Articolo 5 della Legge 20 ottobre 1975, n. 529
Articolo 4
Versione
26 novembre 1975
Art. 5.
All'onere di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 novembre 1975