TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12316 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in in Roma, al Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
ES (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Casal di Principe CP_1 C.F._2
(CE), alla via Ugo Foscolo nr. 22 presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Sarno (c.f.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta
Appellato
(CF. ), nato a [...] C.V. (CE) il 17.4.1987 e residente in CP_2 C.F._4
San Cipriano D'Aversa (CE), alla via Brindisi n. 22
Appellato - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
1 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la sentenza n. 662/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore pronunziata in data 04.04.2022 nel giudizio NRG.
2916/2018, pubblicata in data 28 aprile 2022 e non notificata, con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da per le lesioni personali da CP_1 quest'ultimo asseritamente riportate a seguito del sinistro prospettato essersi verificato il 14 agosto
2015, alle 11:30 circa, in Frattamaggiore (NA), alla via Roma allorquando, mentre si trovava alla guida della bicicletta modello “tandem”, sarebbe stato tamponato dal veicolo Ford Transit tg.
TV940457 di proprietà di , condotto da . CP_2 Parte_2
Quale motivo d'appello la deduceva l'erroneità della sentenza gravata per aver Parte_1 il Giudice di prime cure erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito e per aver fatto erronea applicazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/05.
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n. 662/2022, emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Aniello Di Noia, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda di primo grado per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal signor nel primo grado di giudizio;
2) in accoglimento dell'appello proposto con il CP_1 presente atto e in totale riforma della sentenza n. 662/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, dott. Aniello Di Noia, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado ai sensi degli artt. 145 e 148 c.d.a.; 3) per l'effetto, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto all'appellato e comunque condannare parte appellata alla restituzione delle somme percepite e/o percipiende in virtù della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”(cfr. pag. 28 dell'atto di appello).
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello CP_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva . CP_2
2 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.2025; a detta udienza la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_2 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
Ciò detto, l'appello proposto è ammissibile e va accolto per i motivi di seguito indicati. In via preliminare deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. UU., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata
3 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Tanto premesso, venendo al merito, la con il primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato, in sostanza, il malgoverno delle emergenze processuali da parte del Giudice di prime cure, il quale, a suo dire, avrebbe errato nel ritenere confermata la dinamica del sinistro così come riportata dal teste escusso, considerato che la sua deposizione è da ritenersi non convincente, del tutto generica e pertanto inattendibile.
Tale doglianza è fondata, non avendo parte attrice fornito la prova di cui era gravata, non avendo dimostrato il fatto storico dal quale le sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico con il dedotto evento.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la testimonianza resa dal teste , escusso all'udienza del 23.09.2019, non è idonea a corroborare la veridicità Testimone_1 del sinistro per cui è processo: il teste, infatti, pur confermando sommariamente la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, non ha individuato in maniera precisa il presunto luogo dell'accadimento, non ha fornito dettagli utili ad individuare né i veicoli coinvolti nel sinistro (non riferendo alcun dettaglio sugli stessi, quali modello, colore, cilindrata ecc.), la condotta di guida
(velocità, ecc.) né le condizioni della strada (se fosse o meno a doppio senso di marcia – avendo affermato di non ricordarlo), non precisando neanche il punto in cui si trovasse al momento dell'impatto e se avesse una visuale libera. Invero, il teste, limitandosi a riferire di aver visto un tamponamento tra un furgone ed una bicicletta-tandem, nulla ha riferito sull'esatta dinamica del sinistro e sulla causa dello stesso, ossia se effettivamente l'evento fosse stato causato da una errata condotta del veicolo di controparte. Egli, dunque, non ha dunque riferito nulla di rilevante e preciso, né in merito alla dinamica del sinistro, né in ordine ai veicoli coinvolti e neppure riguardo alla causa dell'evento. Tali circostanze nemmeno sono state allegate in maniera precisa dall'attore.
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste in primo grado, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, basterebbe di per sé, ad avviso della scrivente, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale
4 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
istruttorio a sua disposizione. Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, per quanto si è già detto.
Considerato che
trattasi di teste oculare la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Come è noto, “è compito del Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare
l'inattendibilità del teste” (Cass. 30 marzo 2010 n°7763).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Ciò precisato, in merito al modello CAI depositato in atti nel fascicolo di primo grado si evidenzia che lo stesso non è sufficiente a provare le modalità di verificazione dell'incidente stradale, ed infatti le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole, anche nell'ipotesi in cui sia firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti non ha valore di piena prova, dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c. (v. Cass., SS.UU., 10311/06,
Cass. 18592/2018, Cass. 13951/2018, Cass. 29146/2017, Cass. 3875/2014, Cass. 3567/2013, Cass.
7781/2010, Cass. 12257/07 e Cass. 10304/07).
Non senza rilievo, inoltre, è la circostanza che in atti parte attrice non abbia fornito alcuna documentazione fotografica a riprova dell'evento lesivo e dello stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuto il sinistro. Elementi probatori che sarebbero stati utili a chiarire concretamente le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro, utile a far comprendere che l'investimento fosse avvenuto ad esempio in un tratto di strada stretto, privo di marciapiedi o in prossimità di un incrocio.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fare foto agli autoveicoli quando sono coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli, risulta che abbiano fornito all'attrice rilievi fotografici, o comunque, questa, pur avendoli, non li ha prodotti in giudizio” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
5 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
La lacunosità e contraddittorietà del quadro istruttorio rendono manifesto lo scarso grado di credibilità razionale delle modalità attraverso cui si sarebbe verificato l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Vi è di più. Condivisibile è, altresì, la censura mossa da parte appellante con riferimento alla
CTU medico legale espletata in primo grado a firma del dott. . Persona_1
Invero, è d'uopo evidenziare che – a prescindere dall'ovvio rilievo che la C.T.U. non è un mezzo di prova – lo stesso consulente, non ha forniti sufficienti chiarimenti ai rilievi mossi dal CTP della riguardanti principalmente l'assenza di esami strumentali contestuali all'evento Parte_1 traumatico. Egli, pertanto, ha ritenuto sussistente la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica dell'evento descritta e così come emergente dalla prova testimoniale (la quale, si ripete, è da ritenersi del tutto inattendibile per le ragioni di cui sopra) in assenza di qualsivoglia valido riscontro strumentale coevo all'evento (quello prodotto è stato eseguito oltre un mese dopo il trauma
– cfr. referto del 16.09.2015 in atti), ragion per cui, ad avviso della scrivente, le conclusioni a cui perveniva il consulente in primo grado non possono ritenersi condivisibili.
La prospettazione attorea non è, dunque, supportata dalla documentazione in atti, in particolare dalla documentazione medica prodotta, stante la discrepanza tra le condizioni fisiche dichiarate da parte attrice e quelle rilevate dal sanitario al momento dell'accesso al PS, il quale ha riportato unicamente la sintomatologia riferita dal accertando, oltre la rottura di elementi dentali, la CP_1 contusione della spalla destra e la distorsione del ginocchio destro, senza rilevare la necessità di eseguire esami strumentali (cfr. referto PS in atti). In tal modo, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale in riferimento a tutte le lamentate lesioni.
Dunque, elementi idonei a confermare la prospettazione fattuale di parte attrice non possono essere tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale in primo luogo si è limitata a valutare la compatibilità delle lesioni con la dinamica da investimento, ma non può essere ritenuta idonea a dimostrare che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo nonché con le modalità indicate dalla parte danneggiata.
Ad ogni buon conto, posto che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del
25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto l'ausiliario vanno disattese considerato che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore e non vi è prova del nesso causale tra le lamentate lesioni ed il sinistro per cui è causa.
6 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Pertanto, anche a volere ritenere che riportò le lamentate lesioni in seguito ad CP_1 un evento traumatico, pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro dedotto, con le descritte modalità, in giudizio.
A ciò, infine, si aggiunga la circostanza, anch'essa alquanto singolare e foriera di dubbi, del mancato intervento di forze di polizia sui luoghi del sinistro nonché dell'intervento del pronto soccorso, attesa la gravità del presunto incidente e delle plurime lesioni riportate.
Deve, pertanto, ritenersi errata la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore e riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'appello deve, quindi, essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria proposta da va integralmente rigettata. CP_1
Non può essere accolta la domanda restitutoria degli importi che l'appellante assume di aver corrisposto in primo grado, non essendo stata fornita prova della loro corresponsione.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra
“euro 5.201,00 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Considerato che la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale e complessivo della lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre
7 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010,
Cass. n. 15483/2008). Ne consegue che va condannato al pagamento in favore della parte CP_3 appellante anche delle spese di lite del giudizio di primo grado, come ivi liquidate.
Nulla per le spese, di entrambi i gradi, nei confronti del contumace, ciò in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, e pertanto essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 24750 del 5.11.2013).
Le spese della CTU espletata nel precedente grado di giudizio vanno poste a carico di CP_1
, per il medesimo principio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_2
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, RIGETTA la domanda attorea ivi esercitata da CP_1
3) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del giudizio di primo grado, come ivi liquidate per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti;
4) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in €.2.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
5) PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica espletata in CP_1 primo grado;
6) nei confronti del contumace. Controparte_4
Così deciso in Aversa il 21/12/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
8 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12316 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in in Roma, al Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
ES (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Casal di Principe CP_1 C.F._2
(CE), alla via Ugo Foscolo nr. 22 presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Sarno (c.f.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta
Appellato
(CF. ), nato a [...] C.V. (CE) il 17.4.1987 e residente in CP_2 C.F._4
San Cipriano D'Aversa (CE), alla via Brindisi n. 22
Appellato - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
1 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la sentenza n. 662/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore pronunziata in data 04.04.2022 nel giudizio NRG.
2916/2018, pubblicata in data 28 aprile 2022 e non notificata, con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da per le lesioni personali da CP_1 quest'ultimo asseritamente riportate a seguito del sinistro prospettato essersi verificato il 14 agosto
2015, alle 11:30 circa, in Frattamaggiore (NA), alla via Roma allorquando, mentre si trovava alla guida della bicicletta modello “tandem”, sarebbe stato tamponato dal veicolo Ford Transit tg.
TV940457 di proprietà di , condotto da . CP_2 Parte_2
Quale motivo d'appello la deduceva l'erroneità della sentenza gravata per aver Parte_1 il Giudice di prime cure erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito e per aver fatto erronea applicazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/05.
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza n. 662/2022, emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Aniello Di Noia, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda di primo grado per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal signor nel primo grado di giudizio;
2) in accoglimento dell'appello proposto con il CP_1 presente atto e in totale riforma della sentenza n. 662/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, dott. Aniello Di Noia, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado ai sensi degli artt. 145 e 148 c.d.a.; 3) per l'effetto, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto all'appellato e comunque condannare parte appellata alla restituzione delle somme percepite e/o percipiende in virtù della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”(cfr. pag. 28 dell'atto di appello).
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello CP_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva . CP_2
2 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.2025; a detta udienza la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_2 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
Ciò detto, l'appello proposto è ammissibile e va accolto per i motivi di seguito indicati. In via preliminare deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. UU., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata
3 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Tanto premesso, venendo al merito, la con il primo motivo di appello, ha Parte_1 lamentato, in sostanza, il malgoverno delle emergenze processuali da parte del Giudice di prime cure, il quale, a suo dire, avrebbe errato nel ritenere confermata la dinamica del sinistro così come riportata dal teste escusso, considerato che la sua deposizione è da ritenersi non convincente, del tutto generica e pertanto inattendibile.
Tale doglianza è fondata, non avendo parte attrice fornito la prova di cui era gravata, non avendo dimostrato il fatto storico dal quale le sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico con il dedotto evento.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la testimonianza resa dal teste , escusso all'udienza del 23.09.2019, non è idonea a corroborare la veridicità Testimone_1 del sinistro per cui è processo: il teste, infatti, pur confermando sommariamente la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, non ha individuato in maniera precisa il presunto luogo dell'accadimento, non ha fornito dettagli utili ad individuare né i veicoli coinvolti nel sinistro (non riferendo alcun dettaglio sugli stessi, quali modello, colore, cilindrata ecc.), la condotta di guida
(velocità, ecc.) né le condizioni della strada (se fosse o meno a doppio senso di marcia – avendo affermato di non ricordarlo), non precisando neanche il punto in cui si trovasse al momento dell'impatto e se avesse una visuale libera. Invero, il teste, limitandosi a riferire di aver visto un tamponamento tra un furgone ed una bicicletta-tandem, nulla ha riferito sull'esatta dinamica del sinistro e sulla causa dello stesso, ossia se effettivamente l'evento fosse stato causato da una errata condotta del veicolo di controparte. Egli, dunque, non ha dunque riferito nulla di rilevante e preciso, né in merito alla dinamica del sinistro, né in ordine ai veicoli coinvolti e neppure riguardo alla causa dell'evento. Tali circostanze nemmeno sono state allegate in maniera precisa dall'attore.
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste in primo grado, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, basterebbe di per sé, ad avviso della scrivente, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale
4 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
istruttorio a sua disposizione. Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, per quanto si è già detto.
Considerato che
trattasi di teste oculare la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Come è noto, “è compito del Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare
l'inattendibilità del teste” (Cass. 30 marzo 2010 n°7763).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato (cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Ciò precisato, in merito al modello CAI depositato in atti nel fascicolo di primo grado si evidenzia che lo stesso non è sufficiente a provare le modalità di verificazione dell'incidente stradale, ed infatti le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole, anche nell'ipotesi in cui sia firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti non ha valore di piena prova, dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c. (v. Cass., SS.UU., 10311/06,
Cass. 18592/2018, Cass. 13951/2018, Cass. 29146/2017, Cass. 3875/2014, Cass. 3567/2013, Cass.
7781/2010, Cass. 12257/07 e Cass. 10304/07).
Non senza rilievo, inoltre, è la circostanza che in atti parte attrice non abbia fornito alcuna documentazione fotografica a riprova dell'evento lesivo e dello stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuto il sinistro. Elementi probatori che sarebbero stati utili a chiarire concretamente le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro, utile a far comprendere che l'investimento fosse avvenuto ad esempio in un tratto di strada stretto, privo di marciapiedi o in prossimità di un incrocio.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fare foto agli autoveicoli quando sono coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli, risulta che abbiano fornito all'attrice rilievi fotografici, o comunque, questa, pur avendoli, non li ha prodotti in giudizio” (Cass. civile, sez. III, ord., 5 ottobre 2022, n. 28924).
5 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
La lacunosità e contraddittorietà del quadro istruttorio rendono manifesto lo scarso grado di credibilità razionale delle modalità attraverso cui si sarebbe verificato l'evento dannoso posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Vi è di più. Condivisibile è, altresì, la censura mossa da parte appellante con riferimento alla
CTU medico legale espletata in primo grado a firma del dott. . Persona_1
Invero, è d'uopo evidenziare che – a prescindere dall'ovvio rilievo che la C.T.U. non è un mezzo di prova – lo stesso consulente, non ha forniti sufficienti chiarimenti ai rilievi mossi dal CTP della riguardanti principalmente l'assenza di esami strumentali contestuali all'evento Parte_1 traumatico. Egli, pertanto, ha ritenuto sussistente la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica dell'evento descritta e così come emergente dalla prova testimoniale (la quale, si ripete, è da ritenersi del tutto inattendibile per le ragioni di cui sopra) in assenza di qualsivoglia valido riscontro strumentale coevo all'evento (quello prodotto è stato eseguito oltre un mese dopo il trauma
– cfr. referto del 16.09.2015 in atti), ragion per cui, ad avviso della scrivente, le conclusioni a cui perveniva il consulente in primo grado non possono ritenersi condivisibili.
La prospettazione attorea non è, dunque, supportata dalla documentazione in atti, in particolare dalla documentazione medica prodotta, stante la discrepanza tra le condizioni fisiche dichiarate da parte attrice e quelle rilevate dal sanitario al momento dell'accesso al PS, il quale ha riportato unicamente la sintomatologia riferita dal accertando, oltre la rottura di elementi dentali, la CP_1 contusione della spalla destra e la distorsione del ginocchio destro, senza rilevare la necessità di eseguire esami strumentali (cfr. referto PS in atti). In tal modo, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale in riferimento a tutte le lamentate lesioni.
Dunque, elementi idonei a confermare la prospettazione fattuale di parte attrice non possono essere tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale in primo luogo si è limitata a valutare la compatibilità delle lesioni con la dinamica da investimento, ma non può essere ritenuta idonea a dimostrare che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo e luogo nonché con le modalità indicate dalla parte danneggiata.
Ad ogni buon conto, posto che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del
25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto l'ausiliario vanno disattese considerato che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore e non vi è prova del nesso causale tra le lamentate lesioni ed il sinistro per cui è causa.
6 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Pertanto, anche a volere ritenere che riportò le lamentate lesioni in seguito ad CP_1 un evento traumatico, pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro dedotto, con le descritte modalità, in giudizio.
A ciò, infine, si aggiunga la circostanza, anch'essa alquanto singolare e foriera di dubbi, del mancato intervento di forze di polizia sui luoghi del sinistro nonché dell'intervento del pronto soccorso, attesa la gravità del presunto incidente e delle plurime lesioni riportate.
Deve, pertanto, ritenersi errata la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore e riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'appello deve, quindi, essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria proposta da va integralmente rigettata. CP_1
Non può essere accolta la domanda restitutoria degli importi che l'appellante assume di aver corrisposto in primo grado, non essendo stata fornita prova della loro corresponsione.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra
“euro 5.201,00 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Considerato che la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale e complessivo della lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre
7 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010,
Cass. n. 15483/2008). Ne consegue che va condannato al pagamento in favore della parte CP_3 appellante anche delle spese di lite del giudizio di primo grado, come ivi liquidate.
Nulla per le spese, di entrambi i gradi, nei confronti del contumace, ciò in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, e pertanto essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 24750 del 5.11.2013).
Le spese della CTU espletata nel precedente grado di giudizio vanno poste a carico di CP_1
, per il medesimo principio della soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_2
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, RIGETTA la domanda attorea ivi esercitata da CP_1
3) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del giudizio di primo grado, come ivi liquidate per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti;
4) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in €.2.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
5) PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica espletata in CP_1 primo grado;
6) nei confronti del contumace. Controparte_4
Così deciso in Aversa il 21/12/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
8 R.g.n°12316 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9