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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/08/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 595/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LOTTI Parte_1
MARIO e BORDONE ANDREA
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CLEMENTE
LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla
[...]
con lettera raccomandata a.r. datata 3.10.2023, Controparte_1
sostenendo l'illegittimità del recesso, sia perché ingiustificato, avendo il lavoratore giustificato le assenze inoltrando alla resistente idoneo certificato di malattia, sia perché sarebbe stato comminato in assenza di qualsivoglia previa contestazione disciplinare e, a monte, il datore di lavoro sarebbe comunque decaduto dall'esercizio del potere disciplinare, avendo comminato il provvedimento di recesso ben oltre il termini di sei giorni “dalla scadenza del termine per le giustificazioni”, previsto dall'art. 8 del CCNL Metalmeccanici
Industria applicato.
Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza del 10.7.2024, esperito senza buon fine il tentativo di conciliazione da parte del Giudice, il ricorrente disconosceva la firma apposta sul doc. 4 prodotto dal datore di lavoro (ossia la lettera di contestazione datata
7.9.2023).
A fronte del disconoscimento, la resistente società avanzava CP_1
istanza di verificazione.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti due tesi di parte resistente ed esperita
CTU grafologica al fine di accertare “se la firma apposta in calce al suddetto documento sia o meno di pugno del ricorrente”.
La CTU ha accertato che la firma apposta in calce alla raccomandata a mani datata 7.9.2023 (doc. 4 di parte resistente), con la quale il datore di lavoro contestava al sig. molteplici violazioni disciplinari (mancato reperimento Pt_1
alla visita di controllo INPS, mancata comunicazione di variazione della residenza e assenza ingiustificata), apparteneva all'odierno ricorrente.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Uno dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione del licenziamento si è rivelato infondato: il recesso è stato preceduto dalla contestazione degli addebiti e il fatto contestato (assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal 10 luglio 2023 alla data del licenziamento) sussiste. La certificazione prodotta in giudizio dal ricorrente non è idonea a giustificare l'assenza perché priva dei requisiti di legge e comunque non “copre” l'intero periodo di assenza.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n.
1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in
Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente (V. Cassazione Civ. 11 agosto 2022 n. 24697).
La difesa di parte ricorrente ha tuttavia eccepito la decadenza del datore di lavoro dall'esercizio del potere disciplinare, avendo la società comminato il provvedimento di recesso ben oltre il termini di sei giorni “dalla scadenza del termine per le giustificazioni”, previsto dall'art. 8 del CCNL: il licenziamento è stato intimato al ricorrente con lettera del 3 ottobre 2023, mentre la lettera di contestazione reca la data del 7.9.2023.
E' documentale il fatto che la lettera di contestazione sia datata 7.9.2023, ma la resistente ha sostenuto che la data suddetta sarebbe stata apposta per mero
“errore materiale” e che la consegna sarebbe in realtà avvenuta in data
25.9.2023. La circostanza della consegna in data 25.9.2023 è stata confermata dai due testi di parte resistente e , escussi all'udienza Testimone_1 Tes_2
del 10 ottobre 2024, che hanno giustificato la datazione della lettera 7.9.2023 sostenendo che proprio in quella data il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi e che, invece, non essendo ciò accaduto, la consegna è stata posticipata al
25.9.2023, ossia il giorno in cui il ricorrente si è finalmente presentato in azienda. Entrambi i testi hanno dichiarato che non era stato possibile inviare al sig. la lettera per posta poiché non conoscevano il suo (nuovo ) Pt_1
indirizzo.
La data da cui decorre il termine per l'irrogazione del licenziamento è quella di consegna della contestazione. Non vi è motivo per dubitare della attendibilità dei due testimoni di parte resistente, per il solo fatto di essere dipendenti dalla stessa.
A fronte delle concordi dichiarazioni dei due testimoni, non può essere attribuito, come vorrebbe la difesa di parte ricorrente, valore confessorio alla deduzione nella memoria di costituzione del seguente capitolo :“Vero che in data
7 settembre 2023 veniva contestata l'assenza ingiustificata sul luogo di lavoro del dipendente a far data dal 10 luglio 2023 (assenza poi protratta sino al 3 ottobre 2023) come da docc. n.
04-05 che si rammostrano”.
Non sussiste dunque la eccepita decadenza del datore di lavoro dal potere disciplinare, né il recesso difetta di proporzionalità.
In conclusione, il licenziamento impugnato non risulta affetto da profili di illegittimità formale o sostanziale. Conseguentemente il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Vanno invece poste a carico di parte resistente le spese della CTU in quanto la perizia si
è resa necessaria a causa dell'errore materiale della resistente stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi oltre accessori di legge.
Pone in via definitiva a carico di parte resistente le spese della CTU.
Così deciso in data 19/08/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 595/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LOTTI Parte_1
MARIO e BORDONE ANDREA
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CLEMENTE
LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla
[...]
con lettera raccomandata a.r. datata 3.10.2023, Controparte_1
sostenendo l'illegittimità del recesso, sia perché ingiustificato, avendo il lavoratore giustificato le assenze inoltrando alla resistente idoneo certificato di malattia, sia perché sarebbe stato comminato in assenza di qualsivoglia previa contestazione disciplinare e, a monte, il datore di lavoro sarebbe comunque decaduto dall'esercizio del potere disciplinare, avendo comminato il provvedimento di recesso ben oltre il termini di sei giorni “dalla scadenza del termine per le giustificazioni”, previsto dall'art. 8 del CCNL Metalmeccanici
Industria applicato.
Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza del 10.7.2024, esperito senza buon fine il tentativo di conciliazione da parte del Giudice, il ricorrente disconosceva la firma apposta sul doc. 4 prodotto dal datore di lavoro (ossia la lettera di contestazione datata
7.9.2023).
A fronte del disconoscimento, la resistente società avanzava CP_1
istanza di verificazione.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti due tesi di parte resistente ed esperita
CTU grafologica al fine di accertare “se la firma apposta in calce al suddetto documento sia o meno di pugno del ricorrente”.
La CTU ha accertato che la firma apposta in calce alla raccomandata a mani datata 7.9.2023 (doc. 4 di parte resistente), con la quale il datore di lavoro contestava al sig. molteplici violazioni disciplinari (mancato reperimento Pt_1
alla visita di controllo INPS, mancata comunicazione di variazione della residenza e assenza ingiustificata), apparteneva all'odierno ricorrente.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Uno dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione del licenziamento si è rivelato infondato: il recesso è stato preceduto dalla contestazione degli addebiti e il fatto contestato (assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dal 10 luglio 2023 alla data del licenziamento) sussiste. La certificazione prodotta in giudizio dal ricorrente non è idonea a giustificare l'assenza perché priva dei requisiti di legge e comunque non “copre” l'intero periodo di assenza.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n.
1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in
Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente (V. Cassazione Civ. 11 agosto 2022 n. 24697).
La difesa di parte ricorrente ha tuttavia eccepito la decadenza del datore di lavoro dall'esercizio del potere disciplinare, avendo la società comminato il provvedimento di recesso ben oltre il termini di sei giorni “dalla scadenza del termine per le giustificazioni”, previsto dall'art. 8 del CCNL: il licenziamento è stato intimato al ricorrente con lettera del 3 ottobre 2023, mentre la lettera di contestazione reca la data del 7.9.2023.
E' documentale il fatto che la lettera di contestazione sia datata 7.9.2023, ma la resistente ha sostenuto che la data suddetta sarebbe stata apposta per mero
“errore materiale” e che la consegna sarebbe in realtà avvenuta in data
25.9.2023. La circostanza della consegna in data 25.9.2023 è stata confermata dai due testi di parte resistente e , escussi all'udienza Testimone_1 Tes_2
del 10 ottobre 2024, che hanno giustificato la datazione della lettera 7.9.2023 sostenendo che proprio in quella data il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi e che, invece, non essendo ciò accaduto, la consegna è stata posticipata al
25.9.2023, ossia il giorno in cui il ricorrente si è finalmente presentato in azienda. Entrambi i testi hanno dichiarato che non era stato possibile inviare al sig. la lettera per posta poiché non conoscevano il suo (nuovo ) Pt_1
indirizzo.
La data da cui decorre il termine per l'irrogazione del licenziamento è quella di consegna della contestazione. Non vi è motivo per dubitare della attendibilità dei due testimoni di parte resistente, per il solo fatto di essere dipendenti dalla stessa.
A fronte delle concordi dichiarazioni dei due testimoni, non può essere attribuito, come vorrebbe la difesa di parte ricorrente, valore confessorio alla deduzione nella memoria di costituzione del seguente capitolo :“Vero che in data
7 settembre 2023 veniva contestata l'assenza ingiustificata sul luogo di lavoro del dipendente a far data dal 10 luglio 2023 (assenza poi protratta sino al 3 ottobre 2023) come da docc. n.
04-05 che si rammostrano”.
Non sussiste dunque la eccepita decadenza del datore di lavoro dal potere disciplinare, né il recesso difetta di proporzionalità.
In conclusione, il licenziamento impugnato non risulta affetto da profili di illegittimità formale o sostanziale. Conseguentemente il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Vanno invece poste a carico di parte resistente le spese della CTU in quanto la perizia si
è resa necessaria a causa dell'errore materiale della resistente stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi oltre accessori di legge.
Pone in via definitiva a carico di parte resistente le spese della CTU.
Così deciso in data 19/08/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari