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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1992/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15650/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Via 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200169201559501 TARI a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, in qualità di erede del Sig. Nominativo_1 deceduto in data 23.07.2016, si oppone alla cartella di pagamento n. 09720200169201559501, notificata in data 02.08.2025, con la quale il Comune di
Anzio, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 7.450,59 a titolo di TARI dovuta per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come unico motivo di impugnazione eccepisce la mancata notifica degli atti sottesi alla emissione della cartella con conseguente prescrizione del credito e decadenza del Comune di Anzio dalla azione di riscossione.
L'agente della riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni esclusivamente riferibili all'operato dell'Ente impositore.
Per il resto comunica di aver sospeso la riscossione per le annualità 2015 e 2016 per le quali chiede la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Anzio non si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte in quanto, a fronte della specifica eccezione, il Comune di Anzio non costituitosi in giudizio non ha offerto la prova della notifica degli avvisi di accertamento preliminari e prodromici alla emissione della cartella di pagamento.
L'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento determina la loro invalidità e tale invalidità si estende alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne inficiata per nullità derivata atteso che, in tema di riscossione di imposte o tributi, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La cartella di pagamento va pertanto integralmente annullata in relazione agli importi relativi alle annualità
2016 e 2017 mentre per le restanti annualità 2015 e 2016 è venuto meno il motivo di impugnazione a seguito della richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'agente della riscossione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento e condanna il comune di Anzio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 da distrarsi in favore di parte ricorrente e per essa all'Avv, Difensore_1.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore Il Giudice
FE Centi GU LI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15650/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Anzio - Via 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200169201559501 TARI a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, in qualità di erede del Sig. Nominativo_1 deceduto in data 23.07.2016, si oppone alla cartella di pagamento n. 09720200169201559501, notificata in data 02.08.2025, con la quale il Comune di
Anzio, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 7.450,59 a titolo di TARI dovuta per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale e come unico motivo di impugnazione eccepisce la mancata notifica degli atti sottesi alla emissione della cartella con conseguente prescrizione del credito e decadenza del Comune di Anzio dalla azione di riscossione.
L'agente della riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni esclusivamente riferibili all'operato dell'Ente impositore.
Per il resto comunica di aver sospeso la riscossione per le annualità 2015 e 2016 per le quali chiede la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Anzio non si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte in quanto, a fronte della specifica eccezione, il Comune di Anzio non costituitosi in giudizio non ha offerto la prova della notifica degli avvisi di accertamento preliminari e prodromici alla emissione della cartella di pagamento.
L'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento determina la loro invalidità e tale invalidità si estende alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne inficiata per nullità derivata atteso che, in tema di riscossione di imposte o tributi, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La cartella di pagamento va pertanto integralmente annullata in relazione agli importi relativi alle annualità
2016 e 2017 mentre per le restanti annualità 2015 e 2016 è venuto meno il motivo di impugnazione a seguito della richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'agente della riscossione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento e condanna il comune di Anzio al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 da distrarsi in favore di parte ricorrente e per essa all'Avv, Difensore_1.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore Il Giudice
FE Centi GU LI