Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1596/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
24.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPYBBLICA ITBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di PA, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1596/2023, avente ad oggetto: trasferimento lavoratore ex art. 33, L. n.
104/1992
TRA
C.F. 1 nato a [...] il [...] e residente Parte 1 (C.F.: '
in Fuscaldo (CS) in Via Sant'Antonio snc c.a.p. 87024, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Perrone nel cui studio in PA (CS), al corso Roma n.3 è elettivamente domiciliato, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino e dall'Avv. Daniela Aceti, ed elettivamente
,Cont di CP 1 sito in via Alimena n. 8domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'
RESISTENTE
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 07.11.2023 parte ricorrente deduceva: di essere dipendente dell' con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, Controparte_1 con la qualifica di coadiutore amministrativo “Compiti Esecutivi" - categoria “B” del ruolo amministrativo, con destinazione presso il Distretto Tirreno "Personale Convenzionato”, come da contratto di lavoro del 26/10/2022 prot. n. 145875; che con nota del 2/11/2022, prot. n. 148470,
1' CP_2 di CP_1 gli ha comunicato la presa di servizio presso l'Ufficio Scelte e Revoche di PA
(CS), con compiti e mansioni relativi all'Assistenza Indiretta;
che in data 13 aprile 2023, gli è stata notificata la seguente disposizione di servizio, dal seguente tenore: “Con la presente si dispone che, per esigenze improcrastinabili di servizio, con decorrenza immediata, la S.V. collabori in via momentanea e transitoria con il Responsabile del Parte 2
[...] ; che in data 3 maggio 2023, 1' CP_2 di CP_1 ha poi comunicato al ricorrente "La presa di servizio presso il PST di Pt 2 dove svolge tutto il monte ore contrattuale già in essere a far data dal 21/4/2023, come da rilevazione presenze"; di aver immediatamente contestato, con lettera del
14/04/2023, la suddetta disposizione di servizio, chiedendone l'annullamento perché palesemente illegittima sotto plurimi profili;
in particolare, ha evidenziato di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992 e di dover anche prestare continua assistenza ai suoi familiari perché affetti da patologie gravemente ed obiettivamente invalidanti;
che nello specifico, i suoi genitori sono stati riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/92, senza revisione, versando pertanto in una condizione di limitata autonomia personale, tale da rendere necessaria un'assistenza di natura continuativa;
che in particolare il proprio padre è sottoposto a terapia oncologia presso il DH Oncologico del P.O. San Francesco di PA, e la madre, invece, deve costantemente sottoporsi a ossigenoterapia;
che la predetta delibera, che comporta di fatto un trasferimento definitivo del lavoratore, sarebbe illegittima in quanto disposta in violazione dell'art. 33 della L. n. 104/1992 nonché dei criteri di legge fissati dall'art. 2103 c.c., poiché lo spostamento del ricorrente in una città diversa da quella inizialmente assegnatagli, con apprezzabili problemi di distanze, mezzi, costituisce una conseguente compromissione delle sue esigenze di vita familiare e sociale: Pt 2 , infatti, dista da PA ventiquattro chilometri e per coprire tale distanza, in condizioni di assenza di traffico, ci vogliono circa trenta minuti di viaggio in auto. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia della disposizione di servizio del 12/04/2023 e per l'effetto ordinare all' Controparte_3 di ricollocare il ricorrente, a prestare servizio, presso l'Ufficio Scelte
e Revoche di PA, con compiti relativi all'assistenza indiretta, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
eccependo: che la disposizione prot. n. 41930 del 12.04.2023 non ha Si costituiva 1 CP 3
disposto il trasferimento del Sig. Parte 1 ma solo un'assegnazione temporanea al Poliambulatorio di Pt 2 ed è stato disposto per sopperire alle criticità del PST di Pt 2 (come
,
specificato nella nota prot. n. 105340/2024), dove risultano impiegati solo tre operatori di sportello
(per tutte le attività relative agli Uffici di Scelte/Revoche ed Esenzioni per Reddito - Esenzioni ticket per patologia invalidità Prescrizioni di presidi per diabetici e nefropatici celiaci ecc); che quand' anche la disposizione contestata dissimulasse l'intenzione di trasferire il ricorrente, non sussisterebbe, in ogni caso, alcuna violazione dell'art. 33 comma V della L. n. 104/1992 e dell'art. 2103 c.c.; che lo spostamento disposto non ha comportato alcun nocumento all'assistenza che il Sig.
Parte 1 presta ai propri genitori ( Controparte_4 e Persona_1 ), considerato che
(come già rilevato dal Tribunale intestato con l'ordinanza di rigetto relativa al procedimento cautelare n. 1163/2023 r.g.) "la distanza intercorrente tra la sede attuale di lavoro ( Pt 2 ) ed il luogo di residenza dei genitori disabili (Fuscaldo) è di appena 20 km (circostanza non contestata da parte ricorrente)"; che lo spostamento temporaneo disposto nei confronti del Sig. Parte 1 risulta inoltre ragionevole considerato che il ricorrente risultava avere minore anzianità di servizio rispetto agli altri operatori, essendo stato assunto il 24.10.2022, mentre la Sig.ra Parte_3
[...] e la Sig.ra attualmente ancora in servizio presso l'Ufficio Scelte e Parte 4
,
Revoche di PA erano state assunte, rispettivamente, l'1.1.1996 e il 21.07.2008; che comunque, la dovuta assistenza ai familiari portatori di handicap risulta, inoltre, assicurata dal fatto che la moglie del ricorrente, Sig.ra Parte_5 anche lei dipendente dell' CP 2 è, anche lei, beneficiaria di permessi ex L. n. 104/1992 per l'assistenza del Sig. Controparte 4 come testualmente و
riportato nella comunicazione prot. n. 42397 del 13.04.2023 e può, parimenti, prestare assistenza alla suocera, Persona 1 in quanto lavora a PA e convive con la suocera;
che infine lo
,
spostamento dalla sede di PA alla sede di Pt 2 rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, considerato che le due località è di circa 19 Km e che l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che "i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti".
In virtù di quanto esposto, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite. Respinte le richieste di istruttoria orale, ritenendosi la causa di natura documentale, la controversia è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti. § 2. In via preliminare va evidenziato che il trasferimento realizza un mutamento tendenzialmente definitivo di sede giustificato, nella prospettiva aziendale, da esigenze non transitorie, differenziandosi perciò dalla trasferta, la quale comporta una modifica solo temporanea del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro;
che con riferimento alla trasferta è irrilevante quindi l'eventuale consenso o disponibilità del dipendente e non trova applicazione la disciplina limitativa dettata dall'art. 2103 c.c. per i trasferimenti - che subordina la legittimità dell'esercizio dello ius variandi alla sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (v. Cass. n. 24658/2008; 5011/2013).
Ciò posto in via generale, si osserva che anche il divieto di trasferimento del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) senza il suo consenso - previsto dal comma 5 dell'art. 33 della legge n. 104/1992
- opera laddove muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione.
Tale diritto che trova la sua ratio nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva assistenza al disabile, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico dell'handicappato, non risulta però illimitato.
Ed invero, come è dimostrato dall'inciso "ove possibile", di cui al citato 5° comma dell'art. 33, il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato, al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato, gli enti locali e le regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge - e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettiva soddisfazione dell'interesse comune non può essere fatto valere,
-
alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego - può tradursi in un danno per la collettività.
§ 3. Si rende allora opportuno qualificare preliminarmente la fattispecie qui esaminata.
È pacifico fra le parti che l' CP 3 con l'ordine di servizio prot. n. 41930 del 12.04.2023 a firma del Direttore del Distretto Sanitario Tirreno ha comunicato al ricorrente: "Con la presente si dispone che, per esigenze improcrastinabili di servizio, con decorrenza immediata, la S.V. collabori in via momentanea e transitoria con il Responsabile del Poliambulatorio Parte 2
"(cfr. all. n. 12 fascicolo ricorrente).
[…]
È inoltre provato che, come asserito dalla convenuta, detto spostamento è stato in effetti disposto per ovviare, in via provvisoria, alle criticità del PST di Pt 2 , dove risultano impiegati solo tre operatori di sportello (per tutte le attività relative agli Uffici di Scelte/Revoche ed Esenzioni per Reddito -
Esenzioni ticket per patologia -invalidità - Prescrizioni di presidi per diabetici e nefropatici, celiaci, etc., come espressamente indicato con nota prot. n. 105340 del 25.09.2024 (cfr. all. n. 5 fascicolo resistente). Le asserzioni del ricorrente relative ad una maggiore carenza di organico nella sede di PA, che avrebbe solo due unità per un bacino di utenza maggiore di quello servito dalla sede di Pt 2 , dedotte con note scritte del 12.09.2024, sono rimaste sfornite di prova.
Di conseguenza pare doversi escludere a monte l'applicabilità della disciplina legislativa invocata dall'istante.
CP_3Peraltro, come correttamente sostenuto dall' lo spostamento dalla sede di PA alla sede di Pt 2 rispetta i requisiti richiesti dalla legge, considerato che la distanza tra le due località
è di circa 19 Km e che l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che “i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti".
Inoltre, la distanza intercorrente tra la sede attuale di lavoro ( Pt 2 ) ed il luogo di residenza dei genitori disabili (Fuscaldo) è di appena 20 km, mentre la distanza tra il Comune di Fuscaldo ed il
Comune di PA, nel quale il ricorrente ha chiesto di tornare a lavorare, è di 11 km, per cui la differenza di percorrenza è assolutamente irrilevante e, del resto, lo stesso ricorrente ha dedotto in ricorso che attualmente impiega circa trenta minuti per percorrere il tragitto tra la residenza e la sede di lavoro di Pt 2 e viceversa.
Né è stato provato che possa considerarsi interrotta o comunque pregiudicata l'assistenza ai genitori disabili per effetto dell'allontanamento - peraltro marginale, come innanzi detto - dalla residenza dei familiari assistiti per ragioni di lavoro.
In ogni caso il ricorrente risiede nello stesso Comune dei genitori, Fuscaldo, e convive con la madre Persona 1 (cfr. stato di famiglia all. fascicolo ricorrente) per cui, al di fuori dell'orario di lavoro, può prestarvi assistenza in ogni momento, anche avvalendosi del supporto della coniuge convivente Parte_5 che fruisce anch'essa dei permessi di cui alla 1. n. 104/1992 per assistere
Controparte_4 (cfr. all. n. 7 fascicolo ricorrente).il padre del ricorrente,
Per le ragioni innanzi esposte il ricorso deve quindi essere rigettato in quanto infondato.
§ 4. In considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
PA, 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso