CASS
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 33949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33949 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8363/2023 R.G. proposto da: LM ER, domiciliato per legge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato GAROFALO LUIGI ([...]) - ricorrente – contro LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., in persona del Rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s e per esso dalla procuratrice speciale IC RE, domiciliata per legge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato EL LORENZO ([...]) - controricorrente – nonché contro WILLIS ITALIA S.P.A., FALLIMENTO ASSIDOGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ASSIGECO S.R.L., ASSICURATORI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEI CERTIFICATI NN. 1380444, 1461864 e 1519658
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 77/2023 depositata il 16/01/2023. Civile Sent. Sez. 3 Num. 33949 Anno 2025 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 24/12/2025 R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 2 di 14 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal Consigliere relatore IS AL;
sentito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale IC Di MA, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni già depositate;
sentito l’Avvocato Andrea Garofalo, per delega dell’Avvocato Luigi Garofalo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito l’Avvocato Lorenzo Locatelli per la Lloyd’s Insurance Company S.A. che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA I) LB MO fu Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (d’ora innanzi, anche solo “Azienda Sanitaria” o “Azienda U.L.S.S.” o “U.L.S.S.”), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, epoca del pensionamento. Dal giugno 2003 assunse anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata “Codivilla Putti” di Cortina d’Ampezzo (BL), esercente attività ospedaliera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e, per il 51%, di proprietà dell’ente sanitario pubblico di Belluno. Al fine di garantirsi da richieste risarcitorie derivanti dalle suddette attività LB MO aveva stipulato diversi contratti di assicurazione della responsabilità civile, per diversi, ma continuativi, periodi di tempo, con gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra. Nel 2014 la competente Sezione Centrale della Corte dei Conti, decidendo in grado di appello, condannò LB MO al risarcimento del danno in favore della USL di Belluno, liquidato in euro 332.489,50. Il giudice contabile ritenne che LB MO, ricoprendo contemporaneamente la carica di direttore generale della ULSS di Belluno e di presidente del consiglio d’amministrazione della Codivilla Putti s.r.l., aveva causato un danno erariale alla p.a., R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 3 di 14 derivante dall’aver preso e (o) omesso decisioni in patente conflitto di interessi. LB MO chiese ai propri assicuratori della responsabilità civile di essere garantito dagli effetti di tale condanna, e ricevuta risposta negativa convenne in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd’s, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennizzo. II) Il Tribunale di Padova accolse la domanda e condannò gli Assicuratori dei Lloyd’s aderenti al Sindacato Bezley’s, che avevano assunto il rischio di cui ai certificati nn. 1380444, 1461864 e 1519658 a pagare 217.000 euro, oltre interessi e rivalutazione dal 29/08/2016, e gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. 1553667 al pagamento di 168.000 euro, sempre oltre interessi e rivalutazione dal 29/08/2016, nonché i detti Assicuratori tutti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 47.501,54. III) Gli Assicuratori dei Lloyd’s impugnarono la sentenza con due distinti atti di appello, uno per le polizze 1380444, 1461864 e 1519658 e l’altro per la polizza 1553667. LB MO si costituì in entrambe le cause d’appello, che vennero successivamente riunite. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 77 del 16/01/2023, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato le domande di LB MO nei confronti di tutti gli Assicuratori dei Lloyd’s originariamente convenuti, gravandolo delle spese di lite. IV) LB MO ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con atto affidato a dieci motivi. Risponde con controricorso la Lloyd’s Insurance Company S.a., con riferimento alla polizza n. 1553667, in quanto dopo la sentenza d’appello le parti raggiunsero una transazione relativamente ad alcuni contratti di assicurazione ossia quelli di cui ai nn. 1380444, 1461864 e 1519658, riconducibili, come sopra già scritto, al Sindacato Bezley’s. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 4 di 14 La Willis Italia s.p.a., il Fallimento Assidoge s.r.l. in liquidazione, l’Assigeco s.r.l., e gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati nn. 1380444, 1461864 e 1519658. Sono rimasti intimati. All’udienza pubblica del 30/12/2025 la causa, previo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale e delle memorie di entrambe le parti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ragioni della decisione, partitamente esposte in relazione a ciascun motivo di ricorso, sono le seguenti. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c., nonché del principio indennitario, con riferimento all’estensione della copertura assicurativa per la responsabilità erariale e all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Deduce il ricorrente che: a) egli fu condannato a risarcire un danno, non a restituire un indebito;
b) coprendo la polizza la responsabilità civile dell’assicurato per “perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione”, tale ampia previsione doveva ritenersi inclusiva del danno che egli fu in concreto condannato a risarcire;
c) ergo, il giudizio con cui la Corte d’appello ha rigettato la sua domanda invocando il principio indennitario (ovvero il principio per cui il contratto di assicurazione contro i danni può avere solo lo scopo de damno vitando, non de lucro captando) fu giuridicamente erroneo, perché arricchimento non può esservi se l’assicurato pretende di essere tenuto indenne dalle conseguenze di un danno causato a terzi. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 5 di 14 Aggiunge ad abundantiam che anche l’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali, ha qualificato l’importo da lui versato all’erario come “risarcimento” e non come “restituzione di indebito”, negandone perciò la detraibilità dal reddito imponibile 1.1. Il motivo è infondato. LB MO fu condannato dal giudice contabile a risarcire un danno consistito nell’avere erogato una prestazione lavorativa in favore della USL “inferiore per quantità e qualità” a quella dovuta, a causa dell’assunzione del doppio incarico. La ratio decidendi sottesa dalla decisione contabile appare a questa Corte inequivoca: sottrarre tempo al lavoro principale per svolgerne un secondo costituisce un pregiudizio per il datore di lavoro, il quale a fronte del compenso pagato riceve una prestazione lavorativa ridotta. La Corte territoriale ha esattamente còlto questo aspetto, e ritenuto che la ULS di Belluno avesse subìto un danno patrimoniale pari all’eccedenza dello stipendio versato ad LB MO rispetto al suo effettivo impegno lavorativo, necessariamente ridotto in considerazione del contemporaneo incarico presso la struttura sanitaria convenzionata Codivilla – Putti. Ora, se in un rapporto sinallagmatico taluno paga il dovuto per ricevere in cambio meno del dovuto, non si dirà che è stato pagato un indebito, ma che vi è stato inadempimento di uno degli obbligati. E la conseguenza dell’inadempimento è, per l’appunto, il risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). Sicché, al di là delle espressioni usate dalla sentenza impugnata ed enfatizzate dalla difesa del ricorrente (“risarcire”, “restituire”), la sostanza della vicenda non cambia: in punto di fatto il giudice di merito ha accertato (con valutazione qui non sindacabile) che la ULSS di Belluno ha pagato una prestazione che non ha ricevuto, ed R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 6 di 14 LB MO - specularmente - ha ricevuto un corrispettivo per una prestazione che non ha reso. A petto di questa situazione di fatto, obbligare l’assicuratore della responsabilità civile a manlevare l’assicurato dalle pretese della ULSS di Belluno avrebbe l’effetto di garantire all’assicurato la conservazione del corrispettivo ricevuto per un lavoro non svolto. Il che, a sua volta, significa una cosa sola: che, una volta pagato l’indennizzo da parte dell’assicuratore, l’assicurato verrebbe a trovarsi in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato, se l’inadempimento (e il conseguente danno) non si fosse verificato. 1.2. Il motivo va dunque rigettato in virtù del principio, già affermato da questa Corte in fattispecie analoga, e giustamente richiamato dal Pubblico Ministero delle sue conclusioni, secondo cui “l’obbligo di restituire un provento illecito o il frutto d’una attività illegittima non può dirsi un “impoverimento” per l’assicurato, in virtù del millenario principio dolo petis quod mox restiturus est. Nessuno può pretendere di conservare quel che abbia illegittimamente acquistato, e privarsene non costituisce un “impoverimento” in senso giuridico” Pertanto “non ci si può (…) assicurare contro il rischio di perdere un profitto illecito, dal momento che la perdita di un profitto illecito non costituisce un “danno” in senso giuridico» (Cass. n. 21216 del 5/07/2022). 2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905, 1917 c.c. e del principio indennitario, nonché degli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e dell’art. 1, l. 20 del 14/01/1994, con riferimento all’estensione della copertura assicurativa per la responsabilità erariale e all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 7 di 14 Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto un profilo ulteriore, nonché con riferimento alle condizioni alle quali a tutto voler concedere un risarcimento del danno può assumere una pseudo-valenza restitutoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo contesta, in particolare, che la Corte d’appello non abbia proceduto a verificare, laddove aveva rigettato la domanda di indennizzo: a) che la prestazione lavorativa del MO fosse, in tutto o in parte, mancata;
b) che la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro avesse chiesto di calcolare il valore del suo interesse leso sulla base della differenza di valore tra la prestazione da fornire e l’utilità effettivamente ricevuta;
c) che il contratto di lavoro del MO fosse stato concluso a valori di mercato. 2.1. Il motivo è inammissibile. Lo stabilire se taluno abbia o non abbia lavorato il tempo dovuto o promesso, così come lo stabilire con quale criterio sia stato determinato il suoi compenso, sono altrettanti accertamenti di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede. Nel caso di specie la Corte d’appello ha evidentemente ritenuto di desumere la prova dell’una e dell'altra delle suddette circostanze dalla decisione del giudice contabile, il che ovviamente gli era consentito alla luce del principio per cui le sentenze pronunciate in altri giudizi, ivi comprese quelle pronunciate da giudici appartenenti a differenti plessi giurisdizionali, costituiscono prove atipiche liberamente utilizzabili dal giudice civile (ex multis, da ultimo, Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957). 3. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c., nonché del principio indennitario, e degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., con riferimento all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi è stato R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 8 di 14 condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto il profilo della corretta lettura e interpretazione della menzionata sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Il motivo si incentra sull’errata interpretazione, da parte della Corte d’appello di Venezia, della sentenza della Corte dei Conti n. 407/2014/A poiché la Corte territoriale non aveva applicato correttamente i criteri di cui all’art. 12 preleggi e aveva mancato di riscontrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al secondo motivo di ricorso. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Come già detto (supra, § 1.1), la qualificazione della condanna inflitta dal giudice contabile ad LB MO in termini di “restituzione” o “risarcimento” è irrilevante sul piano del diritto assicurativo. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, il contratto di assicurazione mai potrebbe avere l’effetto ultimo di garantire all’assicurato il prezzo, il profitto od il prodotto di un’attività contra ius. Pertanto, quale che fosse l’interpretazione che volesse recepirsi della sentenza di condanna pronunciata dal giudice contabile, nessuna di esse potrebbe condurre all’esito invocato dal ricorrente. 4. Quarto motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione, mancando una reale motivazione o comunque una motivazione non totalmente illogica e assurda rispetto alla natura restitutoria della condanna risarcitoria inflitta al MO, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il motivo si incentra sulla illogicità e contraddittorietà della sentenza della Corte d’appello a prescindere dagli esiti del giudizio R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 9 di 14 erariale, con conseguente nullità della stessa per mancanza assoluta di idonea motivazione. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la motivazione adottata dalla Corte territoriale è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014) in modo tale che ne risulta esclusa la radicale omissione della motivazione e il vizio di insufficienza e (o) contraddittorietà della motivazione, a seguito delle modifiche, intervenute nell’anno 2012, del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 22/062012, conv. in l. n. 134 del 7/08/2012, non è più utilmente proponibile. 5. Quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia e oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al portato complessivo della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il motivo afferma che la Corte territoriale non avrebbe considerato «moltissimi passaggi salienti della pronuncia» della Corte dei Conti e segnatamente quelli in cui si faceva soprattutto questione della qualità dell’apporto lavorativo di LB MO con riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al direttore generale. 5.1. Il motivo è inammissibile: il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è relativo a un evento in senso storico – naturalistico (da ultimo: Cass. n. 13024 del 26/04/2022) e non può con esso censurarsi surrettiziamente l’interpretazione data dal giudice di merito a un provvedimento di altro giudice che ha oramai, secondo l’ordinamento del plesso giurisdizionale amministrativo – contabile, acquisito autorità di giudicato. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 10 di 14 6. Sesto motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., per totale travisamento della prova, avendo la Corte d’appello erroneamente percepito e comunque travisato la prova, oggetto di discussione in giudizio e decisiva per il suo esito, costituita dalla sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Il motivo censura la sentenza d’appello per avere travisato il contenuto della sentenza del giudice erariale costituente prova della natura risarcitoria della condanna inflitta al MO. 6.1. Il motivo è inammissibile. La censura di cui al combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere utilmente dedotta per contrastare valutazioni fattuali e probatorie del giudice di merito a condizione che non si tratti di mera contrapposizione, come nella specie, di una determinata interpretazione a quella giudiziale, dovendosi comunque escludere la sindacabilità della valutazione dei fatti e delle prove del giudice di merito laddove questa sia una delle possibili valutazioni, ossia non sia del tutto implausibile, il che non è dato riscontrare nel caso in scrutinio. E’, inoltre, opportuno ribadire che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (quale espressione di un orientamento oramai consolidato si veda Cass. n. 26769 del 23/10/2018). R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 11 di 14 7. Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c. e del principio indennitario, nonché degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., così come degli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e dell’art. 1, legge n. 20 del 14/01/1994, con riferimento all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi era stato condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto il profilo della corretta qualificazione – nel silenzio e/o nella contraddittorietà della menzionata sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti – dell’obbligazione risarcitoria del MO, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla sentenza di condanna del giudice erariale affermando che il detto provvedimento giurisdizionale non attribuiva valenza risarcitoria alla condanna. 7.1. Il motivo è infondato, per le stesse ragioni già esposte in relazione ai motivi primo e secondo, rispetto ai quali il settimo motivo di ricorso contiene, in più, soltanto un riferimento all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» che nulla aggiunge al compendio censorio già delineato nel primo e nel secondo motivo e che è già stato ritenuto infondato nella parte di questa motivazione dedicata ai detti motivi. 8. Ottavo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento agli artt. 1905 e 1917 c.c. e al principio indennitario, nonché agli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e all’art. 1, l. 20/1994, così come alla sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 12 di 14 dei Conti, per avere la Corte d’Appello errato a interpretare la – e a intendere la portata della – copertura assicurativa di cui alla polizza n. 1553667 per cui è causa, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Il motivo reitera le censure di cui ai precedenti motivi «anche nella prospettiva delle regole interpretative dei contratti» di cui agli artt. 1362 – 1367 c.c. 8.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi primo, secondo, terzo e settimo. In ogni caso - lo si rileva ad abundantiam - esso sarebbe inammissibile in quanto si pone quale mera contrapposizione, mediante la prospettazione di una diversa interpretazione del provvedimento di condanna del giudice erariale e non in termini di critica articolata e ragionata, fermo restando che l’interpretazione resa dal giudice di merito è vincolata al limite del rispetto della non manifesta implausibilità, limite che, come già evidenziato, non risulta superato nella specie. Il motivo è, inoltre, carente di specificità non specificando, in particolare, quali tra gli artt. 1362 e segg. c.c. sarebbero stati violati da parte della Corte d’appello di Venezia. 9. Nono motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1917, comma 3, c.c., con riferimento alla copertura assicurativa delle spese di lite relative ai giudizi erariali sostenute dal MO, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo afferma che le spese di lite sostenute per i giudizi contabili rientrano nella copertura assicurativa offerta dalla polizza dovendo le spese di lite essere indennizzate dall’assicuratore secondo una prognosi ex ante circa la convenienza della costituzione in un giudizio volto a ottenere il risarcimento del danno e non in base alla circostanza che il giudizio si fosse chiuso con una condanna risarcitoria. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 13 di 14 9.1. Il motivo è infondato: caduto il presupposto della giustificatezza della pretesa all’indennizzo cade anche il diritto al rimborso delle spese di lite. In concreto: esclusa l’operatività della polizza, in quanto non vi è diritto all’indennizzo, cade anche qualsivoglia diritto del MO a ottenere dall’assicuratore il rimborso delle spese giudiziali sostenute per difendersi nel giudizio (nel caso di specie dinanzi al giudice contabile) che ha dato luogo alla condanna restitutoria di quanto indebitamente percepito a titolo retributivo. 10. Decimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla ripartizione delle spese di lite, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo chiede l’applicazione del compensazione delle spese di lite del giudizio di appello e nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, anche di quelle della fase di legittimità. 10.1. Il motivo è inammissibile in quanto il principio di soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello e la compensazione delle spese giudiziale è un potere discrezionale del giudice di merito che deve motivare espressamente, in modo specifico e stringente, solo qualora ritenga di accordarla, mentre è, viceversa, svincolato dall’obbligo di motivazione qualora non ritenga che sussistano ragioni per disporla (Cass. n. 26912 del 26/11/2020). Con riferimento alla parte di motivo relativa alla compensazione delle spese di lite relative al giudizio di cassazione si tratta di un richiesta di un esito sperato sulla base di una supposta novità della questione trattata, ma sul punto non può concordarsi con l’individuazione del detto presupposto per la compensazione, stante il richiamato precedente (nella parte di questa motivazione dedicata al primo e al secondo motivo) di questa Corte. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 14 di 14 11. Il ricorso è, in conclusione, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. AN il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 30/10/2025. Il Consigliere estensore IS AL Il Presidente Marco ET
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 77/2023 depositata il 16/01/2023. Civile Sent. Sez. 3 Num. 33949 Anno 2025 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 24/12/2025 R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 2 di 14 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal Consigliere relatore IS AL;
sentito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale IC Di MA, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni già depositate;
sentito l’Avvocato Andrea Garofalo, per delega dell’Avvocato Luigi Garofalo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito l’Avvocato Lorenzo Locatelli per la Lloyd’s Insurance Company S.A. che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA I) LB MO fu Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (d’ora innanzi, anche solo “Azienda Sanitaria” o “Azienda U.L.S.S.” o “U.L.S.S.”), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, epoca del pensionamento. Dal giugno 2003 assunse anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata “Codivilla Putti” di Cortina d’Ampezzo (BL), esercente attività ospedaliera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e, per il 51%, di proprietà dell’ente sanitario pubblico di Belluno. Al fine di garantirsi da richieste risarcitorie derivanti dalle suddette attività LB MO aveva stipulato diversi contratti di assicurazione della responsabilità civile, per diversi, ma continuativi, periodi di tempo, con gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra. Nel 2014 la competente Sezione Centrale della Corte dei Conti, decidendo in grado di appello, condannò LB MO al risarcimento del danno in favore della USL di Belluno, liquidato in euro 332.489,50. Il giudice contabile ritenne che LB MO, ricoprendo contemporaneamente la carica di direttore generale della ULSS di Belluno e di presidente del consiglio d’amministrazione della Codivilla Putti s.r.l., aveva causato un danno erariale alla p.a., R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 3 di 14 derivante dall’aver preso e (o) omesso decisioni in patente conflitto di interessi. LB MO chiese ai propri assicuratori della responsabilità civile di essere garantito dagli effetti di tale condanna, e ricevuta risposta negativa convenne in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd’s, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennizzo. II) Il Tribunale di Padova accolse la domanda e condannò gli Assicuratori dei Lloyd’s aderenti al Sindacato Bezley’s, che avevano assunto il rischio di cui ai certificati nn. 1380444, 1461864 e 1519658 a pagare 217.000 euro, oltre interessi e rivalutazione dal 29/08/2016, e gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. 1553667 al pagamento di 168.000 euro, sempre oltre interessi e rivalutazione dal 29/08/2016, nonché i detti Assicuratori tutti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 47.501,54. III) Gli Assicuratori dei Lloyd’s impugnarono la sentenza con due distinti atti di appello, uno per le polizze 1380444, 1461864 e 1519658 e l’altro per la polizza 1553667. LB MO si costituì in entrambe le cause d’appello, che vennero successivamente riunite. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 77 del 16/01/2023, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato le domande di LB MO nei confronti di tutti gli Assicuratori dei Lloyd’s originariamente convenuti, gravandolo delle spese di lite. IV) LB MO ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con atto affidato a dieci motivi. Risponde con controricorso la Lloyd’s Insurance Company S.a., con riferimento alla polizza n. 1553667, in quanto dopo la sentenza d’appello le parti raggiunsero una transazione relativamente ad alcuni contratti di assicurazione ossia quelli di cui ai nn. 1380444, 1461864 e 1519658, riconducibili, come sopra già scritto, al Sindacato Bezley’s. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 4 di 14 La Willis Italia s.p.a., il Fallimento Assidoge s.r.l. in liquidazione, l’Assigeco s.r.l., e gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio dei certificati nn. 1380444, 1461864 e 1519658. Sono rimasti intimati. All’udienza pubblica del 30/12/2025 la causa, previo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale e delle memorie di entrambe le parti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ragioni della decisione, partitamente esposte in relazione a ciascun motivo di ricorso, sono le seguenti. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c., nonché del principio indennitario, con riferimento all’estensione della copertura assicurativa per la responsabilità erariale e all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Deduce il ricorrente che: a) egli fu condannato a risarcire un danno, non a restituire un indebito;
b) coprendo la polizza la responsabilità civile dell’assicurato per “perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione”, tale ampia previsione doveva ritenersi inclusiva del danno che egli fu in concreto condannato a risarcire;
c) ergo, il giudizio con cui la Corte d’appello ha rigettato la sua domanda invocando il principio indennitario (ovvero il principio per cui il contratto di assicurazione contro i danni può avere solo lo scopo de damno vitando, non de lucro captando) fu giuridicamente erroneo, perché arricchimento non può esservi se l’assicurato pretende di essere tenuto indenne dalle conseguenze di un danno causato a terzi. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 5 di 14 Aggiunge ad abundantiam che anche l’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali, ha qualificato l’importo da lui versato all’erario come “risarcimento” e non come “restituzione di indebito”, negandone perciò la detraibilità dal reddito imponibile 1.1. Il motivo è infondato. LB MO fu condannato dal giudice contabile a risarcire un danno consistito nell’avere erogato una prestazione lavorativa in favore della USL “inferiore per quantità e qualità” a quella dovuta, a causa dell’assunzione del doppio incarico. La ratio decidendi sottesa dalla decisione contabile appare a questa Corte inequivoca: sottrarre tempo al lavoro principale per svolgerne un secondo costituisce un pregiudizio per il datore di lavoro, il quale a fronte del compenso pagato riceve una prestazione lavorativa ridotta. La Corte territoriale ha esattamente còlto questo aspetto, e ritenuto che la ULS di Belluno avesse subìto un danno patrimoniale pari all’eccedenza dello stipendio versato ad LB MO rispetto al suo effettivo impegno lavorativo, necessariamente ridotto in considerazione del contemporaneo incarico presso la struttura sanitaria convenzionata Codivilla – Putti. Ora, se in un rapporto sinallagmatico taluno paga il dovuto per ricevere in cambio meno del dovuto, non si dirà che è stato pagato un indebito, ma che vi è stato inadempimento di uno degli obbligati. E la conseguenza dell’inadempimento è, per l’appunto, il risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). Sicché, al di là delle espressioni usate dalla sentenza impugnata ed enfatizzate dalla difesa del ricorrente (“risarcire”, “restituire”), la sostanza della vicenda non cambia: in punto di fatto il giudice di merito ha accertato (con valutazione qui non sindacabile) che la ULSS di Belluno ha pagato una prestazione che non ha ricevuto, ed R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 6 di 14 LB MO - specularmente - ha ricevuto un corrispettivo per una prestazione che non ha reso. A petto di questa situazione di fatto, obbligare l’assicuratore della responsabilità civile a manlevare l’assicurato dalle pretese della ULSS di Belluno avrebbe l’effetto di garantire all’assicurato la conservazione del corrispettivo ricevuto per un lavoro non svolto. Il che, a sua volta, significa una cosa sola: che, una volta pagato l’indennizzo da parte dell’assicuratore, l’assicurato verrebbe a trovarsi in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato, se l’inadempimento (e il conseguente danno) non si fosse verificato. 1.2. Il motivo va dunque rigettato in virtù del principio, già affermato da questa Corte in fattispecie analoga, e giustamente richiamato dal Pubblico Ministero delle sue conclusioni, secondo cui “l’obbligo di restituire un provento illecito o il frutto d’una attività illegittima non può dirsi un “impoverimento” per l’assicurato, in virtù del millenario principio dolo petis quod mox restiturus est. Nessuno può pretendere di conservare quel che abbia illegittimamente acquistato, e privarsene non costituisce un “impoverimento” in senso giuridico” Pertanto “non ci si può (…) assicurare contro il rischio di perdere un profitto illecito, dal momento che la perdita di un profitto illecito non costituisce un “danno” in senso giuridico» (Cass. n. 21216 del 5/07/2022). 2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905, 1917 c.c. e del principio indennitario, nonché degli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e dell’art. 1, l. 20 del 14/01/1994, con riferimento all’estensione della copertura assicurativa per la responsabilità erariale e all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 7 di 14 Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto un profilo ulteriore, nonché con riferimento alle condizioni alle quali a tutto voler concedere un risarcimento del danno può assumere una pseudo-valenza restitutoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo contesta, in particolare, che la Corte d’appello non abbia proceduto a verificare, laddove aveva rigettato la domanda di indennizzo: a) che la prestazione lavorativa del MO fosse, in tutto o in parte, mancata;
b) che la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro avesse chiesto di calcolare il valore del suo interesse leso sulla base della differenza di valore tra la prestazione da fornire e l’utilità effettivamente ricevuta;
c) che il contratto di lavoro del MO fosse stato concluso a valori di mercato. 2.1. Il motivo è inammissibile. Lo stabilire se taluno abbia o non abbia lavorato il tempo dovuto o promesso, così come lo stabilire con quale criterio sia stato determinato il suoi compenso, sono altrettanti accertamenti di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede. Nel caso di specie la Corte d’appello ha evidentemente ritenuto di desumere la prova dell’una e dell'altra delle suddette circostanze dalla decisione del giudice contabile, il che ovviamente gli era consentito alla luce del principio per cui le sentenze pronunciate in altri giudizi, ivi comprese quelle pronunciate da giudici appartenenti a differenti plessi giurisdizionali, costituiscono prove atipiche liberamente utilizzabili dal giudice civile (ex multis, da ultimo, Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957). 3. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c., nonché del principio indennitario, e degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., con riferimento all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi è stato R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 8 di 14 condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto il profilo della corretta lettura e interpretazione della menzionata sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Il motivo si incentra sull’errata interpretazione, da parte della Corte d’appello di Venezia, della sentenza della Corte dei Conti n. 407/2014/A poiché la Corte territoriale non aveva applicato correttamente i criteri di cui all’art. 12 preleggi e aveva mancato di riscontrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al secondo motivo di ricorso. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Come già detto (supra, § 1.1), la qualificazione della condanna inflitta dal giudice contabile ad LB MO in termini di “restituzione” o “risarcimento” è irrilevante sul piano del diritto assicurativo. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, il contratto di assicurazione mai potrebbe avere l’effetto ultimo di garantire all’assicurato il prezzo, il profitto od il prodotto di un’attività contra ius. Pertanto, quale che fosse l’interpretazione che volesse recepirsi della sentenza di condanna pronunciata dal giudice contabile, nessuna di esse potrebbe condurre all’esito invocato dal ricorrente. 4. Quarto motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione, mancando una reale motivazione o comunque una motivazione non totalmente illogica e assurda rispetto alla natura restitutoria della condanna risarcitoria inflitta al MO, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il motivo si incentra sulla illogicità e contraddittorietà della sentenza della Corte d’appello a prescindere dagli esiti del giudizio R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 9 di 14 erariale, con conseguente nullità della stessa per mancanza assoluta di idonea motivazione. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la motivazione adottata dalla Corte territoriale è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014) in modo tale che ne risulta esclusa la radicale omissione della motivazione e il vizio di insufficienza e (o) contraddittorietà della motivazione, a seguito delle modifiche, intervenute nell’anno 2012, del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 22/062012, conv. in l. n. 134 del 7/08/2012, non è più utilmente proponibile. 5. Quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia e oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al portato complessivo della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il motivo afferma che la Corte territoriale non avrebbe considerato «moltissimi passaggi salienti della pronuncia» della Corte dei Conti e segnatamente quelli in cui si faceva soprattutto questione della qualità dell’apporto lavorativo di LB MO con riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al direttore generale. 5.1. Il motivo è inammissibile: il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è relativo a un evento in senso storico – naturalistico (da ultimo: Cass. n. 13024 del 26/04/2022) e non può con esso censurarsi surrettiziamente l’interpretazione data dal giudice di merito a un provvedimento di altro giudice che ha oramai, secondo l’ordinamento del plesso giurisdizionale amministrativo – contabile, acquisito autorità di giudicato. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 10 di 14 6. Sesto motivo: nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., per totale travisamento della prova, avendo la Corte d’appello erroneamente percepito e comunque travisato la prova, oggetto di discussione in giudizio e decisiva per il suo esito, costituita dalla sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Il motivo censura la sentenza d’appello per avere travisato il contenuto della sentenza del giudice erariale costituente prova della natura risarcitoria della condanna inflitta al MO. 6.1. Il motivo è inammissibile. La censura di cui al combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere utilmente dedotta per contrastare valutazioni fattuali e probatorie del giudice di merito a condizione che non si tratti di mera contrapposizione, come nella specie, di una determinata interpretazione a quella giudiziale, dovendosi comunque escludere la sindacabilità della valutazione dei fatti e delle prove del giudice di merito laddove questa sia una delle possibili valutazioni, ossia non sia del tutto implausibile, il che non è dato riscontrare nel caso in scrutinio. E’, inoltre, opportuno ribadire che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (quale espressione di un orientamento oramai consolidato si veda Cass. n. 26769 del 23/10/2018). R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 11 di 14 7. Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c. e del principio indennitario, nonché degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., così come degli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e dell’art. 1, legge n. 20 del 14/01/1994, con riferimento all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il MO di quanto questi era stato condannato a pagare in forza della sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto il profilo della corretta qualificazione – nel silenzio e/o nella contraddittorietà della menzionata sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti – dell’obbligazione risarcitoria del MO, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla sentenza di condanna del giudice erariale affermando che il detto provvedimento giurisdizionale non attribuiva valenza risarcitoria alla condanna. 7.1. Il motivo è infondato, per le stesse ragioni già esposte in relazione ai motivi primo e secondo, rispetto ai quali il settimo motivo di ricorso contiene, in più, soltanto un riferimento all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» che nulla aggiunge al compendio censorio già delineato nel primo e nel secondo motivo e che è già stato ritenuto infondato nella parte di questa motivazione dedicata ai detti motivi. 8. Ottavo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento agli artt. 1905 e 1917 c.c. e al principio indennitario, nonché agli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e all’art. 1, l. 20/1994, così come alla sentenza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 12 di 14 dei Conti, per avere la Corte d’Appello errato a interpretare la – e a intendere la portata della – copertura assicurativa di cui alla polizza n. 1553667 per cui è causa, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Il motivo reitera le censure di cui ai precedenti motivi «anche nella prospettiva delle regole interpretative dei contratti» di cui agli artt. 1362 – 1367 c.c. 8.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi primo, secondo, terzo e settimo. In ogni caso - lo si rileva ad abundantiam - esso sarebbe inammissibile in quanto si pone quale mera contrapposizione, mediante la prospettazione di una diversa interpretazione del provvedimento di condanna del giudice erariale e non in termini di critica articolata e ragionata, fermo restando che l’interpretazione resa dal giudice di merito è vincolata al limite del rispetto della non manifesta implausibilità, limite che, come già evidenziato, non risulta superato nella specie. Il motivo è, inoltre, carente di specificità non specificando, in particolare, quali tra gli artt. 1362 e segg. c.c. sarebbero stati violati da parte della Corte d’appello di Venezia. 9. Nono motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1917, comma 3, c.c., con riferimento alla copertura assicurativa delle spese di lite relative ai giudizi erariali sostenute dal MO, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo afferma che le spese di lite sostenute per i giudizi contabili rientrano nella copertura assicurativa offerta dalla polizza dovendo le spese di lite essere indennizzate dall’assicuratore secondo una prognosi ex ante circa la convenienza della costituzione in un giudizio volto a ottenere il risarcimento del danno e non in base alla circostanza che il giudizio si fosse chiuso con una condanna risarcitoria. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 13 di 14 9.1. Il motivo è infondato: caduto il presupposto della giustificatezza della pretesa all’indennizzo cade anche il diritto al rimborso delle spese di lite. In concreto: esclusa l’operatività della polizza, in quanto non vi è diritto all’indennizzo, cade anche qualsivoglia diritto del MO a ottenere dall’assicuratore il rimborso delle spese giudiziali sostenute per difendersi nel giudizio (nel caso di specie dinanzi al giudice contabile) che ha dato luogo alla condanna restitutoria di quanto indebitamente percepito a titolo retributivo. 10. Decimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla ripartizione delle spese di lite, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il motivo chiede l’applicazione del compensazione delle spese di lite del giudizio di appello e nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, anche di quelle della fase di legittimità. 10.1. Il motivo è inammissibile in quanto il principio di soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello e la compensazione delle spese giudiziale è un potere discrezionale del giudice di merito che deve motivare espressamente, in modo specifico e stringente, solo qualora ritenga di accordarla, mentre è, viceversa, svincolato dall’obbligo di motivazione qualora non ritenga che sussistano ragioni per disporla (Cass. n. 26912 del 26/11/2020). Con riferimento alla parte di motivo relativa alla compensazione delle spese di lite relative al giudizio di cassazione si tratta di un richiesta di un esito sperato sulla base di una supposta novità della questione trattata, ma sul punto non può concordarsi con l’individuazione del detto presupposto per la compensazione, stante il richiamato precedente (nella parte di questa motivazione dedicata al primo e al secondo motivo) di questa Corte. R.g. n. 8363 del 2023 P.U. 30/10/2025; estensore: C. AL Pag. 14 di 14 11. Il ricorso è, in conclusione, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. AN il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 30/10/2025. Il Consigliere estensore IS AL Il Presidente Marco ET