CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2073/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16106/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Armando Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2136/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120210003718947502 di complessivi € 1.072,64 per omesso pagamento dell'IRPEF anno 2017 e relative addizionali comunali e regionali.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica della comunicazione di irregolarità n.
12730151813 predisposta il 14/11/2019, con conseguente illegittimità della cartella impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo la cessata materia del contendere per avvenuto sgravio della stessa. Rappresenta l'Ente riscossore che a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria è emerso lo spirare del termine di decadenza all'atto della notifica della stessa, ragione per la quale la corrispondente pretesa fiscale deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione;
di conseguenza, in relazione all'atto n. 07120210003718947/502 nulla è dovuto dal ricorrente.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che si tratta di liquidazione automatizzata ex art. 36bis DPR 600/73 per mancato pagamento delle somme esposte a debito e di aver consegnato tempestivamente il ruolo all'Agente della riscossione, non potendo rispondere della decadenza maturata per la ritardata notifica oltre i tre anni (art. 25 co. 1 lett a) dòr n.
602/1973).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi estinta la procedura per il dichiarato intervenuto sgravio della cartella ad opera dell'ADER.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 30,00 per spese ed € 278,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso del 15% per spese processuali, oltre eventuali ed ulteriori accessori.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16106/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Armando Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210003718947502 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2136/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120210003718947502 di complessivi € 1.072,64 per omesso pagamento dell'IRPEF anno 2017 e relative addizionali comunali e regionali.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica della comunicazione di irregolarità n.
12730151813 predisposta il 14/11/2019, con conseguente illegittimità della cartella impugnata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo la cessata materia del contendere per avvenuto sgravio della stessa. Rappresenta l'Ente riscossore che a seguito di approfondita verifica della posizione debitoria è emerso lo spirare del termine di decadenza all'atto della notifica della stessa, ragione per la quale la corrispondente pretesa fiscale deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione;
di conseguenza, in relazione all'atto n. 07120210003718947/502 nulla è dovuto dal ricorrente.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che si tratta di liquidazione automatizzata ex art. 36bis DPR 600/73 per mancato pagamento delle somme esposte a debito e di aver consegnato tempestivamente il ruolo all'Agente della riscossione, non potendo rispondere della decadenza maturata per la ritardata notifica oltre i tre anni (art. 25 co. 1 lett a) dòr n.
602/1973).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi estinta la procedura per il dichiarato intervenuto sgravio della cartella ad opera dell'ADER.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 30,00 per spese ed € 278,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso del 15% per spese processuali, oltre eventuali ed ulteriori accessori.