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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150743040 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione ad adempiere n. 202403822262392150743040 del 04/07/2024, concernente IMU di spettanza del Comune di Catania, per un importo totale dovuto pari a € 1.470,52, notificata da A.T.I. - Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania (Municipia S.p.A., mandataria) in data 19/12/2024, come asserito dalla contribuente.
Con il ricorso, notificato a Municipia S.p.A. e al Comune di Catania, a mezzo pec del 07/01/2025, deduceva il difetto di legittimazione dell'Ente concessionario alla notificazione dell'atto impugnato, il difetto di motivazione di quest'ultimo e la prescrizione del credito tributario contestato;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento del ricorso.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto la contribuente non ha fornito prova alcuna di quando ha ricevuto l'atto impugnato, così da non rendere possibile la verifica del rispetto del termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso dall'art. 21, comma 1, prima parte, d. lgs. n. 546/1992, tanto più che dall'atto si evince che lo stesso è stato notificato alla contribuente con raccomandata. Non essendoci costituzione della parte intimata, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150743040 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione ad adempiere n. 202403822262392150743040 del 04/07/2024, concernente IMU di spettanza del Comune di Catania, per un importo totale dovuto pari a € 1.470,52, notificata da A.T.I. - Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania (Municipia S.p.A., mandataria) in data 19/12/2024, come asserito dalla contribuente.
Con il ricorso, notificato a Municipia S.p.A. e al Comune di Catania, a mezzo pec del 07/01/2025, deduceva il difetto di legittimazione dell'Ente concessionario alla notificazione dell'atto impugnato, il difetto di motivazione di quest'ultimo e la prescrizione del credito tributario contestato;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento del ricorso.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto la contribuente non ha fornito prova alcuna di quando ha ricevuto l'atto impugnato, così da non rendere possibile la verifica del rispetto del termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso dall'art. 21, comma 1, prima parte, d. lgs. n. 546/1992, tanto più che dall'atto si evince che lo stesso è stato notificato alla contribuente con raccomandata. Non essendoci costituzione della parte intimata, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.