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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1523/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2776/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152015961 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6376/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti: per l'appellante: a) in via principale nel merito, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 152015961 del 18.07.2023 emesso dal Comune di Pomigliano d'Arco, per il decorso del termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione del diritto del resistente Ente alla esazione della Tari per l'anno 2015 e la inesigibilità dei crediti portati dall' atto di accertamento opposto. b) condannare il Comune di Pomigliano d'Arco al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e come da nota versata in atti.
Per l'appellato Comune di Pomigliano d'Arco: 1) Voglia confermare la sentenza di I Grado, rigettare il ricorso in oggetto perché inammissibile ed infondato, rigettando integralmente le richieste di controparte, affermando la legittimità della pretesa dell'Ente, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 15095/13/2024, emessa dalla Corte Tributaria di Primo Grado di Napoli depositata il 4.11.2024 , che ha respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento notificatogli il 2 novembre 2023, per mancato pagamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) relativa all'anno 2015 per il pagamento della complessiva somma di € 613,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Lamenta l'appellante la erroneità del percorso argomentativo del primo giudice avendo egli eccepito la sola decadenza, che non è soggetta ad interruzione, e avendo dedotto che il termine decadenziale decorreva dall'anno di imposta, ossia dal 2015. Illegittimamente il primo giudice, secondo l'appellante, aveva invece considerato interrotta la decadenza e ritenuto valido l'avviso di accertamento esecutivo impugnato facendo indebita confusione tra decadenza ed prescrizione. Rimarca, l'appellante, l'insostituibilità dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006. Conclude per la riforma della gravata sentenza e la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo per decorso del termine di decadenza quinquennale e di estinzione del diritto del resistente Ente alla esazione della Tari per l'anno 2015 e, dunque, la inesigibilità dei crediti portati dall' atto di accertamento opposto. L'appellato Comune ha depositato controdeduzioni, insistendo per la reiezione dell'appello col favore delle spese. L'appellante ha depositato memorie illustrative in data 7.10.2025 All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'unico tema rilevante concerne la decadenza e la portata del sollecito/avviso di pagamento
. Come esattamente rimarcato dall'appellante, la prescrizione e la decadenza, sono istituti differenti assoggettati a regimi differenti, soprattutto perché, solo nel primo caso opera l'interruzione che è esclusa ex lege per la seconda. Sotto altro profilo , la prescrizione può intervenire soltanto dopo che il diritto all'esazione è sorto, semprechè non si sia estinto per decadenza.
A questo riguardo è utile ricordare con Cassazione civile sez. trib., 19/07/2023, n.21423
“…. l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di rel S. Billi che decadenza (v. anche punto 2 della presente motivazione), insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario. Ai fini del rispetto di tale termine, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. 6 - 5, n. 9749/2018, Rv. 647734 - 01). Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in materia tributaria, il termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva (Cass. Sez. 5, n. 12838/2022, Rv. 664499 - 01, Cass. Sez. 5, n. 556/2016, Rv. 638661 - 01, in tema di omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio). Nel caso in esame si controverte su di un atto di accertamento e non di riscossione e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione in quella di decadenza, avendo il ricorrente mosso doglianze che attenevano alla tempestività dell'azione promossa dall'ente impositore, sottoposta ad un termine di decadenza per il suo esercizio.
Nel caso in esame, l'aver riconosciuto portata interruttiva all'avviso di pagamento ( questa è la denominazione dell'atto) notificato il 23.12.2020 è affermazione non conforme a legge nè alla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, n.35800 a proposito del sollecito di pagamento ( assimilabile senz'altro all'avviso di Il sollecito di pagamento ….. non rientra nell'elenco tassativo degli atti pagamento) : “ impugnabili avanti al giudice tributario così come previsti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Se è vero che tale circostanza non ne impediva comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituiva una "facoltà", e non (diversamente da quanto enunciato dal giudice di appello) un "onere" per la contribuente;
con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comportava, a carico di quest'ultima, la ravvisata decadenza o preclusione. Questa, infatti, aveva facoltà di attendere che la pretesa in questione le venisse inoltrata attraverso uno degli atti "tipici" di cui all'art. 19 cit. (segnatamente, un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione Tarsu/Tia emersi in assenza di dichiarazione iniziale della contribuente, ovvero in difformità da quest'ultima); oppure, alternativamente, di impugnare la cartella che le venisse notificata senza pregressa notificazione di altro atto. Evenienza, quest'ultima, che si è appunto verificata;
con la conseguenza che l'impugnazione della intimazione di pagamento qui proposta dalla contribuente non poteva ritenersi limitata ai vizi propri della cartella stessa, bensì estesa anche al fondamento della pretesa impositiva. Si è affermato più volte che "in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo (nella specie, la cartella di pagamento)" (Cass. ord. 14675/16; n. 11471/2018). Ancorché la prima pronuncia si riferisse a fattispecie di pregressa notificazione di fattura, e non di diffida di pagamento, il principio da essa affermato si attaglia altresì alla fattispecie qui in esame;
appunto connotata dalla mancanza di un atto impositivo rientrante nel novero di quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 cit.. Con la conseguenza che, omessa l'impugnazione della diffida, non era alla Arciconfraternita preclusa l'impugnazione - nel merito - della cartella successivamente emessa, e costituente "primo" atto tipico di imposizione Ha osservato Cass. 2616/15 che: "in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19" (in termini, anche Cass. ord.26129/17 ed altre). ( conforme da ultimo Cassazione civile sez. trib., 05/11/2025, n. 29317 su avviso di pagamento).
Ne deriva che il contribuente non aveva alcun onere di impugnare l'avviso di pagamento, sicchè nessuna pretesa si è cristallizzata . L'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato, notificato il 2.11.2023 è invece atto impugnabile e sul punto è stata fondatamente eccepita la decadenza poiché in relazione all'anno 2015 la potestà accertativa si è estinta.
In materia opera l'art.1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ( Finanziaria 2007) secondo cui : 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (1).
Il Collegio reputa, dunque, di riformare la sentenza gravata e di annullare l'atto impositivo .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi per entrambi i gradi l'unicità della questione per entrambi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in complessivi € 230,00 e per il secondo grado in € 250,00 oltre rimborso spese generali iva cpa come per legge. Napoli lì 21 ottobre 2025 Il Presidente
Mauro De Luca Il relatore
ND NT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2776/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152015961 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6376/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti: per l'appellante: a) in via principale nel merito, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 152015961 del 18.07.2023 emesso dal Comune di Pomigliano d'Arco, per il decorso del termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione del diritto del resistente Ente alla esazione della Tari per l'anno 2015 e la inesigibilità dei crediti portati dall' atto di accertamento opposto. b) condannare il Comune di Pomigliano d'Arco al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e come da nota versata in atti.
Per l'appellato Comune di Pomigliano d'Arco: 1) Voglia confermare la sentenza di I Grado, rigettare il ricorso in oggetto perché inammissibile ed infondato, rigettando integralmente le richieste di controparte, affermando la legittimità della pretesa dell'Ente, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 15095/13/2024, emessa dalla Corte Tributaria di Primo Grado di Napoli depositata il 4.11.2024 , che ha respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento notificatogli il 2 novembre 2023, per mancato pagamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) relativa all'anno 2015 per il pagamento della complessiva somma di € 613,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Lamenta l'appellante la erroneità del percorso argomentativo del primo giudice avendo egli eccepito la sola decadenza, che non è soggetta ad interruzione, e avendo dedotto che il termine decadenziale decorreva dall'anno di imposta, ossia dal 2015. Illegittimamente il primo giudice, secondo l'appellante, aveva invece considerato interrotta la decadenza e ritenuto valido l'avviso di accertamento esecutivo impugnato facendo indebita confusione tra decadenza ed prescrizione. Rimarca, l'appellante, l'insostituibilità dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006. Conclude per la riforma della gravata sentenza e la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo per decorso del termine di decadenza quinquennale e di estinzione del diritto del resistente Ente alla esazione della Tari per l'anno 2015 e, dunque, la inesigibilità dei crediti portati dall' atto di accertamento opposto. L'appellato Comune ha depositato controdeduzioni, insistendo per la reiezione dell'appello col favore delle spese. L'appellante ha depositato memorie illustrative in data 7.10.2025 All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. L'unico tema rilevante concerne la decadenza e la portata del sollecito/avviso di pagamento
. Come esattamente rimarcato dall'appellante, la prescrizione e la decadenza, sono istituti differenti assoggettati a regimi differenti, soprattutto perché, solo nel primo caso opera l'interruzione che è esclusa ex lege per la seconda. Sotto altro profilo , la prescrizione può intervenire soltanto dopo che il diritto all'esazione è sorto, semprechè non si sia estinto per decadenza.
A questo riguardo è utile ricordare con Cassazione civile sez. trib., 19/07/2023, n.21423
“…. l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di rel S. Billi che decadenza (v. anche punto 2 della presente motivazione), insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario. Ai fini del rispetto di tale termine, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. 6 - 5, n. 9749/2018, Rv. 647734 - 01). Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in materia tributaria, il termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva (Cass. Sez. 5, n. 12838/2022, Rv. 664499 - 01, Cass. Sez. 5, n. 556/2016, Rv. 638661 - 01, in tema di omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio). Nel caso in esame si controverte su di un atto di accertamento e non di riscossione e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione in quella di decadenza, avendo il ricorrente mosso doglianze che attenevano alla tempestività dell'azione promossa dall'ente impositore, sottoposta ad un termine di decadenza per il suo esercizio.
Nel caso in esame, l'aver riconosciuto portata interruttiva all'avviso di pagamento ( questa è la denominazione dell'atto) notificato il 23.12.2020 è affermazione non conforme a legge nè alla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, n.35800 a proposito del sollecito di pagamento ( assimilabile senz'altro all'avviso di Il sollecito di pagamento ….. non rientra nell'elenco tassativo degli atti pagamento) : “ impugnabili avanti al giudice tributario così come previsti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Se è vero che tale circostanza non ne impediva comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituiva una "facoltà", e non (diversamente da quanto enunciato dal giudice di appello) un "onere" per la contribuente;
con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comportava, a carico di quest'ultima, la ravvisata decadenza o preclusione. Questa, infatti, aveva facoltà di attendere che la pretesa in questione le venisse inoltrata attraverso uno degli atti "tipici" di cui all'art. 19 cit. (segnatamente, un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione Tarsu/Tia emersi in assenza di dichiarazione iniziale della contribuente, ovvero in difformità da quest'ultima); oppure, alternativamente, di impugnare la cartella che le venisse notificata senza pregressa notificazione di altro atto. Evenienza, quest'ultima, che si è appunto verificata;
con la conseguenza che l'impugnazione della intimazione di pagamento qui proposta dalla contribuente non poteva ritenersi limitata ai vizi propri della cartella stessa, bensì estesa anche al fondamento della pretesa impositiva. Si è affermato più volte che "in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo (nella specie, la cartella di pagamento)" (Cass. ord. 14675/16; n. 11471/2018). Ancorché la prima pronuncia si riferisse a fattispecie di pregressa notificazione di fattura, e non di diffida di pagamento, il principio da essa affermato si attaglia altresì alla fattispecie qui in esame;
appunto connotata dalla mancanza di un atto impositivo rientrante nel novero di quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 cit.. Con la conseguenza che, omessa l'impugnazione della diffida, non era alla Arciconfraternita preclusa l'impugnazione - nel merito - della cartella successivamente emessa, e costituente "primo" atto tipico di imposizione Ha osservato Cass. 2616/15 che: "in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19" (in termini, anche Cass. ord.26129/17 ed altre). ( conforme da ultimo Cassazione civile sez. trib., 05/11/2025, n. 29317 su avviso di pagamento).
Ne deriva che il contribuente non aveva alcun onere di impugnare l'avviso di pagamento, sicchè nessuna pretesa si è cristallizzata . L'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato, notificato il 2.11.2023 è invece atto impugnabile e sul punto è stata fondatamente eccepita la decadenza poiché in relazione all'anno 2015 la potestà accertativa si è estinta.
In materia opera l'art.1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ( Finanziaria 2007) secondo cui : 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (1).
Il Collegio reputa, dunque, di riformare la sentenza gravata e di annullare l'atto impositivo .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi per entrambi i gradi l'unicità della questione per entrambi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in complessivi € 230,00 e per il secondo grado in € 250,00 oltre rimborso spese generali iva cpa come per legge. Napoli lì 21 ottobre 2025 Il Presidente
Mauro De Luca Il relatore
ND NT