Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito dell'udienza del 13.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 939 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, quale erede di , con l'Avv. Antonio Furchì Parte_1 Persona_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv. Fabrizio Allegrini ed Elisabetta Paonessa
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Infortunio sul Lavoro.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata, pubblicata l'8.3.22, il tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile il ricorso che , in qualità di erede di , ha Parte_1 Persona_1 proposto per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale o in rendita a seguito di un infortunio sul lavoro in itinere occorso alla l'8.8.16. Pt_1
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale.
3) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
5) L'appello è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
6) Al riguardo si rileva:
a) che la sentenza impugnata, come dedotto dallo stesso appellante e come documentato da è CP_2 stata pubblicata l'8.3.22, mentre il ricorso in appello è stato depositato solo in data 3.10.22;
b) che, ai sensi dell'art. 3 Legge n° 742/69, non opera nel caso di specie la sospensione feriale dei termini processuali.
7) Per tali ragioni l'appello deve essere dichiarato inammissibile non rilevando che la tardività dell'appello non sia stata eccepita dall'ente appellato. Trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, per costante giurisprudenza di legittimità la stessa non rientra tra quelle che, se rilevate di ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. n° 6218/19; Cass. n° 19372/15).
8) Le spese di giudizio devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
9) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data 3.10.22 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 233 dell'8.3.22, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale