Art. 18. (Immissione in ruolo di personale non docente)
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall' articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato in ruolo.
Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, e' utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attivita' di educazione popolare o permanente, altre attivita' comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , attivita' per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonche' nei distretti scolastici. Esso e' utilizzato altresi', per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.
Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro relativi a categorie analoghe di personale. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.
Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.
Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.
L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.
I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.
Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e' riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , quale risulta modificato dall'articolo 19 della presente legge.
Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall' articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato in ruolo.
Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, e' utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attivita' di educazione popolare o permanente, altre attivita' comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , attivita' per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonche' nei distretti scolastici. Esso e' utilizzato altresi', per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.
Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro relativi a categorie analoghe di personale. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.
Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.
Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.
L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.
I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.
Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e' riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , quale risulta modificato dall'articolo 19 della presente legge.