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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3133/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14483/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000019810001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2414/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2024/001/DI/000001981/0/001, notificato a mezzo PEC il 12 giugno 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Napoli ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, per un importo di euro
3.608,75, in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 1981/2024 emesso dal Tribunale di Nola.
A sostegno della proposta impugnazione, la società ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, lamentando la genericità dei presupposti impositivi indicati nell'avviso. Nel merito, la parte ha dedotto l'illegittimità dell'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%, invocando il principio di alternatività IVA/Registro di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986. La ricorrente ha sostenuto che il credito ingiunto, sebbene fondato su n. 40 titoli cambiari, è scaturito da operazioni commerciali soggette a IVA, documentate da regolari fatture, circostanza che impone l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, la quale ha contestato il ricorso, pur riconoscendo parzialmente le ragioni di parte ricorrente in ordine alla non applicabilità della tassazione proporzionale. L'Ufficio, tuttavia, ha chiesto la conferma dell'atto limitatamente alla tassa fissa sul decreto e ad un'ulteriore imposta fissa di euro 200,00 per la presunta enunciazione del contratto di fornitura sottostante.
In data 26 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha contestato la nuova pretesa dell'Ufficio relativa alla tassazione per enunciazione, rilevando l'inesistenza di atti enunciati nel ricorso monitorio e l'illegittimità della richiesta di ulteriori somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione sollevata dalla parte ricorrente. Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'Ufficio ha indicato con precisione gli estremi del titolo giudiziale (Decreto Ingiuntivo n. 1981/2024 del Tribunale di Nola), la base imponibile, l'aliquota applicata e i riferimenti normativi (art. 37 e 57 D.P.R. 131/1986; art. 8 Tariffa Parte I).
Tali elementi sono risultati sufficienti a consentire alla società contribuente di individuare la ragione giustificativa della pretesa e di articolare una difesa compiuta nel merito, come dimostra l'ampio e dettagliato contenuto del ricorso introduttivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte e della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo si considera assolto quando il contribuente è stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente il fondamento, circostanza pienamente verificatasi nel caso di specie. Il motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
Nel merito, la controversia verte sulla corretta tassazione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ricorrente_1
S.p.A. per il recupero di crediti fondati su titoli cambiari, a loro volta emessi a copertura di fatture commerciali.
L'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, qualificando l'atto come provvedimento di condanna al pagamento di somme.
La ricorrente ha eccepito l'erroneità di tale liquidazione, invocando l'applicazione dell'imposta in misura fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e Registro sancito dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
La censura è fondata.
La nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, prevede espressamente che gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. È questo il c.d. principio di alternatività, per il quale un atto soggetto ad imposta proporzionale di registro cessa di esserlo quando reca cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad
IVA; se vi è applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. Nel caso in esame, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di titoli di credito (cambiali), è documentato e non contestato che il rapporto sottostante riguarda operazioni commerciali (cessioni di beni) soggette a IVA, come comprovato dalle fatture richiamate. La stessa Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto la fondatezza della doglianza, ammettendo che la tassazione corretta del decreto ingiuntivo deve avvenire in misura fissa (euro 200,00). Ne segue l'illegittimità della liquidazione dell'imposta proporzionale operata nell'atto impugnato.
L'Ufficio, pur riconoscendo l'errore sull'aliquota proporzionale, ha chiesto in questa sede la conferma della pretesa per un importo complessivo di euro 400,00, costituito dalla tassa fissa sul decreto (euro 200,00) e da un'ulteriore tassa fissa (euro 200,00) per la presunta enunciazione di atti non registrati (art. 22 D.P.R.
131/1986).
Tale richiesta non può trovare ingresso.
Dall'esame dell'avviso di liquidazione impugnato, emerge che la pretesa impositiva era fondata esclusivamente sulla tassazione proporzionale del decreto ingiuntivo. Non vi è nell'atto alcuna menzione, né alcun riferimento normativo o di calcolo, relativo alla tassazione per enunciazione di contratti verbali o scritti non registrati. L'introduzione di una nuova causa petendi (l'enunciazione) in sede di costituzione in giudizio costituisce una inammissibile integrazione della motivazione dell'atto impositivo, vietata nel processo tributario. La necessità di una esauriente e non più modificabile indicazione dei motivi nell'atto impugnato rappresenta il giusto bilanciamento a garanzia del contribuente, sancendo l'impossibilità per l'ente impositore di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio. Non è, dunque, consentito all'Amministrazione
Finanziaria sostituire in corso di causa la pretesa originaria (tassa proporzionale) con una pretesa nuova e diversa (tassa fissa per enunciazione), mai formalizzata nell'atto notificato. Pertanto, l'avviso di liquidazione deve essere annullato nella parte in cui applica l'imposta proporzionale, confermando la debenza della sola imposta fissa di registro sul decreto ingiuntivo, quantificata in euro 200,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'imposta dovuta nella misura fissa di euro 200,00, annullando l'avviso di liquidazione per la parte eccedente;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in data 8 febbraio 2026
Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14483/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000019810001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2414/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2024/001/DI/000001981/0/001, notificato a mezzo PEC il 12 giugno 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Napoli ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, per un importo di euro
3.608,75, in relazione al Decreto Ingiuntivo n. 1981/2024 emesso dal Tribunale di Nola.
A sostegno della proposta impugnazione, la società ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, lamentando la genericità dei presupposti impositivi indicati nell'avviso. Nel merito, la parte ha dedotto l'illegittimità dell'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%, invocando il principio di alternatività IVA/Registro di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986. La ricorrente ha sostenuto che il credito ingiunto, sebbene fondato su n. 40 titoli cambiari, è scaturito da operazioni commerciali soggette a IVA, documentate da regolari fatture, circostanza che impone l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, la quale ha contestato il ricorso, pur riconoscendo parzialmente le ragioni di parte ricorrente in ordine alla non applicabilità della tassazione proporzionale. L'Ufficio, tuttavia, ha chiesto la conferma dell'atto limitatamente alla tassa fissa sul decreto e ad un'ulteriore imposta fissa di euro 200,00 per la presunta enunciazione del contratto di fornitura sottostante.
In data 26 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha contestato la nuova pretesa dell'Ufficio relativa alla tassazione per enunciazione, rilevando l'inesistenza di atti enunciati nel ricorso monitorio e l'illegittimità della richiesta di ulteriori somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione sollevata dalla parte ricorrente. Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'Ufficio ha indicato con precisione gli estremi del titolo giudiziale (Decreto Ingiuntivo n. 1981/2024 del Tribunale di Nola), la base imponibile, l'aliquota applicata e i riferimenti normativi (art. 37 e 57 D.P.R. 131/1986; art. 8 Tariffa Parte I).
Tali elementi sono risultati sufficienti a consentire alla società contribuente di individuare la ragione giustificativa della pretesa e di articolare una difesa compiuta nel merito, come dimostra l'ampio e dettagliato contenuto del ricorso introduttivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte e della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo si considera assolto quando il contribuente è stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente il fondamento, circostanza pienamente verificatasi nel caso di specie. Il motivo di doglianza va, pertanto, respinto.
Nel merito, la controversia verte sulla corretta tassazione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ricorrente_1
S.p.A. per il recupero di crediti fondati su titoli cambiari, a loro volta emessi a copertura di fatture commerciali.
L'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, qualificando l'atto come provvedimento di condanna al pagamento di somme.
La ricorrente ha eccepito l'erroneità di tale liquidazione, invocando l'applicazione dell'imposta in misura fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e Registro sancito dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
La censura è fondata.
La nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, prevede espressamente che gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. È questo il c.d. principio di alternatività, per il quale un atto soggetto ad imposta proporzionale di registro cessa di esserlo quando reca cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad
IVA; se vi è applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. Nel caso in esame, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di titoli di credito (cambiali), è documentato e non contestato che il rapporto sottostante riguarda operazioni commerciali (cessioni di beni) soggette a IVA, come comprovato dalle fatture richiamate. La stessa Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto la fondatezza della doglianza, ammettendo che la tassazione corretta del decreto ingiuntivo deve avvenire in misura fissa (euro 200,00). Ne segue l'illegittimità della liquidazione dell'imposta proporzionale operata nell'atto impugnato.
L'Ufficio, pur riconoscendo l'errore sull'aliquota proporzionale, ha chiesto in questa sede la conferma della pretesa per un importo complessivo di euro 400,00, costituito dalla tassa fissa sul decreto (euro 200,00) e da un'ulteriore tassa fissa (euro 200,00) per la presunta enunciazione di atti non registrati (art. 22 D.P.R.
131/1986).
Tale richiesta non può trovare ingresso.
Dall'esame dell'avviso di liquidazione impugnato, emerge che la pretesa impositiva era fondata esclusivamente sulla tassazione proporzionale del decreto ingiuntivo. Non vi è nell'atto alcuna menzione, né alcun riferimento normativo o di calcolo, relativo alla tassazione per enunciazione di contratti verbali o scritti non registrati. L'introduzione di una nuova causa petendi (l'enunciazione) in sede di costituzione in giudizio costituisce una inammissibile integrazione della motivazione dell'atto impositivo, vietata nel processo tributario. La necessità di una esauriente e non più modificabile indicazione dei motivi nell'atto impugnato rappresenta il giusto bilanciamento a garanzia del contribuente, sancendo l'impossibilità per l'ente impositore di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio. Non è, dunque, consentito all'Amministrazione
Finanziaria sostituire in corso di causa la pretesa originaria (tassa proporzionale) con una pretesa nuova e diversa (tassa fissa per enunciazione), mai formalizzata nell'atto notificato. Pertanto, l'avviso di liquidazione deve essere annullato nella parte in cui applica l'imposta proporzionale, confermando la debenza della sola imposta fissa di registro sul decreto ingiuntivo, quantificata in euro 200,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'imposta dovuta nella misura fissa di euro 200,00, annullando l'avviso di liquidazione per la parte eccedente;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in data 8 febbraio 2026
Il Giudice