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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12508/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.11.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. BORGONOVO GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BORGONOVO GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano d'Adda il 5.7.1997 (anno 1997 - atto n. 31, parte 2, serie A) In separazione dei beni.
Pagina 1 di 4 separati consensualmente con sentenza n. 357/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 23.01.2025 e pubblicata 29.01.2025 (passata in giudicato;
cfr. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- (c.f. ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._3 italiano;
- (c.f. , nato a [...] il [...], cittadino Controparte_2 C.F._4 italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda, con ogni più opportuna e necessaria statuizione a riguardo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cassano d'Adda alla via Galilei n.1 a favore della Sig.ra Parte_1
3. Al fine di contribuire alle necessità dei figli e non ancora autosufficienti CP_1 CP_2 sotto il profilo economico, il sig. si impegna a versare un contributo Parte_2 mensile ordinario complessivamente pari ad €.400,00 fino al raggiungimento della autonomia finanziaria dei figli.
4. Le spese straordinarie (cure, studio, imprevisti, ecc., il tutto secondo il protocollo delle spese straordinarie stabilito dal Tribunale di Milano) relative ai figli verranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
i genitori danno congiuntamente sin d'ora l'assenso alla frequentazione dell'Erasmus da parte del figlio , che costituirà spesa straordinaria. Controparte_2
5. Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non aver pertanto diritto a percepire alcun assegno divorzile da parte dell'altro coniuge.
6. I signori e già in regime di separazione Parte_2 Parte_1 patrimoniale, manterranno ciascuno l'esclusiva proprietà dei beni immobili a loro intestati.
7. Per quanto invece riguarda la proprietà dei tre beni intestati al 50% tra i coniugi, e precisamente:
- bilocale sito in Via Cavallotti n.38 a Treviglio,
- bilocale sito in Via Trento n.84 a Treviglio,
- box sito in Via Trento a Treviglio, i ricorrenti confermano, qualora non si fosse provveduto già prima, di procedere nel seguente modo: a) la sig.ra avrà l'esclusiva proprietà del box di via Trento, ai tempi Parte_1 acquistato con i suoi soli proventi finanziari, senza che il coniuge pretenda alcunché; b) il bilocale di via Trento verrà messo in vendita, ed il ricavato ripartito in parti uguali tra i coniugi;
c) la sig.ra acquisterà la quota di comproprietà del marito, che Parte_1
Pagina 2 di 4 accetta, del bilocale di via Cavallotti. Il valore di detto immobile, e quindi il valore della quota che verrà acquistata dalla moglie, verrà stabilito in base ai valori medi comparati di stime immobiliari proposte da almeno tre agenzie immobiliari del luogo di edificazione degli immobili, da reperirsi entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di omologazione. d) Le spese per gli atti notarili, ed eventualmente quelle di natura tecnica, relative ai citati beni immobili comuni, verranno divise in parti uguali tra i coniugi.
8. Il sig. conferma di aver ottenuto dalla moglie, nell'anno 2022, un Parte_2 prestito personale della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) della quale si riconosce debitore. Il sig. si impegna ad estinguere detto debito compensandolo con il prezzo di cessione di cui Parte_2 al punto 7 c) del presente accordo. Qualora detto prezzo di cessione fosse insufficiente, il sig.
salderà il debito con i proventi della vendita prevista al punto 7 b). La signora Parte_2 Parte_1 conferma di aver già accettato che il marito estingua il debito in parola in base alle modalità sopra indicate.
9. I signori e continueranno a mantenere Parte_2 Parte_1 ciascuno la titolarità esclusiva dei rispettivi conti correnti bancari e delle polizze assicurative.
10. Con l'esecuzione degli accordi di natura economica indicati nel presente ricorso, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 357/2025 emessa il 23.01.2025 e pubblicata 29.01.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio confermando le condizioni concordate sopra trascritte e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.07.1997 in Cassano d'Adda tra e (atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda al n.31, parte 2, serie A, anno 1997);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge,
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.11.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. BORGONOVO GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BORGONOVO GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano d'Adda il 5.7.1997 (anno 1997 - atto n. 31, parte 2, serie A) In separazione dei beni.
Pagina 1 di 4 separati consensualmente con sentenza n. 357/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 23.01.2025 e pubblicata 29.01.2025 (passata in giudicato;
cfr. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- (c.f. ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._3 italiano;
- (c.f. , nato a [...] il [...], cittadino Controparte_2 C.F._4 italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda, con ogni più opportuna e necessaria statuizione a riguardo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Cassano d'Adda alla via Galilei n.1 a favore della Sig.ra Parte_1
3. Al fine di contribuire alle necessità dei figli e non ancora autosufficienti CP_1 CP_2 sotto il profilo economico, il sig. si impegna a versare un contributo Parte_2 mensile ordinario complessivamente pari ad €.400,00 fino al raggiungimento della autonomia finanziaria dei figli.
4. Le spese straordinarie (cure, studio, imprevisti, ecc., il tutto secondo il protocollo delle spese straordinarie stabilito dal Tribunale di Milano) relative ai figli verranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
i genitori danno congiuntamente sin d'ora l'assenso alla frequentazione dell'Erasmus da parte del figlio , che costituirà spesa straordinaria. Controparte_2
5. Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non aver pertanto diritto a percepire alcun assegno divorzile da parte dell'altro coniuge.
6. I signori e già in regime di separazione Parte_2 Parte_1 patrimoniale, manterranno ciascuno l'esclusiva proprietà dei beni immobili a loro intestati.
7. Per quanto invece riguarda la proprietà dei tre beni intestati al 50% tra i coniugi, e precisamente:
- bilocale sito in Via Cavallotti n.38 a Treviglio,
- bilocale sito in Via Trento n.84 a Treviglio,
- box sito in Via Trento a Treviglio, i ricorrenti confermano, qualora non si fosse provveduto già prima, di procedere nel seguente modo: a) la sig.ra avrà l'esclusiva proprietà del box di via Trento, ai tempi Parte_1 acquistato con i suoi soli proventi finanziari, senza che il coniuge pretenda alcunché; b) il bilocale di via Trento verrà messo in vendita, ed il ricavato ripartito in parti uguali tra i coniugi;
c) la sig.ra acquisterà la quota di comproprietà del marito, che Parte_1
Pagina 2 di 4 accetta, del bilocale di via Cavallotti. Il valore di detto immobile, e quindi il valore della quota che verrà acquistata dalla moglie, verrà stabilito in base ai valori medi comparati di stime immobiliari proposte da almeno tre agenzie immobiliari del luogo di edificazione degli immobili, da reperirsi entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di omologazione. d) Le spese per gli atti notarili, ed eventualmente quelle di natura tecnica, relative ai citati beni immobili comuni, verranno divise in parti uguali tra i coniugi.
8. Il sig. conferma di aver ottenuto dalla moglie, nell'anno 2022, un Parte_2 prestito personale della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) della quale si riconosce debitore. Il sig. si impegna ad estinguere detto debito compensandolo con il prezzo di cessione di cui Parte_2 al punto 7 c) del presente accordo. Qualora detto prezzo di cessione fosse insufficiente, il sig.
salderà il debito con i proventi della vendita prevista al punto 7 b). La signora Parte_2 Parte_1 conferma di aver già accettato che il marito estingua il debito in parola in base alle modalità sopra indicate.
9. I signori e continueranno a mantenere Parte_2 Parte_1 ciascuno la titolarità esclusiva dei rispettivi conti correnti bancari e delle polizze assicurative.
10. Con l'esecuzione degli accordi di natura economica indicati nel presente ricorso, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 357/2025 emessa il 23.01.2025 e pubblicata 29.01.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio confermando le condizioni concordate sopra trascritte e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.07.1997 in Cassano d'Adda tra e (atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda al n.31, parte 2, serie A, anno 1997);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda il Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge,
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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