CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.72/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto
“riliquidazione pensione ”, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Nasso CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 15.3.2022 impugnava la sentenza Parte_1 resa in data 16 settembre 2021 dal Giudice del lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, in godimento dall'anno 2002, assertivamente mal calcolato. Chiedeva in questa sede accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza del reinserimento delle settimane di contribuzione arbitrariamente eliminate in quota B a seguito di domanda del 13.12.2016, per un'anzianità contributiva della suddetta quota pari a n. 429 settimane (oltre alle 1651 già calcolate in quota A) ed un rateo lordo mensile, alla decorrenza (novembre 2001) pari a € 1.687,42 o ad altra maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa”.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Lamenta parte appellante che il Giudice di primo grado abbia rigettato il ricorso, dando atto che la pensione
è stata liquidata nel novembre 2001, sicchè la parte è incorsa nella decadenza triennale di cui all' art. 47 D.P.R. 639/70 come modificato dall'art. 38 D.L. 98/11 convertito in legge 111/11. Ebbene, in materia di riliquidazione di ratei pensionistici va precisato quanto segue.
In ordine alla eccezione di decadenza è pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
1 Già questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla applicabilità della “decadenza mobile” o della
“decadenza tombale”, optando per l'applicazione della prima (v. fra le altre la recentissima sentenza relatore Cons. Gialdino dell'8.5.2024 in proc. n. 156/2021 R.G.), per le ragioni testualmente di seguito indicate.
In punto di decadenza, è intervenuta numerosa giurisprudenza della Suprema Corte che ha escluso la applicabilità della c.d. “decadenza tombale” anche in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della norma.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte Costituzionale" . In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, (Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019) piuttosto che dalla prima liquidazione.
Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” . Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv.
569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla
2 giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto può affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
Il ricorrente è dunque decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19.2.2020, e sono dunque fatti salvi i ratei dal 19.2.2017.
---°°°---°°°---
Tutto ciò necessariamente esposto in diritto, questa Corte ha disposto procedersi a CTU tecnico-contabile (v. ordinanza integrale in atti a scioglimento di riserva dell'udienza del 9 aprile 2025) “al fine di accertare l'esatto importo del rateo pensionistico all'origine e conseguentemente la sussistenza di differenze pensionistiche spettanti nei limiti della decadenza triennale, decorrente a ritroso” .
Il CTU, con analisi chiara ed esaustiva, immune da vizi logico-giuridici e che per tal motivo questa Corte ritiene di condividere (si rimanda integralmente alla relazione, in atti) ha asseverato quanto segue.
Il totale delle settimane di contribuzione risultano 2080 settimane.
Ha poi proceduto ad un primo e ad un secondo calcolo.
*Nel primo calcolo sono state incluse tutte le settimane di contribuzione accertate, ossia 1651 settimane
(quota A) e 429 settimane (quota B), per un totale di 2080 settimane. Il calcolo ha portato alla determinazione di una prima rata di pensione pari a € 1.560,56, così suddivisa:
€ 1.221,17 (Quota A),
€ 339,39 (Quota B).
Il risultato ottenuto è inferiore a quanto riscontrato nella comunicazione di riliquidazione dell' CP_1 (03.03.2017), che era pari a € 1.573,92. La differenza tra le due rate di pensione risulta essere € 13,36, a favore dell' . CP_2
*Nel secondo calcolo è stata applicata la sentenza Corte Costituzionale 264/94, escludendo dal conteggio i periodi dal 1999 in poi.
Pertanto, sono state prese in considerazione 1651 settimane (Quota A) e 312 settimane (Quota B), per un totale di 1963 settimane. Il calcolo ha prodotto una prima rata di pensione pari a € 1.573,92, così suddivisa:
€ 1.319,40 (Quota A),
€ 254,52 (Quota B).
Il risultato ottenuto in questo secondo caso è identico a quanto determinato dall' nella CP_1 comunicazione di riliquidazione del 03.03.2017. Dai calcoli effettuati risulta che l' ha correttamente applicato la sentenza Corte Controparte_3 Costituzionale 264/94, escludendo dal conteggio i periodi successivi al 1999. In effetti, il calcolo della pensione risultante applicando la sentenza è più favorevole per l'assistito, con una prima rata di pensione pari a € 1.573,92, che coincide con quanto stabilito dall' nella comunicazione del 03.03.2017. CP_1
Pertanto, la valutazione complessiva della posizione previdenziale risulta corretta.
3 In riferimento alle osservazioni presentate dall'appellante, si precisa che il numero di settimane determinate per la quota B, pari a 460 settimane, sono state ridotte a 429 settimane al fine di raggiungere le 2080 settimane complessive. Tuttavia, applicando quanto determinato dalla sentenza n.264/94, ossia l'esclusione delle settimane per gli anni dal 1999 in poi, con i relativi contributi, si determina che le settimane utili da considerare per la quota B sono pari a 312, come tra l'altro è stato riportato nell'elaborato effettuato per il periodo 01.01.1993 al 31.12.1998. Inoltre, preme evidenziare che non vi sono contributi settimanali accreditati per l'anno 2021; pertanto, non è possibile imputare a quest'ultimo anno le 13 settimane.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione, dichiarando spettante al ricorrente il rateo di pensione pari a € 1.573,92 a far data dal 19.2.2017 nel rispetto della decadenza triennale e per il prosieguo.
La asseverata correttezza del computo da parte dell' integra a giudizio della Corte giustificato motivo CP_1 per la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
p.q.m.
Accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellante alla liquidazione di rateo di pensione pari ad € 1.573,92 a far data dal 19.2.2017 nel rispetto della decadenza triennale e per il prosieguo, oltre interessi come per legge.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Pone a carico di entrambe le Parti in solido tra loro le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto
“riliquidazione pensione ”, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. De Felice Salvatore e Insalata Giulio Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli e Nasso CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 15.3.2022 impugnava la sentenza Parte_1 resa in data 16 settembre 2021 dal Giudice del lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, in godimento dall'anno 2002, assertivamente mal calcolato. Chiedeva in questa sede accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione in godimento, in conseguenza del reinserimento delle settimane di contribuzione arbitrariamente eliminate in quota B a seguito di domanda del 13.12.2016, per un'anzianità contributiva della suddetta quota pari a n. 429 settimane (oltre alle 1651 già calcolate in quota A) ed un rateo lordo mensile, alla decorrenza (novembre 2001) pari a € 1.687,42 o ad altra maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa”.
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Lamenta parte appellante che il Giudice di primo grado abbia rigettato il ricorso, dando atto che la pensione
è stata liquidata nel novembre 2001, sicchè la parte è incorsa nella decadenza triennale di cui all' art. 47 D.P.R. 639/70 come modificato dall'art. 38 D.L. 98/11 convertito in legge 111/11. Ebbene, in materia di riliquidazione di ratei pensionistici va precisato quanto segue.
In ordine alla eccezione di decadenza è pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
1 Già questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla applicabilità della “decadenza mobile” o della
“decadenza tombale”, optando per l'applicazione della prima (v. fra le altre la recentissima sentenza relatore Cons. Gialdino dell'8.5.2024 in proc. n. 156/2021 R.G.), per le ragioni testualmente di seguito indicate.
In punto di decadenza, è intervenuta numerosa giurisprudenza della Suprema Corte che ha escluso la applicabilità della c.d. “decadenza tombale” anche in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della norma.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte Costituzionale" . In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, (Cassazione, sesta sezione lavoro , ordinanza n. 3580/2019) piuttosto che dalla prima liquidazione.
Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria” . Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv.
569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla
2 giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto può affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
Il ricorrente è dunque decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 19.2.2020, e sono dunque fatti salvi i ratei dal 19.2.2017.
---°°°---°°°---
Tutto ciò necessariamente esposto in diritto, questa Corte ha disposto procedersi a CTU tecnico-contabile (v. ordinanza integrale in atti a scioglimento di riserva dell'udienza del 9 aprile 2025) “al fine di accertare l'esatto importo del rateo pensionistico all'origine e conseguentemente la sussistenza di differenze pensionistiche spettanti nei limiti della decadenza triennale, decorrente a ritroso” .
Il CTU, con analisi chiara ed esaustiva, immune da vizi logico-giuridici e che per tal motivo questa Corte ritiene di condividere (si rimanda integralmente alla relazione, in atti) ha asseverato quanto segue.
Il totale delle settimane di contribuzione risultano 2080 settimane.
Ha poi proceduto ad un primo e ad un secondo calcolo.
*Nel primo calcolo sono state incluse tutte le settimane di contribuzione accertate, ossia 1651 settimane
(quota A) e 429 settimane (quota B), per un totale di 2080 settimane. Il calcolo ha portato alla determinazione di una prima rata di pensione pari a € 1.560,56, così suddivisa:
€ 1.221,17 (Quota A),
€ 339,39 (Quota B).
Il risultato ottenuto è inferiore a quanto riscontrato nella comunicazione di riliquidazione dell' CP_1 (03.03.2017), che era pari a € 1.573,92. La differenza tra le due rate di pensione risulta essere € 13,36, a favore dell' . CP_2
*Nel secondo calcolo è stata applicata la sentenza Corte Costituzionale 264/94, escludendo dal conteggio i periodi dal 1999 in poi.
Pertanto, sono state prese in considerazione 1651 settimane (Quota A) e 312 settimane (Quota B), per un totale di 1963 settimane. Il calcolo ha prodotto una prima rata di pensione pari a € 1.573,92, così suddivisa:
€ 1.319,40 (Quota A),
€ 254,52 (Quota B).
Il risultato ottenuto in questo secondo caso è identico a quanto determinato dall' nella CP_1 comunicazione di riliquidazione del 03.03.2017. Dai calcoli effettuati risulta che l' ha correttamente applicato la sentenza Corte Controparte_3 Costituzionale 264/94, escludendo dal conteggio i periodi successivi al 1999. In effetti, il calcolo della pensione risultante applicando la sentenza è più favorevole per l'assistito, con una prima rata di pensione pari a € 1.573,92, che coincide con quanto stabilito dall' nella comunicazione del 03.03.2017. CP_1
Pertanto, la valutazione complessiva della posizione previdenziale risulta corretta.
3 In riferimento alle osservazioni presentate dall'appellante, si precisa che il numero di settimane determinate per la quota B, pari a 460 settimane, sono state ridotte a 429 settimane al fine di raggiungere le 2080 settimane complessive. Tuttavia, applicando quanto determinato dalla sentenza n.264/94, ossia l'esclusione delle settimane per gli anni dal 1999 in poi, con i relativi contributi, si determina che le settimane utili da considerare per la quota B sono pari a 312, come tra l'altro è stato riportato nell'elaborato effettuato per il periodo 01.01.1993 al 31.12.1998. Inoltre, preme evidenziare che non vi sono contributi settimanali accreditati per l'anno 2021; pertanto, non è possibile imputare a quest'ultimo anno le 13 settimane.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione, dichiarando spettante al ricorrente il rateo di pensione pari a € 1.573,92 a far data dal 19.2.2017 nel rispetto della decadenza triennale e per il prosieguo.
La asseverata correttezza del computo da parte dell' integra a giudizio della Corte giustificato motivo CP_1 per la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio. Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
p.q.m.
Accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellante alla liquidazione di rateo di pensione pari ad € 1.573,92 a far data dal 19.2.2017 nel rispetto della decadenza triennale e per il prosieguo, oltre interessi come per legge.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Pone a carico di entrambe le Parti in solido tra loro le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4