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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6831 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Giuseppina Loddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renato Chiesa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/05/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre che la casa familiare in Cagliari, via E. Pessina n. 1/B, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio A/19, particella 606, sub. 12, categoria A3, resterà Per_ assegnata alla Signora che continuerà ad abitarvi con i figli Parte_2
e fino a quando entrambi saranno economicamente Persona_2 autosufficienti.
4) Il Signor si obbliga a provvedere al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2 Per_
nei seguenti termini:
- corrisponderà alla Signora una somma mensile pari ad € 400,00 Parte_2 Per_ per e ad € 180,00 per che frequenta l'Università degli Studi di Per_2
Padova beneficiando di una borsa di studio;
a tale titolo il Signor si Pt_1 obbliga a versare alla Signora entro il 5 di ogni mese, la somma Pt_2 complessiva di € 580,00 (cinquecentoottanta/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a costei in essere presso la Buddybank Unicredit e
Pag. 2 di 4 distinto al seguente codice IBAN: [...], da adeguare annualmente in base ai dati ISTAT;
- sosterrà integralmente il costo mensile del canone di locazione della casa familiare e, a tal fine, si obbliga a costituire la relativa provvista versando la somma di € 700,00, oltre gli oneri condominiali ordinari (€ 30,00), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Parte_2 recante IBAN: [...] presso la Buddybank Unicredit entro il 5 di ogni mese.
5) Il Signor rinuncia a favore della Signora alla somma a lui spettante Pt_1 Pt_2
a titolo di assegno unico familiare erogato dall'INPS in ragione dell'esistenza del figlio , dichiarando la propria disponibilità e fattiva collaborazione ai Per_2 fini del perfezionamento della relativa pratica amministrativa laddove fosse richiesto un suo consenso espresso.
Per_ 6) Le spese straordinarie per i figli e dovranno essere concordate e Per_2 sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori così come per legge.
Per quanto concerne la qualificazione e/o individuazione e/o suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie, gli esponenti dichiarano di fare riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 di cui hanno preso visione.
7) Il finanziamento “CreditExpress di Compact” concesso da Unicredit al Signor per un importo totale di € 40.654,10 - codice contratto n. Parte_1
21670727, stipulato per esigenze familiari (es. costituzione in parte alla provvista per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della figlia
, da rimborsare in 120 rate mensili da € 509,50 ciascuna Persona_3 decorrenti dal 10 aprile 2023, rimarrà a totale carico del Signor Parte_1
8) Le parti si danno reciprocamente atto che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dall'uno all'altro coniuge.
9) Le parti procederanno di comune accordo a dividere e ad assegnare tra loro gli arredi e corredi esistenti nella casa coniugale.
Il Signor assume l'impegno di asportare dalla casa coniugale i propri Pt_1 effetti personali che ivi ancora si trovassero (abbigliamento, scarpe, ecc.), gli arredi e corredi a lui spettanti secondo gli accordi conclusi con la moglie entro e non oltre il 31 agosto 2025; entro lo stesso termine il medesimo si impegna ed obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione.
10) I coniugi convengono che, eccetto quanto stabilito al superiore punto 4), a far data dal 31 agosto 2025 tutti gli oneri, le imposte e le spese relative all'abitazione coniugale maturate a decorrere dalla stessa data, resteranno ad integrale ed esclusivo carico della Signora la quale, a decorrere Parte_2 dalla medesima data, si obbliga a volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome.
Pag. 3 di 4 11) Gli odierni ricorrenti continueranno ad adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli seppur maggiorenni, tra cui le scelte educative e di partecipazione alle attività formative, extra scolastiche, i viaggi di istruzione, le attività sportive e ricreative, ecc.
Per_ 12) Data l'età di e essi potranno frequentare liberamente il Persona_2 padre previ accordi tra loro e nel rispetto degli impegni, anche scolastici, di ciascuno di loro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6831 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Giuseppina Loddo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renato Chiesa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/05/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre che la casa familiare in Cagliari, via E. Pessina n. 1/B, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio A/19, particella 606, sub. 12, categoria A3, resterà Per_ assegnata alla Signora che continuerà ad abitarvi con i figli Parte_2
e fino a quando entrambi saranno economicamente Persona_2 autosufficienti.
4) Il Signor si obbliga a provvedere al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_2 Per_
nei seguenti termini:
- corrisponderà alla Signora una somma mensile pari ad € 400,00 Parte_2 Per_ per e ad € 180,00 per che frequenta l'Università degli Studi di Per_2
Padova beneficiando di una borsa di studio;
a tale titolo il Signor si Pt_1 obbliga a versare alla Signora entro il 5 di ogni mese, la somma Pt_2 complessiva di € 580,00 (cinquecentoottanta/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a costei in essere presso la Buddybank Unicredit e
Pag. 2 di 4 distinto al seguente codice IBAN: [...], da adeguare annualmente in base ai dati ISTAT;
- sosterrà integralmente il costo mensile del canone di locazione della casa familiare e, a tal fine, si obbliga a costituire la relativa provvista versando la somma di € 700,00, oltre gli oneri condominiali ordinari (€ 30,00), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Parte_2 recante IBAN: [...] presso la Buddybank Unicredit entro il 5 di ogni mese.
5) Il Signor rinuncia a favore della Signora alla somma a lui spettante Pt_1 Pt_2
a titolo di assegno unico familiare erogato dall'INPS in ragione dell'esistenza del figlio , dichiarando la propria disponibilità e fattiva collaborazione ai Per_2 fini del perfezionamento della relativa pratica amministrativa laddove fosse richiesto un suo consenso espresso.
Per_ 6) Le spese straordinarie per i figli e dovranno essere concordate e Per_2 sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori così come per legge.
Per quanto concerne la qualificazione e/o individuazione e/o suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie, gli esponenti dichiarano di fare riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 di cui hanno preso visione.
7) Il finanziamento “CreditExpress di Compact” concesso da Unicredit al Signor per un importo totale di € 40.654,10 - codice contratto n. Parte_1
21670727, stipulato per esigenze familiari (es. costituzione in parte alla provvista per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione della figlia
, da rimborsare in 120 rate mensili da € 509,50 ciascuna Persona_3 decorrenti dal 10 aprile 2023, rimarrà a totale carico del Signor Parte_1
8) Le parti si danno reciprocamente atto che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dall'uno all'altro coniuge.
9) Le parti procederanno di comune accordo a dividere e ad assegnare tra loro gli arredi e corredi esistenti nella casa coniugale.
Il Signor assume l'impegno di asportare dalla casa coniugale i propri Pt_1 effetti personali che ivi ancora si trovassero (abbigliamento, scarpe, ecc.), gli arredi e corredi a lui spettanti secondo gli accordi conclusi con la moglie entro e non oltre il 31 agosto 2025; entro lo stesso termine il medesimo si impegna ed obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione.
10) I coniugi convengono che, eccetto quanto stabilito al superiore punto 4), a far data dal 31 agosto 2025 tutti gli oneri, le imposte e le spese relative all'abitazione coniugale maturate a decorrere dalla stessa data, resteranno ad integrale ed esclusivo carico della Signora la quale, a decorrere Parte_2 dalla medesima data, si obbliga a volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome.
Pag. 3 di 4 11) Gli odierni ricorrenti continueranno ad adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli seppur maggiorenni, tra cui le scelte educative e di partecipazione alle attività formative, extra scolastiche, i viaggi di istruzione, le attività sportive e ricreative, ecc.
Per_ 12) Data l'età di e essi potranno frequentare liberamente il Persona_2 padre previ accordi tra loro e nel rispetto degli impegni, anche scolastici, di ciascuno di loro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4