Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 740
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza prova data ricezione atto impugnato

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il contribuente non ha fornito prova della data di ricezione dell'atto, elemento essenziale per verificare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 1, d. lgs. n. 546/1992.

  • Altro
    Difetto di legittimazione dell'Ente concessionario

    Non esplicitato, ma implicitamente rigettato dalla decisione di inammissibilità generale del ricorso.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Non esplicitato, ma implicitamente rigettato dalla decisione di inammissibilità generale del ricorso.

  • Altro
    Prescrizione del credito tributario

    Non esplicitato, ma implicitamente rigettato dalla decisione di inammissibilità generale del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 740
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 740
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo