TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2026, n. 7232
TAR
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
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TAR
Decreto cautelare 15 maggio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
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Decreto cautelare 29 settembre 2023
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Ordinanza cautelare 31 ottobre 2023
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Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'ordinanza di sospensione n. 90/2022 conteneva l'indicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, idonea a rendere edotta la società. Inoltre, anche in caso di mancata comunicazione, il provvedimento non sarebbe annullabile se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione art. 7 L. 241/1990

    La ricostruzione del muro in cemento armato, rivestito di pietra e sormontato da rete metallica, ha alterato lo stato dei luoghi e l'aspetto dell'immobile, non rispettando le caratteristiche morfotipologiche e materiali preesistenti. I movimenti di terra e l'imbrecciamento del terreno per creare un piazzale sono stati ritenuti trasformazione urbanistica rilevante, comprovata dalla presenza di rimorchi non marcianti e incompatibile con la destinazione agricola.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e contraddittorietà estrinseca tra verbale e ordinanza

    Le contestazioni relative all'imbrecciamento e al livellamento sono state respinte in quanto considerate trasformazioni urbanistiche rilevanti e non pertinenti all'attività agricola, come dettagliato nel punto precedente.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 6 D.P.R. 380/2001, 2 comma 1 D.P.R. 31/2017 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti

    La ricostruzione del muro è stata ritenuta illegittima per alterazione delle caratteristiche preesistenti e necessità di autorizzazione paesaggistica. I movimenti di terra e l'imbrecciamento sono stati considerati trasformazione urbanistica rilevante, non pertinente all'attività agricola, e non rientranti nell'edilizia libera.

  • Inammissibile
    Vizi propri e derivati degli atti impugnati

    Le censure relative all'accertamento dell'inottemperanza e all'acquisizione del terreno sono state ritenute tardive poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso l'atto di accertamento dell'inottemperanza del 7 dicembre 2022, notificato il 25 gennaio 2023, che non è stato tempestivamente impugnato. L'atto di accertamento costituisce titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione, ed è autonomamente lesivo.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    Le censure sono tardive in quanto dirette a contestare l'atto di accertamento dell'inottemperanza che non è stato impugnato nei termini.

  • Inammissibile
    Inapplicabilità art. 15 L.R. Lazio 15/2008; falsa applicazione artt. 3 e 23-ter D.P.R. 380/2001; irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione principio di proporzionalità

    Le censure sono tardive in quanto dirette a contestare l'atto di accertamento dell'inottemperanza che non è stato impugnato nei termini.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 15 L.R. Lazio 15/2008

    Le censure sono tardive in quanto dirette a contestare l'atto di accertamento dell'inottemperanza che non è stato impugnato nei termini.

  • Rigettato
    Utilizzo abnorme dello strumento dell'acquisizione gratuita

    L'acquisizione del terreno è conseguenza della mancata ottemperanza all'ordinanza n. 95/2022, la cui sospensione è stata chiesta solo dopo la scadenza del termine. La società avrebbe potuto evitare tale conseguenza eseguendo l'ordinanza.

  • Inammissibile
    Vizi propri e derivati dell'avviso e dell'atto di accertamento

    Le censure sono tardive in quanto dirette a contestare l'atto di accertamento dell'inottemperanza che non è stato impugnato nei termini. L'atto di accertamento è autonomamente lesivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2026, n. 7232
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7232
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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