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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2556 /2024 R.G.TRIB.
/ DELL'INTERNO Parte_1 CP_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Paola Bozzo-Costa Presidente
Ottavio Colamartino IC relatore
TR ZA IC
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
, nata in [...] il [...], C.F. in Parte_1 C.F._1 proprio e nelle qualità di genitore dei figli minori , nato in [...] il Persona_1
30.11.2017 e , nato in [...] il [...] elettivamente domiciliati Parte_2 in ON, P.zza Diaz 10/2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Onida, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1 1. , cittadina della Bielorussia, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
281-decies c.p.c. , come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot.
74/2024 in data 13/10/2023, notificato il 13/02/2024, con il quale il Questore della Provincia di
ON ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda è proposta sia in proprio che nella qualità di genitore dei figli minori
, nato a [...] in data [...] e , Persona_1 Parte_2 nato a [...] in data [...], per i quali era stata contestualmente presentata analoga istanza di protezione.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di ON.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 3/4/2024 il IC istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato, che ha unificato in un unico provvedimento di rigetto le tre istanze presentate dalla ricorrente in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori, trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino/Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere osservando, preliminarmente, che la richiedente può procedere a domanda di protezione internazionale;
osserva poi: che la stessa risiede in Italia da agosto 2022 e che non si può ritenere che abbia conseguito un'effettiva integrazione;
che la situazione personale non integra i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 25/08. Analogo parere estende ai due figli minori.
In ricorso si lamenta, innanzitutto, il mancato rispetto dell'art. 10-bis l. 241/90, non essendo stato comunicato né alla ricorrente, né ai figli minori, alcun preavviso di rigetto, che avrebbe consentito di documentare il percorso di integrazione svolto anche successivamente alla presentazione della domanda di protezione speciale.
Ciò premesso, in ricorso si evidenziano la situazione di violazione dei diritti umani in
Bielorussia, il fatto che il figlio ha ricevuto una cartolina di convocazione che potrebbe Per_2 comportare la sua partecipazione ad azioni militari, le critica condizioni di salute del figlio e Pt_2
l'integrazione lavorativa della ricorrente.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 rilevando che “La Questura di ON (e neppure la Commissione) ad oggi 23.5.24 non ha fornito il richiesto rapporto, e quindi la Scrivente non è in grado di verificare le circostanze affermate in ricorso, le quali, se effettive, giustificherebbero il rilascio del richiesto permesso sotto i diversi profili evidenziati in narrativa.
Agli atti, pertanto, si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale che dovrà sottoporre tali circostanze ad attento vaglio istruttorio.”
Il si è riservato, qualora in corso di giudizio fosse pervenuto il rapporto della CP_1 competente Questura o della Commissione territoriale. dal quale fossero emerse diverse circostanze ignote (es pregiudizi penali ) di mutare le proprie conclusioni.
2 Peraltro, all'udienza di precisazione delle conclusioni l'Avvocatura ha riferito che, nonostante le plurime richieste, non era pervenuto dalla Questura alcun rapporto.
4. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio
(relativo a domanda di protezione internazionale presentata il 25/10/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023,
n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”. L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che, nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, il Questore,
3 previo parere della Commissione territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono manifestamente i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, sia ai sensi della prima parte del citato comma 1.1 (primo e secondo periodo) che della seconda parte (terzo e quarto periodo).
4.1 Quanto alla prima parte, l'art. 19 comma 1.1, primo e secondo periodo (comma introdotto dal d.l. 13/17)1, si osserva che detta disposizione e quella del comma 1 (che fa riferimento al rischio di persecuzione, per motivi quasi sovrapponibili a quelli previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato) costituiscono l'applicazione nella normativa nazionale del principio di non refoulement. Le disposizioni appena citate vanno poste in stretto collegamento con l'art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/08, che impone alla Commissione territoriale che non accolga la domanda di protezione internazionale di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno con la dicitura "protezione speciale" qualora ricorrano – appunto – i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 T.U. Imm. L'ambito tradizionale di applicazione del combinato disposto degli artt. 19 commi 1 e 1.1 T.U.I. e 32 comma 3 cit. è quello dei casi di esclusione, in presenza, da un lato, dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e, dall'altro, della commissione - generalmente parlando - di gravi reati (rispettivamente: artt. 10 e 16 d.lgs. 251/07). Il comma 1.1, peraltro, non si limita a fare riferimento al rischio di tortura e – a seguito del d.l. 130/20 – di trattamenti inumani o degradanti (con una mera ripetizione, quindi, dei presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria), ma aggiunge che occorre anche valutare l'esistenza nel Paese di provenienza “di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Tale inserimento implica una chiara estensione dell'ambito di applicazione della norma e dei casi in cui deve ritenersi comunque integrata una condizione di inespellibilità dell'individuo, imponendosi così in suo favore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A norma dell'art. 19 comma 1.1, primi due periodi, dovrà pertanto ritenersi a rischio di trattamenti degradanti in caso di rimpatrio (ed a prescindere dall'astratta configurabilità dei presupposti per la protezione sussidiaria), colui che provenga da un Paese in cui si verificano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Ciò posto, appare sufficiente citare il rapporto A/HRC/58/68 presentato a febbraio 2025 dal gruppo di esperti incaricati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite2 di monitorare la Bielorussia.
4 Il rapporto conclude affermando che le autorità nazionali sono responsabili di aver commesso molteplici violazioni dei diritti umani. Tra queste sono stati denunciati arresti arbitrari, torture, violenza sessuale, abusi contro persone LGBTQIA+ e persecuzioni di oppositori politici. Questa campagna sistematica mira a sradicare l'opposizione politica e i civili che criticano il governo. Il gruppo di esperti indipendenti è stato costituito nel 2024 con il compito di indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani avvenute a partire dal 2020, anno della contestata rielezione del presidente Alexander Lukashenko per il suo sesto mandato. È stato dimostrato che le azioni del regime vanno ben oltre la semplice repressione. Diverse testimonianze indicano che alcune violazioni configurano a tutti gli effetti "detenzione e persecuzione per motivi politici" in condizioni disumane. Le forze dell'ordine e gli agenti del regime hanno spesso effettuato arresti con modalità che prevedevano un uso eccessivo della forza, accompagnata da minacce e intimidazioni. I detenuti hanno riferito di essere stati sottoposti a una serie di abusi, tra cui privazione del sonno, confinamento in celle sovraffollate e insalubri, negazione delle cure mediche e che sono stati costretti a fare "video di pentimento" dopo aver sopportato abusi fisici e psicologici. Questi abusi includono percosse, scosse elettriche e persino minacce di stupro. Particolare oggetto di bersaglio sono gli individui della comunità LGBTQIA+, sottoposti ad insulti omofobi, percosse, umiliazioni sessuali e minacce da parte delle forze di sicurezza. Il gruppo di esperti chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone incarcerate ingiustamente o arbitrariamente per il semplice esercizio dei loro diritti umani. Chiede inoltre di migliorare le condizioni delle strutture di detenzione, di condurre indagini trasparenti sulle violazioni dei diritti umani e di abrogare le leggi anti-estremismo che soffocano il dissenso. Infine, il gruppo presenta alcune raccomandazioni agli Stati membri delle Nazioni Unite, affinché continuino a monitorare la situazione, a sostenere le organizzazioni per i diritti umani, a proteggere i rifugiati e a perseguire i colpevoli.
4.2 Quanto alla seconda parte del comma 1.1, si tiene conto delle condizion di salute del figlio minore , del rischio di arruolamento del figlio , e del positivo percorso di Pt_2 Per_1 integrazione intrapreso dall'intero nucleo familiare.
Nell'atto introduttivo si è dato atto della instaurazione di convenzione per attivazione di tirocinio in data 03.04.2023 (doc. 09), cui ha fatto seguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la “Nuova Edilrestauro S.r.l.s. in data 12.07.2023 (doc. 10). Successivamente alla presentazione del ricorso la Signora è stata assunta quale “cameriera ai piani” alle Per_3 dipendenze della LE.VI.SAS di SN LO con contratto a partire dal 20.04.2024 fino al 15.09.2024 (prodotti lettera di assunzione, doc.17, e buste paga aprile-settembre 2024, doc.
18). Dal 12.12.2024 fino al 8.06.2025 la ricorrente è poi stata assunta dalla OP RI (lettera di assunzione e proroga, doc. 19; buste paga dicembre 2024- gennaio 2025, doc. 20).
Il figlio è attualmente iscritto all'anno scolastico 2024/2025 alla classe 3 sezione A della Pt_2 scuola primaria ON IL dell'Istituto Comprensivo Vado Ligure (doc. 21).
In tale situazione, il rimpatrio del nucleo familiare costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza ed all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
5 Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2,
29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese. Non si provvede allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del richiedente, in attesa di approfondimenti sull'eventuale superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si provvederà all'esito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore dei richiedenti Parte_1
, nata in [...] il [...], C.F.
[...] C.F._1 Per_1
, nato in [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] Parte_2
20.10.2015.
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il IC estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Paola Bozzo-Costa)
6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'analisi vanno pertanto esclusi i periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1, introdotti dal citato d.l. 130/20 e che costituiscono invece applicazione del diritto alla vita privata e familiare. 2 Consultabile su: Email_1
/ DELL'INTERNO Parte_1 CP_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Paola Bozzo-Costa Presidente
Ottavio Colamartino IC relatore
TR ZA IC
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto da
, nata in [...] il [...], C.F. in Parte_1 C.F._1 proprio e nelle qualità di genitore dei figli minori , nato in [...] il Persona_1
30.11.2017 e , nato in [...] il [...] elettivamente domiciliati Parte_2 in ON, P.zza Diaz 10/2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Onida, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1 1. , cittadina della Bielorussia, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
281-decies c.p.c. , come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot.
74/2024 in data 13/10/2023, notificato il 13/02/2024, con il quale il Questore della Provincia di
ON ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda è proposta sia in proprio che nella qualità di genitore dei figli minori
, nato a [...] in data [...] e , Persona_1 Parte_2 nato a [...] in data [...], per i quali era stata contestualmente presentata analoga istanza di protezione.
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di ON.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 3/4/2024 il IC istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato, che ha unificato in un unico provvedimento di rigetto le tre istanze presentate dalla ricorrente in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori, trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino/Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere osservando, preliminarmente, che la richiedente può procedere a domanda di protezione internazionale;
osserva poi: che la stessa risiede in Italia da agosto 2022 e che non si può ritenere che abbia conseguito un'effettiva integrazione;
che la situazione personale non integra i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 25/08. Analogo parere estende ai due figli minori.
In ricorso si lamenta, innanzitutto, il mancato rispetto dell'art. 10-bis l. 241/90, non essendo stato comunicato né alla ricorrente, né ai figli minori, alcun preavviso di rigetto, che avrebbe consentito di documentare il percorso di integrazione svolto anche successivamente alla presentazione della domanda di protezione speciale.
Ciò premesso, in ricorso si evidenziano la situazione di violazione dei diritti umani in
Bielorussia, il fatto che il figlio ha ricevuto una cartolina di convocazione che potrebbe Per_2 comportare la sua partecipazione ad azioni militari, le critica condizioni di salute del figlio e Pt_2
l'integrazione lavorativa della ricorrente.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 rilevando che “La Questura di ON (e neppure la Commissione) ad oggi 23.5.24 non ha fornito il richiesto rapporto, e quindi la Scrivente non è in grado di verificare le circostanze affermate in ricorso, le quali, se effettive, giustificherebbero il rilascio del richiesto permesso sotto i diversi profili evidenziati in narrativa.
Agli atti, pertanto, si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale che dovrà sottoporre tali circostanze ad attento vaglio istruttorio.”
Il si è riservato, qualora in corso di giudizio fosse pervenuto il rapporto della CP_1 competente Questura o della Commissione territoriale. dal quale fossero emerse diverse circostanze ignote (es pregiudizi penali ) di mutare le proprie conclusioni.
2 Peraltro, all'udienza di precisazione delle conclusioni l'Avvocatura ha riferito che, nonostante le plurime richieste, non era pervenuto dalla Questura alcun rapporto.
4. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio
(relativo a domanda di protezione internazionale presentata il 25/10/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023,
n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”. L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2 successivo prevede che, nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, il Questore,
3 previo parere della Commissione territoriale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono manifestamente i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, sia ai sensi della prima parte del citato comma 1.1 (primo e secondo periodo) che della seconda parte (terzo e quarto periodo).
4.1 Quanto alla prima parte, l'art. 19 comma 1.1, primo e secondo periodo (comma introdotto dal d.l. 13/17)1, si osserva che detta disposizione e quella del comma 1 (che fa riferimento al rischio di persecuzione, per motivi quasi sovrapponibili a quelli previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato) costituiscono l'applicazione nella normativa nazionale del principio di non refoulement. Le disposizioni appena citate vanno poste in stretto collegamento con l'art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/08, che impone alla Commissione territoriale che non accolga la domanda di protezione internazionale di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno con la dicitura "protezione speciale" qualora ricorrano – appunto – i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 T.U. Imm. L'ambito tradizionale di applicazione del combinato disposto degli artt. 19 commi 1 e 1.1 T.U.I. e 32 comma 3 cit. è quello dei casi di esclusione, in presenza, da un lato, dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e, dall'altro, della commissione - generalmente parlando - di gravi reati (rispettivamente: artt. 10 e 16 d.lgs. 251/07). Il comma 1.1, peraltro, non si limita a fare riferimento al rischio di tortura e – a seguito del d.l. 130/20 – di trattamenti inumani o degradanti (con una mera ripetizione, quindi, dei presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria), ma aggiunge che occorre anche valutare l'esistenza nel Paese di provenienza “di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Tale inserimento implica una chiara estensione dell'ambito di applicazione della norma e dei casi in cui deve ritenersi comunque integrata una condizione di inespellibilità dell'individuo, imponendosi così in suo favore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A norma dell'art. 19 comma 1.1, primi due periodi, dovrà pertanto ritenersi a rischio di trattamenti degradanti in caso di rimpatrio (ed a prescindere dall'astratta configurabilità dei presupposti per la protezione sussidiaria), colui che provenga da un Paese in cui si verificano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Ciò posto, appare sufficiente citare il rapporto A/HRC/58/68 presentato a febbraio 2025 dal gruppo di esperti incaricati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite2 di monitorare la Bielorussia.
4 Il rapporto conclude affermando che le autorità nazionali sono responsabili di aver commesso molteplici violazioni dei diritti umani. Tra queste sono stati denunciati arresti arbitrari, torture, violenza sessuale, abusi contro persone LGBTQIA+ e persecuzioni di oppositori politici. Questa campagna sistematica mira a sradicare l'opposizione politica e i civili che criticano il governo. Il gruppo di esperti indipendenti è stato costituito nel 2024 con il compito di indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani avvenute a partire dal 2020, anno della contestata rielezione del presidente Alexander Lukashenko per il suo sesto mandato. È stato dimostrato che le azioni del regime vanno ben oltre la semplice repressione. Diverse testimonianze indicano che alcune violazioni configurano a tutti gli effetti "detenzione e persecuzione per motivi politici" in condizioni disumane. Le forze dell'ordine e gli agenti del regime hanno spesso effettuato arresti con modalità che prevedevano un uso eccessivo della forza, accompagnata da minacce e intimidazioni. I detenuti hanno riferito di essere stati sottoposti a una serie di abusi, tra cui privazione del sonno, confinamento in celle sovraffollate e insalubri, negazione delle cure mediche e che sono stati costretti a fare "video di pentimento" dopo aver sopportato abusi fisici e psicologici. Questi abusi includono percosse, scosse elettriche e persino minacce di stupro. Particolare oggetto di bersaglio sono gli individui della comunità LGBTQIA+, sottoposti ad insulti omofobi, percosse, umiliazioni sessuali e minacce da parte delle forze di sicurezza. Il gruppo di esperti chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone incarcerate ingiustamente o arbitrariamente per il semplice esercizio dei loro diritti umani. Chiede inoltre di migliorare le condizioni delle strutture di detenzione, di condurre indagini trasparenti sulle violazioni dei diritti umani e di abrogare le leggi anti-estremismo che soffocano il dissenso. Infine, il gruppo presenta alcune raccomandazioni agli Stati membri delle Nazioni Unite, affinché continuino a monitorare la situazione, a sostenere le organizzazioni per i diritti umani, a proteggere i rifugiati e a perseguire i colpevoli.
4.2 Quanto alla seconda parte del comma 1.1, si tiene conto delle condizion di salute del figlio minore , del rischio di arruolamento del figlio , e del positivo percorso di Pt_2 Per_1 integrazione intrapreso dall'intero nucleo familiare.
Nell'atto introduttivo si è dato atto della instaurazione di convenzione per attivazione di tirocinio in data 03.04.2023 (doc. 09), cui ha fatto seguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la “Nuova Edilrestauro S.r.l.s. in data 12.07.2023 (doc. 10). Successivamente alla presentazione del ricorso la Signora è stata assunta quale “cameriera ai piani” alle Per_3 dipendenze della LE.VI.SAS di SN LO con contratto a partire dal 20.04.2024 fino al 15.09.2024 (prodotti lettera di assunzione, doc.17, e buste paga aprile-settembre 2024, doc.
18). Dal 12.12.2024 fino al 8.06.2025 la ricorrente è poi stata assunta dalla OP RI (lettera di assunzione e proroga, doc. 19; buste paga dicembre 2024- gennaio 2025, doc. 20).
Il figlio è attualmente iscritto all'anno scolastico 2024/2025 alla classe 3 sezione A della Pt_2 scuola primaria ON IL dell'Istituto Comprensivo Vado Ligure (doc. 21).
In tale situazione, il rimpatrio del nucleo familiare costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza ed all'attuale situazione della zona di provenienza, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
5 Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2,
29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese. Non si provvede allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del richiedente, in attesa di approfondimenti sull'eventuale superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si provvederà all'esito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore dei richiedenti Parte_1
, nata in [...] il [...], C.F.
[...] C.F._1 Per_1
, nato in [...] il [...] e , nato in [...] il
[...] Parte_2
20.10.2015.
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il IC estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Paola Bozzo-Costa)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dall'analisi vanno pertanto esclusi i periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1, introdotti dal citato d.l. 130/20 e che costituiscono invece applicazione del diritto alla vita privata e familiare. 2 Consultabile su: Email_1