Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto dalla Stargreen S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Orazio Abbamonte, PEC orazioabbamonte@pec.giuffre.it, e Giampaolo Brienza, PEC brienza.giampaolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Comune di Pietragalla, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Regionale per l’Ambiente della Basilicata (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (EGRIB), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-Associazione Imprese San Nicola, in persona del legale rappresentante p.t., e Pastificio De Sortis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Lorenzo Bimbi, PEC avv.lorenzobimbi@pec.it, domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Comitato contro lo stoccaggio di Umido a San Nicola di Pietragalla, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-Associazione La Gorgone di Monte Porretta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
-del verbale della Conferenza di servizi del 14.11.2024, con il quale si è espressa negativamente, con riferimento alla domanda della Stragreen S.r.l. del 3.2.2022, volta ad ottenere l’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nella Zona Industriale San Nicola del Comune di Pietragalla di un impianto di trattamento della frazione organica e secca dei rifiuti solidi urbani;
-della Determinazione n. 135 del 30.1.2025, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha emanato, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, L. n. 241/1990, il provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di servizi e di rigetto della predetta domanda;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’Associazione Imprese San Nicola e del Pastificio De Sortis S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. SQ AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con domanda del 3.2.2022 la Stragreen S.r.l. ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nella Zona Industriale San Nicola del Comune di Pietragalla di un impianto di trattamento della frazione organica e secca dei rifiuti solidi urbani.
Il Dirigente dell’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha indetto una Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, la quale:
- nella riunione del 23.5.2023, dopo aver rilevato il parere negativo del Comune di Pietragalla per l’incompatibilità urbanistica del progetto, ha dovuto invitare tutti gli altri Enti in ambito urbanistico;
- nella riunione del 14.5.2024 ha chiesto alla Stargreen S.r.l. chiarimenti con riferimento alla presenza di beni monumentali e recettori sensibili e le integrazioni documentali, richieste dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo per il rilascio del parere geologico;
- dopo la conclusione del procedimento, attivato dall’Associazione Imprese San Nicola con l’istanza di accesso agli atti del procedimento del 29.5.2024, le osservazioni di tale Associazione del 15.7.2024, il deposito, in data 18.7.2024, da parte della Stragreen S.r.l. dei documenti richiesti nella predetta riunione del 14.5.2024 e l’accoglimento di altre istanze di accesso, presentati da altri operatori economici, nella riunione del 19.9.2024 è emerso che il progettato impianto di trattamento rifiuti non poteva essere autorizzato, perché era stato localizzato ad una distanza di 720 m. dalla Zona SIC/ZPS “Torrente Rosso”, istituita con Del. G.R. n. 511 del 10.8.2023, inferiore a quella minima di 1 Km., prevista dall’Allegato A alla L.R. n. 35/2018 per tutti gli impianti di trattamento rifiuti, eccetto i Centri comunali di raccolta rifiuti;
- tenuto conto della nota dell’Ufficio regionale Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del 22.10.2024, nella riunione del 14.11.2024 è stato statuito che il predetto vincolo impediva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006.
Pertanto, con Determinazione n. 135 del 30.1.2025 il Dirigente dell’Ufficio regionale Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione Basilicata ha emanato, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, L. n. 241/1990, il provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di servizi e di rigetto della predetta domanda, richiamando il predetto verbale della Conferenza di servizi del 14.11.2024.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 17.2.2025, la Stargreen S.r.l. ha impugnato la predetta Determinazione n. 135 del 30.1.2025 ed il suddetto verbale della Conferenza di servizi del 14.11.2024, deducendo che il procedimento, attivato con la domanda di autorizzazione ex art. 208 D.Lg.vo n. 152/2006 del 3.2.2022, avrebbe dovuto essere concluso entro 180 giorni, cioè entro il 2.8.2022, perciò prima della Del. G.R. n. 511 del 10.8.2023, di istituzione della Zona SIC/ZPS “Torrente Rosso”.
Il ritardo di circa un anno, imputabile secondo la parte ricorrente alla P.A., avrebbe comportato che l’adozione del provvedimento finale sarebbe intervenuta dopo l’introduzione del vincolo preclusivo alla conclusione, in senso favorevole, del procedimento.
La ricorrente ha dedotto che nel caso di specie si sarebbe dovuto tener conto che era stato già accertata la conformità dell’intervento con la disciplina del PRGR quando, nel 2020, tale accertamento era stato preventivamente disposto, ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 35/2018: tale disposizione, infatti, prevede che prima di avviare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 D.lgs. n. 152/2006, debba essere verificata la compatibilità dell’intervento in progetto con le previsione recate dal PRGR.
Secondo la ricorrente, tale accertamento dovrebbe essere inteso come “definitivo” esaurendo la fase di compatibilità con la pianificazione: se così non fosse, tale verifica preliminare non avrebbe alcun senso, potendo essere posta nel nulla in una fase successiva in danno dell’imprenditore che ha già sostenuto spese per il progetto e l’investimento.
La ricorrente ha quindi dedotto che il grave e, a suo dire, ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento (682 giorni rispetto al limite legale di 180 giorni) non potrebbe tornare a detrimento dell’effettività della realizzazione del progetto che aveva già superato la fase preliminare di verifica di compatibilità.
Pertanto, secondo la ricorrente, non vi sarebbero preclusioni al riconoscimento in forma specifica del diritto, in quanto ove il procedimento si fosse concluso nel termine di 180 giorni previsto dalla legge, non vi sarebbero state preclusioni alla coesistenza tra l’attività del FORSU e la zona protetta, potendosi prevedere qualche prescrizione a tutela di un potenziale rischio di interferenza.
La ricorrente ha quindi aggiunto che, qualora la domanda di annullamento fosse rigettata, residuerebbe la sola domanda risarcitoria per equivalente, che però, non sarebbe per essa soddisfacente.
Con atto notificato il 18.4.2025, l’Associazione Imprese San Nicola ed il Pastificio De Sortis S.r.l. hanno chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Con atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm., notificato il 2.5.2025 e depositato il 6.5.2025, la Stargreen S.r.l. ha chiesto la prosecuzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata, l’Associazione Imprese San Nicola ed il Pastificio De Sortis S.r.l., sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive tesi.
All’Udienza Pubblica del 3.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Tenuto conto dell’infondatezza nel merito, si prescinde dall’inammissibilità dell’atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm. del ricorrente, in quanto non è stato effettuato secondo le modalità prescritte dall’art. 48, comma 1, cod. proc. amm., il quale, come il previgente art. 10, comma 1, DPR n. 1199/1971, statuisce che “il giudizio segue dinanzi al TAR se il ricorrente, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa Segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle parti”; nel caso di specie, infatti, la società ricorrente ha prima notificato l’atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm. in data 2.5.2025 e poi l’ha depositato in data 6.5.2025, senza poi provvedere ad avvisare mediante notifica le parti (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 173 del 3.3.2016 e n. 238 del 22.3.2017).
Il ricorso risulta infatti infondato nel merito, in quanto secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 1 dell’8.1.1986 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 507 del 30.5.2019), prescindendo dai procedimenti di evidenza pubblica, vale la regola generale, secondo la quale l’Amministrazione, quando adotta il provvedimento amministrativo, conclusivo del procedimento, deve applicare lo jus superveniens , entrato in vigore dopo l’inizio del procedimento amministrativo; lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo riferimento alla statuizione di fatto e di diritto che all'amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione, e cioè secondo il principio del tempus regit actum , sicché la pubblica amministrazione deve considerare, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo anche le modifiche normative e di fatto che siano intervenute durante il procedimento e non anche attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell'istanza.
(cfr, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 02/04/2025, n. 2771; Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2025, n. 212; Cons. Stato, Sez. IV, 13/09/2024, n. 7550).
Dunque, la circostanza che la P.A. abbia concluso in ritardo il procedimento non vale ai fini di escludere l'applicazione delle sopravvenienze, né costituisce motivo di illegittimità del provvedimento impugnato, dovendo applicarsi il principio del "tempus regit actum": il ritardo della P.A. nel provvedere potrebbe rilevare, infatti, ai soli fini dell'accertamento della responsabilità della stessa P.A. per i danni conseguenti a tale ritardo (ove fossero ricorrenti tutti gli elementi necessari per configurare tale fattispecie), ma tale questione esula dal presente giudizio, non essendo stata proposta alcuna domanda risarcitoria in tal senso.
La ricorrente ha infatti proposto preliminarmente il solo ricorso in sede di legittimità, riservandosi di proporre successivamente la domanda risarcitoria per danno da ritardo.
Non può essere, infatti, accolta la tesi della società ricorrente secondo cui l’accertamento preventivo sulla compatibilità dell’intervento in progetto con il PRGR, avrebbe valore “assorbente”: tale tesi si scontra con il dato letterale della norma recata dall’art. 17, comma 8, della L.R. 35/2018, secondo cui tale valutazione costituisce una mera “condizione di procedibilità” della domanda; la stessa disposizione prevede, inoltre, che “la valutazione resa ai sensi del presente comma non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti autorizzatori”; tale impostazione si scontra, inoltre, con il principio del tempus regit actum in precedenza richiamato, pacificamente applicabile al presente procedimento amministrativo.
In definitiva, il ricorso va respinto tenuto conto che la Regione Basilicata non poteva non tener conto della Del. G.R. n. 511 del 10.8.2023, di istituzione della Zona SIC/ZPS “Torrente Rosso” anche se intervenuta dopo l’inizio del procedimento.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in:
-complessivi € 2.000,00 (duemila), in favore della Regione Basilicata;
-complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA, in favore delle costituite Associazione Imprese San Nicola e Pastificio De Sortis S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LE, Presidente
SQ AN, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ AN | ST LE |
IL SEGRETARIO