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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 13,5 7, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1779/2022 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chiaravalle C.le (CZ), Parte_1 C.F._1 alla Via Foresta, 19, presso lo studio dell'avv. Patrizia Sestito (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
I sig.ri :
; ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
; ;
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_11
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 14.01.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio. L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul fabbricato e sugli appezzamenti di terreno così di seguito catastalmente individuati : CA IC : foglio 2, p.lla 331 sub 7, categ. A3, classe 2;
ST EN : foglio 2, p.lle : 234, qualità pascolo;
2558, qualità uliveto;
2561, qualità pascolo arborato e
2563, qualità uliveto”, di cui lo stesso attore, già comproprietario, sarebbe divenuto, poi, unico proprietario anche delle restanti parti facenti capo elle controparti, per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico,
continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva :
di aver sempre posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata,
“per oltre un ventennio i beni immobili di cui sopra, abitando nel fabbricato e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla pulizia, manutenzione e coltivazione dei terreni, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo”, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda, anche per le quote facenti capo agli evocati convenuti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi rilevare che nessuno degli evocati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la loro rituale chiamata in causa, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale.
È risultato, infatti, che il ha posseduto i beni oggetto di causa, occupandosi, in via Parte_1 esclusiva, della relativa custodia, manutenzione, e cura, escludendo, con il suo comportamento, il possesso
(recte compossesso) degli altri aventi diritto ed odierni convenuti.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso in modo univoco e concorde il riscontro di quanto dedotto, in proposito, dal deducente,
e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà, da parte dello stesso, di possedere i beni de quibus non più “uti condominus” bensì “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Non si dimentichi, infatti, sullo specifico punto, che, per come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Supremo Consesso, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo
inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere - uti dominus - e non più - uti con dominus -” (cfr. ex multis Cass. n. 23539/2011).
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dalla suddetta attrice facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, reputa corretto, questo Tribunale,
disporne la integrale compensazione, in considerazione dello status contumaciale delle parti convenute e della specifica natura del giudizio trattato.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. , l'acquisto Parte_1 per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sul fabbricato e sugli appezzamenti di terreno così di seguito catastalmente individuati : CA IC : foglio 2, p.lla 331 sub
7, categ. A3, classe 2;
ST EN : foglio 2, p.lle : 234, qualità pascolo;
2558, qualità uliveto;
2561, qualità pascolo arborato e
2563, qualità uliveto”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 14.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1779/2022 R.G.A.C., promossa dal sig. :
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chiaravalle C.le (CZ), Parte_1 C.F._1 alla Via Foresta, 19, presso lo studio dell'avv. Patrizia Sestito (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
I sig.ri :
; ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
; ;
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_11
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 14.01.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio. L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei suddetti indicati convenuti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul fabbricato e sugli appezzamenti di terreno così di seguito catastalmente individuati : CA IC : foglio 2, p.lla 331 sub 7, categ. A3, classe 2;
ST EN : foglio 2, p.lle : 234, qualità pascolo;
2558, qualità uliveto;
2561, qualità pascolo arborato e
2563, qualità uliveto”, di cui lo stesso attore, già comproprietario, sarebbe divenuto, poi, unico proprietario anche delle restanti parti facenti capo elle controparti, per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico,
continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva :
di aver sempre posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata,
“per oltre un ventennio i beni immobili di cui sopra, abitando nel fabbricato e provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla pulizia, manutenzione e coltivazione dei terreni, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo”, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda, anche per le quote facenti capo agli evocati convenuti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi rilevare che nessuno degli evocati convenuti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la loro rituale chiamata in causa, con la conseguenza che degli stessi ne viene dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale.
È risultato, infatti, che il ha posseduto i beni oggetto di causa, occupandosi, in via Parte_1 esclusiva, della relativa custodia, manutenzione, e cura, escludendo, con il suo comportamento, il possesso
(recte compossesso) degli altri aventi diritto ed odierni convenuti.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso in modo univoco e concorde il riscontro di quanto dedotto, in proposito, dal deducente,
e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà, da parte dello stesso, di possedere i beni de quibus non più “uti condominus” bensì “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Non si dimentichi, infatti, sullo specifico punto, che, per come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Supremo Consesso, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo
inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere - uti dominus - e non più - uti con dominus -” (cfr. ex multis Cass. n. 23539/2011).
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei convenuti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dalla suddetta attrice facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, reputa corretto, questo Tribunale,
disporne la integrale compensazione, in considerazione dello status contumaciale delle parti convenute e della specifica natura del giudizio trattato.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia degli evocati convenuti, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. , l'acquisto Parte_1 per usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sul fabbricato e sugli appezzamenti di terreno così di seguito catastalmente individuati : CA IC : foglio 2, p.lla 331 sub
7, categ. A3, classe 2;
ST EN : foglio 2, p.lle : 234, qualità pascolo;
2558, qualità uliveto;
2561, qualità pascolo arborato e
2563, qualità uliveto”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 14.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )