettivo e interesse di mora;
si opponeva alle ulteriori censure svolte in punto di indicazione dell' e di effetti dell'inserimento nel contratto della Pt_3 cd. clausola floor.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, la causa veniva istruita mediante consulenza contabile e, quindi, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
20.3.2025, veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
L'opposizione è infondata e va per l'effetto respinta, per le ragioni di seguito illustrate.
Infondata è la tesi della parte opponente in base alla quale il contratto di mutuo del 3.5.2004, concluso tra le pari, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale è stata preannunciata l'esecuzione, sarebbe illegittimo e/o nullo e/o annullabile, in quanto affetto da usura.
A tal proposito devono richiamarsi gli esiti della C.T.U., disposta in corso di causa, come rassegnati nella relazione del Dott. depositata in data 15.10.2020, che, in quanto dettagliata, Persona_2 esaustiva e immune da errori o incompletezze evidenti, deve essere condivisa.
Nello specifico, il tecnico nominato, esaminati gli atti e documenti prodotti dalle parti, ha verificato, come richiesto, quale fosse la misura degli interessi corrispettivi (3,768% annuo) e moratori
(maggiorazione di 2,487% punti del tasso convenuto tempo per tempo), e ha calcolato il TEG secondo pagina 2 di 5 le Istruzioni della Banca d'Italia, considerandolo in relazione al solo tasso corrispettivo, che viene elaborato in funzione della periodicità di rimborso e di tutte le spese collegate sia all'erogazione del credito (somma netta erogata) che quelle legate alle singole rate (ove previste).
Il TEG così ottenuto è risultato pari a 3,859%, quindi inferiore al tasso soglia, pari al 6,255%.
Anche in relazione agli interessi moratori – tenuti distinti da quelli corrispettivi- è stato calcolato il
TEGM con la maggiorazione del 2,1% prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia ed è stato accertato il mancato superamento del tasso-soglia rispetto al tasso di interessi moratori contrattualmente previsti.
Il calcolo eseguito, come chiarito dal c.t.u. in sede di convocazione a chiarimenti, ha tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella decisione n. 19597/20 ossia che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato. Peraltro dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Non sono emersi in alcun modo elementi idonei a sostenere l'usurarietà del contratto né le conclusioni del c.t.u., in ordine alla impossibilità di ricalcolo del credito di cui all'atto di precetto - prevista per l'ipotesi di ravvisata usurarietà del rapporto - può condurre ad una soluzione diversa.
Nel TEG, in ogni caso, come affermato dal c.t.u. e condiviso dal giudicante, non può essere incluso un costo eventuale quale la commissione per l'estinzione anticipata del rapporto ma solo i costi da ritersi fisiologici.
Deve inoltre escludersi l'eccepita indeterminatezza del rapporto per mancata indicazione dell'ISC/TAEG atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pagina 3 di 5 pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. 4597/23).
Infine non condivisibile è la tesi in ordine alla previsione della clausola cd. floor - che assicura che il tasso di interesse non possa scendere al di sotto del minimo pattuito – costituirebbe una interest rate floor option (contratto derivato) a favore della Banca.
Invero la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, non costituisce in alcun modo una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato (Cass. 1942/25).
Difatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass. S. U. 5657/23).
Peraltro la clausola, di cui all'art. 4 del contratto, prevede la maggiorazione di 1,50 punti annui da applicare all'EURIBOR 6 mesi, ai fini della determinazione del tasso tempo per tempo applicabile: si tratta di una previsione chiara e che ha messo la parte mutuataria nella piena consapevolezza del corrispettivo dovuto fornendo le informazioni adeguate.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico degli opponenti le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta e Parte_1 [...] nei confronti della rappresentata da in Pt_2 Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pagina 4 di 5 - pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Bari, 5.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina
Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10407/2018
R.G. e vertente
T R A
e , rappresentati e difesi dall'Avv. G. Quero, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il suo studio in Mottola, Viale Turi n.101,
OPPONENTI
CONTRO rappresentata da , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. L. Riccardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via A.M. Calefati n. 177,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.3.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 2.7.2018, e proponevano Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 5 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 1.6.2018, con il quale la Controparte_1
, creditrice opposta, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 214.508,11 a
[...] titolo di mancato versamento di rate scadute del contratto di mutuo fondiario rogato tra le parti per atto pubblico del Notaio del 3.5.2004 (Rep. 28301 – racc. 3731); contestavano il Persona_1 credito azionato in ragione della usurarietà originaria del contratto di mutuo, con conseguente gratuità del prestito in applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.; censuravano l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato e la presenza di una cd. clausola floor, idonea a rendere squilibrato il rapporto tra le parti.
Chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di illegittimità, nullità e annullabilità dell'atto di precetto e di non debenza delle somme precettate;
in via subordinata, la riduzione delle somme precettate. Con vittoria di spese e competenze di lite.
La , rappresentata da in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13.11.2018 contestando le doglianze proposte con l'atto di precetto stante la corretta determinazione ed entro la soglia-usura del tasso di interesse, da determinarsi tenendo conto, per il TEG, delle Istruzioni della Banca d'Italia e dovendosi escludere il cumulo tra interesse corrispettivo e interesse di mora;
si opponeva alle ulteriori censure svolte in punto di indicazione dell' e di effetti dell'inserimento nel contratto della Pt_3 cd. clausola floor.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, la causa veniva istruita mediante consulenza contabile e, quindi, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
20.3.2025, veniva riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per le memorie conclusionali e le repliche.
L'opposizione è infondata e va per l'effetto respinta, per le ragioni di seguito illustrate.
Infondata è la tesi della parte opponente in base alla quale il contratto di mutuo del 3.5.2004, concluso tra le pari, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale è stata preannunciata l'esecuzione, sarebbe illegittimo e/o nullo e/o annullabile, in quanto affetto da usura.
A tal proposito devono richiamarsi gli esiti della C.T.U., disposta in corso di causa, come rassegnati nella relazione del Dott. depositata in data 15.10.2020, che, in quanto dettagliata, Persona_2 esaustiva e immune da errori o incompletezze evidenti, deve essere condivisa.
Nello specifico, il tecnico nominato, esaminati gli atti e documenti prodotti dalle parti, ha verificato, come richiesto, quale fosse la misura degli interessi corrispettivi (3,768% annuo) e moratori
(maggiorazione di 2,487% punti del tasso convenuto tempo per tempo), e ha calcolato il TEG secondo pagina 2 di 5 le Istruzioni della Banca d'Italia, considerandolo in relazione al solo tasso corrispettivo, che viene elaborato in funzione della periodicità di rimborso e di tutte le spese collegate sia all'erogazione del credito (somma netta erogata) che quelle legate alle singole rate (ove previste).
Il TEG così ottenuto è risultato pari a 3,859%, quindi inferiore al tasso soglia, pari al 6,255%.
Anche in relazione agli interessi moratori – tenuti distinti da quelli corrispettivi- è stato calcolato il
TEGM con la maggiorazione del 2,1% prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia ed è stato accertato il mancato superamento del tasso-soglia rispetto al tasso di interessi moratori contrattualmente previsti.
Il calcolo eseguito, come chiarito dal c.t.u. in sede di convocazione a chiarimenti, ha tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella decisione n. 19597/20 ossia che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato. Peraltro dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Non sono emersi in alcun modo elementi idonei a sostenere l'usurarietà del contratto né le conclusioni del c.t.u., in ordine alla impossibilità di ricalcolo del credito di cui all'atto di precetto - prevista per l'ipotesi di ravvisata usurarietà del rapporto - può condurre ad una soluzione diversa.
Nel TEG, in ogni caso, come affermato dal c.t.u. e condiviso dal giudicante, non può essere incluso un costo eventuale quale la commissione per l'estinzione anticipata del rapporto ma solo i costi da ritersi fisiologici.
Deve inoltre escludersi l'eccepita indeterminatezza del rapporto per mancata indicazione dell'ISC/TAEG atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pagina 3 di 5 pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. 4597/23).
Infine non condivisibile è la tesi in ordine alla previsione della clausola cd. floor - che assicura che il tasso di interesse non possa scendere al di sotto del minimo pattuito – costituirebbe una interest rate floor option (contratto derivato) a favore della Banca.
Invero la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, non costituisce in alcun modo una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato (Cass. 1942/25).
Difatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass. S. U. 5657/23).
Peraltro la clausola, di cui all'art. 4 del contratto, prevede la maggiorazione di 1,50 punti annui da applicare all'EURIBOR 6 mesi, ai fini della determinazione del tasso tempo per tempo applicabile: si tratta di una previsione chiara e che ha messo la parte mutuataria nella piena consapevolezza del corrispettivo dovuto fornendo le informazioni adeguate.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico degli opponenti le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta e Parte_1 [...] nei confronti della rappresentata da in Pt_2 Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pagina 4 di 5 - pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Bari, 5.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
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