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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7226 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 34311/2019, avente ad oggetto: riconoscimento compensi agente e vertente tra
(C.F e P.VA , Parte_1 P.VA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
con sede legale in Napoli, Via Morgantini 3, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola
Attrice
e
E (P. VA FR in persona del suo legale CP_1 C.F._1 rapp.te p.t. con sede legale in 45 Route d'Apremont 73000 Barberaz
(Francia)
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
in via principale
1)accertato e dichiarato il mancato saldo delle provvigioni maturate nel 2018 (per l' importo di euro 35.137,98 di cui alla fattura 21/2019 del 28.05.2019) ed il mancato pagamento delle provvigioni maturate nel corso del 2019 (per un importo di euro
4.276,228) condannare (P.VA al CP_1 P.VA_2 pagamento in favore dell'agente Parte_1
della somma di euro 39.414,208 , o quelle maggiori somme o
[...] minori somme che saranno dovute per tali voci anche all'esito dell'istruttoria di causa;
2)dichiarare che ha diritto a Parte_1 percepire l'importo complessivo di euro 70.944,48 (di cui euro
4.908,17, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso residuo, euro 66.041,31 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.) e, per l'effetto, condannare (P.VA CP_1
) dell'importo di euro 70.944,48 ovvero della diversa P.VA_2
– maggiore o minore – somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
In via alternativa
1)accertato e dichiarato il mancato saldo delle provvigioni maturate nel 2018 (per l' importo di euro 35.137,98 di cui alla fattura 21/2019 del 28.05.2019) ed il mancato pagamento delle provvigioni maturate nel corso del 2019 (per un importo di euro
4.276,228) condannare (P.VA al CP_1 P.VA_2 pagamento in favore dell'agente Parte_1
della somma di euro 39.414,20 , o quelle maggiori somme o
[...] minori somme che saranno dovute per tali voci anche all'esito dell'istruttoria di causa;
2)Dichiarare che ha diritto a Parte_1 percepire l'importo complessivo di euro 10.753,73 (di cui - €
4.908,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso residuo,
€ 1.883,09 a titolo di residuo FIRR, € 3.962,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela secondo le previsioni dell'Accordo Economico Collettivo 30.07.2014 Settore Industria) e, per l'effetto, condannare (P.VA al CP_1 P.VA_2 pagamento in favore di Parte_1 dell'indicata somma di euro 10.753,73 ovvero di quella diversa – maggiore o minore – somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
3)In ogni caso oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione di ogni singola posta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
4)Con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...
ha citato in giudizio la Parte_1 per ottenere il riconoscimento delle provvidenze CP_2 maturate per lo svolgimento dell'attività di agente in favore della convenuta.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di avere stipulato con la convenuta un contratto di agenzia il 30.08.17 in base al quale ha assunto l'incarico di promuovere contratti per la vendita di videogiochi, console e games prodotti dalla casa mandante;
che la convenuta, con comunicazione del 28.6.2019 ricevuta l'8.7.2019, aveva posto termine al contratto;
che era creditrice del saldo delle provvigioni maturate nel 2108 pari ad euro 35137,98, somma indicata nella fattura 21/2019, ed alle provvigioni per l'anno
2019 per l'importo di euro 4276,22; che tenuto conto del momento in cui aveva ricevuto la comunicazione del recesso e delle previsioni del contratto(art. 9) e dell'art. 1750 c.c. aveva diritto al risarcimento del danno parametrato a 33 giorni, ovvero all'arco temporale intercorrente tra la data di cessazione del rapporto indicata dalla preponente(28.6.2019) e quella effettiva(30.9.2019); che aveva diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. nella misura di euro
66041,31(pari all'ammontare medio annuo delle provvigioni) ed in ogni caso agli importi previsti dall'art. 10 dell'AEC del
30.7.2014.
Non si è costituita in giudizio la nonostante abbia CP_2 ricevuto la notifica dell'atto di citazione rinnovato entro il termine assegnato dal giudice(vedi notifica del 21.7.2020 depositata il 18.2.20219). Quanto al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è fondata entro i limiti di seguito indicati.
E' provato: che l'attrice e la convenuta hanno concluso un contratto il 30.8.2017 con il quale la prima si è impegnata a promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto prodotti della seconda(doc. 1 depositato il 25.6.2020);
che la convenuta ha comunicato la volontà di recedere dal contratto con la comunicazione del 28.6.219(doc. 2 depositato il
25.6.2020).
Quanto alle somme rivendicate dall'attrice a titolo di provvigioni maturate durante l'esecuzione del contratto, la domanda è fondata.
Il diritto dell'agente a ricevere le somma di euro 35137,98 e
4276,22, rispettivamente, quale saldo delle provvigioni maturate negli anni 2018 e 2019 trova il suo fondamento nelle fatture emesse dall'agente(la n. 21/2019 per le provvigioni del 2018) e nella corrispondenza intercorsa con la convenuta(doc. nn. 13, 14,
15, 16, 17, 20, 21, 22).
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 39414,20 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs.
231/2002 dal 30.6.2019 al saldo.
Quanto all'indennità ex art. 1751 la stessa non può essere riconosciuta tenuto conto che non è stata fornita la prova che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
Spetta all'attrice l'indennità sostitutiva del preavviso.
Stante la contumacia della convenuta, per individuare la data in cui è stato comunicato il recesso deve farsi riferimento a quanto ha dichiarato sul punto l'attrice.
Deriva che va riconosciuto all'attrice l'importo di euro
4908,17(euro 53543,78, corrispondente all'importo delle provvigioni maturate dall'attrice nel 2018, / 12 = 4461,98 / 30 =
148,73 X 33 = 4908,17). Spettano infine all'attrice la somma di euro 1833,09 a titolo di
FIRR ex art. 10 dell'AEC del 30.7.2014 e quella di euro 3962,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 10 dell'AEC del 30.7.2014.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con le tabelle allegate al D.M 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta E Parte_1 CP_1
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1)condanna la al pagamento in favore della CP_2 [...] della somma di euro 46168,57(euro Parte_1
39414,20 a titolo di provvigioni, euro 4908,17 quale indennità sostituiva del preavviso, euro 1883,73 quale FIRR ex art. 10 AEC del 30.7.2014, euro 3962,47 quale indennità suppletiva di clientela ex art. 10 dell'AEC del 30.7.2014)con interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dal 30.9.2019 al saldo;
2)condanna la al pagamento delle spese del giudizio CP_2 che liquida in euro 562,91 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva con attribuzione all'Avv. Alessandro Limatola.
Napoli, 18.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 34311/2019, avente ad oggetto: riconoscimento compensi agente e vertente tra
(C.F e P.VA , Parte_1 P.VA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.
con sede legale in Napoli, Via Morgantini 3, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola
Attrice
e
E (P. VA FR in persona del suo legale CP_1 C.F._1 rapp.te p.t. con sede legale in 45 Route d'Apremont 73000 Barberaz
(Francia)
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
in via principale
1)accertato e dichiarato il mancato saldo delle provvigioni maturate nel 2018 (per l' importo di euro 35.137,98 di cui alla fattura 21/2019 del 28.05.2019) ed il mancato pagamento delle provvigioni maturate nel corso del 2019 (per un importo di euro
4.276,228) condannare (P.VA al CP_1 P.VA_2 pagamento in favore dell'agente Parte_1
della somma di euro 39.414,208 , o quelle maggiori somme o
[...] minori somme che saranno dovute per tali voci anche all'esito dell'istruttoria di causa;
2)dichiarare che ha diritto a Parte_1 percepire l'importo complessivo di euro 70.944,48 (di cui euro
4.908,17, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso residuo, euro 66.041,31 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.) e, per l'effetto, condannare (P.VA CP_1
) dell'importo di euro 70.944,48 ovvero della diversa P.VA_2
– maggiore o minore – somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
In via alternativa
1)accertato e dichiarato il mancato saldo delle provvigioni maturate nel 2018 (per l' importo di euro 35.137,98 di cui alla fattura 21/2019 del 28.05.2019) ed il mancato pagamento delle provvigioni maturate nel corso del 2019 (per un importo di euro
4.276,228) condannare (P.VA al CP_1 P.VA_2 pagamento in favore dell'agente Parte_1
della somma di euro 39.414,20 , o quelle maggiori somme o
[...] minori somme che saranno dovute per tali voci anche all'esito dell'istruttoria di causa;
2)Dichiarare che ha diritto a Parte_1 percepire l'importo complessivo di euro 10.753,73 (di cui - €
4.908,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso residuo,
€ 1.883,09 a titolo di residuo FIRR, € 3.962,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela secondo le previsioni dell'Accordo Economico Collettivo 30.07.2014 Settore Industria) e, per l'effetto, condannare (P.VA al CP_1 P.VA_2 pagamento in favore di Parte_1 dell'indicata somma di euro 10.753,73 ovvero di quella diversa – maggiore o minore – somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
3)In ogni caso oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione di ogni singola posta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
4)Con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...
ha citato in giudizio la Parte_1 per ottenere il riconoscimento delle provvidenze CP_2 maturate per lo svolgimento dell'attività di agente in favore della convenuta.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di avere stipulato con la convenuta un contratto di agenzia il 30.08.17 in base al quale ha assunto l'incarico di promuovere contratti per la vendita di videogiochi, console e games prodotti dalla casa mandante;
che la convenuta, con comunicazione del 28.6.2019 ricevuta l'8.7.2019, aveva posto termine al contratto;
che era creditrice del saldo delle provvigioni maturate nel 2108 pari ad euro 35137,98, somma indicata nella fattura 21/2019, ed alle provvigioni per l'anno
2019 per l'importo di euro 4276,22; che tenuto conto del momento in cui aveva ricevuto la comunicazione del recesso e delle previsioni del contratto(art. 9) e dell'art. 1750 c.c. aveva diritto al risarcimento del danno parametrato a 33 giorni, ovvero all'arco temporale intercorrente tra la data di cessazione del rapporto indicata dalla preponente(28.6.2019) e quella effettiva(30.9.2019); che aveva diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. nella misura di euro
66041,31(pari all'ammontare medio annuo delle provvigioni) ed in ogni caso agli importi previsti dall'art. 10 dell'AEC del
30.7.2014.
Non si è costituita in giudizio la nonostante abbia CP_2 ricevuto la notifica dell'atto di citazione rinnovato entro il termine assegnato dal giudice(vedi notifica del 21.7.2020 depositata il 18.2.20219). Quanto al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è fondata entro i limiti di seguito indicati.
E' provato: che l'attrice e la convenuta hanno concluso un contratto il 30.8.2017 con il quale la prima si è impegnata a promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto prodotti della seconda(doc. 1 depositato il 25.6.2020);
che la convenuta ha comunicato la volontà di recedere dal contratto con la comunicazione del 28.6.219(doc. 2 depositato il
25.6.2020).
Quanto alle somme rivendicate dall'attrice a titolo di provvigioni maturate durante l'esecuzione del contratto, la domanda è fondata.
Il diritto dell'agente a ricevere le somma di euro 35137,98 e
4276,22, rispettivamente, quale saldo delle provvigioni maturate negli anni 2018 e 2019 trova il suo fondamento nelle fatture emesse dall'agente(la n. 21/2019 per le provvigioni del 2018) e nella corrispondenza intercorsa con la convenuta(doc. nn. 13, 14,
15, 16, 17, 20, 21, 22).
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 39414,20 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs.
231/2002 dal 30.6.2019 al saldo.
Quanto all'indennità ex art. 1751 la stessa non può essere riconosciuta tenuto conto che non è stata fornita la prova che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
Spetta all'attrice l'indennità sostitutiva del preavviso.
Stante la contumacia della convenuta, per individuare la data in cui è stato comunicato il recesso deve farsi riferimento a quanto ha dichiarato sul punto l'attrice.
Deriva che va riconosciuto all'attrice l'importo di euro
4908,17(euro 53543,78, corrispondente all'importo delle provvigioni maturate dall'attrice nel 2018, / 12 = 4461,98 / 30 =
148,73 X 33 = 4908,17). Spettano infine all'attrice la somma di euro 1833,09 a titolo di
FIRR ex art. 10 dell'AEC del 30.7.2014 e quella di euro 3962,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 10 dell'AEC del 30.7.2014.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con le tabelle allegate al D.M 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta E Parte_1 CP_1
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1)condanna la al pagamento in favore della CP_2 [...] della somma di euro 46168,57(euro Parte_1
39414,20 a titolo di provvigioni, euro 4908,17 quale indennità sostituiva del preavviso, euro 1883,73 quale FIRR ex art. 10 AEC del 30.7.2014, euro 3962,47 quale indennità suppletiva di clientela ex art. 10 dell'AEC del 30.7.2014)con interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dal 30.9.2019 al saldo;
2)condanna la al pagamento delle spese del giudizio CP_2 che liquida in euro 562,91 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva con attribuzione all'Avv. Alessandro Limatola.
Napoli, 18.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa