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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 878/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 03/07/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente il legale rappresentante con l'Avv. GALLO SILVIA Parte_1 in sostituzione dell'Avv. SANGUINETI FRANCESCO e per il resistente CP_1
l'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA.
[...]
L'avv. BARTOLOTTA rappresenta che il suo assistito sarebbe disponibile a conciliare la causa con il riconoscimento in favore della controparte del complessivo importo di €
3.500,00 con versamento di un acconto di € 1500 ed il versamento del saldo in rate mensili di € 200,00.
L'avv. GALLO reputa la proposta avversaria non adeguata, posto che non è accettabile una proposta di pagamento rateale.
L'avv. BARTOLOTTA offre alla controparte a garanzia del pagamento dell'importo rateale una delegazione di pagamento del nuovo datore di lavoro.
Il legale rappresentante della ricorrente non accetta la proposta.
L'avv. GALLO chiede, quindi, l'accoglimento del ricorso.
L'avv. BARTOLOTTA insiste in tutte le eccezioni e difese e conclude come in atti.
Il Giudice
1 dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.40 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 03/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 878/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SANGUINETI FRANCESCO, che la Parte_1 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ROSSO ANDREA, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CP_1
CRISTINA, il quale lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 la società ha chiamato in causa l'ex Parte_1 dipendente deducendo la violazione, da parte di quest'ultimo, del patto di non CP_1 concorrenza stipulato in data 5.5.2021 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione agli CP_1 obblighi assunti con il patto di non concorrenza sottoscritto con e, per l'effetto, Parte_1 condannare il resistente: A) alla restituzione dell'importo complessivo di €. 2.850,00.= al medesimo corrisposto nel corso del rapporto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza;
oltre interessi dal dovuto al saldo. B) al pagamento dell'importo di €. 6.650,00.=, dovuto a titolo di penale prevista dall'art. 5 del patto di non concorrenza sottoscritto il
05.05.2021; oltre interessi dal dovuto al saldo. IN VIA SUBORDINATA Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione e/o causa, il patto di non concorrenza stipulato tra le parti fosse considerato nullo e/o invadilo, accertare e dichiarare l'insussistenza di ragioni giustificative e/o di causa in relazione al pagamento dell'importo di €. 2.850,00.=, eseguito da a favore di Parte_1 CP_1
in esecuzione del patto di non concorrenza oggetto di causa e, per l'effetto, condannare,
[...] ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero 2041 c.c., il medesimo alla restituzione a CP_1 [...] di quanto indebitamente percepito, oltre interessi dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO Con Pt_1 vittoria di spese di giudizio comprensive di I.V.A. e C.P.A.”.
La società ricorrente, in particolare, ha dedotto di svolgere principalmente attività di lavaggio, a livello industriale, di veicoli adibiti al trasporto di cose e di cisterne, di aver occupato alle sue dipendenze il convenuto dal 14.03.2013 al 17.10.2022 con qualifica di operaio addetto al lavaggio dei veicoli, di aver sottoscritto con lo stesso il 5.5.2021 un patto di non concorrenza con il quale era stato previsto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, il “divieto di svolgimento di qualsiasi attività presso stazioni di lavaggio cisterne” nel Nord Italia per un corrispettivo di € 150,00 mensili, di aver effettivamente corrisposto in corso di rapporto, e fino alle dimissioni del lavoratore, il compenso previsto dal PNC (per complessivi €. 2.850,00), di aver poi appreso che dopo l'interruzione del rapporto di lavoro aveva lavorato, CP_1 quanto meno dal 18.12.2023, presso la Vado Tank Cleaning S.r.l. (diretta concorrente dell'esponente) con contratto full time e con mansioni di “addetto ai servizi di igiene e pulizia”.
4 Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone la reiezione. Il convenuto ha eccepito, in primo luogo, la nullità del patto di non concorrenza per mancata quantificazione di un corrispettivo determinato (poiché ancorato a una circostanza fattuale indeterminata, quale la durata del rapporto di lavoro), per aver previsto un corrispettivo sostanzialmente simbolico a fronte del sacrificio richiesto e per indeterminatezza dell'attività vietata. In via di subordine, il convenuto ha richiesto la riduzione della clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. ed ha comunque contestato l'importo di 2850,00 richiesto in restituzione, trattandosi di somme lorde.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la difesa della società ricorrente ha chiesto l'ammissione dei mezzi di prova dedotti, ma il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza di discussione.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati agli atti concludendo come in essi. ha contestato al proprio ex dipendente la violazione del patto di Parte_1 CP_1 non concorrenza sottoscritto il 5.5.2021 ed ha chiesto, in principalità, la condanna dello stesso alla restituzione del compenso ricevuto in forza del patto stesso (€ 2.850,00) ed al pagamento della penale pattuita, pari ad € pari 350,00 per ogni mese in cui il convenuto aveva percepito il corrispettivo.
E' documentalmente provato (all. 4 al ricorso, all. 1 alla memoria) che il 5.5.2021 la società ed il dipendente (assunto con la qualifica di operaio ed Pt_1 CP_1 inquadramento al livello 4° CCNL il precedente 14.3.2013) abbiano stipulato ai sensi dell'art. 2125 c.c. un patto di non concorrenza con il quale:
- si obbligava a non esercitare attività concorrente (vale a dire “qualsiasi CP_1 attività presso stazioni di lavaggio cisterne”) in proprio, per interposta persona, o quale lavoratore subordinato di imprese;
- la durata del divieto di attività in concorrenza era fissata in 3 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- il divieto era pattuito con riferimento a “tutto il Nord Italia, compresa la Toscana”, fatti salvi diversi accordi all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
5 - il corrispettivo era stabilito in € 150,00 mensili;
- in caso di inadempimento del , questi si impegnava a corrispondere alla CP_1 Pt_1
[...
a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, un importo pari ad €
350,00 moltiplicati per ogni mese in cui aveva percepito il corrispettivo.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità del patto azionato, ma non ha contestato di aver effettivamente svolto attività in concorrenza durante il periodo e nella zona indicati dal patto stesso.
La circostanza (emergente anche dal modello C2 allegato al ricorso) deve, quindi, ritenersi pacifica.
Venendo, quindi, alle doglianze di parte convenuta in ordine alla validità del patto, si rileva che, ai sensi dell'art. 2125 c.c., “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Per la validità di un simile patto, pertanto, la disciplina codicistica richiede la forma scritta, la previsione di un corrispettivo ed il contenimento del vincolo entro determinati limiti di oggetto, luogo e tempo.
Nel caso di specie il patto è stato pacificamente stipulato per iscritto e prevede il corrispettivo lordo mensile di € 150,00 pagato in costanza di rapporto di lavoro, a fronte dell'impegno del lavoratore non esercitare, successivamente alla risoluzione del rapporto e per la durata di 3 anni, attività in concorrenza con quella di S.I. nel seguente ambito territoriale: tutto il Nord Italia, compresa la Toscana.
Risulta dunque delimitato l'oggetto del patto, il vincolo è contenuto in termini di luogo (Nord
Italia) e tempo (3 anni) ed è previsto un corrispettivo (€ 150,00 lordi mensili).
La Suprema Corte, tuttavia, ha affermato che “a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi
6 prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche volte da datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato;
d) il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro” (Cass. n. 23418/22).
In linea di principio, in particolare, la corresponsione di una somma mensile in corso di rapporto non rende il compenso per il patto di non concorrenza indeterminato, anche se destinato ad aumentare con la durata del rapporto di lavoro.
Una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante può, infatti, rendere più difficile una nuova collocazione del lavoratore sul mercato e tale più gravoso sacrificio merita un maggior compenso rispetto a quello connesso ad un rapporto di lavoro di breve durata.
Si ritiene, tuttavia, che il corrispettivo ancorato alla durata del rapporto di lavoro non sia aleatorio e non predeterminabile ab initio, tanto da rendere a nullo il patto, solo nel caso in cui le parti abbiano previsto una misura minima dello stesso (non ancorata alla durata del rapporto di lavoro) ragionevole e congrua in relazione al sacrificio sostenuto dal prestatore di lavoro.
Nel caso in esame, invece, le parti si sono limitate a prevedere la corresponsione mensile di €
150,00 senza stabilire alcun compenso minimo garantito (o meglio, implicitamente prevedendo un compenso minimo commisurato alla prima mensilità): l'importo di € 150,00, tuttavia, appare non adeguato, se parametrato alla retribuzione mensile del dipendente ed alle limitazioni dallo stesso assunte, con evidente aleatorietà del corrispettivo e sproporzione rispetto alle obbligazioni in esso previste.
L'indeterminatezza dell'oggetto comporta la nullità del patto di non concorrenza.
7 Tale nullità è genetica ed indipendente dall'effettiva durata del rapporto di lavoro tra le parti
(valutabile solo ex post).
Deve, quindi, dichiararsi la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il
5.5.2021.
Dall'accertata nullità della predetta pattuizione consegue comunque la ripetibilità, ai sensi dell'art. 2033 c.c., del corrispettivo versato dalla società datrice al lavoratore.
I pagamenti effettuati in esecuzione di negozio nullo sono, infatti, privi di causa e, pertanto, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Sul punto, tuttavia, va precisato che il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tal senso, si veda Cass.
n. 19735/18).
In parziale accoglimento della domanda avanzata dalla società ricorrente in via di subordine, quindi, deve essere condannato a restituire a l'importo netto CP_1 Pt_1 corrispondente all'importo lordo percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza di
€ 2.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Attesa la nullità dell'intero patto di non concorrenza, nulla deve poi il convenuto a titolo di penale.
Le spese di lite, attesa la reiezione della domanda principale, debbono essere compensate nella misura del 50% e deve essere condannato a corrispondere alla società CP_1 ricorrente la quota residua, liquidata come in dispositivo in ragione dell'attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la nullità del patto di non concorrenza del 5.5.2021 e per l'effetto condanna a restituire a l'importo netto corrispondente all'importo CP_1 Pt_1 lordo percepito a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza di € 2.850,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
8 Condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute da CP_1 Pt_1
nella misura di € 1.500,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, compensando la quota
[...] residua.
Savona, 3.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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