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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 271 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Oreste Via) Parte_1 appellante
E
(avv. Umberto Ferrato) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Ripetizione delle prestazioni di disoccupazione a seguito dell'annullamento del licenziamento e della reintegrazione del rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha lavorato alle dipendenze della società Parte_1 Parte_2 sino al 19.10.2015, quando è stato licenziato. Il tribunale di Cosenza, con sentenza del
28.11.2016, ha annullato il licenziamento e ha ordinato alla società di reintegrare il lavoratore e di corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità retributive.
Pag. 1 di 4 La società ha eseguito la sentenza e dal 27.12.2016 ha riammesso il lavoratore in azienda.
2. Dall'ottobre 2015 al dicembre 2016, l' , a seguito del licenziamento, CP_1 ha erogato al lavoratore l'indennità di mobilità il cui importo, pari a 12.637,92 euro,
a seguito dell'anzidetta sentenza di reintegrazione, gli ha chiesto di restituire.
3. Il lavoratore, con ricorso del 1.8.2018, ha proposto domanda di accertamento negativo nell'indebito, che il tribunale di Cosenza ha rigettato perché ha ritenuto che “il venir meno del licenziamento ha determinato la non legittimità della procedura di mobilità, con conseguente indebita erogazione dell'indennità oggetto di giudizio”.
4. Il ricorrente appella la decisione. Addebita al tribunale di non essersi adeguato all'insegnamento della Cassazione (sentenza n. 17793/2020) che avrebbe legittimato la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale solo qualora egli, per effetto della sentenza di reintegrazione, avesse percepito l'intero ammontare delle retribuzioni maturate durante il periodo di disoccupazione, mentre invece, in ottemperanza a quella stessa sentenza, il datore di lavoro gli ha corrisposto soltanto un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mesi di retribuzione a fronte di un periodo di disoccupazione di “15 mesi”. Argomenta, inoltre, sull'irripetibilità della prestazione cha ha percepito in buona fede.
5. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 assumendolo infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, la controversia deve essere risolta, in favore dell'appellante, in base al recente approdo delle sezioni unite della Cassazione secondo cui la ricostituzione del sinallagma contrattuale a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento e il pagamento della sola indennità risarcitoria di legge non fanno venir meno la condizione di disoccupazione involontaria nel periodo antecedente all'effettiva ripresa dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Sicché
Pag. 2 di 4 non è dovuta la restituzione dell'indennità previdenziale di disoccupazione percepita in quello stesso periodo1.
8. In particolare, le sezioni unite della Cassazione, nel comporre il contrasto tra le diverse opzioni ermeneutiche che anche nel caso in esame si fronteggiano, hanno chiarito che deve essere restituita "solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determina(…) un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato". Dunque, "Per il precedente periodo, diversamente, CP_ l'indennità (è) dovuta e non (può) essere oggetto di restituzione all .
9. Alle argomentazioni delle sezioni unite è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per riformare la gravata sentenza e riconoscere l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in contesa, essendo pacifico che nel caso di specie: a) non si è verificata alcuna sovrapposizione tra percezione dell'indennità di mobilità e percezione della retribuzione;
b) l'esecuzione della sentenza di reintegrazione e di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria non ha realizzato
"una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege" nel periodo, antecedente all'ordine giudiziale di reintegra, in cui quella situazione e il conseguente stato di bisogno del lavoratore si sono manifestati.
10. Le spese processuali si compensano tra le parti stante la sopravvenienza, nel corso del giudizio, del dirimente arresto ermeneutico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 24/03/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1394/22, pubblicata in data 26/09/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente il diritto dell' a ripetere l'indennità di mobilità erogata all'appellante; CP_1
Pag. 3 di 4
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 23476/2025: “La permanenza dello stato di disoccupazione, presupposto necessario della CP_ irripetibilità della prestazione di sostegno al reddito erogata dall' in caso di disoccupazione involontaria, non è esclusa dalla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, se definitivamente non eseguita. Solo la effettiva riattivazione del rapporto e la corresponsione delle retribuzioni determinano il venir meno dello stato CP_ di disoccupazione involontaria, legittimando la pretesa restitutoria dell' ”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 271 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Oreste Via) Parte_1 appellante
E
(avv. Umberto Ferrato) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Ripetizione delle prestazioni di disoccupazione a seguito dell'annullamento del licenziamento e della reintegrazione del rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha lavorato alle dipendenze della società Parte_1 Parte_2 sino al 19.10.2015, quando è stato licenziato. Il tribunale di Cosenza, con sentenza del
28.11.2016, ha annullato il licenziamento e ha ordinato alla società di reintegrare il lavoratore e di corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità retributive.
Pag. 1 di 4 La società ha eseguito la sentenza e dal 27.12.2016 ha riammesso il lavoratore in azienda.
2. Dall'ottobre 2015 al dicembre 2016, l' , a seguito del licenziamento, CP_1 ha erogato al lavoratore l'indennità di mobilità il cui importo, pari a 12.637,92 euro,
a seguito dell'anzidetta sentenza di reintegrazione, gli ha chiesto di restituire.
3. Il lavoratore, con ricorso del 1.8.2018, ha proposto domanda di accertamento negativo nell'indebito, che il tribunale di Cosenza ha rigettato perché ha ritenuto che “il venir meno del licenziamento ha determinato la non legittimità della procedura di mobilità, con conseguente indebita erogazione dell'indennità oggetto di giudizio”.
4. Il ricorrente appella la decisione. Addebita al tribunale di non essersi adeguato all'insegnamento della Cassazione (sentenza n. 17793/2020) che avrebbe legittimato la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale solo qualora egli, per effetto della sentenza di reintegrazione, avesse percepito l'intero ammontare delle retribuzioni maturate durante il periodo di disoccupazione, mentre invece, in ottemperanza a quella stessa sentenza, il datore di lavoro gli ha corrisposto soltanto un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mesi di retribuzione a fronte di un periodo di disoccupazione di “15 mesi”. Argomenta, inoltre, sull'irripetibilità della prestazione cha ha percepito in buona fede.
5. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 assumendolo infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Ed invero, la controversia deve essere risolta, in favore dell'appellante, in base al recente approdo delle sezioni unite della Cassazione secondo cui la ricostituzione del sinallagma contrattuale a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento e il pagamento della sola indennità risarcitoria di legge non fanno venir meno la condizione di disoccupazione involontaria nel periodo antecedente all'effettiva ripresa dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Sicché
Pag. 2 di 4 non è dovuta la restituzione dell'indennità previdenziale di disoccupazione percepita in quello stesso periodo1.
8. In particolare, le sezioni unite della Cassazione, nel comporre il contrasto tra le diverse opzioni ermeneutiche che anche nel caso in esame si fronteggiano, hanno chiarito che deve essere restituita "solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determina(…) un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato". Dunque, "Per il precedente periodo, diversamente, CP_ l'indennità (è) dovuta e non (può) essere oggetto di restituzione all .
9. Alle argomentazioni delle sezioni unite è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per riformare la gravata sentenza e riconoscere l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in contesa, essendo pacifico che nel caso di specie: a) non si è verificata alcuna sovrapposizione tra percezione dell'indennità di mobilità e percezione della retribuzione;
b) l'esecuzione della sentenza di reintegrazione e di condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria non ha realizzato
"una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege" nel periodo, antecedente all'ordine giudiziale di reintegra, in cui quella situazione e il conseguente stato di bisogno del lavoratore si sono manifestati.
10. Le spese processuali si compensano tra le parti stante la sopravvenienza, nel corso del giudizio, del dirimente arresto ermeneutico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 24/03/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1394/22, pubblicata in data 26/09/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente il diritto dell' a ripetere l'indennità di mobilità erogata all'appellante; CP_1
Pag. 3 di 4
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 23476/2025: “La permanenza dello stato di disoccupazione, presupposto necessario della CP_ irripetibilità della prestazione di sostegno al reddito erogata dall' in caso di disoccupazione involontaria, non è esclusa dalla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, se definitivamente non eseguita. Solo la effettiva riattivazione del rapporto e la corresponsione delle retribuzioni determinano il venir meno dello stato CP_ di disoccupazione involontaria, legittimando la pretesa restitutoria dell' ”.