TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 16/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 481 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
MI (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1
in VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
UFFICIO LEGALE presso lo studio dell'Avv. MONORITI CP_2
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Fascicolo riunito con il 120 del 2021
FATTO E DIRITTO
Il Sig. ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_2
ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per periodi certificati del 2019, sostenendo di aver lavorato, nell'anno precedente, come bracciante agricolo alle dipendenze della Ditta Mare e Monti. L' , nel costituirsi, ha eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, e l'assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro.
La questione della decadenza dell'azione giudiziaria riveste carattere assorbente;
tuttavia, anche nel merito, la domanda non potrebbe essere accolta. Sulla decadenza dell'azione giudiziaria
Dalla documentazione prodotta emerge che:
1. Il provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è stato pubblicato dal 15.06.2019 al 15.07.2019 nell'elenco 1VD2019.
2. Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo alla CISOA entro 30 giorni dalla pubblicazione. Non avendo agito in sede amministrativa, il provvedimento
è divenuto definitivo il 15.08.2019.
3. Da tale data decorrevano 120 giorni per instaurare il giudizio davanti al
Tribunale, termine scaduto il 15.12.2019.
Il ricorso, iscritto a ruolo solo il 13.01.2021, è stato promosso ben oltre il termine perentorio previsto, comportando l'improponibilità dell'azione. La consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. n. 12508/2001; Cass. Sez. Lav. n. 8842/2005) conferma che la decadenza è istituto posto a tutela della certezza delle determinazioni amministrative, rilevabile d'ufficio e non soggetta a sospensione o interruzione, salvo espressa previsione normativa.
Sull'effettività del rapporto di lavoro
Anche a voler prescindere dalla questione della decadenza, la domanda non può essere accolta nel merito. Grava sul ricorrente l'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 7995/2000; n. 7845/2003).
Dalle risultanze istruttorie emerge quanto segue:
1. Documenti prodotti dal ricorrente: Certificati medici e buste paga, documentazione di formazione unilaterale, non costituiscono prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, soprattutto alla luce delle incongruenze emerse.
2. Verbali ispettivi dell' : Gli accertamenti hanno escluso la presenza di CP_1 un'attività agricola operativa nei terreni dichiarati, evidenziando mancanza di coltivazioni, di retribuzioni documentate e di risorse aziendali adeguate.
3. Dichiarazioni raccolte dagli ispettori: È emersa l'assenza di una struttura aziendale operativa, rendendo inverosimile il rapporto di lavoro dichiarato. La giurisprudenza riconosce ai verbali ispettivi valore di prova qualificata (Cass.
Sez. Lav., n. 20768/2017), superabile solo da elementi contrari idonei, che nel caso di specie non sono stati forniti.
Sulle spese processuali
Considerata la complessità della questione e la possibile incertezza normativa che può aver indotto in errore la parte ricorrente, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in ossequio ai principi di equità.
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:
1. Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.
2. Rigetta la domanda nel merito per mancanza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo