Articolo 25 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 24Articolo 26
Versione
3 luglio 1985
Art. 25.
Il secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l' articolo 35 del codice penale . In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".
Entrata in vigore il 3 luglio 1985
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