TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2353/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Lo Turco (C.F. Parte_2
), per procura a margine dell'atto di citazione;
C.F._1
-attore -opponente –
E
(Cod. Fisc. e P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Francesca Ferrario (Cod. Fisc. ); CodiceFiscale_2
- convenuta – opposta– oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 165/2024, emesso il 14/03/2024 dal Tribunale di
Catanzaro, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 46.059,27 oltre interessi e spese del monitorio, sulla scorta di fatture emesse da Enel Energia per fornitura di energia elettrica i cui crediti sono stati poi ceduti a CP_1
1 L'Ente locale ha chiesto di “sospendere nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 165/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro” in quanto, come da delibera n. 6 del 12/04/2024, ha presentato il ricorso per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, sostenendo che “l'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL prevede che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sottoposto a piano di riequilibrio siano sospese dalla data della deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale”.
Si è costituita contestando fermamente le deduzioni dell'opponente, CP_1 rilevando che la normativa richiamata inibisce solo ed esclusivamente le azioni esecutive intraprese nei confronti degli Enti Locali in dissesto finanziario e non anche la possibilità per la società creditrice di ottenere un titolo esecutivo. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, sentite le parti mediante collegamento audiovisivo, con ordinanza del 16/2/2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la mediazione, rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 16/10/2025 la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte e, successivamente, con ordinanza del 28/11/2025, è stata rimessa su ruolo per la produzione di eventuale documentazione comprovante la domanda di ammissione al passivo della procedura liquidatoria.
All'udienza dell'11/12/2025, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente si fa presente che il non ha contestato il credito Parte_1 vantato da né il relativo importo, tant'è vero che ha formulato lite pendente CP_1 proposte transattive a controparte, non accolte da quest'ultima.
Ciò posto, l'unico argomento su cui si fonda la presente opposizione è la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Parte_1
Si osserva che lo stato di dissesto finanziario è stato dichiarato dal con Pt_1 deliberazione n.31 del 22/7/2024, laddove i crediti azionati in via monitoria sono relativi
2 al periodo agosto 2020/marzo 2021, pertanto non sono soggetti al procedimento di accertamento e liquidazione proprie della procedura di dissesto.
Ai sensi dell'art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. Pt_1
256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna Pt_1 sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. Su n.
16059/2001 e, di recente, Cass. n. 4582/2025).
Parte opponente ha poi chiesto la compensazione delle spese del procedimento citando giurisprudenza di merito in ordine alla mancata accettazione della proposta conciliativa, che pur condivisa da questo giudice, tuttavia rappresenta che le citate pronunce si riferiscono ad una proposta conciliativa avanzata dal Giudice alle parti ex art. 185 bis c.p.c. e non a proposte formulate da una delle parti in causa.
Per quanto sinora esposto, si respinge la presente opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che si dichiara esecutivo;
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_1
3.809,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro, lì 11/12/2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
3
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2353/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Lo Turco (C.F. Parte_2
), per procura a margine dell'atto di citazione;
C.F._1
-attore -opponente –
E
(Cod. Fisc. e P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Francesca Ferrario (Cod. Fisc. ); CodiceFiscale_2
- convenuta – opposta– oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 165/2024, emesso il 14/03/2024 dal Tribunale di
Catanzaro, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 46.059,27 oltre interessi e spese del monitorio, sulla scorta di fatture emesse da Enel Energia per fornitura di energia elettrica i cui crediti sono stati poi ceduti a CP_1
1 L'Ente locale ha chiesto di “sospendere nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 165/2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro” in quanto, come da delibera n. 6 del 12/04/2024, ha presentato il ricorso per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, sostenendo che “l'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL prevede che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sottoposto a piano di riequilibrio siano sospese dalla data della deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale”.
Si è costituita contestando fermamente le deduzioni dell'opponente, CP_1 rilevando che la normativa richiamata inibisce solo ed esclusivamente le azioni esecutive intraprese nei confronti degli Enti Locali in dissesto finanziario e non anche la possibilità per la società creditrice di ottenere un titolo esecutivo. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, sentite le parti mediante collegamento audiovisivo, con ordinanza del 16/2/2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la mediazione, rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 16/10/2025 la causa è stata discussa mediante deposito di note scritte e, successivamente, con ordinanza del 28/11/2025, è stata rimessa su ruolo per la produzione di eventuale documentazione comprovante la domanda di ammissione al passivo della procedura liquidatoria.
All'udienza dell'11/12/2025, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente si fa presente che il non ha contestato il credito Parte_1 vantato da né il relativo importo, tant'è vero che ha formulato lite pendente CP_1 proposte transattive a controparte, non accolte da quest'ultima.
Ciò posto, l'unico argomento su cui si fonda la presente opposizione è la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Parte_1
Si osserva che lo stato di dissesto finanziario è stato dichiarato dal con Pt_1 deliberazione n.31 del 22/7/2024, laddove i crediti azionati in via monitoria sono relativi
2 al periodo agosto 2020/marzo 2021, pertanto non sono soggetti al procedimento di accertamento e liquidazione proprie della procedura di dissesto.
Ai sensi dell'art.248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. Pt_1
256 dello stesso decreto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna Pt_1 sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. Su n.
16059/2001 e, di recente, Cass. n. 4582/2025).
Parte opponente ha poi chiesto la compensazione delle spese del procedimento citando giurisprudenza di merito in ordine alla mancata accettazione della proposta conciliativa, che pur condivisa da questo giudice, tuttavia rappresenta che le citate pronunce si riferiscono ad una proposta conciliativa avanzata dal Giudice alle parti ex art. 185 bis c.p.c. e non a proposte formulate da una delle parti in causa.
Per quanto sinora esposto, si respinge la presente opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che si dichiara esecutivo;
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_1
3.809,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro, lì 11/12/2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
3