Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2494 del 2025, proposto da NA SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Maria Musumeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 814/2024, pubblicata in data 12 aprile 2024, resa nel giudizio R.G. n. 12217/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EM MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25 novembre 2025 e depositato il successivo 26 novembre 2025, la Sig.ra SP NA ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 814/2024, pubblicata il 12 aprile 2024.
Tale pronuncia, passata in giudicato come da attestazione del 3 dicembre 2025, ha condannato il Comune di Catania al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 770,00, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal proprio veicolo, nonché alla refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha esposto che, nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva in data 19 febbraio 2025 e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, l'Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto a questo Tribunale di:
- dichiarare l'obbligo del Comune di Catania di dare piena e integrale esecuzione al giudicato;
- nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva;
- fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 19 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il Comune di Catania, eccependo di aver già provveduto all'integrale adempimento della sentenza. A tal fine, ha documentato l'iter amministrativo che ha condotto al pagamento, evidenziando il riconoscimento del debito con Delibera n. 68 del 28 ottobre 2025, l'impegno di spesa con Determina n. A09/PM/600 del 23 novembre 2025 e la liquidazione con Determina n. 651 del 1° dicembre 2025; ha infine prodotto il mandato di pagamento n. 40568, emesso in data 3 dicembre 2025, per l'importo di € 845,19 in favore della Sig.ra SP NA.
L'Ente ha giustificato il ritardo con difficoltà tecniche legate all'implementazione di una nuova piattaforma informatica nel corso del 2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria del 27 gennaio 2026, la parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento in data successiva alla notifica del ricorso per ottemperanza, ha insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio deve prendere atto dell'avvenuto pagamento da parte del Comune di Catania della somma capitale e degli interessi dovuti in forza della sentenza del Giudice di Pace n. 814/2024, come documentato dalla produzione del mandato di pagamento n. 40568 del 3 dicembre 2025.
In ordine alla domanda di esecuzione del giudicato va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere (poiché l'adempimento dell'obbligazione principale è intervenuto in corso di causa);
residua la questione del governo delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza.
Al riguardo, il Collegio osserva che l'adempimento da parte dell'Amministrazione è successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta in data 25 novembre 2025). La necessità per la parte ricorrente di adire questo Tribunale è sorta a causa dell'inerzia del Comune, protrattasi oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Deve trovare, pertanto, applicazione il principio della soccombenza virtuale, in base al quale la parte che ha dato causa al giudizio con il proprio comportamento inadempiente deve essere condannata al pagamento delle spese, anche qualora l'obbligazione venga estinta nel corso del processo.
Le giustificazioni addotte dal Comune, relative a presunti malfunzionamenti della nuova piattaforma informatica, non possono essere ritenute idonee a esonerare l'Ente dalle conseguenze del proprio ritardo, trattandosi di problematiche organizzative interne che non possono ricadere sulla parte creditrice.
Il Comune di Catania deve, pertanto, essere condannato alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente.
Va accolta, altresì, la richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore, Avv. Sebastiano Sallemi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale istituto, come chiarito dalla giurisprudenza, ha una funzione eminentemente compulsoria, volta a stimolare l'adempimento del debitore recalcitrante.
Nel caso di specie, l'avvenuto pagamento, sebbene tardivo, ha reso superflua l'applicazione di una misura coercitiva indiretta, il cui scopo è stato di fatto raggiunto.
Il potere del giudice di irrogare la penalità di mora è discrezionale e deve essere esercitato tenendo conto delle circostanze del caso concreto; avendo l'Amministrazione adempiuto poco dopo l'instaurazione del giudizio, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione di tale ulteriore sanzione.
In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere e le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 814/2024;
- condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, c.p.a. e spese generali), da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Sebastiano Sallemi;
- rigetta la domanda di applicazione della penalità di mora.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
EM MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM MI | DA BU |
IL SEGRETARIO