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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
ricongiunzione nella Cassa
REPUBBLICA ITALIANA Forense di contribuzione versata nella gestione separata
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1042/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente –
Controparte_2
-convenuta contumace-
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
21.10.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
27.8.2024, per sentire dichiarare il proprio diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata nella CP_1 Controparte_2
, ordinando all'Istituto di previdenza sociale di comunicare alla
[...] CP_2
l'importo dei contributi versati nella Gestione Separata “e/o a qualunque altro titolo
percepiti, per sorte ed interessi maturati ad oggi”. Ha premesso di essere iscritta alla
[...]
dal 1996 e di essere stata iscritta dal 2001 al 2009 alla gestione separata presso CP_2
CP_ l' in ragione di un rapporto di collaborazione intercorso con l'Università di
Perugia. Ha riferito di aver presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata nella Nazionale forense il 15.2.2024, CP_1 CP_2
ricevendo dal primo ente, in data 11.4.2024, comunicazione del provvedimento di rigetto adottato il 14.3.2024, precisando che detta determinazione è stata implicitamente confermata per effetto di silenzio-rigetto perfezionato all'esito di ricorso amministrativo.
CP_ Costituitosi con memoria del 10.10.2025, l ribadendo la specialità delle norme che disciplinano la gestione separata, ha sostenuto che il D.M. 2 maggio 1996 n. 282,
emanato in attuazione della legge n. 335/1995, non prevede la possibilità di trasferire i contributi dalla gestione separata in altri fondi o gestioni e che lo scopo di valorizzazione della provvista può essere conseguito, in questo caso, solamente mediante il cumulo gratuito e, in alternativa, la totalizzazione.
La cui è stato Controparte_3
regolarmente notificato in data 13.9.2024 il ricorso introduttivo della lite unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è rimasta contumace.
La ricorrente, iscritta alla Cassa Forense dal 1996, Controparte_2
ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata di nel periodo dal 1.4.2001 al 2009, in cui ha svolto attività di collaborazione con CP_1
l'Università degli Studi di Perugia. si è rivolta ad per Controparte_2 CP_1
l'adozione dei provvedimenti e la trasmissione delle informazioni necessarie al fine di procedere, ma l'istituto ha rigettato la richiesta richiamando il D.M. 2 maggio 1996 n.
282.
La pretesa della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2, commi 26 e 32 della legge n. 335/1995 prevedono, nei limiti di interesse,
rispettivamente che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
22 dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui
all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività….” e che: “…Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e
seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla
legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla
specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537”. Dando seguito a tale disposizione, è stato emanato il D.M. 2 maggio 1996 n. 282, che, all'art. 3, dispone che: “Gli iscritti alla gestione separata
che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive
della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del
1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti
contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle
condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del
1995”. L'art. 1 della legge n. 45/1990 “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti” stabilisce, sempre, nei limiti di interesse che: “1.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a
forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della
misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di
lavoratore dipendente o autonomo. 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia
stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o
per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le
medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero
professionista…”.
33 Il tenore generale della disposizione appena sopra riportato deve essere inteso nel senso che la facoltà di ricongiunzione dei contributi è attribuita anche ai professionisti iscritti nelle casse settoriali che abbiano provviste di contributi accumulate presso la gestione separata che è stata istituita dalla legge n. 335/1995 a partire dal 1996 e per questa ragione non è espressamente menzionata dalla legge n. 45/1990.
Pronunciando in una fattispecie analoga inerente alla domanda di ricongiunzione presentata da un medico iscritto al Fondo di previdenza generale gestito dall'Enpam, il
Tribunale di Bergamo, con sentenza del 25.1.2024 la motivazione della quale (che a sua volta richiama altri precedenti di merito) viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 bis
CP_ c.p.c., ha affermato che: “Il ricorrente ha presentato all domanda di ricongiunzione dei
contributi versati alla gestione separata nel periodo 1996-2022 con quelli versati alla cassa di
appartenenza, Enpam. L'art. 1 l. 45/90 prevede al primo comma che “al lavoratore dipendente,
pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di
previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate
forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o
autonomo”. Il secondo comma della norma attribuisce “analoga facoltà” (..) “al libero
professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in
qualità di libero professionista”. È noto che l'iscrizione alla gestione separata, istituita
successivamente all'entrata in vigore della l. 45/90, rappresenta comunque una forma
di iscrizione previdenziale obbligatoria cui sono tenuti i lavoratori non subordinati,
per i quali non sono previste altre forme obbligatorie di contribuzione previdenziale
che coprono l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti. Di conseguenza, appare condivisibile l'opzione interpretativa della norma offerta
dalla Suprema Corte (sent. 26039/19) e dalla Corte d'Appello di Milano. Quest'ultima, in
particolare, ha evidenziato come “l'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45, infatti,
espressamente attribuisce la facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti (pubblici o
44 privati) e per i lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista. Tale facoltà è riconosciuta senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni (di provenienza e di destinazione). Non trova, dunque, fondamento nel
CP_ contenuto della norma la tesi dell' secondo cui sarebbero esclusi dalla facoltà di ricongiunzione i contributi versati nella gestione separata, per essere il relativo trattamento pensionistico soggetto al calcolo meramente contributivo: come evidenziato, infatti, la non omogeneità delle contribuzioni versate non costituisce fattore ostativo alla ricongiunzione. Per altro verso, il fatto che l'art. 1, comma 2, legge
5 marzo 1990 n. 45 non menzioni la contribuzione versata alla gestione separata è
agevolmente spiegabile. considerando che la gestione separata è stata istituita in un momento successivo, dalla legge 8 agosto 1995 n. 335. Nondimeno, tenuto conto che la norma ha una formulazione ampia ed elastica (facendo riferimento indistintamente a
“forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, senza alcuna elencazione tassativa), la stessa deve ritenersi applicabile anche alla gestione separata, essendo quest'ultima riconducibile all'ampio spettro delle forme previdenziali obbligatorie in essa contemplate” (Così, C.d.A. Milano
sent. 97/22)”.
Tale decisione si pone in continuità con i precedenti di legittimità e di merito esistenti:
oltre alla sentenza n. 26039/2019 richiamata nel testo del precedente, più di recente il
S.C., con l'ordinanza n. 3635/2023 pronunciata dalla sezione VI-lavoro, ha rigettato il
CP_ ricorso dell avverso sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, a sua volta confermativa della decisione con cui il Tribunale di Novara, definendo una fattispecie identica a quella oggetto della presente lite, aveva accolto la domanda di un avvocato iscritto alla di ottenere la ricongiunzione dei contributi versati presso la CP_2
gestione separata dal 1996 al 2001 presso la Cassa professionale nei termini che seguono: “…con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.,
l'Istituto ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma,
legge 5 marzo 1990 n. 45; dell'art. 2, commi 26 e ss. legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 1
decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282; dell'art. 1, primo comma, decreto legislativo 30
55 aprile 1997, n. 184; dell'art. 1, comma 19 legge n. 335 del 1995 "; in sostanza l' lamenta Pt_2
la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale favorevole al riconoscimento
della facoltà di avvalersi della ricongiunzione dei contributi, contrapponendovi una diversa
interpretazione delle norme in epigrafe, in base alla quale la facoltà di ricongiunzione non
sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato
utilizzando il solo metodo contributivo, dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo
e della totalizzazione e con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare;
il motivo non merita accoglimento;
la sentenza
impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da
ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può
ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a
CP_ cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata
pertanto, il ricorso va rigettato;
le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza;…”. Negli stessi termini si è espressa, del resto, per quanto consta (nulla
CP_ avendo dedotto in senso diverso) l'unanime giurisprudenza di merito (ex multis, si richiamano, Trib. Como, sentenza n. 151 del 15.9.2022, Trib. Milano, n. 2643 del
28.7.2025, Trib. Torino, n. 2574 del 16.10.2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto e va, pertanto, dichiarato il diritto di alla ricongiunzione dei contributi previdenziali Parte_1
CP_ versati dal 2001 al 2009 presso la gestione separata nella gestione della Cassa
CP_ nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con condanna dell' alla trasmissione alla prima di tutte le informazioni necessarie per portare a termine l'operazione.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e l' che ha dato causa alla controversia, mentre vanno interamente compensate nei rapporti fra la ricorrente e la rimasta contumace in coerenza con la posizione espressa CP_2
nella fase stragiudiziale. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia e
66 del valore indeterminabile della stessa, utilizzando lo scaglione compreso fra €
26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di alla ricongiunzione dei Parte_1
contributi previdenziali accreditati dal 2001 al 2009 sulla propria posizione
CP_ presso la gestione separata nella Cassa Nazionale di Previdenza ed
CP_ Assistenza Forense e condanna l' alla trasmissione a detta di tutte le CP_2
informazioni indispensabili al perfezionamento dell'operazione;
CP_
- condanna a rifondere alla ricorrente la spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e cap come per legge;
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Perugia, 21.10.2025
Il Giudice
Marco RO
77
REPUBBLICA ITALIANA Forense di contribuzione versata nella gestione separata
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1042/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente –
Controparte_2
-convenuta contumace-
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
21.10.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
27.8.2024, per sentire dichiarare il proprio diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata nella CP_1 Controparte_2
, ordinando all'Istituto di previdenza sociale di comunicare alla
[...] CP_2
l'importo dei contributi versati nella Gestione Separata “e/o a qualunque altro titolo
percepiti, per sorte ed interessi maturati ad oggi”. Ha premesso di essere iscritta alla
[...]
dal 1996 e di essere stata iscritta dal 2001 al 2009 alla gestione separata presso CP_2
CP_ l' in ragione di un rapporto di collaborazione intercorso con l'Università di
Perugia. Ha riferito di aver presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata nella Nazionale forense il 15.2.2024, CP_1 CP_2
ricevendo dal primo ente, in data 11.4.2024, comunicazione del provvedimento di rigetto adottato il 14.3.2024, precisando che detta determinazione è stata implicitamente confermata per effetto di silenzio-rigetto perfezionato all'esito di ricorso amministrativo.
CP_ Costituitosi con memoria del 10.10.2025, l ribadendo la specialità delle norme che disciplinano la gestione separata, ha sostenuto che il D.M. 2 maggio 1996 n. 282,
emanato in attuazione della legge n. 335/1995, non prevede la possibilità di trasferire i contributi dalla gestione separata in altri fondi o gestioni e che lo scopo di valorizzazione della provvista può essere conseguito, in questo caso, solamente mediante il cumulo gratuito e, in alternativa, la totalizzazione.
La cui è stato Controparte_3
regolarmente notificato in data 13.9.2024 il ricorso introduttivo della lite unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è rimasta contumace.
La ricorrente, iscritta alla Cassa Forense dal 1996, Controparte_2
ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata di nel periodo dal 1.4.2001 al 2009, in cui ha svolto attività di collaborazione con CP_1
l'Università degli Studi di Perugia. si è rivolta ad per Controparte_2 CP_1
l'adozione dei provvedimenti e la trasmissione delle informazioni necessarie al fine di procedere, ma l'istituto ha rigettato la richiesta richiamando il D.M. 2 maggio 1996 n.
282.
La pretesa della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2, commi 26 e 32 della legge n. 335/1995 prevedono, nei limiti di interesse,
rispettivamente che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
22 dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui
all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività….” e che: “…Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e
seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla
legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla
specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537”. Dando seguito a tale disposizione, è stato emanato il D.M. 2 maggio 1996 n. 282, che, all'art. 3, dispone che: “Gli iscritti alla gestione separata
che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive
della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del
1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti
contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle
condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del
1995”. L'art. 1 della legge n. 45/1990 “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti” stabilisce, sempre, nei limiti di interesse che: “1.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a
forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della
misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di
lavoratore dipendente o autonomo. 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia
stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o
per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le
medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero
professionista…”.
33 Il tenore generale della disposizione appena sopra riportato deve essere inteso nel senso che la facoltà di ricongiunzione dei contributi è attribuita anche ai professionisti iscritti nelle casse settoriali che abbiano provviste di contributi accumulate presso la gestione separata che è stata istituita dalla legge n. 335/1995 a partire dal 1996 e per questa ragione non è espressamente menzionata dalla legge n. 45/1990.
Pronunciando in una fattispecie analoga inerente alla domanda di ricongiunzione presentata da un medico iscritto al Fondo di previdenza generale gestito dall'Enpam, il
Tribunale di Bergamo, con sentenza del 25.1.2024 la motivazione della quale (che a sua volta richiama altri precedenti di merito) viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 bis
CP_ c.p.c., ha affermato che: “Il ricorrente ha presentato all domanda di ricongiunzione dei
contributi versati alla gestione separata nel periodo 1996-2022 con quelli versati alla cassa di
appartenenza, Enpam. L'art. 1 l. 45/90 prevede al primo comma che “al lavoratore dipendente,
pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di
previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate
forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o
autonomo”. Il secondo comma della norma attribuisce “analoga facoltà” (..) “al libero
professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in
qualità di libero professionista”. È noto che l'iscrizione alla gestione separata, istituita
successivamente all'entrata in vigore della l. 45/90, rappresenta comunque una forma
di iscrizione previdenziale obbligatoria cui sono tenuti i lavoratori non subordinati,
per i quali non sono previste altre forme obbligatorie di contribuzione previdenziale
che coprono l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti. Di conseguenza, appare condivisibile l'opzione interpretativa della norma offerta
dalla Suprema Corte (sent. 26039/19) e dalla Corte d'Appello di Milano. Quest'ultima, in
particolare, ha evidenziato come “l'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45, infatti,
espressamente attribuisce la facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti (pubblici o
44 privati) e per i lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista. Tale facoltà è riconosciuta senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni (di provenienza e di destinazione). Non trova, dunque, fondamento nel
CP_ contenuto della norma la tesi dell' secondo cui sarebbero esclusi dalla facoltà di ricongiunzione i contributi versati nella gestione separata, per essere il relativo trattamento pensionistico soggetto al calcolo meramente contributivo: come evidenziato, infatti, la non omogeneità delle contribuzioni versate non costituisce fattore ostativo alla ricongiunzione. Per altro verso, il fatto che l'art. 1, comma 2, legge
5 marzo 1990 n. 45 non menzioni la contribuzione versata alla gestione separata è
agevolmente spiegabile. considerando che la gestione separata è stata istituita in un momento successivo, dalla legge 8 agosto 1995 n. 335. Nondimeno, tenuto conto che la norma ha una formulazione ampia ed elastica (facendo riferimento indistintamente a
“forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, senza alcuna elencazione tassativa), la stessa deve ritenersi applicabile anche alla gestione separata, essendo quest'ultima riconducibile all'ampio spettro delle forme previdenziali obbligatorie in essa contemplate” (Così, C.d.A. Milano
sent. 97/22)”.
Tale decisione si pone in continuità con i precedenti di legittimità e di merito esistenti:
oltre alla sentenza n. 26039/2019 richiamata nel testo del precedente, più di recente il
S.C., con l'ordinanza n. 3635/2023 pronunciata dalla sezione VI-lavoro, ha rigettato il
CP_ ricorso dell avverso sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, a sua volta confermativa della decisione con cui il Tribunale di Novara, definendo una fattispecie identica a quella oggetto della presente lite, aveva accolto la domanda di un avvocato iscritto alla di ottenere la ricongiunzione dei contributi versati presso la CP_2
gestione separata dal 1996 al 2001 presso la Cassa professionale nei termini che seguono: “…con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.,
l'Istituto ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma,
legge 5 marzo 1990 n. 45; dell'art. 2, commi 26 e ss. legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 1
decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282; dell'art. 1, primo comma, decreto legislativo 30
55 aprile 1997, n. 184; dell'art. 1, comma 19 legge n. 335 del 1995 "; in sostanza l' lamenta Pt_2
la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale favorevole al riconoscimento
della facoltà di avvalersi della ricongiunzione dei contributi, contrapponendovi una diversa
interpretazione delle norme in epigrafe, in base alla quale la facoltà di ricongiunzione non
sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato
utilizzando il solo metodo contributivo, dovendo in tal caso operare i diversi istituti del cumulo
e della totalizzazione e con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare;
il motivo non merita accoglimento;
la sentenza
impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da
ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può
ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a
CP_ cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata
pertanto, il ricorso va rigettato;
le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza;…”. Negli stessi termini si è espressa, del resto, per quanto consta (nulla
CP_ avendo dedotto in senso diverso) l'unanime giurisprudenza di merito (ex multis, si richiamano, Trib. Como, sentenza n. 151 del 15.9.2022, Trib. Milano, n. 2643 del
28.7.2025, Trib. Torino, n. 2574 del 16.10.2024).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto e va, pertanto, dichiarato il diritto di alla ricongiunzione dei contributi previdenziali Parte_1
CP_ versati dal 2001 al 2009 presso la gestione separata nella gestione della Cassa
CP_ nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con condanna dell' alla trasmissione alla prima di tutte le informazioni necessarie per portare a termine l'operazione.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e l' che ha dato causa alla controversia, mentre vanno interamente compensate nei rapporti fra la ricorrente e la rimasta contumace in coerenza con la posizione espressa CP_2
nella fase stragiudiziale. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia e
66 del valore indeterminabile della stessa, utilizzando lo scaglione compreso fra €
26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il diritto di alla ricongiunzione dei Parte_1
contributi previdenziali accreditati dal 2001 al 2009 sulla propria posizione
CP_ presso la gestione separata nella Cassa Nazionale di Previdenza ed
CP_ Assistenza Forense e condanna l' alla trasmissione a detta di tutte le CP_2
informazioni indispensabili al perfezionamento dell'operazione;
CP_
- condanna a rifondere alla ricorrente la spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e cap come per legge;
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Perugia, 21.10.2025
Il Giudice
Marco RO
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