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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2704/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele NO e dall'avv. Parte_1
SA NO in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio degli stessi domiciliata;
- ATTRICE -
E
Controparte_1
in persona del rappresentante legale, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Gianpaolo Carretta in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
1 Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Edoardo Perri in Controparte_2
virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
E
in persona del Controparte_3
procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Claudio Russo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. Romina Avigliano;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 21-7-2017 agiva in giudizio Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i
[...]
danni subiti a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza del dott. che si erano verificate all'esito Controparte_2
2 dell'intervento chirurgico del 6-11-2015 di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e dell'intervento del 13-11-2015 di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria, ai quali era stata sottoposta durante il ricovero presso il Reparto di Chirurgia senologica dell'RC di Rionero in
UL.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- nel mese di Marzo 2015, durante un ricovero presso l'RC di Rionero in
UL le era stato diagnosticato un “carcinoma infiltrante della mammella dx di tipo misto, dutto - lobulare, prevalentemente lobulare di circa 57x25 mm nel
QSE”;
- in data 16-10-2015, durante il pre-ricovero presso la suddetta struttura, era stata informata in relazione all'intervento chirurgico al quale sarebbe stata sottoposta;
in particolare, le informazioni ricevute erano precise e complete circa l'intervento chirurgico demolitivo (mastectomia radicale con asportazione della mammella), mentre le informazioni relative all'intervento chirurgico ricostruttivo
(posizionamento di una protesi a espansione temporanea o di una protesi sottomuscolare definitiva) e, nello specifico, quelle relative ai rischi e ai vantaggi di tale intervento, erano state insufficienti ed incomplete;
- in data 6-11-2015 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di mastectomia radicale, che, in considerazione della presenza di elementi neoplastici rilevati all'esame estemporaneo del tessuto areolare, aveva comportato anche la asportazione del complesso areola-capezzolo;
- a seguito della mastectomia, la fase ricostruttiva era stata affidata al chirurgo plastico, che aveva provveduto alla preparazione di una tasca muscolare con impianto di protesi definitiva 410 Mf da 525 grammi;
- subito dopo l'intervento si era accorta che la protesi appariva posizionata troppo
3 in alto, raggiungendo il margine inferiore della clavicola e in ragione di tanto aveva manifestato la sua preoccupazione al chirurgo plastico;
- in data 9-11-2015 il personale medico l'aveva informata che effettivamente la protesi mammaria risultava dislocata in alto a circa 3 cm dal solco sottomammario e che, pertanto, era necessario un nuovo intervento chirurgico di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria;
-veniva sottoposta a tale intervento chirurgico in data 13-11-2015 per poi essere dimessa in data 5-12-2015;
- neppure il secondo intervento chirurgico aveva apportato benefici o miglioramenti alla paziente, in quanto la protesi era stata riposizionata comunque troppo in alto con un pessimo risultato estetico;
- il chirurgo plastico aveva giustificato la necessità del secondo intervento evidenziando, in modo strumentale e non veritiero, che erano intervenute delle complicanze dovute ad una raccolta ematica ed una dislocazione della protesi;
tuttavia, nessuna traccia della raccolta ematica si evinceva dalla documentazione preoperatoria e i drenaggi erano perfettamente funzionanti e virati dall'ematico al sieroso;
- la descrizione del secondo intervento chirurgico avvalorava la tesi del mal posizionamento originario della protesi e sconfessava l'indicazione del chirurgo circa la sua dislocazione spontanea;
in particolare, l'indicazione “previa rimozione della precedente protesi che appare intatta e in sede” dimostrerebbe che la protesi si trovava esattamente dove era stata erroneamente posizionata nel corso del primo intervento e l'indicazione “si procede a nuova definizione del polo inferiore della tasca protesica” dimostrava che durante il primo intervento il chirurgo aveva disegnato e definito un polo inferiore della tasca protesica inappropriato ed eccessivamente in alto;
- già a partire dal giorno successivo al secondo intervento la paziente aveva
4 iniziato a lamentare la presenza di forte dolore alla spalla destra, senso di peso e tensione toracica a destra, oltre ad un evidente dismorfismo della mammella destra in assoluto e soprattutto in relazione a quella controlaterale;
la totale impossibilità di compiere movimenti coordinati con l'arto superiore destro aveva comportato la necessità di essere costantemente assistita per alimentarsi e vestirsi per circa 5 mesi dopo le dimissioni;
- successivamente si era sottoposta a visite fisioterapiche ed iniezioni intrarticolari di cortisone, che avevano lievemente migliorato la situazione della spalla destra, nonostante residuasse comunque una importante limitazione funzionale;
- pertanto, all'esito del secondo intervento che avrebbe dovuto porre rimedio agli errori commessi durante il primo intervento, la condizione psico-fisica della paziente era peggiorata sia sotto il profilo dei danni estetici residuati sia sotto il profilo del pregiudizio riveniente dalla limitazione funzionale della spalla destra, con sensibile riduzione e peggioramento delle attività fisiche quotidiane;
- le suddette conseguenze pregiudizievoli erano riconducibili alla condotta imperita e negligente del chirurgo plastico, dott. , che aveva Controparte_2
deciso di impiantare una protesi di peso e volume sovradimensionati in una posizione non corretta;
- dalla consulenza tecnica di parte a firma del chirurgo oncologo dott. Per_1
era emerso che aveva riportato per i fatti per cui è causa
[...] Parte_1
un danno biologico del 25%, oltre che una invalidità temporanea totale per 143 giorni;
- era stato inutilmente esperito il procedimento di mediazione.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che l'RC di Rionero in
UL venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subìti (danno biologico permanente con personalizzazione massima, danno da invalidità temporanea totale e danno derivante dalla necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico
5 di capsulotomia e sostituzione protesi non coperto dal SSN) per l'importo complessivo di euro 160.889,00 o per il diverso maggiore o minore importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-1-2018 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che in via preliminare chiedeva di essere
[...]
autorizzato alla chiamata in causa del dott. ; sempre in via Controparte_2
preliminare eccepiva la inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione per generica individuazione del petitum e della causa petendi ai sensi dell'articolo 164 quarto comma c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla struttura sanitaria, che aveva adempiuto diligentemente agli obblighi lato sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni o emergenze, che, in ogni caso, non vi era alcun nesso causale tra i danni lamentati dalla paziente e la condotta del chirurgo, il quale aveva eseguito entrambi gli interventi chirurgici a regola d'arte e nel pieno rispetto della scienza medica, che il secondo intervento chirurgico ricostruttivo era pienamente riuscito e si era reso necessario in considerazione della insorgenza di complicanze
(dislocazione della protesi e raccolta ematica nella cavità mammaria) non prevedibili ed indipendenti dal grado di diligenza e perizia prestate e che, infine, la paziente era stata esaustivamente informata riguardo alle possibili metodologie di intervento, agli obiettivi, ai benefici, agli eventuali rischi, menomazioni e complicanze post-intervento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del dott. , che aveva eseguito Controparte_2
entrambi gli interventi chirurgici oggetto di causa, la struttura sanitaria chiedeva
6 che il medico venisse condannato al risarcimento diretto di tutti i danni pretesi dall'attrice e che la domanda risarcitoria venisse comunque ridotta al minimo.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2018 si costituiva in giudizio il dott. CP_2
, che preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in
[...]
causa della compagnia assicuratrice Controparte_3
, dalla quale chiedeva di essere garantito nella denegata
[...]
ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice e dall'RC nei suoi confronti;
nel merito, evidenziava la totale infondatezza della domanda attorea, deducendo che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta per i danni lamentati dall'attrice, i quali erano riconducibili in via esclusiva al comportamento imprudente della paziente, la quale, anche a causa della sindrome depressiva da cui risultava affetta, aveva ritardato per anni di sottoporsi alle indispensabili terapie, aveva rifiutato la indicazione della mastoplastica di simmetrizzazione e non si era attenuta alle istruzioni impartite dei medici all'esito del primo intervento, essendosi alzata dal letto, allontanata senza autorizzazione dalla stanza di degenza e resasi irreperibile in reparto, costringendo i sanitari a rinviare di due giorni il secondo intervento per l'evacuazione del versamento ematico, favorito anche dalla pregressa sindrome ipertensiva. Inoltre, il dott.
chiedeva che venisse rigettata la domanda di condanna Controparte_2
formulata nei suoi confronti dall' , in quanto infondata e comunque Parte_2
irritualmente proposta come domanda di condanna diretta e non già come domanda di rivalsa e che la struttura sanitaria venisse condannata a tenerlo indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole conseguente alla domanda attorea. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e la condotta del
7 sanitario, chiedeva che l'entità del risarcimento venisse comunque determinata in misura minima.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-2-2019 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale chiedeva che venisse Controparte_3
dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore della Corte dei
Conti in relazione alla domanda di manleva formulata dal dott. Controparte_2
nei suoi confronti;
nel merito, chiedeva che venisse accertata l'inoperatività della polizza per l'evento oggetto di causa e che venisse dichiarato che la copertura assicurativa era stata prestata in favore dei medici dipendenti della struttura e non già nei confronti di quest'ultima. In via gradata, chiedeva che venisse respinto ogni addebito di responsabilità per l'operato del dott. , ferma Controparte_2
restando l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e l'infondatezza dei capi di domanda rivolti in suo danno dall'RC; in estremo subordine, contestava il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice e chiedeva che il danno venisse quantificato in modo coerente alla realtà.
Con memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data
4-4-2019 Controparte_3
precisava le sue conclusioni, chiedendo, altresì, che nella denegata ipotesi di accertamento dell'operatività della polizza e di condanna al risarcimento della struttura e del sanitario in via solidale, venisse comunque accertata e dichiarata l'operatività dell'articolo 2055 c.c. e che, in caso di pagamento, venisse dichiarato che l'assicuratore ha azione ai sensi dell'articolo 1916 c.c. verso la struttura ritenuta corresponsabile, da condannarsi a pagargli le somme corrispondenti alla quota di responsabilità gravante su di essa accertata in corso di causa.
Con memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data
8 11-4-2019 l'attrice contestava la ricostruzione fattuale del dott. CP_2
, deducendo che la raccolta ematica era stata menzionata nel diario clinico
[...]
soltanto in data 11-11-2015 e, quindi, dopo che la paziente era stata informata della dislocazione della protesi (9-11-2015) e dopo il breve allontanamento dalla stanza di degenza (10-11-2015); chiedeva, altresì, che il Giudice provvedesse ai sensi dell'articolo 598 c.p. per l'addebito di un comportamento colpevole ed imprudente in relazione alla insorgenza e alla cura iniziale della grave patologia che la affliggeva, nonché per l'addebito di aver intentato un'azione emulativa nei confronti dell'RC e del dott. , in quanto affetta da Controparte_2
depressione e da difficoltà psicologiche.
Con memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data
11-4-2019 il dott. precisava le conclusioni, chiedendo che Controparte_2
venisse accertata l'operatività della polizza assicurativa stipulata con
[...]
e che venisse riconosciuto Controparte_3
l'obbligo dell'assicurazione di tenerlo indenne dalle somme eventualmente tenuto a rifondere all'RC in sede di azione di rivalsa per il riconoscimento del danno erariale;
inoltre, in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, chiedeva che la stessa venisse estesa anche alle domande proposte nei suoi confronti dalla struttura sanitaria.
Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via pregiudiziale occorre evidenziare che con memoria depositata in data 13-8-
2025 ha Controparte_3
9 depositato la rinuncia agli atti del giudizio, all'azione e al diritto sostanziale fatto valere nei suoi confronti, con compensazione delle spese processuali, a firma del dott. e del suo difensore e l'accettazione della stessa rinuncia a Controparte_2
firma del proprio procuratore speciale comunicata alla controparte a mezzo EC (si vedano i documenti prodotti alle lettere A4, B e C in allegato alla memoria depositata in data 13-8-2025 dalla compagnia assicuratrice).
La rinuncia agli atti del giudizio, all'azione e al diritto sostanziale fatto valere in giudizio dal medico nei confronti del proprio assicuratore deve essere considerata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di garanzia dallo stesso proposta nei confronti di Controparte_3
, in quanto effettuata dalla parte personalmente e riconducibile allo
[...]
schema della rinuncia agli atti del giudizio - la quale deve essere effettuata dalla parte personalmente o dal procuratore munito del relativo potere e deve essere accettata dalla controparte che abbia eventualmente interesse alla prosecuzione del giudizio -, ma anche e soprattutto a quello della rinuncia all'azione, cioè all'intera pretesa esercitata dal dott. nei confronti del proprio assicuratore. CP_2
La rinuncia al diritto sostanziale è un atto giuridico abdicativo, che estingue l'azione e che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di formule particolari né l'accettazione della controparte, ma presuppone la capacità del titolare del diritto azionato di disporne (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 23749 del 2011 e Corte di cassazione n. 33761 del
2019) e, quindi, a differenza della rinuncia ad una delle domande proposte, richiede in capo al difensore un mandato ad hoc ove non effettuata dalla parte personalmente (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 4837 del 2017 e
Corte di cassazione n. 28146 del 2013). Inoltre, la rinuncia all'azione presuppone non soltanto la manifestazione della volontà di non insistere nella iniziativa giudiziaria, ma anche il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione intrapresa
10 (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 19845 del 2019, Corte di cassazione n. 8859 del 2021 e Corte di cassazione n. 7883 del 2023).
Tanto premesso, dal momento che la rinuncia effettuata dal dott. CP_2
integra una rinuncia all'azione esercitata nei confronti di
[...] [...]
ed è rituale, in quanto è Controparte_3
stata effettuata dalla parte personalmente (si veda la rinuncia depositata da sotto la lettera C in allegato alla memoria generica Controparte_3
depositata in data 13-8-2025), in relazione alla domanda di garanzia proposta con l'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data 26-10-2018 dal dott. nei confronti del proprio assicuratore il processo deve Controparte_2
essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda principale proposta da deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio sollevata dall'RC sotto il profilo della genericità del petitum e della omessa esposizione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda: nell'atto di citazione l'attrice ha allegato con sufficiente precisione le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda proposta (errore medico nel posizionamento di protesi mammaria nel corso del primo intervento di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e nel corso del successivo intervento di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria) e le conseguenze lesive che assume esserne derivate
(dismorfismo della mammella destra e limitazione funzionale dell'arto superiore destro), oltre che le voci di danno di cui ha chiesto il ristoro (danno biologico da invalidità permanente con personalizzazione massima, danno biologico da invalidità temporanea e danno patrimoniale futuro derivante dalla necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di capsulotomia e sostituzione
11 protesi non coperto dal SSN).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame nel merito della domanda risarcitoria occorre verificarne la procedibilità.
In proposito, occorre osservare che nel presente giudizio trova applicazione la disciplina processuale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge “Gelli-Bianco”) in considerazione del fatto che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 21 Luglio 2017 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della stessa legge (1 Aprile 2017).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento alla stregua del quale verificare se l'attrice abbia o meno assolto alla condizione per la proposizione della domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio deve essere individuato nell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge n. 24 del 2017, in base al quale la condizione di procedibilità prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria deve ritenersi assolta, in via alternativa, mediante la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bis c.p.c. ovvero mediante l'esperimento del procedimento di mediazione disciplinato dall'articolo 5 comma
1 del Decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nel caso che ci occupa l'attrice ha allegato e documentato di aver esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo n. 28 del 2010
(si veda il verbale di mediazione negativo n. 175/2017 datato 19-7-2017 redatto dall'ATEC - Associazione di Promozione Extragiudiziale delle Controversie depositato al n. 6 nel fascicolo di parte dell'attrice), sicchè deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
.
[...]
12 Nel presente giudizio non trova, invece, applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso il reparto di Chirurgia senologica dell'RC di Rionero in
UL nel corso del quale i sanitari hanno sottoposto l'attrice agli interventi chirurgici di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e poi di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria a seguito dei quali, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero prodotti gli esiti lesivi permanenti lamentati, si
è protratto dal 6-11-2015 al 5-12-2015 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1 Aprile 2017) e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).
Tanto premesso in ordine all'operatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera, la responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono
13 a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che
14 sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
15 negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario (causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, occorre innanzitutto precisare che la parte attrice, pur avendo allegato la violazione del dovere informativo in relazione ai rischi e vantaggi dell'intervento chirurgico ricostruttivo, non ha formulato alcuna pretesa risarcitoria derivante dalla allegata lesione del diritto all'autodeterminazione, essendosi limitata a richiedere nell'atto introduttivo il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute permanente e temporaneo e del danno patrimoniale sotto il profilo delle spese future per un nuovo intervento chirurgico.
Circoscritto entro tali limiti il thema decidendum del presente giudizio, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a Parte_1
fondamento della domanda e non contestata dalla struttura sanitaria convenuta, dal medico terzo chiamato e dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo, che, argomentando sulla insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal dott. ed i postumi lamentati dall'attrice e contestando la Controparte_2
quantificazione delle relative conseguenze lesive, si sono difesi sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque
16 emerge dalla documentazione prodotta da (si vedano le cartelle Parte_1
cliniche prodotte al n. 1 nel fascicolo di parte attrice) che l'attrice è stata ricoverata presso il reparto di Chirurgia senologica dell'RC di Rionero in
UL dal 6-11-2015 al 5-12-2015, che in data 6-11-2015 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e in data 13-11-
2015 è stata sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno eseguito gli interventi dai quali, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione dell'attrice della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno lamentati ad un errore chirurgico.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stato nominato un Collegio medico al quale è stato conferito l'incarico di vagliare l'efficienza causale della condotta tenuta dal chirurgo che ha eseguito i due interventi ai quali è stata sottoposta presso la struttura sanitaria Parte_1
convenuta rispetto all'evento dannoso lamentato dalla paziente.
A tale ultimo proposito in via pregiudiziale deve essere disattesa l'istanza proposta ai sensi dell'articolo 196 c.p.c. da dopo l'espletamento Parte_1
17 dell'incarico, di sostituzione dei consulenti tecnici di ufficio, posto che le ragioni allegate a fondamento della richiesta (il rapporto di colleganza tra il C.T.U. dott.
e un altro medico componente dell'équipe medica che aveva eseguito Persona_2
l'intervento del 6-11-2015, che non è parte del presente giudizio, nonché il rapporto di frequentazione della medesima università e della medesima scuola di specializzazione da parte del dott. e di un altro medico che non Controparte_2
è né parte né consulente tecnico di ufficio nel presente giudizio) potrebbero al massimo integrare uno dei motivi di ricusazione di cui all'articolo 51 secondo comma c.p.c., richiamato dall'articolo 63 secondo comma c.p.c., che la parte interessata aveva l'onere di far valere, a pena di decadenza, nel termine stabilito dall'articolo 192 secondo comma c.p.c. di tre giorni prima dell'udienza di comparizione del consulente per il conferimento dell'incarico, con la conseguenza che, in mancanza, la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 23257 del 2017 e Corte di cassazione n.
12004 del 2009).
Tanto premesso, il Collegio, composto da un medico legale e da uno specialista in
Chirurgia plastica e, quindi, da professionisti muniti di specifiche competenze, previo esame della documentazione in atti e relativa ricostruzione dell'iter clinico
- con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“- Come ampiamente riportato nella precedente letteratura, non è possibile identificare una scelta interventistica univoca e, di conseguenza, non è possibile affermare che il trattamento messo in atto non fu conforme alle Linee Guida.
- La scelta del volume della protesi dipende da multipli elementi e la scelta adottata dal chirurgo non configura un errore di tecnica e/o di scelta chirurgica, quanto piuttosto delle previste complicanze (per di più facilmente emendabili).
- L'esame obiettivo svolto in occasione delle operazioni di consulenza ha rilevato:
18 esiti di ricostruzione mammaria destra, con protesi in gel di silicone.
All'ispezione si apprezza posizionamento di circa 1 cm inferiormente al solco mammario controlaterale ed una altezza della mammella ricostruita che supera di circa 1 cm il polo superiore della mammella controlaterale. Distanza areola (sua sede ideale) - solco sottomammario della mammella destra di circa 7 cm.
Distanza dalla linea medio-sternale di circa 11 cm. Margine laterale in corrispondenza della linea ascellare anteriore. Al confine tra i quadranti superiore ed inferiore laterale di destra, si osserva incisione a concavità superiore che si porta dal cavo ascellare omolaterale fino all'ideale posizione del complesso areola-capezzolo, per una lunghezza di circa 17 cm. La cicatrice appare adesa ai piani sottocutanei/muscolari sottostanti, tuttavia ben stabilizzata.
Controlateralmente si apprezza mammella ptosica (distanza giugulo-capezzolo di
25 cm), meritevole di eventuale adeguamento. Difficoltoso il movimento di abduzione del braccio destro per la insorgenza di dolore spontaneo che viene tuttavia completato.
- Per quanto attiene il quesito relativo al periodo di inabilità temporanea determinato dalle lesioni, la sig.ra rimase degente dal 6 Novembre al 5 Pt_1
Dicembre 2015 onde sottoporsi all'intervento chirurgico di mastectomia radicale skinsparing con contestuale ricostruzione mammaria. Tale ricovero risultò superiore rispetto a quanto solitamente previsto per tali tipi di intervento poiché gravato da una complicanza post-chirurgica (formazione di raccolta ematica con dislocazione della protesi) che ha determinò un allungamento del ricovero di circa 22 giorni. Comunque sia e come precedentemente riportato, quanto sopra non deve ritenersi conseguenza di erronei approcci terapeutici, ma correlato a complicanze previste per tali tipi di interventi.
- In relazione ai postumi permanenti attualmente incidenti sulla sig.ra Pt_1
come riportato si tratta degli esiti di ricostruzione mammaria destra, con protesi
19 in gel di silicone. Questi ultimi, non potendosi comunque configurare quale conseguenza di incongrue attività chirurgiche e/o assistenziali, determinano sulla attrice un pregiudizio biologico pari al 10-12%. Bisogna comunque tener presente che, nel caso di un adeguamento chirurgico - di cui oltre si dirà -, si potrà ottenere un sensibile abbattimento del pregiudizio biologico, collocabile, in via del tutto orientativa, nel 50%.
- L'attuale quadro clinico può essere comunque migliorato ricorrendo ad un lipofilling a livello della mammella destra (innesto di grasso autologo generalmente prelevato o dall'addome o dalle cosce) in particolare al di sotto della cicatrice della mastectomia ed all'eventuale contestuale adeguamento della mammella controlaterale. Tutti gli interventi ricostruttivi descritti, attualmente quindi ancora attuabili sulla sig.ra e comunque in grado di garantire il Pt_1
risultato (successo), possono essere eseguiti a totale carico del Sistema Sanitario
Nazionale presso un qualsiasi Ospedale dotato di Breast Unit.
- Non si procede al tentativo di conciliazione, avendo il rappresentante legale dell' comunicato che “le eccezioni di copertura e di diritto sollevate CP_4
sin dalla comparsa non consentono alla Compagnia di partecipare CP_3
attivamente ad eventuali conciliazioni” (si vedano pagg. 36 e 37 della relazione peritale depositata dal Collegio composto dal dott. e dalla Persona_3
dott.ssa in data 5-8-2020). Persona_4
In risposta alle osservazioni formulate dalla parte attrice, il Collegio medico, poi, ha precisato, poi, che: “…riprendendo quanto riportato dal Dott. nel Per_1
proprio elaborato, ovvero la descrizione del materiale raccolto nei drenaggi superiore ed inferiore nei primi tre giorni post-operatori, si rammenta, in particolare, che nella seconda giornata post-operatoria si riporta un totale di 590 cc di siero drenato nell'arco di 24 ore. Tale quantitativo è da solo sufficiente a provocare una idrodissezione, quindi lo scollamento di tessuti molli (cute,
20 sottocute, muscoli) a causa dell'importante volume di liquido che si raccoglie in un breve arco di tempo e che quindi può comportare una alterazione dell'esito dell'intervento eseguito e nel caso specifico anche, eventualmente, una dislocazione della protesi mammaria impiantata. La contestuale presenza di sangue ovvero se quanto raccolto nei drenaggi fosse solo siero o sangue misto a siero non è rilevante. Tale scollamento non sorprende possa aver comportato da un punto di vista strettamente chirurgico anche una ridefinizione in tempo successivo del solco sottomammario proprio per scongiurarne, a distanza, gli effetti negativi in termini di aspetto della mammella ricostruita. Ma tanto non deve interpretarsi quale evidenza di un errore chirurgico, quanto piuttosto una ridefinizione, appunto, in virtù di uno svuotamento di un accumulo di materiale
(sieroso e/o ematico) nello spazio periprotesico. Nella revisione post-operatoria il fatto di aver evacuato anche del materiale ematico a breve distanza dall'intervento di mastectomia radicale non sorprende, poiché evento assolutamente compatibile con una procedura chirurgica invasiva eseguita in tempi immediatamente precedenti alla revisione. Tale presenza è tuttavia considerata dagli scriventi non rilevante per la mancanza di un emocromo che attesti una importante discesa della emoglobina (indice di emorragia in atto) a cui far seguire necessariamente una o più trasfusioni di sacche di sangue (non riportate in atti). Difatti, non erano evidenti segni clinici, né dati laboratoristici, indicativi della ricorrenza di un evento emorragico. Si è assolutamente concordi con il collega quando afferma che un esame ecografico, non invasivo e di facile attuazione, avrebbe potuto permettere un più completo inquadramento della condizione clinica incidente sul sito di intervento, ma è anche vero che lo stesso avrebbe potuto individuare la presenza di una raccolta non necessariamente ematica in quanto anche il sieroma (che è una delle possibili complicanze post- operatorie ovvero la raccolta di liquido infiammatorio) può dar luogo ad una
21 raccolta sottocutanea. Quest'ultima può essere evacuata mediante aspirazione a mezzo di ago-cannula sotto guida ecografica o meno. La raccolta liquida sottocutanea e/o sottomuscolare sia essa ematica, sierosa o siero-ematica, può causare da sola tuttavia, quando importante, una alterazione della forma e del volume mammario, modificare il risultato ottenuto nel corso di un pregresso intervento (anche a livello del solco sottomammario), finanche causare la dislocazione del materiale protesico impiantato al di sotto della tasca allestita chirurgicamente dopo la mastectomia e che, si ribadisce, comporta lo scollamento dei tessuti molli che nei primi giorni offrono una bassa resistenza ad una espansione repentina quale quella di una raccolta liquida sierosa. In sintesi,
l'esecuzione o meno dell'ecografia, nulla avrebbe modificato circa la prosecuzione dell'iter clinico, essendo comunque necessaria l'evacuazione dell'ematoma indicato sul verbale chirurgico. Si ricorda infine che revisioni chirurgiche di interventi di qualsivoglia natura sono sempre possibili. Nessuna di queste - come è ovvio - è considerata banale, ma certamente proposta con il solo intento di aiutare la paziente a risolvere una problematica di salute offrendole, oltre che la propria competenza, anche la massima disponibilità nell'affrontare possibili imprevisti e complicanze che possono verificarsi nel decorso post- operatorio e che sono contemplati sempre e prospettati alla paziente. Alla luce di quanto sin qui motivato, non si può condividere l'opinione del collega, il quale conclude affermando “a mio parere, la causa dello spostamento in alto della protesi non va ricercato in una complicanza, ma in un errore di tecnica, verosimilmente dovuto a una errata definizione del polo inferiore della tasca protesica, ciò a cui nel corso del secondo intervento si è cercato di porre rimedio”. Tanto poiché, a parere degli scriventi, e come scientificamente e bibliograficamente ampiamente provato, nell'iter clinico della sig.ra Pt_1
esiste una ben più provata condizione clinica (la formazione dell'ematoma) che
22 meglio e con maggior certezza (quindi non in termini di verosimiglianza) è in grado di giustificare quanto accaduto, al posto di una non meglio dimostrabile errore di tecnica. Per completezza, corre l'obbligo rammentare che spesso, sia la formazione delle raccolte periprotesiche, che la dislocazione delle protesi sono direttamente correlate ad incongrue movimentazioni da parte delle pazienti e da una non attenta osservanza delle indicazioni terapeutiche post-operatorie” (si vedano pagg. 41, 42 e 43 della relazione peritale depositata dal Collegio composto dal dott. e dalla dott.ssa in data 5-8-2020). Persona_3 Persona_4
La circostanza affermata dagli ausiliari che la formazione di una raccolta ematica o sierosa ed il conseguente dislocamento della protesi mammaria nei giorni immediatamente successivi al primo intervento di mastectomia non sia riconducibile ad un errore di scelta o di tecnica chirurgica, ma si configuri come una complicanza prevedibile, facilmente emendabile, dell'intervento implica che l'evento lesivo lamentato debba qualificarsi come complicanza idonea ad integrare la causa non imputabile e, quindi, non ascrivibile a colpa dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale che in tema di complicanze valorizza la nozione di prevedibilità ed evitabilità (si veda Corte di cassazione n. 35024 del 2022: nel giudizio di responsabilità medica per superare la presunzione di cui all'articolo 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento incorso nel corso dell'iter terapeutico astrattamente prevedibile, ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e, dunque, ascrivibile a colpa del medico ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile).
23 Pertanto, alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che il creditore/paziente sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova, non abbia dimostrato la riconducibilità sul piano causale dell'aggravamento delle sue condizioni di salute ulteriore rispetto a quello fisiologico imputabile alla patologia da cui la stessa era affetta (carcinoma infiltrante della mammella dx di tipo misto, dutto - lobulare, prevalentemente lobulare di circa 57x25 mm nel QSE) ad una condotta imperita o negligente tenuta dal dott. nel corso degli interventi chirurgici ai quali la stessa è Controparte_2
stata sottoposta presso il Reparto di Chirurgia senologica della struttura sanitaria convenuta.
Ne deriva che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
appare infondata e deve essere rigettata.
[...]
Nel rigetto della domanda principale proposta da nei confronti Parte_1
dell'RC restano assorbite sia la domanda di condanna diretta nei confronti dell'attrice proposta in via subordinata dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti del dott. sia la domanda riconvenzionale di manleva Controparte_2
proposta da quest'ultimo nei confronti di Ircss-Crob.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che, quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato in causa, in generale dal momento che il principio di soccombenza deve essere integrato con il principio di causalità, con conseguente addebito delle spese sostenute dal terzo alla parte che con il suo comportamento ha dato causa alla sua partecipazione al giudizio, nel caso di rigetto della domanda, ove l'iniziativa del chiamante non si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (come nel caso che ci occupa), le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente
24 (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6144 del 2024).
Ritiene, però, questo Giudice che nel caso che ci occupa non soltanto nei rapporti fra e la struttura sanitaria convenuta, ma anche nei rapporti fra Parte_1
l'attrice e il terzo chiamato in causa, dott. , in considerazione Controparte_2
della complessità dell'accertamento in fatto del dedotto nesso causale fra la condotta del sanitario che eseguì gli interventi chirurgici oggetto di causa e l'evento dannoso lamentato dalla paziente, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
Nei rapporti fra il dott. e il terzo chiamato in causa Controparte_2 [...]
le spese del giudizio Controparte_5
devono essere interamente compensate fra le parti in conformità all'accordo fra le stesse raggiunto con la rinuncia all'azione ad opera del medico e la relativa accettazione ad opera del suo assicuratore.
Invece, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 21-7-2017, da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, nonché sulla domanda proposta, con atto di citazione
[...]
per la chiamata in causa del terzo notificato in data 17-4-2018, dall'
[...]
Controparte_1
nei confronti del dott. e sulla domanda
[...] Controparte_2
riconvenzionale di manleva proposta, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2018, dal dott. nei confronti Controparte_2
dell' Controparte_6
[...]
[...] , nonchè sulla domanda di garanzia proposta, con atto
[...]
di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data 26-10-2018, dal dott. nei confronti di Controparte_2 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di garanzia proposta in via subordinata dal dott. nei confronti di Controparte_2
; Controparte_3
- rigetta la domanda principale proposta da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
;
[...]
- dichiara assorbita nel rigetto della domanda principale la domanda di condanna diretta proposta in via subordinata dall'
[...]
nei confronti del Controparte_1
dott. ; Controparte_2
- dichiara assorbita nel rigetto della domanda principale la domanda di manleva proposta in via subordinata dal dott. nei confronti dell' Controparte_2 CP_4
[...]
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio nei rapporti fra Pt_1
da un lato, e RC e il dott. , dall'altro;
[...] Controparte_2
- compensa fra le parti le spese del giudizio nei rapporti fra il dott. CP_2
e ;
[...] Controparte_3
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U., Parte_1
liquidate con separato decreto.
Potenza, 21-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2704/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele NO e dall'avv. Parte_1
SA NO in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio degli stessi domiciliata;
- ATTRICE -
E
Controparte_1
in persona del rappresentante legale, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Gianpaolo Carretta in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
1 Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Edoardo Perri in Controparte_2
virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
E
in persona del Controparte_3
procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Claudio Russo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. Romina Avigliano;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 21-7-2017 agiva in giudizio Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i
[...]
danni subiti a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza del dott. che si erano verificate all'esito Controparte_2
2 dell'intervento chirurgico del 6-11-2015 di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e dell'intervento del 13-11-2015 di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria, ai quali era stata sottoposta durante il ricovero presso il Reparto di Chirurgia senologica dell'RC di Rionero in
UL.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- nel mese di Marzo 2015, durante un ricovero presso l'RC di Rionero in
UL le era stato diagnosticato un “carcinoma infiltrante della mammella dx di tipo misto, dutto - lobulare, prevalentemente lobulare di circa 57x25 mm nel
QSE”;
- in data 16-10-2015, durante il pre-ricovero presso la suddetta struttura, era stata informata in relazione all'intervento chirurgico al quale sarebbe stata sottoposta;
in particolare, le informazioni ricevute erano precise e complete circa l'intervento chirurgico demolitivo (mastectomia radicale con asportazione della mammella), mentre le informazioni relative all'intervento chirurgico ricostruttivo
(posizionamento di una protesi a espansione temporanea o di una protesi sottomuscolare definitiva) e, nello specifico, quelle relative ai rischi e ai vantaggi di tale intervento, erano state insufficienti ed incomplete;
- in data 6-11-2015 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di mastectomia radicale, che, in considerazione della presenza di elementi neoplastici rilevati all'esame estemporaneo del tessuto areolare, aveva comportato anche la asportazione del complesso areola-capezzolo;
- a seguito della mastectomia, la fase ricostruttiva era stata affidata al chirurgo plastico, che aveva provveduto alla preparazione di una tasca muscolare con impianto di protesi definitiva 410 Mf da 525 grammi;
- subito dopo l'intervento si era accorta che la protesi appariva posizionata troppo
3 in alto, raggiungendo il margine inferiore della clavicola e in ragione di tanto aveva manifestato la sua preoccupazione al chirurgo plastico;
- in data 9-11-2015 il personale medico l'aveva informata che effettivamente la protesi mammaria risultava dislocata in alto a circa 3 cm dal solco sottomammario e che, pertanto, era necessario un nuovo intervento chirurgico di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria;
-veniva sottoposta a tale intervento chirurgico in data 13-11-2015 per poi essere dimessa in data 5-12-2015;
- neppure il secondo intervento chirurgico aveva apportato benefici o miglioramenti alla paziente, in quanto la protesi era stata riposizionata comunque troppo in alto con un pessimo risultato estetico;
- il chirurgo plastico aveva giustificato la necessità del secondo intervento evidenziando, in modo strumentale e non veritiero, che erano intervenute delle complicanze dovute ad una raccolta ematica ed una dislocazione della protesi;
tuttavia, nessuna traccia della raccolta ematica si evinceva dalla documentazione preoperatoria e i drenaggi erano perfettamente funzionanti e virati dall'ematico al sieroso;
- la descrizione del secondo intervento chirurgico avvalorava la tesi del mal posizionamento originario della protesi e sconfessava l'indicazione del chirurgo circa la sua dislocazione spontanea;
in particolare, l'indicazione “previa rimozione della precedente protesi che appare intatta e in sede” dimostrerebbe che la protesi si trovava esattamente dove era stata erroneamente posizionata nel corso del primo intervento e l'indicazione “si procede a nuova definizione del polo inferiore della tasca protesica” dimostrava che durante il primo intervento il chirurgo aveva disegnato e definito un polo inferiore della tasca protesica inappropriato ed eccessivamente in alto;
- già a partire dal giorno successivo al secondo intervento la paziente aveva
4 iniziato a lamentare la presenza di forte dolore alla spalla destra, senso di peso e tensione toracica a destra, oltre ad un evidente dismorfismo della mammella destra in assoluto e soprattutto in relazione a quella controlaterale;
la totale impossibilità di compiere movimenti coordinati con l'arto superiore destro aveva comportato la necessità di essere costantemente assistita per alimentarsi e vestirsi per circa 5 mesi dopo le dimissioni;
- successivamente si era sottoposta a visite fisioterapiche ed iniezioni intrarticolari di cortisone, che avevano lievemente migliorato la situazione della spalla destra, nonostante residuasse comunque una importante limitazione funzionale;
- pertanto, all'esito del secondo intervento che avrebbe dovuto porre rimedio agli errori commessi durante il primo intervento, la condizione psico-fisica della paziente era peggiorata sia sotto il profilo dei danni estetici residuati sia sotto il profilo del pregiudizio riveniente dalla limitazione funzionale della spalla destra, con sensibile riduzione e peggioramento delle attività fisiche quotidiane;
- le suddette conseguenze pregiudizievoli erano riconducibili alla condotta imperita e negligente del chirurgo plastico, dott. , che aveva Controparte_2
deciso di impiantare una protesi di peso e volume sovradimensionati in una posizione non corretta;
- dalla consulenza tecnica di parte a firma del chirurgo oncologo dott. Per_1
era emerso che aveva riportato per i fatti per cui è causa
[...] Parte_1
un danno biologico del 25%, oltre che una invalidità temporanea totale per 143 giorni;
- era stato inutilmente esperito il procedimento di mediazione.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che l'RC di Rionero in
UL venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subìti (danno biologico permanente con personalizzazione massima, danno da invalidità temporanea totale e danno derivante dalla necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico
5 di capsulotomia e sostituzione protesi non coperto dal SSN) per l'importo complessivo di euro 160.889,00 o per il diverso maggiore o minore importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31-1-2018 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che in via preliminare chiedeva di essere
[...]
autorizzato alla chiamata in causa del dott. ; sempre in via Controparte_2
preliminare eccepiva la inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione per generica individuazione del petitum e della causa petendi ai sensi dell'articolo 164 quarto comma c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla struttura sanitaria, che aveva adempiuto diligentemente agli obblighi lato sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e la ottimale gestione di eventuali complicazioni o emergenze, che, in ogni caso, non vi era alcun nesso causale tra i danni lamentati dalla paziente e la condotta del chirurgo, il quale aveva eseguito entrambi gli interventi chirurgici a regola d'arte e nel pieno rispetto della scienza medica, che il secondo intervento chirurgico ricostruttivo era pienamente riuscito e si era reso necessario in considerazione della insorgenza di complicanze
(dislocazione della protesi e raccolta ematica nella cavità mammaria) non prevedibili ed indipendenti dal grado di diligenza e perizia prestate e che, infine, la paziente era stata esaustivamente informata riguardo alle possibili metodologie di intervento, agli obiettivi, ai benefici, agli eventuali rischi, menomazioni e complicanze post-intervento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del dott. , che aveva eseguito Controparte_2
entrambi gli interventi chirurgici oggetto di causa, la struttura sanitaria chiedeva
6 che il medico venisse condannato al risarcimento diretto di tutti i danni pretesi dall'attrice e che la domanda risarcitoria venisse comunque ridotta al minimo.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2018 si costituiva in giudizio il dott. CP_2
, che preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in
[...]
causa della compagnia assicuratrice Controparte_3
, dalla quale chiedeva di essere garantito nella denegata
[...]
ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice e dall'RC nei suoi confronti;
nel merito, evidenziava la totale infondatezza della domanda attorea, deducendo che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta per i danni lamentati dall'attrice, i quali erano riconducibili in via esclusiva al comportamento imprudente della paziente, la quale, anche a causa della sindrome depressiva da cui risultava affetta, aveva ritardato per anni di sottoporsi alle indispensabili terapie, aveva rifiutato la indicazione della mastoplastica di simmetrizzazione e non si era attenuta alle istruzioni impartite dei medici all'esito del primo intervento, essendosi alzata dal letto, allontanata senza autorizzazione dalla stanza di degenza e resasi irreperibile in reparto, costringendo i sanitari a rinviare di due giorni il secondo intervento per l'evacuazione del versamento ematico, favorito anche dalla pregressa sindrome ipertensiva. Inoltre, il dott.
chiedeva che venisse rigettata la domanda di condanna Controparte_2
formulata nei suoi confronti dall' , in quanto infondata e comunque Parte_2
irritualmente proposta come domanda di condanna diretta e non già come domanda di rivalsa e che la struttura sanitaria venisse condannata a tenerlo indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole conseguente alla domanda attorea. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall'attrice e la condotta del
7 sanitario, chiedeva che l'entità del risarcimento venisse comunque determinata in misura minima.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-2-2019 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale chiedeva che venisse Controparte_3
dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore della Corte dei
Conti in relazione alla domanda di manleva formulata dal dott. Controparte_2
nei suoi confronti;
nel merito, chiedeva che venisse accertata l'inoperatività della polizza per l'evento oggetto di causa e che venisse dichiarato che la copertura assicurativa era stata prestata in favore dei medici dipendenti della struttura e non già nei confronti di quest'ultima. In via gradata, chiedeva che venisse respinto ogni addebito di responsabilità per l'operato del dott. , ferma Controparte_2
restando l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e l'infondatezza dei capi di domanda rivolti in suo danno dall'RC; in estremo subordine, contestava il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice e chiedeva che il danno venisse quantificato in modo coerente alla realtà.
Con memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data
4-4-2019 Controparte_3
precisava le sue conclusioni, chiedendo, altresì, che nella denegata ipotesi di accertamento dell'operatività della polizza e di condanna al risarcimento della struttura e del sanitario in via solidale, venisse comunque accertata e dichiarata l'operatività dell'articolo 2055 c.c. e che, in caso di pagamento, venisse dichiarato che l'assicuratore ha azione ai sensi dell'articolo 1916 c.c. verso la struttura ritenuta corresponsabile, da condannarsi a pagargli le somme corrispondenti alla quota di responsabilità gravante su di essa accertata in corso di causa.
Con memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data
8 11-4-2019 l'attrice contestava la ricostruzione fattuale del dott. CP_2
, deducendo che la raccolta ematica era stata menzionata nel diario clinico
[...]
soltanto in data 11-11-2015 e, quindi, dopo che la paziente era stata informata della dislocazione della protesi (9-11-2015) e dopo il breve allontanamento dalla stanza di degenza (10-11-2015); chiedeva, altresì, che il Giudice provvedesse ai sensi dell'articolo 598 c.p. per l'addebito di un comportamento colpevole ed imprudente in relazione alla insorgenza e alla cura iniziale della grave patologia che la affliggeva, nonché per l'addebito di aver intentato un'azione emulativa nei confronti dell'RC e del dott. , in quanto affetta da Controparte_2
depressione e da difficoltà psicologiche.
Con memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data
11-4-2019 il dott. precisava le conclusioni, chiedendo che Controparte_2
venisse accertata l'operatività della polizza assicurativa stipulata con
[...]
e che venisse riconosciuto Controparte_3
l'obbligo dell'assicurazione di tenerlo indenne dalle somme eventualmente tenuto a rifondere all'RC in sede di azione di rivalsa per il riconoscimento del danno erariale;
inoltre, in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, chiedeva che la stessa venisse estesa anche alle domande proposte nei suoi confronti dalla struttura sanitaria.
Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via pregiudiziale occorre evidenziare che con memoria depositata in data 13-8-
2025 ha Controparte_3
9 depositato la rinuncia agli atti del giudizio, all'azione e al diritto sostanziale fatto valere nei suoi confronti, con compensazione delle spese processuali, a firma del dott. e del suo difensore e l'accettazione della stessa rinuncia a Controparte_2
firma del proprio procuratore speciale comunicata alla controparte a mezzo EC (si vedano i documenti prodotti alle lettere A4, B e C in allegato alla memoria depositata in data 13-8-2025 dalla compagnia assicuratrice).
La rinuncia agli atti del giudizio, all'azione e al diritto sostanziale fatto valere in giudizio dal medico nei confronti del proprio assicuratore deve essere considerata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di garanzia dallo stesso proposta nei confronti di Controparte_3
, in quanto effettuata dalla parte personalmente e riconducibile allo
[...]
schema della rinuncia agli atti del giudizio - la quale deve essere effettuata dalla parte personalmente o dal procuratore munito del relativo potere e deve essere accettata dalla controparte che abbia eventualmente interesse alla prosecuzione del giudizio -, ma anche e soprattutto a quello della rinuncia all'azione, cioè all'intera pretesa esercitata dal dott. nei confronti del proprio assicuratore. CP_2
La rinuncia al diritto sostanziale è un atto giuridico abdicativo, che estingue l'azione e che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di formule particolari né l'accettazione della controparte, ma presuppone la capacità del titolare del diritto azionato di disporne (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 23749 del 2011 e Corte di cassazione n. 33761 del
2019) e, quindi, a differenza della rinuncia ad una delle domande proposte, richiede in capo al difensore un mandato ad hoc ove non effettuata dalla parte personalmente (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 4837 del 2017 e
Corte di cassazione n. 28146 del 2013). Inoltre, la rinuncia all'azione presuppone non soltanto la manifestazione della volontà di non insistere nella iniziativa giudiziaria, ma anche il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione intrapresa
10 (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 19845 del 2019, Corte di cassazione n. 8859 del 2021 e Corte di cassazione n. 7883 del 2023).
Tanto premesso, dal momento che la rinuncia effettuata dal dott. CP_2
integra una rinuncia all'azione esercitata nei confronti di
[...] [...]
ed è rituale, in quanto è Controparte_3
stata effettuata dalla parte personalmente (si veda la rinuncia depositata da sotto la lettera C in allegato alla memoria generica Controparte_3
depositata in data 13-8-2025), in relazione alla domanda di garanzia proposta con l'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data 26-10-2018 dal dott. nei confronti del proprio assicuratore il processo deve Controparte_2
essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda principale proposta da deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio sollevata dall'RC sotto il profilo della genericità del petitum e della omessa esposizione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda: nell'atto di citazione l'attrice ha allegato con sufficiente precisione le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda proposta (errore medico nel posizionamento di protesi mammaria nel corso del primo intervento di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e nel corso del successivo intervento di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria) e le conseguenze lesive che assume esserne derivate
(dismorfismo della mammella destra e limitazione funzionale dell'arto superiore destro), oltre che le voci di danno di cui ha chiesto il ristoro (danno biologico da invalidità permanente con personalizzazione massima, danno biologico da invalidità temporanea e danno patrimoniale futuro derivante dalla necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di capsulotomia e sostituzione
11 protesi non coperto dal SSN).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame nel merito della domanda risarcitoria occorre verificarne la procedibilità.
In proposito, occorre osservare che nel presente giudizio trova applicazione la disciplina processuale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge “Gelli-Bianco”) in considerazione del fatto che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 21 Luglio 2017 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della stessa legge (1 Aprile 2017).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento alla stregua del quale verificare se l'attrice abbia o meno assolto alla condizione per la proposizione della domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio deve essere individuato nell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge n. 24 del 2017, in base al quale la condizione di procedibilità prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria deve ritenersi assolta, in via alternativa, mediante la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bis c.p.c. ovvero mediante l'esperimento del procedimento di mediazione disciplinato dall'articolo 5 comma
1 del Decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nel caso che ci occupa l'attrice ha allegato e documentato di aver esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo n. 28 del 2010
(si veda il verbale di mediazione negativo n. 175/2017 datato 19-7-2017 redatto dall'ATEC - Associazione di Promozione Extragiudiziale delle Controversie depositato al n. 6 nel fascicolo di parte dell'attrice), sicchè deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
.
[...]
12 Nel presente giudizio non trova, invece, applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso il reparto di Chirurgia senologica dell'RC di Rionero in
UL nel corso del quale i sanitari hanno sottoposto l'attrice agli interventi chirurgici di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e poi di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria a seguito dei quali, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero prodotti gli esiti lesivi permanenti lamentati, si
è protratto dal 6-11-2015 al 5-12-2015 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1 Aprile 2017) e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).
Tanto premesso in ordine all'operatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera, la responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono
13 a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che
14 sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
15 negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario (causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, occorre innanzitutto precisare che la parte attrice, pur avendo allegato la violazione del dovere informativo in relazione ai rischi e vantaggi dell'intervento chirurgico ricostruttivo, non ha formulato alcuna pretesa risarcitoria derivante dalla allegata lesione del diritto all'autodeterminazione, essendosi limitata a richiedere nell'atto introduttivo il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute permanente e temporaneo e del danno patrimoniale sotto il profilo delle spese future per un nuovo intervento chirurgico.
Circoscritto entro tali limiti il thema decidendum del presente giudizio, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a Parte_1
fondamento della domanda e non contestata dalla struttura sanitaria convenuta, dal medico terzo chiamato e dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo, che, argomentando sulla insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal dott. ed i postumi lamentati dall'attrice e contestando la Controparte_2
quantificazione delle relative conseguenze lesive, si sono difesi sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque
16 emerge dalla documentazione prodotta da (si vedano le cartelle Parte_1
cliniche prodotte al n. 1 nel fascicolo di parte attrice) che l'attrice è stata ricoverata presso il reparto di Chirurgia senologica dell'RC di Rionero in
UL dal 6-11-2015 al 5-12-2015, che in data 6-11-2015 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di mastectomia radicale con asportazione completa della mammella e posizionamento di protesi sottomuscolare definitiva e in data 13-11-
2015 è stata sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico di evacuazione raccolta ematica e riposizionamento protesi mammaria.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno eseguito gli interventi dai quali, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione dell'attrice della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno lamentati ad un errore chirurgico.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stato nominato un Collegio medico al quale è stato conferito l'incarico di vagliare l'efficienza causale della condotta tenuta dal chirurgo che ha eseguito i due interventi ai quali è stata sottoposta presso la struttura sanitaria Parte_1
convenuta rispetto all'evento dannoso lamentato dalla paziente.
A tale ultimo proposito in via pregiudiziale deve essere disattesa l'istanza proposta ai sensi dell'articolo 196 c.p.c. da dopo l'espletamento Parte_1
17 dell'incarico, di sostituzione dei consulenti tecnici di ufficio, posto che le ragioni allegate a fondamento della richiesta (il rapporto di colleganza tra il C.T.U. dott.
e un altro medico componente dell'équipe medica che aveva eseguito Persona_2
l'intervento del 6-11-2015, che non è parte del presente giudizio, nonché il rapporto di frequentazione della medesima università e della medesima scuola di specializzazione da parte del dott. e di un altro medico che non Controparte_2
è né parte né consulente tecnico di ufficio nel presente giudizio) potrebbero al massimo integrare uno dei motivi di ricusazione di cui all'articolo 51 secondo comma c.p.c., richiamato dall'articolo 63 secondo comma c.p.c., che la parte interessata aveva l'onere di far valere, a pena di decadenza, nel termine stabilito dall'articolo 192 secondo comma c.p.c. di tre giorni prima dell'udienza di comparizione del consulente per il conferimento dell'incarico, con la conseguenza che, in mancanza, la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 23257 del 2017 e Corte di cassazione n.
12004 del 2009).
Tanto premesso, il Collegio, composto da un medico legale e da uno specialista in
Chirurgia plastica e, quindi, da professionisti muniti di specifiche competenze, previo esame della documentazione in atti e relativa ricostruzione dell'iter clinico
- con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“- Come ampiamente riportato nella precedente letteratura, non è possibile identificare una scelta interventistica univoca e, di conseguenza, non è possibile affermare che il trattamento messo in atto non fu conforme alle Linee Guida.
- La scelta del volume della protesi dipende da multipli elementi e la scelta adottata dal chirurgo non configura un errore di tecnica e/o di scelta chirurgica, quanto piuttosto delle previste complicanze (per di più facilmente emendabili).
- L'esame obiettivo svolto in occasione delle operazioni di consulenza ha rilevato:
18 esiti di ricostruzione mammaria destra, con protesi in gel di silicone.
All'ispezione si apprezza posizionamento di circa 1 cm inferiormente al solco mammario controlaterale ed una altezza della mammella ricostruita che supera di circa 1 cm il polo superiore della mammella controlaterale. Distanza areola (sua sede ideale) - solco sottomammario della mammella destra di circa 7 cm.
Distanza dalla linea medio-sternale di circa 11 cm. Margine laterale in corrispondenza della linea ascellare anteriore. Al confine tra i quadranti superiore ed inferiore laterale di destra, si osserva incisione a concavità superiore che si porta dal cavo ascellare omolaterale fino all'ideale posizione del complesso areola-capezzolo, per una lunghezza di circa 17 cm. La cicatrice appare adesa ai piani sottocutanei/muscolari sottostanti, tuttavia ben stabilizzata.
Controlateralmente si apprezza mammella ptosica (distanza giugulo-capezzolo di
25 cm), meritevole di eventuale adeguamento. Difficoltoso il movimento di abduzione del braccio destro per la insorgenza di dolore spontaneo che viene tuttavia completato.
- Per quanto attiene il quesito relativo al periodo di inabilità temporanea determinato dalle lesioni, la sig.ra rimase degente dal 6 Novembre al 5 Pt_1
Dicembre 2015 onde sottoporsi all'intervento chirurgico di mastectomia radicale skinsparing con contestuale ricostruzione mammaria. Tale ricovero risultò superiore rispetto a quanto solitamente previsto per tali tipi di intervento poiché gravato da una complicanza post-chirurgica (formazione di raccolta ematica con dislocazione della protesi) che ha determinò un allungamento del ricovero di circa 22 giorni. Comunque sia e come precedentemente riportato, quanto sopra non deve ritenersi conseguenza di erronei approcci terapeutici, ma correlato a complicanze previste per tali tipi di interventi.
- In relazione ai postumi permanenti attualmente incidenti sulla sig.ra Pt_1
come riportato si tratta degli esiti di ricostruzione mammaria destra, con protesi
19 in gel di silicone. Questi ultimi, non potendosi comunque configurare quale conseguenza di incongrue attività chirurgiche e/o assistenziali, determinano sulla attrice un pregiudizio biologico pari al 10-12%. Bisogna comunque tener presente che, nel caso di un adeguamento chirurgico - di cui oltre si dirà -, si potrà ottenere un sensibile abbattimento del pregiudizio biologico, collocabile, in via del tutto orientativa, nel 50%.
- L'attuale quadro clinico può essere comunque migliorato ricorrendo ad un lipofilling a livello della mammella destra (innesto di grasso autologo generalmente prelevato o dall'addome o dalle cosce) in particolare al di sotto della cicatrice della mastectomia ed all'eventuale contestuale adeguamento della mammella controlaterale. Tutti gli interventi ricostruttivi descritti, attualmente quindi ancora attuabili sulla sig.ra e comunque in grado di garantire il Pt_1
risultato (successo), possono essere eseguiti a totale carico del Sistema Sanitario
Nazionale presso un qualsiasi Ospedale dotato di Breast Unit.
- Non si procede al tentativo di conciliazione, avendo il rappresentante legale dell' comunicato che “le eccezioni di copertura e di diritto sollevate CP_4
sin dalla comparsa non consentono alla Compagnia di partecipare CP_3
attivamente ad eventuali conciliazioni” (si vedano pagg. 36 e 37 della relazione peritale depositata dal Collegio composto dal dott. e dalla Persona_3
dott.ssa in data 5-8-2020). Persona_4
In risposta alle osservazioni formulate dalla parte attrice, il Collegio medico, poi, ha precisato, poi, che: “…riprendendo quanto riportato dal Dott. nel Per_1
proprio elaborato, ovvero la descrizione del materiale raccolto nei drenaggi superiore ed inferiore nei primi tre giorni post-operatori, si rammenta, in particolare, che nella seconda giornata post-operatoria si riporta un totale di 590 cc di siero drenato nell'arco di 24 ore. Tale quantitativo è da solo sufficiente a provocare una idrodissezione, quindi lo scollamento di tessuti molli (cute,
20 sottocute, muscoli) a causa dell'importante volume di liquido che si raccoglie in un breve arco di tempo e che quindi può comportare una alterazione dell'esito dell'intervento eseguito e nel caso specifico anche, eventualmente, una dislocazione della protesi mammaria impiantata. La contestuale presenza di sangue ovvero se quanto raccolto nei drenaggi fosse solo siero o sangue misto a siero non è rilevante. Tale scollamento non sorprende possa aver comportato da un punto di vista strettamente chirurgico anche una ridefinizione in tempo successivo del solco sottomammario proprio per scongiurarne, a distanza, gli effetti negativi in termini di aspetto della mammella ricostruita. Ma tanto non deve interpretarsi quale evidenza di un errore chirurgico, quanto piuttosto una ridefinizione, appunto, in virtù di uno svuotamento di un accumulo di materiale
(sieroso e/o ematico) nello spazio periprotesico. Nella revisione post-operatoria il fatto di aver evacuato anche del materiale ematico a breve distanza dall'intervento di mastectomia radicale non sorprende, poiché evento assolutamente compatibile con una procedura chirurgica invasiva eseguita in tempi immediatamente precedenti alla revisione. Tale presenza è tuttavia considerata dagli scriventi non rilevante per la mancanza di un emocromo che attesti una importante discesa della emoglobina (indice di emorragia in atto) a cui far seguire necessariamente una o più trasfusioni di sacche di sangue (non riportate in atti). Difatti, non erano evidenti segni clinici, né dati laboratoristici, indicativi della ricorrenza di un evento emorragico. Si è assolutamente concordi con il collega quando afferma che un esame ecografico, non invasivo e di facile attuazione, avrebbe potuto permettere un più completo inquadramento della condizione clinica incidente sul sito di intervento, ma è anche vero che lo stesso avrebbe potuto individuare la presenza di una raccolta non necessariamente ematica in quanto anche il sieroma (che è una delle possibili complicanze post- operatorie ovvero la raccolta di liquido infiammatorio) può dar luogo ad una
21 raccolta sottocutanea. Quest'ultima può essere evacuata mediante aspirazione a mezzo di ago-cannula sotto guida ecografica o meno. La raccolta liquida sottocutanea e/o sottomuscolare sia essa ematica, sierosa o siero-ematica, può causare da sola tuttavia, quando importante, una alterazione della forma e del volume mammario, modificare il risultato ottenuto nel corso di un pregresso intervento (anche a livello del solco sottomammario), finanche causare la dislocazione del materiale protesico impiantato al di sotto della tasca allestita chirurgicamente dopo la mastectomia e che, si ribadisce, comporta lo scollamento dei tessuti molli che nei primi giorni offrono una bassa resistenza ad una espansione repentina quale quella di una raccolta liquida sierosa. In sintesi,
l'esecuzione o meno dell'ecografia, nulla avrebbe modificato circa la prosecuzione dell'iter clinico, essendo comunque necessaria l'evacuazione dell'ematoma indicato sul verbale chirurgico. Si ricorda infine che revisioni chirurgiche di interventi di qualsivoglia natura sono sempre possibili. Nessuna di queste - come è ovvio - è considerata banale, ma certamente proposta con il solo intento di aiutare la paziente a risolvere una problematica di salute offrendole, oltre che la propria competenza, anche la massima disponibilità nell'affrontare possibili imprevisti e complicanze che possono verificarsi nel decorso post- operatorio e che sono contemplati sempre e prospettati alla paziente. Alla luce di quanto sin qui motivato, non si può condividere l'opinione del collega, il quale conclude affermando “a mio parere, la causa dello spostamento in alto della protesi non va ricercato in una complicanza, ma in un errore di tecnica, verosimilmente dovuto a una errata definizione del polo inferiore della tasca protesica, ciò a cui nel corso del secondo intervento si è cercato di porre rimedio”. Tanto poiché, a parere degli scriventi, e come scientificamente e bibliograficamente ampiamente provato, nell'iter clinico della sig.ra Pt_1
esiste una ben più provata condizione clinica (la formazione dell'ematoma) che
22 meglio e con maggior certezza (quindi non in termini di verosimiglianza) è in grado di giustificare quanto accaduto, al posto di una non meglio dimostrabile errore di tecnica. Per completezza, corre l'obbligo rammentare che spesso, sia la formazione delle raccolte periprotesiche, che la dislocazione delle protesi sono direttamente correlate ad incongrue movimentazioni da parte delle pazienti e da una non attenta osservanza delle indicazioni terapeutiche post-operatorie” (si vedano pagg. 41, 42 e 43 della relazione peritale depositata dal Collegio composto dal dott. e dalla dott.ssa in data 5-8-2020). Persona_3 Persona_4
La circostanza affermata dagli ausiliari che la formazione di una raccolta ematica o sierosa ed il conseguente dislocamento della protesi mammaria nei giorni immediatamente successivi al primo intervento di mastectomia non sia riconducibile ad un errore di scelta o di tecnica chirurgica, ma si configuri come una complicanza prevedibile, facilmente emendabile, dell'intervento implica che l'evento lesivo lamentato debba qualificarsi come complicanza idonea ad integrare la causa non imputabile e, quindi, non ascrivibile a colpa dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale che in tema di complicanze valorizza la nozione di prevedibilità ed evitabilità (si veda Corte di cassazione n. 35024 del 2022: nel giudizio di responsabilità medica per superare la presunzione di cui all'articolo 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento incorso nel corso dell'iter terapeutico astrattamente prevedibile, ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e, dunque, ascrivibile a colpa del medico ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile).
23 Pertanto, alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che il creditore/paziente sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova, non abbia dimostrato la riconducibilità sul piano causale dell'aggravamento delle sue condizioni di salute ulteriore rispetto a quello fisiologico imputabile alla patologia da cui la stessa era affetta (carcinoma infiltrante della mammella dx di tipo misto, dutto - lobulare, prevalentemente lobulare di circa 57x25 mm nel QSE) ad una condotta imperita o negligente tenuta dal dott. nel corso degli interventi chirurgici ai quali la stessa è Controparte_2
stata sottoposta presso il Reparto di Chirurgia senologica della struttura sanitaria convenuta.
Ne deriva che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
appare infondata e deve essere rigettata.
[...]
Nel rigetto della domanda principale proposta da nei confronti Parte_1
dell'RC restano assorbite sia la domanda di condanna diretta nei confronti dell'attrice proposta in via subordinata dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti del dott. sia la domanda riconvenzionale di manleva Controparte_2
proposta da quest'ultimo nei confronti di Ircss-Crob.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre premettere che, quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato in causa, in generale dal momento che il principio di soccombenza deve essere integrato con il principio di causalità, con conseguente addebito delle spese sostenute dal terzo alla parte che con il suo comportamento ha dato causa alla sua partecipazione al giudizio, nel caso di rigetto della domanda, ove l'iniziativa del chiamante non si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (come nel caso che ci occupa), le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente
24 (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6144 del 2024).
Ritiene, però, questo Giudice che nel caso che ci occupa non soltanto nei rapporti fra e la struttura sanitaria convenuta, ma anche nei rapporti fra Parte_1
l'attrice e il terzo chiamato in causa, dott. , in considerazione Controparte_2
della complessità dell'accertamento in fatto del dedotto nesso causale fra la condotta del sanitario che eseguì gli interventi chirurgici oggetto di causa e l'evento dannoso lamentato dalla paziente, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
Nei rapporti fra il dott. e il terzo chiamato in causa Controparte_2 [...]
le spese del giudizio Controparte_5
devono essere interamente compensate fra le parti in conformità all'accordo fra le stesse raggiunto con la rinuncia all'azione ad opera del medico e la relativa accettazione ad opera del suo assicuratore.
Invece, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 21-7-2017, da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, nonché sulla domanda proposta, con atto di citazione
[...]
per la chiamata in causa del terzo notificato in data 17-4-2018, dall'
[...]
Controparte_1
nei confronti del dott. e sulla domanda
[...] Controparte_2
riconvenzionale di manleva proposta, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2018, dal dott. nei confronti Controparte_2
dell' Controparte_6
[...]
[...] , nonchè sulla domanda di garanzia proposta, con atto
[...]
di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data 26-10-2018, dal dott. nei confronti di Controparte_2 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di garanzia proposta in via subordinata dal dott. nei confronti di Controparte_2
; Controparte_3
- rigetta la domanda principale proposta da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
;
[...]
- dichiara assorbita nel rigetto della domanda principale la domanda di condanna diretta proposta in via subordinata dall'
[...]
nei confronti del Controparte_1
dott. ; Controparte_2
- dichiara assorbita nel rigetto della domanda principale la domanda di manleva proposta in via subordinata dal dott. nei confronti dell' Controparte_2 CP_4
[...]
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio nei rapporti fra Pt_1
da un lato, e RC e il dott. , dall'altro;
[...] Controparte_2
- compensa fra le parti le spese del giudizio nei rapporti fra il dott. CP_2
e ;
[...] Controparte_3
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U., Parte_1
liquidate con separato decreto.
Potenza, 21-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
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