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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1292/2023 R.G. avente ad oggetto: azione di riduzione
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Perrone ed C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo C.F._2
Castaldo, ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C.F._3
Pascale ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale erede Parte_1 legittimo di Giudice Maria deceduta il 30/11/2011 a Vallo della Per_1
Lucania. evocava in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 sottolineando che la stessa era titolare di deposito a risparmio ordinario numero 0402/00000002884. cointestato con Specificava che, CP_3 in seguito a richieste effettuate per valutare la consistenza patrimoniale della de cuius, apprendeva che “il saldo alla data del 2018, è pari ad euro zero” e ciò anche se il detto deposito fosse stato alimentato con il versamento da parte di Giudice della somma di euro 88.314,00 dalla stessa CP_4 ricevuta a seguito di incidente stradale verificatosi nell'anno 2007.
Specificava che rispetto al richiamato importo nulla fosse stato versato in suo favore e sottolineava anche “che si è intestata, Controparte_2 all'insaputa di , le particelle n. 41 8, 421, 422 foglio 30, Parte_1 dei terreni ubicati nel Comune di Santa Marina Salerno” e che “detti terreni originariamente erano di proprietà di , deceduto nel Persona_2
1980 che a seguito di successione ereditaria sono passati in proprietà di
”. Persona_3
Riteneva, pertanto, essere stata violata la sua quota di legittima per la quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario e ne chiedeva la reintegrazione anche rispetto alla cointestataria del rapporto CP_3
Specificava che “La legittima dell'attore e, comunque, pari all'importo di almeno € 14.719,00 (somma pari alla quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno 88.314,00 euro ex 171.000.000 lire, divisi e riscossi, a far data dall'anno 28/8/2002 (…) dagli odierni convenuti (…) a titolo di donazione e/o ad ogni altro titolo che possa ledere la quota spettante all'odierno attore”.
Ne faceva derivare che i convenuti dovessero “restituire all'eredità in misura proporzionale la quota ereditaria per il valore di almeno 4.906,33 euro ciascuno”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
Pag. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lagonegro adito, in composizione collegiale, per le causali tutte di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione impugnata e contestata: - Accettare e dichiarare che l'attore Parte_1
è erede legittimo di , e per l'effetto, ai fini
[...] Persona_3 di constatare la lesione di legittima patita dall'odierno attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius signora Giudice
[...]
, computando le masse attive e detraendo le masse passive, come CP_4 evidenziato nella parte narrativa e motiva del presente atto, e, più in particolare, ricostruendo - con tali operazioni contabili - il saldo del deposito
a risparmio ordinario numero 0402/00000002884 intestato alla predetta
Giudice ed alla SI.ra , partendo dal saldo CP_4 CP_3 zero e da accertarsi in corso causa. - Per l'effetto di quanto sopra, ordinare la reintegrazione nella quota di legittima del declamando erede Parte_1
per la quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario così ricostruito,
[...] mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che del donatum in favore della nuora della de cuius, SI.ra , se e nella misura in cui eccedono la quota di cui CP_3 la de cuius poteva disporre e che sono già state riscosse, come evidenziato nel presente atto, esclusivamente dagli altri coeredi e Controparte_2
. Controparte_1
- Valutare l'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attore e, comunque, per il complessivo importo di almeno € 14.719,00
(somma pari alla quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno
88.314,00 euro ex 171.000.000 lire, divisi e riscossi, a far data dall'anno
28/8/2002 ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa dagli odierni convenuti ), così come risulta dal conteggio delle somme contabili addebitate sul deposito della defunta Giudice e già riscosse CP_4 dagli altri coeredi, almeno a far data dal 1998 (data del primo estratto disponibile ovvero da quello più datata che eventualmente in corso di causa)
a titolo di donazione e/o ad ogni altro titolo che possa ledere la quota
Pag. 3 spettante all'odierno attore, da accertarsi e dichiararsi in corso di causa, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire ritenendola equa e/o di giustizia,. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per Legge. - Per l'effetto ordinare e dichiarare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore di almeno 4.906,33 euro ciascuno o la differente somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia o che risulterà in corso di causa, e per l'effetto di quanto sopra, assegnare in favore dell'odierno attore, nella qualità di erede legittimario e di avente diritto la quota di legittima allo stesso spettante ai sensi di Legge, da calcolarsi sul complesso dei beni ereditari così come ricostituiti nella parte narrativa del presente atto”.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva “la prescrizione del diritto all'azione, per il decorso del decennio dalla apertura della successione della fu atteso che Persona_3 la stessa è deceduta il 30/11/2011 e l'atto che ci occupa è stato notificato all'odierno convenuto in data 04/12/2023” e, sempre in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in quanto non poteva ritenersi valido quello già attivato dall'attore prima di incardinare il giudizio R.G. 1524/2021 Tribunale di Lagonegro conclusosi con sentenza che aveva accertato l'improcedibilità della domanda.
Nel merito, sottolineava l'infondatezza della pretesa sottolineando, tra l'altro, la mancata indicazione di donazione avvenuta in suo favore con l'atto per
Notar La Corte di Sapri del 29/12/1981, anche se sotto forma di Per_4
“vitalizio improprio”.
Si costituiva in giudizio anche che specificava come le Controparte_2
“circostanze di fatto, allo stato, risultano sfornite di alcun elemento di prova
e non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto la sig.ra CP_2
non si è intestata le particelle di terreno nn. 418 – 421 e 422 del
[...] foglio n. 30 ne ha diviso con il fratello la somma di €. 88.314,00 che parte
Pag. 4 attrice assume fosse esistente su un libretto di risparmio, peraltro, per quanto affermato dallo stesso attore, cointestato con tale alla quale CP_3 pure imputava di aver prelevato la predetta somma, anche se questa non veniva evocata in giudizio e non rivestiva la qualità di erede”.
Sottolineava, altresì, che le odierne parti convenute, in uno alla parte attrice ed all'altro erede , non evocata in giudizio, con atto pubblico Persona_5 di donazione / divisione del 29.12.1981, ricevevano dalla propria madre i beni immobili che analiticamente venivano indicati in comparsa.
Riteneva, pertanto, che “al fine di una corretta individuazione della massa dei beni ricevuti in donazione e per una esatta ricostruzione, anche ai fini della richiesta collazione, bisogna necessariamente ricomprendervi detti beni immobili ed il valore degli stessi alla data di apertura della successione avvenuta in data 30.11.2011. Massa dei beni nei quali necessita ricomprendervi le somme all'epoca esistenti presso l'Ufficio Postale di
Policastro Bussentino, delle quali era titolare la propria madre
[...]
, attribuite e divise tra gli eredi”. Persona_3
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti di legge stante “la mancanza di allegazione di tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius”.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dell'azione essendo il precedente atto di citazione, che aveva dato luogo al giudizio R.G.1524/2021 Tribunale di
Lagonegro conclusosi con sentenza di improcedibilità della domanda, stato notificato successivamente allo spirare del termine decennale.
Eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Infine, sottolineava la violazione del litisconsorzio necessario non essendo stati evocati in giudizio tutti i chiamati all'eredità.
Pag. 5 In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva ordinato ex art. 210 c.p.c., al terzo Intesa San Paolo Spa Filiale di Sapri di Via Umberto I
e/o alla sede legale dell' stesso “di depositare, entro e non oltre il CP_5 giorno 12 maggio 2025 (anche in via telematica), copia di tutti gli estratti riepilogativi scalari delle operazioni contabilizzate e non contabilizzate, comunque denominate, in attivo e/o in passivo, sul libretto di deposito a risparmio ordinario numero 0402/00000002884 emesso dalla Filiale n. 66260 con sede in Sapri alla Via Umberto I”.
In sede di verifica dell'adempimento istruttorio, parte attrice sottolineava “di aver richiesto all'Istituto di credito l'esibizione degli estratti conto come da ordinanza resa da codesto Tribunale e che però la banca si è resa disponibile, per motivi relativi al tempo di conservazione dei documenti, a rilasciare gli estratti conto dal 2003 in poi”.
Il giudice riteneva non eseguita l'attività istruttoria richiesta con l'ordinanza del 22 ottobre 2024 e ritenuta la causa matura per la decisione assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 24 novembre 2025, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione. La causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare occorre osservare che le parti convenute, nel precisare le conclusioni e con il contenuto delle difese conclusionali, non hanno insistito in merito alla richiesta di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Ne deriva che la domanda può ritenersi procedibile stante, tenuto conto della condotta processuale complessiva delle parti convenute e della insussistenza di un intenso collegamento tra la domanda non riproposta e quelle, invece, esplicitamente reiterate (ex multis, Cass., 4.9.2024, n. 23719), la dimostrata mancanza di interesse delle parti convenute ad una statuizione sul punto.
Pag. 6 Passando al merito, occorre senza dubbio preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione così come formulata da entrambe le parti convenute, tanto per lo spirare del termine decennale.
Occorre, innanzitutto, specificare che il termine di prescrizione per esperire l'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione, ovvero dalla morte del de cuius, e l'individuazione di un diverso termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie.
Nel caso in cui, come quello che ci occupa, la lesione derivi da donazioni, tale termine decorre dalla data di apertura della successione (ex multis, Cass.,
25/10/2024, n. 20644).
Parte convenuta, , evidenzia ed eccepisce che il primo e unico Controparte_1 atto interruttivo è rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione relativo al presente giudizio, in quanto l'atto di citazione del giudizio R.G. 1524/2021
Tribunale di Lagonegro, conclusosi con la sentenza n. 112/2023, non gli è mai stato notificato. Dalla data dell'apertura della successione (30 novembre
2011) al 4 dicembre 2023 (data di notifica dell'atto di citazione) sarebbe, quindi, abbondantemente decorso il richiamato termine prescrizionale decennale.
Inoltre, seppure risulta dalla sentenza n. 112/2023 Tribunale di Lagonegro la contumacia di , agli atti del presente giudizio risulta Controparte_1 documentato (cfr. file: .pdf_23537545) che l'atto di Email_1 citazione fu spedito a mezzo raccomandata a.r. in data 30 novembre 2021, ma che l'atto non è stato recapitato “per irreperibilità del destinatario”.
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta
, va evidenziato che, come dedotto da parte attrice, nei sui Controparte_2 confronti l'atto introduttivo del giudizio R.G. 1524/2021 Tribunale di
Lagonegro, conclusosi con la sentenza n. 112/2023, è stato spedito in data 30 novembre 2021 e che, pertanto, a questa data sono riferibili gli effetti interruttivi entro, quindi, il decennio dall'apertura della successione.
Pag. 7 Volendo per entrambe le posizioni valutare la data di spedizione del 30 novembre 2021 dell'atto di citazione che ha dato luogo al giudizio R.G.
1524/2021 Tribunale di Lagonegro, l'effetto interruttivo non può ritenersi perfezionato.
Invero, l'azione di riduzione, al pari di altre azioni, è posta a tutela di un diritto potestativo. In particolare, il diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive è un diritto potestativo di natura personale al quale non corrisponde un'obbligazione ma solamente la soggezione della controparte all'iniziativa del legittimario (ex multis, Cass., 7 agosto 1996, n. 7259).
Detta qualificazione in termini di diritto potestativo influisce sia riguardo all'insufficienza di un atto stragiudiziale al fine di interrompere la prescrizione, sia riguardo alla impossibilità di operare la scissione soggettiva del procedimento notificatorio per una pari tutela sia dell'onerato che della controparte.
Infatti, per la prescrizione, che ha prevalentemente funzione sanzionatoria nei confronti del titolare del diritto, è privilegiato, applicandosi il criterio della ricezione della notificazione, l'interesse del controinteressato alla certezza del diritto, ovvero a conoscere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia stato definito, rispetto al contrapposto interesse del titolare del diritto ad interrompere la prescrizione. Invero, in materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale, affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Cost., secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione (ex multis, Cass., n. 17644/2008; Cass., n.1358820/09; Cass., n.
4587/2009; Cass., n. 9841/2010; Cass., n. 26804/2013).
Pag. 8 Alla luce di tanto, a fronte della ricezione, quanto a , Controparte_2 dell'atto di citazione in data 4 dicembre 2021 e, quanto a , Controparte_1 della mancata notifica dell'atto di citazione, la sola spedizione dell'atto di citazione in data 30 novembre 2021 non è idonea ad interrompere a quella data la prescrizione. Ne deriva che essendo la successione apertasi in data 30 novembre 2011, alla data della ricezione dell'atto di citazione da parte di era spirato il termine prescrizionale decennale, così come Controparte_2 per l'altro convenuto, , rispetto al quale la notifica dell'atto Controparte_1 spedito il 30 novembre 2021 non è andata a buon fine.
Ad ogni buon conto, seppure si volesse ritenere non maturata la eccepita prescrizione, parte attrice fonda la domanda esclusivamente per l'importo, a suo dire oggetto di donazione, di €.88.314,00, ovvero l'importo presente sul deposito a risparmio ordinario numero 0402/00000002884 intrattenuto presso
Intesa San Paolo Spa Filiale di Sapri e del quale risultavano cointestatarie
Giudice e CP_4 CP_3
In virtù di tanto, parte attrice ha chiesto che venisse operata la riduzione per
€.14.719,00 e che venisse disposta la riduzione proporzionale come indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Dall'esame della domanda, in primo luogo, si evince che la stessa concerne un bene (somme di danaro) che all'epoca della apertura della successione non risultavano presenti nel patrimonio della de cuius.
Occorre, poi, osservare che le somme cui parte attrice fa riferimento concernono un rapporto cointestato. Da tanto scaturisce che l'eventuale somma che, di sicuro, potrebbe rientrare nell'asse ereditario sarebbe rappresentata dalla metà dell'importo sopra richiamato.
In particolare, per i rapporti bancari cointestati la quota che può entrare nella successione di uno dei cointestatari è rappresentata, salva diversa prova, esclusivamente per la quota di propria attinenza, nel caso di specie, come appena sopra evidenziato, la metà.
Pag. 9 Il soggetto cointestatario, inoltre, anche in seguito al decesso dell'altro cointestatario ha la legittima titolarità e disponibilità delle somme di sua pertinenza.
Inoltre, nel caso specifico, parte attrice richiede che sia colpita dalla riduzione anche la parte di (cointestataria) ritenendo che la parte di CP_3 somma nella titolarità e disponibilità di sia il frutto di donazione CP_3 nei confronti della stessa.
La domanda risulta, invero, generica sull'aspetto sopra citato non avendo l'attore neanche provveduto alla evocazione in giudizio di CP_3 rispetto alla quale formula domanda di riduzione.
Inoltre, rispetto alla somma di €.88.314,00 alcuna prova viene fornita in ordine alla apprensione, in corso del rapporto, della stessa, in tutto o in parte, da soggetti diversi dai cointestatari.
Dalla comunicazione (file: documento_intesa_sanpaolo.pdf_23537548) in atti, poi, si evince che relativamente al rapporto numero 0402/00000002884, oggetto del contendere, lo stesso aveva “alla data del decesso un saldo creditore per capitale e interessi di euro 0,00, attualmente il medesimo rapporto risulta estinto”.
Non vi è, infine, prova che i fondi presuntivamente presenti sul rapporto bancario numero 0402/00000002884 siano il frutto del fatto richiamato da parte attrice. Invero, alcuna documentazione in tal senso risulta essere stata allegata, quanto meno attestante la ricezione di quella determinata somma a tale titolo da parte di Giudice CP_4
Non vi è prova neanche, come già sopra accennato, che delle somme presenti sul rapporto bancario numero 0402/00000002884 non ne abbia beneficiato, in vita, la de cuius.
Non risulta, pertanto, provato l'elemento principale in base al quale è stata avanzata l'azione di riduzione che, quindi, va, ad onta della prescrizione della stessa come sopra specificata, disattesa.
Pag. 10 In particolare, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (ex multis, Cass., 22/04/2025, n. 10456).
Infine, quanto alla richiesta avanzata in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione
(ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda e in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 1292/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
e , dichiarando, per le ragioni di cui in parte
[...] Controparte_1 motiva, la prescrizione dell'azione oltre che l'infondatezza della domanda,
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in €.5.077,00 per compensi professionali ex
D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Pascale dichiaratosi antistatario.
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in €.5.077,00 per compensi professionali ex
D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute.
Così deciso in Lagonegro 23 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1292/2023 R.G. avente ad oggetto: azione di riduzione
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Perrone ed C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo C.F._2
Castaldo, ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni C.F._3
Pascale ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale erede Parte_1 legittimo di Giudice Maria deceduta il 30/11/2011 a Vallo della Per_1
Lucania. evocava in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 sottolineando che la stessa era titolare di deposito a risparmio ordinario numero 0402/00000002884. cointestato con Specificava che, CP_3 in seguito a richieste effettuate per valutare la consistenza patrimoniale della de cuius, apprendeva che “il saldo alla data del 2018, è pari ad euro zero” e ciò anche se il detto deposito fosse stato alimentato con il versamento da parte di Giudice della somma di euro 88.314,00 dalla stessa CP_4 ricevuta a seguito di incidente stradale verificatosi nell'anno 2007.
Specificava che rispetto al richiamato importo nulla fosse stato versato in suo favore e sottolineava anche “che si è intestata, Controparte_2 all'insaputa di , le particelle n. 41 8, 421, 422 foglio 30, Parte_1 dei terreni ubicati nel Comune di Santa Marina Salerno” e che “detti terreni originariamente erano di proprietà di , deceduto nel Persona_2
1980 che a seguito di successione ereditaria sono passati in proprietà di
”. Persona_3
Riteneva, pertanto, essere stata violata la sua quota di legittima per la quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario e ne chiedeva la reintegrazione anche rispetto alla cointestataria del rapporto CP_3
Specificava che “La legittima dell'attore e, comunque, pari all'importo di almeno € 14.719,00 (somma pari alla quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno 88.314,00 euro ex 171.000.000 lire, divisi e riscossi, a far data dall'anno 28/8/2002 (…) dagli odierni convenuti (…) a titolo di donazione e/o ad ogni altro titolo che possa ledere la quota spettante all'odierno attore”.
Ne faceva derivare che i convenuti dovessero “restituire all'eredità in misura proporzionale la quota ereditaria per il valore di almeno 4.906,33 euro ciascuno”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
Pag. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lagonegro adito, in composizione collegiale, per le causali tutte di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione impugnata e contestata: - Accettare e dichiarare che l'attore Parte_1
è erede legittimo di , e per l'effetto, ai fini
[...] Persona_3 di constatare la lesione di legittima patita dall'odierno attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius signora Giudice
[...]
, computando le masse attive e detraendo le masse passive, come CP_4 evidenziato nella parte narrativa e motiva del presente atto, e, più in particolare, ricostruendo - con tali operazioni contabili - il saldo del deposito
a risparmio ordinario numero 0402/00000002884 intestato alla predetta
Giudice ed alla SI.ra , partendo dal saldo CP_4 CP_3 zero e da accertarsi in corso causa. - Per l'effetto di quanto sopra, ordinare la reintegrazione nella quota di legittima del declamando erede Parte_1
per la quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario così ricostruito,
[...] mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che del donatum in favore della nuora della de cuius, SI.ra , se e nella misura in cui eccedono la quota di cui CP_3 la de cuius poteva disporre e che sono già state riscosse, come evidenziato nel presente atto, esclusivamente dagli altri coeredi e Controparte_2
. Controparte_1
- Valutare l'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attore e, comunque, per il complessivo importo di almeno € 14.719,00
(somma pari alla quota di 1/4 dei 2/3 dell'asse ereditario pari ad almeno
88.314,00 euro ex 171.000.000 lire, divisi e riscossi, a far data dall'anno
28/8/2002 ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa dagli odierni convenuti ), così come risulta dal conteggio delle somme contabili addebitate sul deposito della defunta Giudice e già riscosse CP_4 dagli altri coeredi, almeno a far data dal 1998 (data del primo estratto disponibile ovvero da quello più datata che eventualmente in corso di causa)
a titolo di donazione e/o ad ogni altro titolo che possa ledere la quota
Pag. 3 spettante all'odierno attore, da accertarsi e dichiararsi in corso di causa, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire ritenendola equa e/o di giustizia,. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per Legge. - Per l'effetto ordinare e dichiarare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore di almeno 4.906,33 euro ciascuno o la differente somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia o che risulterà in corso di causa, e per l'effetto di quanto sopra, assegnare in favore dell'odierno attore, nella qualità di erede legittimario e di avente diritto la quota di legittima allo stesso spettante ai sensi di Legge, da calcolarsi sul complesso dei beni ereditari così come ricostituiti nella parte narrativa del presente atto”.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva “la prescrizione del diritto all'azione, per il decorso del decennio dalla apertura della successione della fu atteso che Persona_3 la stessa è deceduta il 30/11/2011 e l'atto che ci occupa è stato notificato all'odierno convenuto in data 04/12/2023” e, sempre in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in quanto non poteva ritenersi valido quello già attivato dall'attore prima di incardinare il giudizio R.G. 1524/2021 Tribunale di Lagonegro conclusosi con sentenza che aveva accertato l'improcedibilità della domanda.
Nel merito, sottolineava l'infondatezza della pretesa sottolineando, tra l'altro, la mancata indicazione di donazione avvenuta in suo favore con l'atto per
Notar La Corte di Sapri del 29/12/1981, anche se sotto forma di Per_4
“vitalizio improprio”.
Si costituiva in giudizio anche che specificava come le Controparte_2
“circostanze di fatto, allo stato, risultano sfornite di alcun elemento di prova
e non corrispondono alla realtà dei fatti, in quanto la sig.ra CP_2
non si è intestata le particelle di terreno nn. 418 – 421 e 422 del
[...] foglio n. 30 ne ha diviso con il fratello la somma di €. 88.314,00 che parte
Pag. 4 attrice assume fosse esistente su un libretto di risparmio, peraltro, per quanto affermato dallo stesso attore, cointestato con tale alla quale CP_3 pure imputava di aver prelevato la predetta somma, anche se questa non veniva evocata in giudizio e non rivestiva la qualità di erede”.
Sottolineava, altresì, che le odierne parti convenute, in uno alla parte attrice ed all'altro erede , non evocata in giudizio, con atto pubblico Persona_5 di donazione / divisione del 29.12.1981, ricevevano dalla propria madre i beni immobili che analiticamente venivano indicati in comparsa.
Riteneva, pertanto, che “al fine di una corretta individuazione della massa dei beni ricevuti in donazione e per una esatta ricostruzione, anche ai fini della richiesta collazione, bisogna necessariamente ricomprendervi detti beni immobili ed il valore degli stessi alla data di apertura della successione avvenuta in data 30.11.2011. Massa dei beni nei quali necessita ricomprendervi le somme all'epoca esistenti presso l'Ufficio Postale di
Policastro Bussentino, delle quali era titolare la propria madre
[...]
, attribuite e divise tra gli eredi”. Persona_3
Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti di legge stante “la mancanza di allegazione di tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius”.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione dell'azione essendo il precedente atto di citazione, che aveva dato luogo al giudizio R.G.1524/2021 Tribunale di
Lagonegro conclusosi con sentenza di improcedibilità della domanda, stato notificato successivamente allo spirare del termine decennale.
Eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Infine, sottolineava la violazione del litisconsorzio necessario non essendo stati evocati in giudizio tutti i chiamati all'eredità.
Pag. 5 In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva ordinato ex art. 210 c.p.c., al terzo Intesa San Paolo Spa Filiale di Sapri di Via Umberto I
e/o alla sede legale dell' stesso “di depositare, entro e non oltre il CP_5 giorno 12 maggio 2025 (anche in via telematica), copia di tutti gli estratti riepilogativi scalari delle operazioni contabilizzate e non contabilizzate, comunque denominate, in attivo e/o in passivo, sul libretto di deposito a risparmio ordinario numero 0402/00000002884 emesso dalla Filiale n. 66260 con sede in Sapri alla Via Umberto I”.
In sede di verifica dell'adempimento istruttorio, parte attrice sottolineava “di aver richiesto all'Istituto di credito l'esibizione degli estratti conto come da ordinanza resa da codesto Tribunale e che però la banca si è resa disponibile, per motivi relativi al tempo di conservazione dei documenti, a rilasciare gli estratti conto dal 2003 in poi”.
Il giudice riteneva non eseguita l'attività istruttoria richiesta con l'ordinanza del 22 ottobre 2024 e ritenuta la causa matura per la decisione assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 24 novembre 2025, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione. La causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare occorre osservare che le parti convenute, nel precisare le conclusioni e con il contenuto delle difese conclusionali, non hanno insistito in merito alla richiesta di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Ne deriva che la domanda può ritenersi procedibile stante, tenuto conto della condotta processuale complessiva delle parti convenute e della insussistenza di un intenso collegamento tra la domanda non riproposta e quelle, invece, esplicitamente reiterate (ex multis, Cass., 4.9.2024, n. 23719), la dimostrata mancanza di interesse delle parti convenute ad una statuizione sul punto.
Pag. 6 Passando al merito, occorre senza dubbio preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione così come formulata da entrambe le parti convenute, tanto per lo spirare del termine decennale.
Occorre, innanzitutto, specificare che il termine di prescrizione per esperire l'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione, ovvero dalla morte del de cuius, e l'individuazione di un diverso termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione può porsi solo con riferimento alla lesione di legittima ricollegabile a disposizioni testamentarie.
Nel caso in cui, come quello che ci occupa, la lesione derivi da donazioni, tale termine decorre dalla data di apertura della successione (ex multis, Cass.,
25/10/2024, n. 20644).
Parte convenuta, , evidenzia ed eccepisce che il primo e unico Controparte_1 atto interruttivo è rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione relativo al presente giudizio, in quanto l'atto di citazione del giudizio R.G. 1524/2021
Tribunale di Lagonegro, conclusosi con la sentenza n. 112/2023, non gli è mai stato notificato. Dalla data dell'apertura della successione (30 novembre
2011) al 4 dicembre 2023 (data di notifica dell'atto di citazione) sarebbe, quindi, abbondantemente decorso il richiamato termine prescrizionale decennale.
Inoltre, seppure risulta dalla sentenza n. 112/2023 Tribunale di Lagonegro la contumacia di , agli atti del presente giudizio risulta Controparte_1 documentato (cfr. file: .pdf_23537545) che l'atto di Email_1 citazione fu spedito a mezzo raccomandata a.r. in data 30 novembre 2021, ma che l'atto non è stato recapitato “per irreperibilità del destinatario”.
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta
, va evidenziato che, come dedotto da parte attrice, nei sui Controparte_2 confronti l'atto introduttivo del giudizio R.G. 1524/2021 Tribunale di
Lagonegro, conclusosi con la sentenza n. 112/2023, è stato spedito in data 30 novembre 2021 e che, pertanto, a questa data sono riferibili gli effetti interruttivi entro, quindi, il decennio dall'apertura della successione.
Pag. 7 Volendo per entrambe le posizioni valutare la data di spedizione del 30 novembre 2021 dell'atto di citazione che ha dato luogo al giudizio R.G.
1524/2021 Tribunale di Lagonegro, l'effetto interruttivo non può ritenersi perfezionato.
Invero, l'azione di riduzione, al pari di altre azioni, è posta a tutela di un diritto potestativo. In particolare, il diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive è un diritto potestativo di natura personale al quale non corrisponde un'obbligazione ma solamente la soggezione della controparte all'iniziativa del legittimario (ex multis, Cass., 7 agosto 1996, n. 7259).
Detta qualificazione in termini di diritto potestativo influisce sia riguardo all'insufficienza di un atto stragiudiziale al fine di interrompere la prescrizione, sia riguardo alla impossibilità di operare la scissione soggettiva del procedimento notificatorio per una pari tutela sia dell'onerato che della controparte.
Infatti, per la prescrizione, che ha prevalentemente funzione sanzionatoria nei confronti del titolare del diritto, è privilegiato, applicandosi il criterio della ricezione della notificazione, l'interesse del controinteressato alla certezza del diritto, ovvero a conoscere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia stato definito, rispetto al contrapposto interesse del titolare del diritto ad interrompere la prescrizione. Invero, in materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale, affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Cost., secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione (ex multis, Cass., n. 17644/2008; Cass., n.1358820/09; Cass., n.
4587/2009; Cass., n. 9841/2010; Cass., n. 26804/2013).
Pag. 8 Alla luce di tanto, a fronte della ricezione, quanto a , Controparte_2 dell'atto di citazione in data 4 dicembre 2021 e, quanto a , Controparte_1 della mancata notifica dell'atto di citazione, la sola spedizione dell'atto di citazione in data 30 novembre 2021 non è idonea ad interrompere a quella data la prescrizione. Ne deriva che essendo la successione apertasi in data 30 novembre 2011, alla data della ricezione dell'atto di citazione da parte di era spirato il termine prescrizionale decennale, così come Controparte_2 per l'altro convenuto, , rispetto al quale la notifica dell'atto Controparte_1 spedito il 30 novembre 2021 non è andata a buon fine.
Ad ogni buon conto, seppure si volesse ritenere non maturata la eccepita prescrizione, parte attrice fonda la domanda esclusivamente per l'importo, a suo dire oggetto di donazione, di €.88.314,00, ovvero l'importo presente sul deposito a risparmio ordinario numero 0402/00000002884 intrattenuto presso
Intesa San Paolo Spa Filiale di Sapri e del quale risultavano cointestatarie
Giudice e CP_4 CP_3
In virtù di tanto, parte attrice ha chiesto che venisse operata la riduzione per
€.14.719,00 e che venisse disposta la riduzione proporzionale come indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Dall'esame della domanda, in primo luogo, si evince che la stessa concerne un bene (somme di danaro) che all'epoca della apertura della successione non risultavano presenti nel patrimonio della de cuius.
Occorre, poi, osservare che le somme cui parte attrice fa riferimento concernono un rapporto cointestato. Da tanto scaturisce che l'eventuale somma che, di sicuro, potrebbe rientrare nell'asse ereditario sarebbe rappresentata dalla metà dell'importo sopra richiamato.
In particolare, per i rapporti bancari cointestati la quota che può entrare nella successione di uno dei cointestatari è rappresentata, salva diversa prova, esclusivamente per la quota di propria attinenza, nel caso di specie, come appena sopra evidenziato, la metà.
Pag. 9 Il soggetto cointestatario, inoltre, anche in seguito al decesso dell'altro cointestatario ha la legittima titolarità e disponibilità delle somme di sua pertinenza.
Inoltre, nel caso specifico, parte attrice richiede che sia colpita dalla riduzione anche la parte di (cointestataria) ritenendo che la parte di CP_3 somma nella titolarità e disponibilità di sia il frutto di donazione CP_3 nei confronti della stessa.
La domanda risulta, invero, generica sull'aspetto sopra citato non avendo l'attore neanche provveduto alla evocazione in giudizio di CP_3 rispetto alla quale formula domanda di riduzione.
Inoltre, rispetto alla somma di €.88.314,00 alcuna prova viene fornita in ordine alla apprensione, in corso del rapporto, della stessa, in tutto o in parte, da soggetti diversi dai cointestatari.
Dalla comunicazione (file: documento_intesa_sanpaolo.pdf_23537548) in atti, poi, si evince che relativamente al rapporto numero 0402/00000002884, oggetto del contendere, lo stesso aveva “alla data del decesso un saldo creditore per capitale e interessi di euro 0,00, attualmente il medesimo rapporto risulta estinto”.
Non vi è, infine, prova che i fondi presuntivamente presenti sul rapporto bancario numero 0402/00000002884 siano il frutto del fatto richiamato da parte attrice. Invero, alcuna documentazione in tal senso risulta essere stata allegata, quanto meno attestante la ricezione di quella determinata somma a tale titolo da parte di Giudice CP_4
Non vi è prova neanche, come già sopra accennato, che delle somme presenti sul rapporto bancario numero 0402/00000002884 non ne abbia beneficiato, in vita, la de cuius.
Non risulta, pertanto, provato l'elemento principale in base al quale è stata avanzata l'azione di riduzione che, quindi, va, ad onta della prescrizione della stessa come sopra specificata, disattesa.
Pag. 10 In particolare, il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (ex multis, Cass., 22/04/2025, n. 10456).
Infine, quanto alla richiesta avanzata in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione
(ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, secondo il valore della domanda e in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 1292/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
e , dichiarando, per le ragioni di cui in parte
[...] Controparte_1 motiva, la prescrizione dell'azione oltre che l'infondatezza della domanda,
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in €.5.077,00 per compensi professionali ex
D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Pascale dichiaratosi antistatario.
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in €.5.077,00 per compensi professionali ex
D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CNPA se dovute.
Così deciso in Lagonegro 23 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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