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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2499/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2499/2025, promossa con ricorso depositato il 16/06/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...], a Casalzuigno (VA) con l'Avv. Eugenio Piccolo
e
2) Parte_2
Nato a Giza (Egitto) il 18/10/1976 cittadino: egiziano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], a Casalzuigno (VA) con l'Avv. Eugenio Piccolo
i quali hanno contratto matrimonio civile a Il Cairo (Egitto), in data 27 agosto 2003, avanti il Consolato Italiano, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cuveglio (VA) in data 12/09/2003 (anno 2003 atto n. 7 parte II serie C) figli maggiorenni:
nato in data [...] a [...]; Persona_1
nata a [...] in data [...]. Persona_2 pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/06/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione. Parte_2
- Ordinare al Comune di Cuveglio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Casalzuigno (VA), Pt_1 via Bezzecca n.6, godendo dell'arredamento in essa contenuto del quale avrà la proprietà esclusiva, ad eccezione di un televisore 65 pollici e di un Bimby TM5 che verranno asportati dal sig. al momento del rilascio del domicilio. Pt_2
La cantina, pertinenza dell'immobile, rimarrà in godimento comune tra i coniugi;
il sig.
dovrà in essa ricoverare, entro la fine del corrente mese, ogni attrezzo da Parte_2 lavoro e/o oggetto sito in due prefabbricati esistenti nel giardino, lasciando quest'ultimo nella esclusiva disponibilità della sig.ra . Pt_1
La cantina dovrà essere utilizzata esclusivamente come deposito, escludendosi ogni e qualunque attività di lavoro in quanto non provvista dei necessari requisiti.
L'accesso alla cantina dovrà avvenire esclusivamente da via Bezzecca n.4.
2) Il sig. rilascerà il domicilio coniugale entro il giorno 10/07/2025 avendo Parte_2 già reperito altra abitazione.
3) I figli continueranno a vivere con la madre in Casalzuigno (VA), via Bezzecca n. 6, ove manterranno la residenza.
4) Il sig. verserà, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2 Per_2 entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, e sopporterà integralmente e in via esclusiva le spese straordinarie come individuate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, purché siano concordate e documentate, con la sola eccezione per quelle urgenti, come di seguito riportate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina2 di 4 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina3 di 4 5) Il sig. corrisponderà alla moglie, non occupata e priva di reddito, entro Parte_2 il giorno 28 di ogni mese l'importo di € 150,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
6) La sig.ra trasferirà al marito la quota di comproprietà della autovettura Pt_1
Peugeot 207 targata DW889DT rinunciando ad ogni e qualunque contributo, anche in relazione ad eventuali spese pregresse da ella sostenute.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale alle condizioni inerenti i rapporti personali ed economici;
quanto ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti, il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27/08/2003 a Il Cairo (Egitto), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (VA) (anno 2003, atto n. 7, parte II, Serie C) alle condizioni indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuveglio (VA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2499/2025, promossa con ricorso depositato il 16/06/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...], a Casalzuigno (VA) con l'Avv. Eugenio Piccolo
e
2) Parte_2
Nato a Giza (Egitto) il 18/10/1976 cittadino: egiziano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...], a Casalzuigno (VA) con l'Avv. Eugenio Piccolo
i quali hanno contratto matrimonio civile a Il Cairo (Egitto), in data 27 agosto 2003, avanti il Consolato Italiano, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cuveglio (VA) in data 12/09/2003 (anno 2003 atto n. 7 parte II serie C) figli maggiorenni:
nato in data [...] a [...]; Persona_1
nata a [...] in data [...]. Persona_2 pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/06/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione. Parte_2
- Ordinare al Comune di Cuveglio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Casalzuigno (VA), Pt_1 via Bezzecca n.6, godendo dell'arredamento in essa contenuto del quale avrà la proprietà esclusiva, ad eccezione di un televisore 65 pollici e di un Bimby TM5 che verranno asportati dal sig. al momento del rilascio del domicilio. Pt_2
La cantina, pertinenza dell'immobile, rimarrà in godimento comune tra i coniugi;
il sig.
dovrà in essa ricoverare, entro la fine del corrente mese, ogni attrezzo da Parte_2 lavoro e/o oggetto sito in due prefabbricati esistenti nel giardino, lasciando quest'ultimo nella esclusiva disponibilità della sig.ra . Pt_1
La cantina dovrà essere utilizzata esclusivamente come deposito, escludendosi ogni e qualunque attività di lavoro in quanto non provvista dei necessari requisiti.
L'accesso alla cantina dovrà avvenire esclusivamente da via Bezzecca n.4.
2) Il sig. rilascerà il domicilio coniugale entro il giorno 10/07/2025 avendo Parte_2 già reperito altra abitazione.
3) I figli continueranno a vivere con la madre in Casalzuigno (VA), via Bezzecca n. 6, ove manterranno la residenza.
4) Il sig. verserà, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2 Per_2 entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo di € 300,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, e sopporterà integralmente e in via esclusiva le spese straordinarie come individuate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, purché siano concordate e documentate, con la sola eccezione per quelle urgenti, come di seguito riportate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina2 di 4 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina3 di 4 5) Il sig. corrisponderà alla moglie, non occupata e priva di reddito, entro Parte_2 il giorno 28 di ogni mese l'importo di € 150,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
6) La sig.ra trasferirà al marito la quota di comproprietà della autovettura Pt_1
Peugeot 207 targata DW889DT rinunciando ad ogni e qualunque contributo, anche in relazione ad eventuali spese pregresse da ella sostenute.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale alle condizioni inerenti i rapporti personali ed economici;
quanto ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti, il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27/08/2003 a Il Cairo (Egitto), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuveglio (VA) (anno 2003, atto n. 7, parte II, Serie C) alle condizioni indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuveglio (VA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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