Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00944/2025REG.PROV.COLL.
N. 00461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2024, proposto da Archas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Rodolico-San Marco ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Febo Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 375/2024, resa tra le parti, pubblicata il 29 gennaio 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1149/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Rodolico-San Marco ”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il consigliere HE PI e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Farraù e l’avvocato Febo Battaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 20 giugno 2023 e depositato il giorno successivo, la Archas s.r.l. esponeva:
- che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Rodolico-San Marco ” aveva avviato una procedura finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, con lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti potenzialmente interessati, per l’eventuale utilizzo del compendio immobiliare denominato “ CO AZ ”, situato in Catania, facente parte del patrimonio disponibile aziendale, mediante eventuale e successiva procedura ad evidenza pubblica di concessione di valorizzazione, anche per il tramite di eventuale locazione commerciale;
- di aver trasmesso la propria manifestazione d’interesse in data 21 luglio 2022;
- che, all’esito della procedura di acquisizione delle manifestazioni d’interesse, la menzionata Azienda Ospedaliera aveva avviato una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione di valorizzazione, mediante locazione, del suddetto compendio immobiliare;
- di aver trasmesso, in data 3 aprile 2023, la propria offerta alla stazione appaltante;
- che erano pervenute offerte da parte di due operatori economici (la ricorrente ed un’altra società);
- che il seggio di gara aveva disposto il soccorso istruttorio nei confronti di entrambe le partecipanti;
- che il seggio di gara, in data 28 aprile 2023, aveva disposto l’esclusione dell’altra concorrente, per carenza documentale, e aveva invece ammesso la ricorrente al prosieguo delle operazioni di gara;
- che successivamente, in data 14 giugno 2023, il seggio di gara, riunitosi in seduta comune con la commissione giudicatrice, all’esito della verifica della proposta progettuale presentata dalla Archas, aveva disposto l’esclusione della ricorrente, in ragione « dell’inserimento di riferimenti economici riportati alle voci 6-7 della Tabella di sintesi della Relazione tecnico illustrativa quale documento di cui alla busta B proposta progettuale ».
2. La ricorrente quindi chiedeva:
a) l’annullamento:
a.1) del verbale n. 3 del 14 giugno 2025, con il quale il Seggio di gara, in seduta comune con la Commissione giudicatrice, aveva disposto l’esclusione della ricorrente dal prosieguo delle operazioni della gara in questione;
a.2) della nota prot. n. 32970 del 14 giugno 2023, con la quale la stazione appaltante aveva comunicato alla ricorrente la predetta esclusione;
b) la condanna dell’amministrazione resistente ad ammettere la ricorrente al prosieguo delle operazioni di gara.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti due motivi:
i) violazione della lex specialis (avviso di gara) e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, avendo illegittimamente la stazione appaltante escluso la ricorrente per asserito contrasto della “ Tabella di sintesi ”, inserita nella busta “ B ” (proposta progettuale), con l’articolo 8.2 dell’avviso di gara, in quanto sarebbe « evidente che la compilazione delle varie sezioni della tabella induce facilmente in errore, a maggior ragione con riferimento alle voci “impianto idrico sanitario” ed “impianto elettrico”, di cui ai nn. 6 e 7. Ed infatti, atteso che l’impianto idrico e l’impianto elettrico sono caratterizzati dalla loro “unicità”, il campo “quantità” risulta di difficile compilazione » (pag. 6 del ricorso); in particolare, secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente interpretato in modo estensivo il predetto articolo 8.2. dell’avviso di gara (invece di stretta interpretazione), che comminerebbe l’esclusione del concorrente solo qualora i documenti, contenuti nella busta deputata alla proposta progettuale, « contengano riferimenti all’offerta economica tali da palesare il contenuto della stessa nella sua interesse, con espresso riferimento al canone ed alla durata » (pag. 7 del ricorso);
ii) illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere, illogicità manifesta, in quanto erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, si fosse verificata « quella concreta alterazione dell’imparzialità della valutazione » che è stata posta a base del provvedimento di esclusione, considerato che invece: « non tutte le eventuali interferenze tra l’aspetto tecnico e quello economico portato automaticamente ad un condizionamento dell’operato della Commissione giudicatrice o ad una minaccia all’imparzialità. A ben vedere, l’errata indicazione, da parte della ricorrente, di due riferimenti economici su dodici, contrariamente a quanto affermato dal Seggio di Gara, non è affatto sufficiente a pregiudicare l’imparzialità della commissione, stante l’assoluta impossibilità di quantificare l’offerta totale sulla base di una conoscenza tanto limitata dei riferimenti economici » (pag. 9 del ricorso), tenuto conto altresì che la commissione di gara non avrebbe più dovuto eseguire alcuna comparazione tra le offerte, essendo rimasta la ricorrente quale unica partecipante alla gara de qua .
4. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Rodolico-San Marco ” si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 359 del 2023, con la successiva e gravata sentenza n. 375 del 2024 ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
6. Con ricorso in appello notificato il 2 aprile 2024 e depositato il 12 aprile 2024, la Archas s.r.l. ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 375 del 2024, criticandone l’impianto motivazionale e riproponendo le censure dedotte in primo grado.
7. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Rodolico-San Marco ” si è costituita nel presente giudizio, con memoria di costituzione del 24 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, a cagione della proposizione dell’appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis , C.g.a.r.s., sez. giurisdizionale, n. 696 del 2025, n. 467 del 2025, n. 208 del 2025, n. 848 del 2024, n. 607 del 2024, n. 542 del 2024, n. 537 del 2024, n. 438 del 2024, n. 560 del 2023, n. 537 del 2023, n. 325 del 2023, n. 1253 del 2022, n. 1132 del 2022, n. 791 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 1137 del 2020).
10. Passando ora all’esame dei motivi del ricorso di primo grado, riproposti in appello, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
10.1. Infatti:
a) il punto 8.2 dell’avviso di gara, rubricato “ Contenuto Busta B ”, aveva previsto espressamente, a pena di esclusione, che tutti i documenti costituenti la proposta progettuale, da inserire nella predetta busta “ B ” « NON dovranno contenere, a pena di esclusione, alcun elemento riguardante l’Offerta Economica-Temporale e, pertanto, l’indicazione negli stessi del canone e della durata offerti sarà causa di esclusione »;
b) risulta evidente che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la menzionata previsione di cui all’art. 8.2 della lex specialis non riguardava solo il canone e la durata della concessione, avendo invece esteso il divieto (di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica) ad “ alcun elemento riguardante l’Offerta Economica-Temporale ”;
c) è pacifico e non contestato, risultando altresì per tabulas , che, alle voci 6 e 7 della “ Tabella di sintesi ” contenuta nella “ Proposta progettuale ” inserita nella busta “ B ”, la ricorrente aveva inserito valori economici con riferimento all’impianto di riscaldamento e raffrescamento (voce 6) e all’impianto idrico-sanitario (voce 7), quantificando i rispettivi valori in euro 102.000,00 e in euro 65.000,00;
d) il menzionato divieto di commistione, previsto espressamente a pena di esclusione e contenuto nella lex specialis , è idoneo di per sé a fondare l’esclusione della ricorrente dalla gara, senza doversi verificare se, in concreto, l’indicazione di valori economici alle voci 6 e 7 della “ Tabella di sintesi ” abbia potuto o meno influire sulla imparzialità della commissione di gara; né tale divieto è venuto meno solo per il fatto che la ricorrente era rimasta l’unica partecipante;
e) non risulta affatto dimostrato quanto affermato dalla ricorrente (secondo cui « la compilazione delle varie sezioni della tabella induce facilmente in errore, a maggior ragione con riferimento alle voci “impianto idrico sanitario” ed “impianto elettrico”, di cui ai nn. 6 e 7» ), tenuto conto che la predetta tabella chiedeva espressamente, per ciascuna voce, l’inserimento delle sole “ Quantità ” e non del costo economico.
11. In definitiva l’appello deve essere respinto.
12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 461/2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Rodolico-San Marco ”, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
HE PI, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE PI | OB NO |
IL SEGRETARIO