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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
NN AG Presidente
OB AC Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 20425/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 14/10/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A12/2024/Imm.416/DE emesso il 14/08/2024 – relativo alla domanda di protezione speciale, presentata dal ricorrente in data 24/01/2023 - dalla Questura di Padova e notificato il 14/09/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Venturin (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Nel merito: • in via principale: previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e in accoglimento della presente impugnazione, annullare/revocare l' impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 e 1.2. TUI e, per l 'effetto, ordinare alla Questura territorialmente competente il rilascio di un permesso di soggiorno con dicitura “protezione speciale”; • in via subordinata: in accoglimento della presente impugnazione, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 9 TUI. In ogni caso: con vittoria di spese e d/i competenze di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto andrà rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, non risultano documenti in atti che attestino significativi sforzi da parte del ricorrente al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano. Difatti, dal 2014, anno di ingresso in Italia, fino ad oggi, non vi è prova di integrazione sul territorio dello Stato.
Appare opportuno esaminare la documentazione dimessa dal richiedente con note di deposito del 15/11/2024 e del 09/09/2025: docc. 33 e 34 – rimesse in denaro agosto/settembre 2025; doc. 35 – copia fotografica
Pag. 2 di 5 attestato di abilitazione all'uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(PLE) con e senza stabilizzatori, erogato da;
Controparte_2 doc. 16 – estratto conto previdenziale - contratto part-time dal 03/08/2020 al 31/12/2020 presso Società Cooperativa Viola;
doc07= doc. 18 = proroghe contratto part-time in somministrazione a termine come operaio presso Next s.p.a. del 06/04/2022, dal 09/04/2022 al 30/04/2022 e successiva al 28/05/2022; doc. 08=d0c. 24= proroghe contratto part-time in somministrazione a termine come operaio presso Next s.p.a. del
10/01/2023, dal 31/01/2023 al 31/03/2023 e successiva al 13/05/2023; ; doc. 09=doc. 20 = buste paga da febbraio ad agosto 2022; doc. 16 – estratto conto previdenziale;
doc. 19 – copia fotografica ulteriori proroghe al
13/08/2022 ed al 31/12/2022; doc. 23 – copia fotografica contratto in somministrazione come operaio comune Next s.p.a. dal 10/01/2023 al
31/01/2023; doc. 32 – lettera di assunzione come addetto alle pulizie presso l'impresa Coopservice, con contratto a tempo determinato part-time a- causale dal 01/07/2025 al 12/09/2025; doc. 36 – visura casellario Padova, datata 04/09/2025.
Alla stregua di quanto esposto, il Collegio non può quindi che limitarsi a prendere atto che, nonostante con provvedimento del 05/11/2024, questo
Tribunale avesse espressamente richiesto al difensore del ricorrente di predisporre una nota conclusiva corredata da documentazione aggiornata relativa alla situazione personale, familiare, sociale, occupazionale del ricorrente, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile a comprovare il suo livello di integrazione in Italia, “con l'avviso che sarà attribuita particolare rilevanza alla produzione delle buste paga più recenti, dell'estratto conto previdenziale e delle dichiarazioni fiscali (CU, modelli 730), della documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d bis), T.U.I., dei certificati anagrafici e di stato civile, nonché di eventuali contratti di locazione o dichiarazioni di ospitalità; della patente di guida e di eventuali certificati di proprietà di autovetture...”, con nota del 09/09/2025, la difesa ha prodotto documentazione inidonea a comprovare un'attuale situazione di sostanziale integrazione.
Alla luce di quanto prodotto e in questo contesto, si ritiene che il richiedente non possa vantare il diritto alla protezione speciale, sulla base del solo e discontinuo limitato svolgimento di attività lavorativa e che,
Pag. 3 di 5 dunque, non emerge l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale e lavorativo con il Paese di accoglienza.
Il Collegio ritiene, quindi, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n. 22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della
CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (C.
9080/2023).
Non ricorrendo nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità, il ricorso dovrà essere rigettato.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
OB AC NN AG
***
Pag. 4 di 5 Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
OL Cosmetico
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
NN AG Presidente
OB AC Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 20425/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 14/10/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A12/2024/Imm.416/DE emesso il 14/08/2024 – relativo alla domanda di protezione speciale, presentata dal ricorrente in data 24/01/2023 - dalla Questura di Padova e notificato il 14/09/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Venturin (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Nel merito: • in via principale: previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e in accoglimento della presente impugnazione, annullare/revocare l' impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 e 1.2. TUI e, per l 'effetto, ordinare alla Questura territorialmente competente il rilascio di un permesso di soggiorno con dicitura “protezione speciale”; • in via subordinata: in accoglimento della presente impugnazione, annullare/revocare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 9 TUI. In ogni caso: con vittoria di spese e d/i competenze di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto andrà rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, non risultano documenti in atti che attestino significativi sforzi da parte del ricorrente al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano. Difatti, dal 2014, anno di ingresso in Italia, fino ad oggi, non vi è prova di integrazione sul territorio dello Stato.
Appare opportuno esaminare la documentazione dimessa dal richiedente con note di deposito del 15/11/2024 e del 09/09/2025: docc. 33 e 34 – rimesse in denaro agosto/settembre 2025; doc. 35 – copia fotografica
Pag. 2 di 5 attestato di abilitazione all'uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili
(PLE) con e senza stabilizzatori, erogato da;
Controparte_2 doc. 16 – estratto conto previdenziale - contratto part-time dal 03/08/2020 al 31/12/2020 presso Società Cooperativa Viola;
doc07= doc. 18 = proroghe contratto part-time in somministrazione a termine come operaio presso Next s.p.a. del 06/04/2022, dal 09/04/2022 al 30/04/2022 e successiva al 28/05/2022; doc. 08=d0c. 24= proroghe contratto part-time in somministrazione a termine come operaio presso Next s.p.a. del
10/01/2023, dal 31/01/2023 al 31/03/2023 e successiva al 13/05/2023; ; doc. 09=doc. 20 = buste paga da febbraio ad agosto 2022; doc. 16 – estratto conto previdenziale;
doc. 19 – copia fotografica ulteriori proroghe al
13/08/2022 ed al 31/12/2022; doc. 23 – copia fotografica contratto in somministrazione come operaio comune Next s.p.a. dal 10/01/2023 al
31/01/2023; doc. 32 – lettera di assunzione come addetto alle pulizie presso l'impresa Coopservice, con contratto a tempo determinato part-time a- causale dal 01/07/2025 al 12/09/2025; doc. 36 – visura casellario Padova, datata 04/09/2025.
Alla stregua di quanto esposto, il Collegio non può quindi che limitarsi a prendere atto che, nonostante con provvedimento del 05/11/2024, questo
Tribunale avesse espressamente richiesto al difensore del ricorrente di predisporre una nota conclusiva corredata da documentazione aggiornata relativa alla situazione personale, familiare, sociale, occupazionale del ricorrente, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile a comprovare il suo livello di integrazione in Italia, “con l'avviso che sarà attribuita particolare rilevanza alla produzione delle buste paga più recenti, dell'estratto conto previdenziale e delle dichiarazioni fiscali (CU, modelli 730), della documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d bis), T.U.I., dei certificati anagrafici e di stato civile, nonché di eventuali contratti di locazione o dichiarazioni di ospitalità; della patente di guida e di eventuali certificati di proprietà di autovetture...”, con nota del 09/09/2025, la difesa ha prodotto documentazione inidonea a comprovare un'attuale situazione di sostanziale integrazione.
Alla luce di quanto prodotto e in questo contesto, si ritiene che il richiedente non possa vantare il diritto alla protezione speciale, sulla base del solo e discontinuo limitato svolgimento di attività lavorativa e che,
Pag. 3 di 5 dunque, non emerge l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale e lavorativo con il Paese di accoglienza.
Il Collegio ritiene, quindi, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n. 22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della
CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (C.
9080/2023).
Non ricorrendo nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità, il ricorso dovrà essere rigettato.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
OB AC NN AG
***
Pag. 4 di 5 Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
OL Cosmetico
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