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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato
- alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1340/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. DALLA TORRE CRISTIANO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere stata dipendente del Parte_1
, nella qualifica di “docente della scuola secondaria di I grado”, a tempo Controparte_1 determinato, nei seguenti anni scolastici:
i) dal 17.09.2019 al 30.06.2020 (all.to n.01 - contratto di lavoro a tempo determinato prot. Pt_1
n.6123 del 17.09.2019);
ii) dal 05.09.2022 al 30.06.2023 (all.to n.02 - contratto di lavoro a tempo determinato prot. Pt_1
n.9253 del 05.09.2022);
iii) dal 25.09.2023 al 30.06.2024 (all.to n.03 - contratto di lavoro a tempo determinato a.s. Pt_1
2023-2024).
Ha osservato che, sebbene abbia svolto compiti analoghi a quelli del personale di ruolo, disponendo delle stesse competenze professionali, essendo come il personale di ruolo soggetta all'obbligo di formazione continua, non ha potuto usufruire, in qualità di docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di €500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.107/2015 e pedissequo D.P.C.M. 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
Ritenendo il comportamento tenuto dal illegittimo siccome discriminatorio, la Controparte_1 lavoratrice ha avanzato le conclusioni in epigrafe riportate.
Da ultimo la stessa ha allegato e documentato di essere tutt'ora all'interno del sistema scolastico delle docenze, trovandosi in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 01.09.2025
e cessazione al 30.06.2026, presso l'istituto Comprensivo “Martini” di Treviso.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, ha resistito alle avverse pretese. CP_1
*
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di
- 2 - Tribunale di Treviso
organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che in Controparte_1 base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231
1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
- 3 - Tribunale di Treviso
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/20, 2022/2023,
2023/24, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Non opera la prescrizione quinquennale, essendo l'annualità più risalente per cui si chiede il beneficio l'a.s. 2019/2020 ed essendo stata inviata diffida in data 21.08.2024 ed essendo stato notificato il ricorso in data 22.08.2024.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 4 - Tribunale di Treviso
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/20, 2022/23, 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 550,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato
- alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1340/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. DALLA TORRE CRISTIANO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Treviso
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere stata dipendente del Parte_1
, nella qualifica di “docente della scuola secondaria di I grado”, a tempo Controparte_1 determinato, nei seguenti anni scolastici:
i) dal 17.09.2019 al 30.06.2020 (all.to n.01 - contratto di lavoro a tempo determinato prot. Pt_1
n.6123 del 17.09.2019);
ii) dal 05.09.2022 al 30.06.2023 (all.to n.02 - contratto di lavoro a tempo determinato prot. Pt_1
n.9253 del 05.09.2022);
iii) dal 25.09.2023 al 30.06.2024 (all.to n.03 - contratto di lavoro a tempo determinato a.s. Pt_1
2023-2024).
Ha osservato che, sebbene abbia svolto compiti analoghi a quelli del personale di ruolo, disponendo delle stesse competenze professionali, essendo come il personale di ruolo soggetta all'obbligo di formazione continua, non ha potuto usufruire, in qualità di docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di €500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n.107/2015 e pedissequo D.P.C.M. 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
Ritenendo il comportamento tenuto dal illegittimo siccome discriminatorio, la Controparte_1 lavoratrice ha avanzato le conclusioni in epigrafe riportate.
Da ultimo la stessa ha allegato e documentato di essere tutt'ora all'interno del sistema scolastico delle docenze, trovandosi in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 01.09.2025
e cessazione al 30.06.2026, presso l'istituto Comprensivo “Martini” di Treviso.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, ha resistito alle avverse pretese. CP_1
*
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di
- 2 - Tribunale di Treviso
organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che in Controparte_1 base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231
1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
- 3 - Tribunale di Treviso
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/20, 2022/2023,
2023/24, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Non opera la prescrizione quinquennale, essendo l'annualità più risalente per cui si chiede il beneficio l'a.s. 2019/2020 ed essendo stata inviata diffida in data 21.08.2024 ed essendo stato notificato il ricorso in data 22.08.2024.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 4 - Tribunale di Treviso
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/20, 2022/23, 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 550,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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