Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2489/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Maria Michele Sisti, elettivamente domiciliato in Milano, via
Lampugnano 107, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Valentina Ermini e dall'avv. Luca Bencini, elettivamente domiciliata in
Lungarno Vespucci 30, Firenze, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: agenzia
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 81.617,37, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, o comunque a titolo di risarcimento danni, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle provvigioni ancora dovute nella misura di € 9.273,05, o nella diversa misura (anche superiore) accertata in corso di causa, per i motivi di cui sopra Condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, previo eventuale accertamento della nullità
[...] della clausola contrattuale di cui all'art. 17 del contratto di agenzia sottoscritto fra le parti per contrasto con norma imperativa di legge, al pagamento dell'importo di € 104.142,10, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art.
1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, -in via principale, rigettare tutte le domande formulate con il ricorso presentato dal sig. , per tutti i motivi esposti in narrativa;
-in ipotesi subordinata, Parte_1 ridurre l'importo dell'indennità di cessazione del rapporto nonché l'importo delle provvigioni per note di credito, da corrispondere al Signor , sulla base dei criteri disposti dalla legge e degli elementi Parte_1 dedotti e provati in giudizio. -In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.3.2024 il sig. ha esposto: Parte_1
- di avere svolto attività in qualità di agente per la Controparte_1
sin dal 2016, promuovendo la vendita di diversi prodotti tra i quali, a partire dal
[...]
28.1.2017 quelli con marchio Hoka One One, del quale la preponente sarebbe diventata distributore esclusivo in Italia;
- di avere formalizzato tale incarico nel maggio 2021, con la sottoscrizione di un contratto di agenzia a tempo indeterminato con decorrenza 28.1.2017;
- di avere ricevuto in data 8.3.2022 comunicazione di “recesso con preavviso dal rapporto di agenzia […] ai sensi dell'art. 1750 c.c.”, con effetto dal 31.12.2022.
Il sig. agisce in giudizio chiedendo la condanna della società preponente al Parte_1
pagamento:
- di provvigioni maturate per un importo di euro 9.273,05 nel periodo 2020-2023 sulle note di credito emesse dalla preponente;
- l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 81.617,37 (6 mensilità), ritenendo il preavviso concesso dalla preponente meramente formale e non effettivo, in ragione della programmazione stagionale delle vendite;
- l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., quantificata in euro
104.142,10 o, in subordine, le indennità contrattuali e segnatamente, l'indennità
2 suppletiva di clientela (quantifica in euro 22.865,02), dando atto di avere già ricevuto il FIRR.
Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1
evidenziando che tra la società e il ricorrente sarebbe intercorso un unico contratto di agenzia, avente ad oggetto la commercializzazione di diversi prodotti, con la conseguenza che con la cessazione della commercializzazione dei prodotti Hoka non vi sarebbe stata alcuna risoluzione del contratto di agenzia, ma solo una sua modifica oggettiva. Sulla base di tale considerazione, la società contesta il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di cessazione.
La spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso è altresì contestata sia in ragione della presenza nel contratto della condizione risolutiva, sia perché nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2022 il sig. ha comunque potuto svolgere l'attività Parte_1
lavorativa connessa alla fase di consegna degli ordini per la stagione FW2022 (autunno- inverno).
Parte convenuta, invoca, poi, per negare la spettanza dell'indennità di cessazione del rapporto la previsione contenuta nell'art. 17 del contratto di agenzia, che esclude il diritto all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. in caso di avveramento della condizione risolutiva prevista dall'art. 6 del medesimo contratto che, a sua volta subordina l'efficacia del contratto di agenzia alla vigenza dei contratti di distribuzione o licenza che autorizzano a distribuire i prodotti sul territorio italiano. CP_1
Nel merito, la società contesta i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto, sia con riferimento all'aver procurato l'agente nuovi clienti al preponente sia con riferimento all'esistenza di vantaggi in capo alla preponente derivanti dagli affari conclusi con tali clienti. Altresì contestata è la quantificazione dell'indennità.
La spettanza dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC è contestata per le stesse ragioni per le quali è contestata l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., mentre il diritto alle provvigioni rivendicate dal ricorrente sulle note di credito è contestato per difetto di prova dei presupposti per il pagamento della provvigione, non indicando la nota di credito la ragione della restituzione delle somme versate dal cliente.
1. Le provvigioni non pagate sulle note di credito
3 Il sig. afferma l'illegittimità della decurtazione delle provvigioni in misura Parte_1 corrispondente alle note di credito emesse dalla preponente, ritenendo che l'emissione della nota di credito costituirebbe ammissione della preponente del mancato perfezionamento dell'affare per inadempimento della stessa, mentre l'art. 1748 c.c. esclude la provvigione per l'agente nella sola ipotesi in cui l'affare non si sia concluso per fatto imputabile al cliente.
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Con specifico riferimento al tema delle note di credito, la tesi di parte convenuta, secondo cui la nota di credito non è di per sé prova del fatto che l'affare non sia andato a buon fine per causa imputabile alla preponente per cui sarebbe onere dell'agente provare tale circostanza trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità che in fattispecie analoga ha così motivato: “Le note di credito, le quali possono essere scaturite da una pluralità di ragioni, non sono necessariamente dimostrative della volontà della preponente e del terzo di non dare esecuzione al contratto;
per contro, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che le parti si erano accordate per non dare esecuzione al contratto tutte le volte in cui risultava essere stata emessa nota di credito” (Cass. civ. sez. II, 14/10/2021, n. 28075).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha né allegato né si è offerta di provare che gli affari per i quali sono state emesse le note di credito non siano stati conclusi per fatti imputabili alla preponente, sicché la domanda deve essere respinta.
2. L'unicità del rapporto di agenzia o l'esistenza di più contratti di agenzia
La tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui non sarebbero dovute l'indennità sostitutiva del preavviso e di cessazione del rapporto, in quanto il rapporto di agenzia sarebbe ancora in corso per la commercializzazione di altri prodotti è smentita documentalmente dalla lettera di incarico datata 6.5.2021, recante intestazione
“proposta di incarico di agenzia” con l'espressa previsione secondo cui “ avrà CP_1
diritto di recedere in ogni tempo dall'incarico. In assenza di giusta causa (a) CP_1
le riconoscerà il preavviso di cui all'art. 1750, comma 3 c.c. che potrà in ogni caso, contestualmente all'esercizio del recesso, suddividere in preavviso ordinario (o
"lavorato") e/o preavviso indennizzato (o "non lavorato" [...]”.
E' dunque la stessa lettera di incarico a prevedere l'indennità sostitutiva del preavviso per il periodo non lavorato in caso di recesso dall'incarico.
4 A ciò si aggiunge che è la stessa società a invocare il recesso con preavviso ai sensi dell'art. 1750 nella relativa comunicazione, riferimento che sarebbe privo di senso nel caso in cui la società avesse considerato ancora in essere quel rapporto.
Si procede pertanto ad esaminare nel merito la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità derivanti dalla cessazione del rapporto.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso
La società convenuta ha comunicato la cessazione del rapporto di agenzia a marzo 2022 con effetto dal 31.12.2022, quindi con oltre 9 mesi di anticipo.
Nondimeno, parte ricorrente sostiene che, in ragione del carattere stagionale delle vendite nell'ambito dell'abbigliamento, il termine di preavviso sarebbe solo formale, non avendo potuto il sig. svolgere alcuna attività di vendita dei prodotti, in Parte_1
tale periodo, per la stagione primavera-estate 2023 ed essendosi ormai già esaurite le attività di vendita per le stagioni del 2022.
Ad avviso del Tribunale la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
È pacifico che la società convenuta abbia comunicato il recesso con circa nove mesi di anticipo rispetto alla data di cessazione del mandato di distribuzione dei prodotti con marchio Hoka.
Sostiene il ricorrente che tale preavviso, in ragione della stagionalità delle vendite, sia stato soltanto “formale”: poiché dall'1.1.2023 la mandante non avrebbe più distribuito i prodotti con marchio Hoka, nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di dicembre 2022 l'agente non avrebbe potuto svolgere alcuna attività di vendita e incamerare, in tale periodo, alcuna provvigione.
La domanda di parte ricorrente, di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non può essere accolta, poiché il preavviso è stato concesso.
Al più, parte ricorrente si sarebbe potuta dolere della violazione, da parte della preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede e del danno cagionato dalla violazione di tali obblighi, onde far valere il danno subito, sennonché né della violazione di tali obblighi, né della sussistenza di un danno vi è allegazione in ricorso.
Volendo intendere l'accusa mossa dal ricorrente nei confronti della preponente di avere concesso un preavviso solo formale in termini di deduzione della sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità
5 non è ravvisabile abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell'altra in sede di esecuzione del contratto, essendo necessario, invece, che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (Cass. civ. sez. lav., 07/05/2013,
n. 10568).
Orbene, parte ricorrente, non ha indicato alcunché in merito alla sussistenza di
“modalità non necessarie”, ovvero che tenuto conto del tempo trascorso tra la comunicazione di mancato rinnovo del contratto di distribuzione e la comunicazione del recesso, la preponente abbia inteso agire con la finalità di conseguire risultati diversi e ulteriori per i quali il preavviso è imposto. Parimenti assente è l'allegazione del danno che sarebbe conseguito dalla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 1175 e 1375
c.c., così come del nesso causale tra violazione dei suddetti obblighi e il danno.
L'istruttoria ha in ogni caso evidenziato che alcun profilo di abuso sussiste nel caso di specie, da un lato poiché il ricorrente non ha mai messo in dubbio la concomitanza tra la dichiarazione di mancato rinnovo del contratto di distribuzione e il recesso della preponente dal contratto di agenzia e dall'altro perché i testi escussi hanno sì precisato che il ricorrente non avrebbe potuto, dopo il recesso, vendere prodotti per il 2023, ma avrebbe comunque potuto, come effettivamente accaduto, curare i riassortimenti e seguire i pagamenti degli ordini già “piazzati” (testi ). Tes_1 Tes_2
4. L'indennità di cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.). L'art. 17 del contratto di agenzia
4.1 Seguendo l'iter argomentativo della recente sentenza Cass. civ., sez. II, 09/02/2024,
n. 3713), giova premettere in generale che l'indennità in caso di cessazione del rapporto
(c.d. meritocratica) prevista dall'art. 1751 c.c., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 303/1991, spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Il fatto costitutivo del diritto è, quindi, la cessazione del rapporto (che non deve dipendere dai fatti elencati al comma secondo dell'art. 1751 c.c.), unitamente alle
6 descritte condizioni di legge, originariamente previste in via alternativa e, poi, cumulativamente per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5 del d.lgs. 65/1999.
Non è, perciò, sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente dovendo sussistere in positivo tutte le altre condizioni di legge per il riconoscimento dell'indennità (Cass.
21602/2019; Cass. 20047/2016; Cass. 24776/2013).
La prova della spettanza del diritto compete all'agente (Cass. 4056/2008), salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dal preponente.
Il giudice deve – inoltre – stabilire se l'indennità sia equa (Cass. n. 15203/2010; Cass. n.
23996/2008) in base ad una verifica in concreto, valutando le sole " circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del
"quantum" spettante all'agente (Cass. 21337/218; Cass. 15203/2010; Cass. 23996/2008).
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. L'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede, tuttavia, un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima (cfr.
Cass. 23966/2008; Cass. 15203/2010; Cass. 15375/2017).
4.2 Tenuto conto delle allegazioni di parte convenuta, occorre ancora evidenziare che il penultimo comma stabilisce che “le disposizioni di ci al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”.
Alla luce di tale disposizione di legge, la clausola contenuta nel contratto di agenzia secondo cui ove la cessazione del rapporto di agenzia “derivi dal verificarsi della condizione di cui alla clausola n. 6 che precede, Lei concorda che in Suo favore non sorgerà diritto risarcitorio o indennitario alcuno nei confronti di CP_1
convenendosi che, persa la possibilità di distribuire i Prodotti, non sarebbe equo (ex art. 1751 c.c.) che Le corrispondesse una indennità di fine mandato, anche CP_1
atteso il vanificarsi per di ogni possibilità ricevere vantaggio di sorta dai CP_1
7 clienti che acquistato i Prodotti” deve ritenersi nulla, quantomeno ove interpretata nel senso di impedire all'agente di dimostrare che invece, nonostante l'avveramento della condizione e dunque, nonostante la cessazione dei contratti di distribuzione e licenza con le case madri, la società abbia continuato a percepire sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
4.3 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorrente potrà beneficiare dell'indennità ex art. 1751 c.c., nonostante le previsioni del contratto di agenzia, laddove sia in grado di dimostrare, oltre all'assenza delle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo in esame, altresì l'esistenza dei due requisiti previsti dall'art. 1751 co 1 c.c., ovvero:
a) l'aver procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari coni clienti esistenti;
b) la persistenza in capo al preponente di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Incontroversa l'assenza delle cause di esclusione dell'indennità previste dal secondo comma si procede ad esaminare i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 1751 c.c.
4.3.1 Parte ricorrente afferma di non avere ricevuto, all'inizio del contratto di agenzia per la commercializzazione dei prodotti Hoka, alcun portafoglio clienti, non avendo la società mai commercializzato prima tali prodotti e evidenzia come gli affari con i clienti
Hoka abbiano avuto tra il 2017 e il 2022 “lo sbalorditivo incremento del +389,92%”, come evidenzia l'ammontare delle provvigioni percepite, passato dai 33.318,73 euro nel
2017 ai 163.234,74 euro nel 2022.
La società convenuta ha contestato la circostanza secondo cui sarebbe stato il sig.
a procurare i clienti Hoka, producendo (doc. 3 di parte convenuta) Parte_1
corrispondenza che dimostra come la clientela del marchio Hoka sia stata procurata al sig. dalla mediante invio della lista clienti precedentemente gestita Parte_1 CP_1 da altro agente, sig. in Piemonte e Valle d'Aosta. Pt_2
La circostanza non è stata contestata dalla difesa di parte ricorrente alla prima udienza.
Nondimeno si ritiene integrata l'altro presupposto previsto in via alternativa all'aver procurato nuovi clienti, ovvero l'avere “sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti”. Parte convenuta contesta la natura “sbalorditiva” dell'aumento indicato dal ricorrente (precisandone peraltro la percentuale), nondimeno i dati relativi al fatturato riportati dalla stessa convenuta (pag. 16 della memoria difensiva, ove si indica il
8 fatturato di euro 486.217 nell'anno 2017 incrementato di anno in anno sino al fatturato di euro 1.224.594 del 2022) evidenziano certamente un sensibile aumento tra il 2017 e il
2022 degli affari, come richiesto dall'art. 1751 c.c.
4.3.2 Quanto al requisito della persistenza di sostanziali vantaggi in capo alla preponente derivanti dagli affari già conclusi con l'agente si osserva che la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di negare la sussistenza del requisito, nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia si accompagni alla cessazione dell'attività aziendale (Trib. Ferrara, 02/05/2005; Trib. Torino sez. lav., 23/12/2009, n.
5001).
Nel caso in esame non si discorre di cessazione dell'attività aziendale, bensì della cessazione della distribuzione da parte della preponente dei prodotti oggetto dello specifico contratto di agenzia, sicché sarebbe stato onere della parte ricorrente specificamente allegare e provare che, al termine del contratto di distribuzione tra e i clienti Hoka hanno cessato di rifornirsi dei prodotti Hoka, CP_1 CP_2
dirottando gli acquisti su altri prodotti commercializzati da anziché rivolgersi CP_1
al nuovo distributore dei prodotto Hoka, allegazione invero alquanto inverosimile e in ogni caso solo genericamente formulata dalla ricorrente e senza alcun capitolo di prova a sostegno della medesima.
Sul punto si richiama giurisprudenza di merito che, con riferimento a difese analoghe svolte dalla ricorrente, ha così argomentato:
“Non può invece essere accolta la domanda relativa al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, in quanto non è stata data prova da parte dell'agente (a prescindere dall'eventuale sussistenza di nuovi clienti) che la società, a norma dell'art.
1751, co. 1, primo paragrafo, c.c., riceva ancora «sostanziali vantaggi» derivanti dai contratti promossi dall'agente medesimo. Anche condividendosi l'argomento difensivo per cui i «sostanziali vantaggi» devono essere valutati al momento della risoluzione del rapporto e sulla base di un giudizio prognostico, le conclusioni a sé favorevoli, tuttavia, vengono tratte dall'appellante:
a) dalla mera illazione per cui «i destinatari dell'attività di promozione sono tutti soggetti che hanno interesse all'acquisito continuativo dei beni venduti dalla preponente» (ricorso, pag. 25) – circostanza questa (oltre che scarsamente espressiva) soltanto dedotta ma non altrimenti suffragata o provata, dato che l'appellante ritiene
9 che tale prova sia «già in atti e confermata dalla documentazione prodotta da controparte» (pag. 26), che, però, non viene specificamente indicata e illustrata;
b) dal fatto che l' sarebbe stata gravata del relativo onere probatorio, in CP_3
stridente difformità con l'insegnamento in subiecta materia della Suprema Corte per cui, al contrario, grava proprio sull'agente «l'onere di allegare e provare i requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. ai fini della “indennità in caso di cessazione del rapporto”»
(Cass. n. 273/19, in motivazione);
c) dalla reiterazione dell'istanza esibitiva ex art. 210 c.p.c., che, però, non può essere presa in considerazione, sia perché il ricorso in appello non contiene alcun specifico motivo d'impugnazione riguardante l'ordinanza del 15/01/2022 del primo Giudice di rigetto delle istanze istruttorie, sia perché, in ogni caso, «la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire» (Cass. n. 1484/14) – mentre nulla di ciò è stato documentato dall'appellante, neppure allegando l'eventualità di una formale richiesta rivolta alla preponente (e rimasta inevasa e disattesa) di consegna della documentazione ritenuta utile in tal senso” (App. Torino, sez. lav., 08/06/2022, n.
339).
Anche nel caso di specie, la sussistenza del requisito, della cui prova è onerata la parte ricorrente, allegata in termini del tutto generici non è stata provata.
La domanda va pertanto respinta.
5. L'indennità suppletiva di clientela
Anche la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela non appare meritevole di accoglimento.
Si afferma in giurisprudenza che “L'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva poiché è stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga per iniziativa del mandante, oppure nell'ipotesi di dimissioni dell'agente dovute a sopravvenuta inabilità permanente o totale o successiva
10 al conseguimento della pensione di vecchiaia” (Cass. civ. sez. lav., 28/10/2021, n.
30487; Cass. 30/11/2011 n. 25607).
Alla luce della summenzionata giurisprudenza, deve rilevarsi nel caso di specie da un lato che il contratto individuale di agenzia contiene la seguente previsione “ove lei accettasse la proposta, di seguito di troverà i termini che, in uno con le disposizioni del codice civile, esclusi del tutto quindi gli AEC, regoleranno il predetto rapporto”; e dall'altro che alcun profilo di illiceità può ravvisarsi nell'art. 17 laddove precisa che
“alla cessazione del presente incarico Lei avrà diritto ad una indennità di fine rapporto sussistendo i presupposti di cui all'art. 1751 c.c. ogni altra disciplina negoziale o di legge, esclusa”.
Esclusa convenzionalmente dalle parti la tutela prevista dagli AEC, la relativa domanda proposta in questa sede non può pertanto trovare accoglimento.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge tutte le domande di cui al ricorso;
2. Condanna il sig. a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 13.395,00 per Controparte_1
onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 29/01/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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