Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3133
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione

    L'Ufficio ha indicato con precisione gli estremi del titolo giudiziale, la base imponibile, l'aliquota applicata e i riferimenti normativi, consentendo al contribuente di individuare la ragione giustificativa della pretesa e di articolare una difesa compiuta.

  • Accolto
    Illegittimità dell'applicazione dell'aliquota proporzionale in virtù del principio di alternatività IVA/Registro

    La nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'IVA. Nel caso di specie, il rapporto sottostante riguarda operazioni commerciali soggette a IVA, come comprovato dalle fatture richiamate. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza della doglianza, ammettendo che la tassazione corretta deve avvenire in misura fissa.

  • Rigettato
    Tassazione per enunciazione di atti non registrati

    Dall'avviso di liquidazione impugnato emerge che la pretesa impositiva era fondata esclusivamente sulla tassazione proporzionale del decreto ingiuntivo. Non vi è nell'atto alcuna menzione, né alcun riferimento normativo o di calcolo, relativo alla tassazione per enunciazione. L'introduzione di una nuova causa petendi in sede di costituzione in giudizio costituisce una inammissibile integrazione della motivazione dell'atto impositivo, vietata nel processo tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3133
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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