TRIB
Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso iscritto al n. 444 /2025 R.G. A.C. e proposto da Parte_1
, nato l' 08/05/2004 , in BANGLADESH , rappresentato e difeso dall' Avv.
[...]
FAIELLA MATTIA , visto l'art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008; considerata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della
Commissione Territoriale che ha rigettato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28 ter, lett. b) del D. Lgs 25/2008, la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;
ritenuto che ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 del D. Lgs 25/2008 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrono gravi e circostan- ziate ragioni;
ritenuto che la competente Commissione Territoriale non ha depositato note difensive;
ritenuto che la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente è stata esaminata dalla Commissione Territoriale con procedura ordinaria e non accolta per manifesta infondatezza provenendo il richiedente da Paese d'origine sicuro;
ritenuto che il Bangladesh rientra nell'elenco dei Paesi d'origine sicuri per effetto del
D.L. 158/2024;
considerato che
la Corte Regolatrice nel suo massimo consesso a tal riguardo ha affermato il principio secondo cui : “In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provve- dimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il ricono-
scimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento
impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta
procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata
rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura
ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provve- dimento della Commissione Territoriale” (cfr. Cass. Civ. n. 11399/2024); ritenuto che la Commissione Territoriale ha esaminato la domanda di protezione inter- nazionale con procedura ordinaria ritenendo detta domanda manifestamente infondata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, comma 1 lettera b bis) e 28 ter, comma 1, lett.b) del D. Lgs 25/2008 in quanto il richiedente proviene da un Paese designato d'ori- gine sicura;
ritenuto che
parte ricorrente ha eccepito l'incongruenza della decisione adottata dalla
Commissione Territoriale che pur avendo esaminato la domanda di protezione interna- zionale con procedura ordinaria non l'ha accolta per manifesta infondatezza in quanto proveniente da Paese sicuro;
ritenuto, tuttavia, che tale decisione ha come suo presupposto l'applicazione della pro- cedura accelerata, siccome previsto dall'art. 28 bis del D. Lgs 25/2008 mentre, nel caso di specie la domanda è stata esplicitamente decisa dalla Commissione Territoriale con procedura ordinaria con conseguente ripristino, in ossequio al principio affermato dalla Corte Regolatrice, della sospensione automatica del provvedimento della stessa
Commissione per effetto della proposizione del ricorso giurisdizionale;
P.Q.M.
Dichiara la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedi-
mento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione In-
ternazionale di Catania notificato nei confronti di , nato il Parte_1
08/05/2004 , in BANGLADESH.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso iscritto al n. 444 /2025 R.G. A.C. e proposto da Parte_1
, nato l' 08/05/2004 , in BANGLADESH , rappresentato e difeso dall' Avv.
[...]
FAIELLA MATTIA , visto l'art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008; considerata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della
Commissione Territoriale che ha rigettato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 28 ter, lett. b) del D. Lgs 25/2008, la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente;
ritenuto che ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 del D. Lgs 25/2008 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrono gravi e circostan- ziate ragioni;
ritenuto che la competente Commissione Territoriale non ha depositato note difensive;
ritenuto che la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente è stata esaminata dalla Commissione Territoriale con procedura ordinaria e non accolta per manifesta infondatezza provenendo il richiedente da Paese d'origine sicuro;
ritenuto che il Bangladesh rientra nell'elenco dei Paesi d'origine sicuri per effetto del
D.L. 158/2024;
considerato che
la Corte Regolatrice nel suo massimo consesso a tal riguardo ha affermato il principio secondo cui : “In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provve- dimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il ricono-
scimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento
impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta
procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata
rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura
ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provve- dimento della Commissione Territoriale” (cfr. Cass. Civ. n. 11399/2024); ritenuto che la Commissione Territoriale ha esaminato la domanda di protezione inter- nazionale con procedura ordinaria ritenendo detta domanda manifestamente infondata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, comma 1 lettera b bis) e 28 ter, comma 1, lett.b) del D. Lgs 25/2008 in quanto il richiedente proviene da un Paese designato d'ori- gine sicura;
ritenuto che
parte ricorrente ha eccepito l'incongruenza della decisione adottata dalla
Commissione Territoriale che pur avendo esaminato la domanda di protezione interna- zionale con procedura ordinaria non l'ha accolta per manifesta infondatezza in quanto proveniente da Paese sicuro;
ritenuto, tuttavia, che tale decisione ha come suo presupposto l'applicazione della pro- cedura accelerata, siccome previsto dall'art. 28 bis del D. Lgs 25/2008 mentre, nel caso di specie la domanda è stata esplicitamente decisa dalla Commissione Territoriale con procedura ordinaria con conseguente ripristino, in ossequio al principio affermato dalla Corte Regolatrice, della sospensione automatica del provvedimento della stessa
Commissione per effetto della proposizione del ricorso giurisdizionale;
P.Q.M.
Dichiara la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedi-
mento reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione In-
ternazionale di Catania notificato nei confronti di , nato il Parte_1
08/05/2004 , in BANGLADESH.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata