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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 9 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita dallo scambio di note, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13419/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO
[...] P.IVA_1 LUCIANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CASO LUCIANA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI NADIA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Corso Peschiera 10141 TORINO presso il difensore avv. FIORETTI NADIA
PARTE CONVENUTA
e
CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: appalto di opere pubbliche
pagina 1 di 11 Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso: - nel merito, in via principale, previa revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito - vantato dalla con il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell' Controparte_1 [...]
- per le ragioni illustrate al punto 1) dell'atto di Controparte_3 opposizione - nel merito, in via subordinata, previa revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare liberata l' da ogni obbligo di pagamento nei CP_3 confronti della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 cod civ;
– nel merito, in via Controparte_1 ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse che
l' non sia liberata dell'obbligo di pagamento nei confronti della società opposta , CP_3 CP_1 condannare la società – terzo chiamato in causa contumace- alla restituzione a favore CP_2 dell' dell'importo di euro 29495,67, oltre Controparte_3 Parte_1 interessi dalla data del pagamento alla data del saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ. - in via istruttoria: ammettere lle prove testimoniali capitolate dalla DSU nella memoria ex art. 171 ter
c.p.c. n.
2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre oneri di legge dovuti per gli avvocati pubblici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare oneri riflessi pari al
23,8%, ai sensi dell'art.1 comma 208 della 23.12.2005, n. 266 ed IRAP nella misura del 8,5%, in luogo di IVA e CPA".
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e deduzione, Nel merito, rigettare le domande attoree, confermando il decreto ingiuntivo op-posto e, in ogni caso, accertare e condannare l'attrice a pagare in favore Parte_1 della convenuta (ora l'importo di € 29.495,67= portato dalla fattura azionata, Controparte_1 oltre interessi e con il favore degli onorari, spese e competenze di causa tutte, sia per la fase ingiunzionale che per quella di merito. In subordine, accertata e dichiarata la contumacia della terza chiamata condannare la medesima alla restituzione dell'importo ingiunto alla CP_2 [...]
e quest'ultima al saldo della fattura ingiunta alla convenuta in via Pt_1 Controparte_1 del tutto subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle tesi difensive dell'attrice, condannare la terza chiamata a pagare alla 33.287,62= oltre interessi e oltre Controparte_1 al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese legali e onorari tutti sostenuti per la fase stragiudiziale e quella ingiunzionale nella misura che questo Tribunale riterrà di liquidare. Richiama altresì quanto da ultimo eccepito nel merito nella propria 3° memo-ria integrativa ex art 171-ter c.p.c. pagina 2 di 11 in merito anche alla irregolarità fiscale del pagamento indebito eseguito dall'opponente DSU in violazione del regime Iva e dell'inversione contabile (reverse chance) nelle ATI o RTI e reitera
l'opposizione alle prove ex adverso richieste. Con il favore delle spese di causa e oneri di legge”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti pagina 3 di 11 viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
pagina 4 di 11 Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Invero, con contratto stipulato in data 13 novembre 2020 (doc. 1 di parte opponente), l'
[...]
ffidava alla quale mandataria Controparte_3 Parte_1 CP_4 CP_2 di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito con la Ditta individuale CP_5
, i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria
[...]
“Cipressino”, sita in Firenze, Via Fanfani n. 2, per un importo complessivo di € 131.715,17, oltre IVA al 10%.
La ripartizione delle opere tra le imprese raggruppate prevedeva che la mandataria CP_2 eseguisse le opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 (lavori edili), mentre la mandante fosse incaricata delle opere appartenenti alla categoria OS30 (opere impiantistiche). Controparte_5
Durante l'esecuzione del contratto, la Direzione dei Lavori propose una variante relativa a lavori aggiuntivi per un importo di € 26.930,87 oltre IVA 10%, approvata dalla stazione appaltante.
Cont A fronte dei lavori eseguiti dal la Direzione dei Lavori emise tre stati di avanzamento per un importo complessivo di € 125.220,00, i cui documenti contabili furono sottoscritti senza riserve dall'impresa mandataria. Sulla base di tali SAL, l'Azienda emise i seguenti certificati di pagamento, corrispondenti al valore delle opere eseguite, comprensive anche delle lavorazioni oggetto della suddetta variante:
-certificato n. 1 del 07.06.2021 – € 18.000,00;
-certificato n. 2 del 07.09.2021 – € 80.600,00;
-certificato n. 3 del 18.02.2022 – € 26.600,00.
Il pagamento delle somme risultanti dai suddetti atti fu effettuato dalla Stazione Appaltante a fronte di fatture emesse conformemente all'art. 8 del contratto di appalto e secondo le indicazioni fornite dalla mandataria come segue: CP_2
-certificato di pagamento n. 1: liquidato sulla base della fattura n. 8/PA del 7.6.2021 emessa da
[...]
con ordinativo di pagamento n. 2547 del 2.7.2021, per l'importo di € 18.000,00 (doc. 2); CP_2
-certificato di pagamento n. 2: liquidato sulla base delle fatture emesse dalle imprese del RTI, rispettivamente fattura n. 9/PA del 9.9.2021 con ordinativo n. 3889 del 28.9.2021 per € CP_2
pagina 5 di 11 44.738,36, e fattura n. 61 del 13.9.2021 con ordinativo n. 3891 del 28.9.2021 per € Controparte_5
35.861,64 (doc. 3);
-certificato di pagamento n. 3: liquidato sulla base delle fatture n. 2/PA del 18.2.2022 con CP_2 ordinativo n. 873 dell'8.3.2022 per € 23.461,02, e n. 19 del 7.3.2022 con ordinativo Controparte_5
n. 1030 del 22.3.2022 per € 3.138,98 (doc. 4).
A seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Lavori, il cui importo risultava pari a € 158.487,62 oltre
IVA 10%, e della successiva sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione, residuava un credito complessivo di € 33.287,62 oltre IVA 10%. Di tale somma, € 3.791,95 erano riferibili ai lavori edili eseguiti dalla , e € 29.495,67 alle opere impiantistiche eseguite da . CP_2 CP_1
La rata a saldo finale fu liquidata sulla base della fattura n. 4/PA del 23.9.2022 emessa da CP_2 con ordinativo di pagamento n. 4181 del 25.10.2022, per € 33.287,62 (doc. 5), regolarmente quietanzata (doc. 6 di parte opponente).
Successivamente, la , per il tramite del proprio legale (doc. 7 di parte opponente), contestava il CP_1 pagamento dell'intero importo a favore della , rilevando che la relativa fattura si riferiva a CP_2 lavorazioni eseguite non solo dalla mandataria ma anche – e in misura prevalente – dalla mandante, e chiedeva pertanto il pagamento del saldo di sua spettanza.
Con nota trasmessa anche alla (doc. 8 di parte opponente), l' riscontrava la richiesta CP_2 CP_4 della evidenziando che il pagamento alla mandataria era stato effettuato su esplicita richiesta CP_1 di , previo consenso informale (telefonico) della mandante, e in conformità all'art. 8 del CP_2 contratto e all'art. 3 dell'atto costitutivo del RTI, allegato al contratto stesso. Nella medesima nota,
l'Azienda invitava la a provvedere al pagamento della quota spettante alla o, in CP_2 CP_1 alternativa, a restituire all'Azienda le somme indebitamente percepite.
Nonostante i successivi solleciti (doc. 9 e doc. 10 di parte opponente), la non dava riscontro, CP_2 rendendo necessario l'intervento dell'Avvocatura Regionale, che con PEC del 24 ottobre 2023 (doc. 11 di parte opponente) diffidava la a versare a quanto dovuto. Anche tale diffida CP_2 CP_1 rimaneva priva di esito.
Pertanto, in data 11 ottobre 2023, la proponeva ricorso monitorio dinanzi a Controparte_1 questo Tribunale, chiedendo l'ingiunzione nei confronti della al pagamento della somma Parte_1 di € 29.495,67, oltre interessi.
pagina 6 di 11 Con decreto ingiuntivo n. 3401/2023 del 16 ottobre 2023, il Tribunale ingiungeva alla il Parte_1 pagamento in favore della dell'importo di € 29.495,67, portato dalla fattura elettronica n. CP_1
55/2023, emessa a titolo di corrispettivo per opere impiantistiche extra appalto.
Con atto di citazione del 23 novembre 2023, la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della e nel CP_2 merito, in via principale, la revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, con accertamento dell'insussistenza del credito vantato da nei confronti della in via Controparte_1 Parte_1 subordinata, la dichiarazione di liberazione dell' da ogni obbligo di pagamento verso , CP_3 CP_1 ai sensi dell'art. 1189 c.c.; in via ulteriormente subordinata, e nell'ipotesi in cui il Tribunale non Parte ritenesse la liberata, la condanna della (terza chiamata) alla restituzione dell'importo CP_2 di € 29.495,67 oltre interessi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ebbene, ciò detto in fatto, in diritto è a dirsi che risulta pacifico tra le parti che con contratto del 13 Cont novembre 2020 l' affidava all' costituito da (mandataria) e Controparte_7 CP_2
(mandante) i lavori di adeguamento antincendio della Residenza Universitaria Controparte_5
“Cipressino” di Firenze, per l'importo complessivo di € 131.715,17 oltre IVA, successivamente aumentato di € 26.930,87 a seguito di variante approvata con determina dirigenziale n. 436/2022.
Il contratto prevedeva espressamente che i pagamenti relativi all'appalto fossero effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato intestato alla mandataria la quale, in forza CP_2
Cont dell'atto costitutivo del era munita di mandato speciale con rappresentanza anche per l'incasso delle somme dovute e per il rilascio delle relative quietanze, con esenzione di responsabilità della
Stazione Appaltante per le controversie tra le imprese raggruppate. Come si legge nell'offerta economica allegata al contratto e di cui al documento: “le imprese costituenti il RTI si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società
. Più in particolare, l'art. 8 del contratto stipulato tra l' e il RTI rubricato” CP_2 CP_4
Fatturazione e pagamenti” stabiliva che “l' procederà al pagamento dei corrispettivi al RTI, CP_3 previa presentazione da parte di questo di fattura predisposta dai singoli operatori economici che hanno eseguito le lavorazioni a cui si riferisce il corrispettivo oggetto di pagamento. Il mandatario, con la firma del contratto, esonera l' da ogni controversia che dovesse insorgere tra il CP_3 medesimo e gli altri componenti del Raggruppamento in ragione dei pagamenti disposti in applicazione del presente articolo”. L'art. 9 rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari” prevedeva Cont che “i corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dal saranno pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] 3044860, intestato alla sul CP_2 pagina 7 di 11 quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti: , nato a [...] il [...], CP_8 codice fiscale ” con conseguente esonero dell'Azienda “ da ogni responsabilità C.F._1 per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti”.
A fronte dell'emissione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, l' CP_7
disponeva il pagamento del saldo di € 33.287,62 oltre IVA, mediante bonifico sul conto intestato
[...] alla in conformità alla clausola contrattuale sopra richiamata e alla richiesta espressa della CP_2 mandataria stessa.
La ha sostenuto - senza aver però assolto all'onere probatorio sulla stessa Controparte_1 incombente - che tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato direttamente in suo favore per la parte di competenza (€ 29.495,67), avendo essa eseguito i lavori impiantistici relativi alla categoria
OS30.
Invero, in base all'art. 48, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis al mandatario di un RTI spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo fino all'estinzione di ogni rapporto. In particolare, in tema di appalti pubblici, il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non costituisce un soggetto giuridico autonomo distinto dalle imprese che lo compongono, ma una forma di cooperazione tra imprese, avente carattere meramente interno e strumentale alla partecipazione alla gara. Ne consegue che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'unico soggetto legittimato ad agire e a resistere in giudizio è l'impresa mandataria, la quale riveste la posizione di unico referente nei confronti della stazione appaltante, sia nella fase di esecuzione del contratto sia in quella patologica del rapporto.
La mandataria, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti, assume la responsabilità dell'esecuzione unitaria dell'appalto e la legittimazione processuale esclusiva, salvo che il mandato o la legge non prevedano diversamente.
Pertanto, non sussiste in capo all'impresa mandante un autonomo diritto di credito nei confronti della stazione appaltante, essendo i pagamenti legittimamente effettuati alla mandataria in forza del mandato con rappresentanza.
Cont Nel caso di specie, il contratto d'appalto e l'atto di costituzione del revedevano chiaramente:
-che i corrispettivi fossero pagati sul conto corrente dedicato intestato alla CP_2
-che il mandatario rilasciasse quietanze anche in nome e per conto della mandante;
pagina 8 di 11 -che l'Azienda fosse espressamente esonerata da ogni responsabilità per controversie tra le imprese raggruppate derivanti dai pagamenti eseguiti in conformità al contratto.
Alla luce di tali clausole, il pagamento dell'importo di € 33.287,62 alla risulta pienamente CP_2 conforme al dettato contrattuale e alla disciplina normativa. In particolare, la DSU ha evidenziato che, in occasione dell'ultimo stato di avanzamento lavori (SAL) approvato con nota del 26 settembre 2022, la GECO aveva trasmesso la relativa fattura n. 4 per l'importo complessivo di euro 33.287,62, chiedendo espressamente che il pagamento fosse disposto direttamente a proprio favore, in qualità di capogruppo dell'ATI. Sulla base di tali elementi, l' ha quindi disposto il pagamento in favore CP_3 della , ritenendo di agire in conformità alle previsioni contrattuali. La DSU ha inoltre osservato CP_2 che, nei precedenti SAL n. 2 e n. 3, i pagamenti erano stati effettuati direttamente alla , ma CP_1 sempre su richiesta espressa della;
viceversa, per l'ultimo SAL, la capogruppo ha richiesto il CP_2 pagamento diretto, legittimamente, in quanto titolare del mandato collettivo con rappresentanza.
Infondata è la doglianza concernente la irregolarità della fatturazione posto che l'asserita violazione delle regole di fatturazione non incide sulla validità ed efficacia liberatoria del pagamento effettuato dall' nei confronti del soggetto contrattualmente legittimato a riceverlo, ossia la mandataria CP_3
A ciò si aggiunga che - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a CP_2 interpello n. 47/2024 (doc. 24 di parte opponente) - in presenza di un mandato con rappresentanza conferito alla mandataria, quest'ultima agisce in nome e per conto delle imprese mandanti.
Ne deriva che la capogruppo può emettere la fattura anche per conto delle altre imprese del raggruppamento, purché venga data evidenza di tale rappresentanza, conformemente a quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, la fattura emessa dalla Cont GECO si riferisce a tutti i lavori eseguiti dal deve ritenersi validamente emessa anche in nome e per conto della mandante , in virtù del mandato con rappresentanza conferito a . CP_1 CP_2
L'eventuale irregolarità formale del documento contabile non è, pertanto, idonea a privare di efficacia il pagamento, potendo al più rilevare sul piano meramente contabile o fiscale.
Da ultimo è a dirsi che - seppure volesse sostenersi che la società era priva di un formale CP_2 consenso alla riscossione del saldo da parte della mandataria - questo Giudice ritiene che debba comunque riconoscersi l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dall' in favore di CP_7 quest'ultima. Invero, dagli atti di causa emerge che la mandataria, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole dalle mandanti, aveva sempre curato i rapporti con la stazione appaltante, sia nella fase esecutiva del contratto, sia in occasione dei precedenti pagamenti relativi ai SAL. Tale
pagina 9 di 11 prassi consolidata, unitamente alla documentazione contrattuale, era idonea a far apparire la mandataria come il soggetto legittimato a ricevere i corrispettivi dovuti all'associazione temporanea di imprese.
Ne consegue che l' , effettuando il pagamento alla mandataria, ha agito in buona fede, CP_7 confidando ragionevolmente nella legittimazione apparente di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 1189, comma 1, c.c., il quale dispone che “il pagamento fatto a chi appare legittimato a riceverlo libera il debitore, se questi è in buona fede”.
Nel caso di specie, la buona fede dell'Amministrazione risulta comprovata dal comportamento tenuto in costanza di rapporto e dall'assenza di qualsiasi contestazione, da parte della , circa la CP_1 titolarità della mandataria a riscuotere i precedenti importi. Non può pertanto imputarsi alla stazione appaltante alcuna negligenza o imprudenza nell'individuazione del soggetto destinatario del pagamento.
Sulla base di tali considerazioni, il pagamento eseguito dall' deve ritenersi validamente CP_7 effettuato ed estintivo dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1189 c.c., con la conseguenza che la stazione appaltante deve considerarsi liberata da ogni ulteriore obbligo nei confronti della società . CP_1
Alla luce dell'accoglimento dell'opposizione, la domanda di restituzione della opponente resta assorbita. Quanto invece alla domanda della parte opposta come precisata nella prima memoria 171 ter cpc, e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, la terza chiamata va condannata a pagare CP_2 alla la somma di Euro 29.495,67= oltre interessi dalla sentenza ed oltre – a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno –la somma pari alle spese di lite a cui, ex art 91 cpc, la opposta è condannata, come quantificata in dispositivo.
Il risarcimento del danno a favore della opposta va riconosciuto in virtù del provato comportamento omissivo ed ostruzionistico della società come risultante dagli atti processuali, la quale pur CP_2 diffidata al pagamento dal parte dell' non ha provveduto ed è altresì rimasta contumace nel Parte_2 giudizio de quo, preferendo disertare il dialogo processuale.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dello scaglione di riferimento, e con applicazione dei minimi in considerazione dell'assenza di istruttoria, in causa di natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3401/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri di legge dovuti per gli avvocati pubblici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- condanna la terza chiamata a pagare alla la somma di euro 29.495,67 CP_2 Controparte_1 oltre interessi dalla sentenza ed a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente alle spese legali pagate dalla alla parte opponente, come sopra quantificate. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta e discussione con scambio di note, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 9 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita dallo scambio di note, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13419/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO
[...] P.IVA_1 LUCIANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CASO LUCIANA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI NADIA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Corso Peschiera 10141 TORINO presso il difensore avv. FIORETTI NADIA
PARTE CONVENUTA
e
CP_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: appalto di opere pubbliche
pagina 1 di 11 Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso: - nel merito, in via principale, previa revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito - vantato dalla con il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell' Controparte_1 [...]
- per le ragioni illustrate al punto 1) dell'atto di Controparte_3 opposizione - nel merito, in via subordinata, previa revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare liberata l' da ogni obbligo di pagamento nei CP_3 confronti della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 cod civ;
– nel merito, in via Controparte_1 ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse che
l' non sia liberata dell'obbligo di pagamento nei confronti della società opposta , CP_3 CP_1 condannare la società – terzo chiamato in causa contumace- alla restituzione a favore CP_2 dell' dell'importo di euro 29495,67, oltre Controparte_3 Parte_1 interessi dalla data del pagamento alla data del saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ. - in via istruttoria: ammettere lle prove testimoniali capitolate dalla DSU nella memoria ex art. 171 ter
c.p.c. n.
2. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre oneri di legge dovuti per gli avvocati pubblici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare oneri riflessi pari al
23,8%, ai sensi dell'art.1 comma 208 della 23.12.2005, n. 266 ed IRAP nella misura del 8,5%, in luogo di IVA e CPA".
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e deduzione, Nel merito, rigettare le domande attoree, confermando il decreto ingiuntivo op-posto e, in ogni caso, accertare e condannare l'attrice a pagare in favore Parte_1 della convenuta (ora l'importo di € 29.495,67= portato dalla fattura azionata, Controparte_1 oltre interessi e con il favore degli onorari, spese e competenze di causa tutte, sia per la fase ingiunzionale che per quella di merito. In subordine, accertata e dichiarata la contumacia della terza chiamata condannare la medesima alla restituzione dell'importo ingiunto alla CP_2 [...]
e quest'ultima al saldo della fattura ingiunta alla convenuta in via Pt_1 Controparte_1 del tutto subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle tesi difensive dell'attrice, condannare la terza chiamata a pagare alla 33.287,62= oltre interessi e oltre Controparte_1 al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese legali e onorari tutti sostenuti per la fase stragiudiziale e quella ingiunzionale nella misura che questo Tribunale riterrà di liquidare. Richiama altresì quanto da ultimo eccepito nel merito nella propria 3° memo-ria integrativa ex art 171-ter c.p.c. pagina 2 di 11 in merito anche alla irregolarità fiscale del pagamento indebito eseguito dall'opponente DSU in violazione del regime Iva e dell'inversione contabile (reverse chance) nelle ATI o RTI e reitera
l'opposizione alle prove ex adverso richieste. Con il favore delle spese di causa e oneri di legge”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti pagina 3 di 11 viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
pagina 4 di 11 Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Invero, con contratto stipulato in data 13 novembre 2020 (doc. 1 di parte opponente), l'
[...]
ffidava alla quale mandataria Controparte_3 Parte_1 CP_4 CP_2 di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito con la Ditta individuale CP_5
, i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria
[...]
“Cipressino”, sita in Firenze, Via Fanfani n. 2, per un importo complessivo di € 131.715,17, oltre IVA al 10%.
La ripartizione delle opere tra le imprese raggruppate prevedeva che la mandataria CP_2 eseguisse le opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 (lavori edili), mentre la mandante fosse incaricata delle opere appartenenti alla categoria OS30 (opere impiantistiche). Controparte_5
Durante l'esecuzione del contratto, la Direzione dei Lavori propose una variante relativa a lavori aggiuntivi per un importo di € 26.930,87 oltre IVA 10%, approvata dalla stazione appaltante.
Cont A fronte dei lavori eseguiti dal la Direzione dei Lavori emise tre stati di avanzamento per un importo complessivo di € 125.220,00, i cui documenti contabili furono sottoscritti senza riserve dall'impresa mandataria. Sulla base di tali SAL, l'Azienda emise i seguenti certificati di pagamento, corrispondenti al valore delle opere eseguite, comprensive anche delle lavorazioni oggetto della suddetta variante:
-certificato n. 1 del 07.06.2021 – € 18.000,00;
-certificato n. 2 del 07.09.2021 – € 80.600,00;
-certificato n. 3 del 18.02.2022 – € 26.600,00.
Il pagamento delle somme risultanti dai suddetti atti fu effettuato dalla Stazione Appaltante a fronte di fatture emesse conformemente all'art. 8 del contratto di appalto e secondo le indicazioni fornite dalla mandataria come segue: CP_2
-certificato di pagamento n. 1: liquidato sulla base della fattura n. 8/PA del 7.6.2021 emessa da
[...]
con ordinativo di pagamento n. 2547 del 2.7.2021, per l'importo di € 18.000,00 (doc. 2); CP_2
-certificato di pagamento n. 2: liquidato sulla base delle fatture emesse dalle imprese del RTI, rispettivamente fattura n. 9/PA del 9.9.2021 con ordinativo n. 3889 del 28.9.2021 per € CP_2
pagina 5 di 11 44.738,36, e fattura n. 61 del 13.9.2021 con ordinativo n. 3891 del 28.9.2021 per € Controparte_5
35.861,64 (doc. 3);
-certificato di pagamento n. 3: liquidato sulla base delle fatture n. 2/PA del 18.2.2022 con CP_2 ordinativo n. 873 dell'8.3.2022 per € 23.461,02, e n. 19 del 7.3.2022 con ordinativo Controparte_5
n. 1030 del 22.3.2022 per € 3.138,98 (doc. 4).
A seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Lavori, il cui importo risultava pari a € 158.487,62 oltre
IVA 10%, e della successiva sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione, residuava un credito complessivo di € 33.287,62 oltre IVA 10%. Di tale somma, € 3.791,95 erano riferibili ai lavori edili eseguiti dalla , e € 29.495,67 alle opere impiantistiche eseguite da . CP_2 CP_1
La rata a saldo finale fu liquidata sulla base della fattura n. 4/PA del 23.9.2022 emessa da CP_2 con ordinativo di pagamento n. 4181 del 25.10.2022, per € 33.287,62 (doc. 5), regolarmente quietanzata (doc. 6 di parte opponente).
Successivamente, la , per il tramite del proprio legale (doc. 7 di parte opponente), contestava il CP_1 pagamento dell'intero importo a favore della , rilevando che la relativa fattura si riferiva a CP_2 lavorazioni eseguite non solo dalla mandataria ma anche – e in misura prevalente – dalla mandante, e chiedeva pertanto il pagamento del saldo di sua spettanza.
Con nota trasmessa anche alla (doc. 8 di parte opponente), l' riscontrava la richiesta CP_2 CP_4 della evidenziando che il pagamento alla mandataria era stato effettuato su esplicita richiesta CP_1 di , previo consenso informale (telefonico) della mandante, e in conformità all'art. 8 del CP_2 contratto e all'art. 3 dell'atto costitutivo del RTI, allegato al contratto stesso. Nella medesima nota,
l'Azienda invitava la a provvedere al pagamento della quota spettante alla o, in CP_2 CP_1 alternativa, a restituire all'Azienda le somme indebitamente percepite.
Nonostante i successivi solleciti (doc. 9 e doc. 10 di parte opponente), la non dava riscontro, CP_2 rendendo necessario l'intervento dell'Avvocatura Regionale, che con PEC del 24 ottobre 2023 (doc. 11 di parte opponente) diffidava la a versare a quanto dovuto. Anche tale diffida CP_2 CP_1 rimaneva priva di esito.
Pertanto, in data 11 ottobre 2023, la proponeva ricorso monitorio dinanzi a Controparte_1 questo Tribunale, chiedendo l'ingiunzione nei confronti della al pagamento della somma Parte_1 di € 29.495,67, oltre interessi.
pagina 6 di 11 Con decreto ingiuntivo n. 3401/2023 del 16 ottobre 2023, il Tribunale ingiungeva alla il Parte_1 pagamento in favore della dell'importo di € 29.495,67, portato dalla fattura elettronica n. CP_1
55/2023, emessa a titolo di corrispettivo per opere impiantistiche extra appalto.
Con atto di citazione del 23 novembre 2023, la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della e nel CP_2 merito, in via principale, la revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, con accertamento dell'insussistenza del credito vantato da nei confronti della in via Controparte_1 Parte_1 subordinata, la dichiarazione di liberazione dell' da ogni obbligo di pagamento verso , CP_3 CP_1 ai sensi dell'art. 1189 c.c.; in via ulteriormente subordinata, e nell'ipotesi in cui il Tribunale non Parte ritenesse la liberata, la condanna della (terza chiamata) alla restituzione dell'importo CP_2 di € 29.495,67 oltre interessi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ebbene, ciò detto in fatto, in diritto è a dirsi che risulta pacifico tra le parti che con contratto del 13 Cont novembre 2020 l' affidava all' costituito da (mandataria) e Controparte_7 CP_2
(mandante) i lavori di adeguamento antincendio della Residenza Universitaria Controparte_5
“Cipressino” di Firenze, per l'importo complessivo di € 131.715,17 oltre IVA, successivamente aumentato di € 26.930,87 a seguito di variante approvata con determina dirigenziale n. 436/2022.
Il contratto prevedeva espressamente che i pagamenti relativi all'appalto fossero effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato intestato alla mandataria la quale, in forza CP_2
Cont dell'atto costitutivo del era munita di mandato speciale con rappresentanza anche per l'incasso delle somme dovute e per il rilascio delle relative quietanze, con esenzione di responsabilità della
Stazione Appaltante per le controversie tra le imprese raggruppate. Come si legge nell'offerta economica allegata al contratto e di cui al documento: “le imprese costituenti il RTI si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società
. Più in particolare, l'art. 8 del contratto stipulato tra l' e il RTI rubricato” CP_2 CP_4
Fatturazione e pagamenti” stabiliva che “l' procederà al pagamento dei corrispettivi al RTI, CP_3 previa presentazione da parte di questo di fattura predisposta dai singoli operatori economici che hanno eseguito le lavorazioni a cui si riferisce il corrispettivo oggetto di pagamento. Il mandatario, con la firma del contratto, esonera l' da ogni controversia che dovesse insorgere tra il CP_3 medesimo e gli altri componenti del Raggruppamento in ragione dei pagamenti disposti in applicazione del presente articolo”. L'art. 9 rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari” prevedeva Cont che “i corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dal saranno pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] 3044860, intestato alla sul CP_2 pagina 7 di 11 quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti: , nato a [...] il [...], CP_8 codice fiscale ” con conseguente esonero dell'Azienda “ da ogni responsabilità C.F._1 per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti”.
A fronte dell'emissione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, l' CP_7
disponeva il pagamento del saldo di € 33.287,62 oltre IVA, mediante bonifico sul conto intestato
[...] alla in conformità alla clausola contrattuale sopra richiamata e alla richiesta espressa della CP_2 mandataria stessa.
La ha sostenuto - senza aver però assolto all'onere probatorio sulla stessa Controparte_1 incombente - che tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato direttamente in suo favore per la parte di competenza (€ 29.495,67), avendo essa eseguito i lavori impiantistici relativi alla categoria
OS30.
Invero, in base all'art. 48, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis al mandatario di un RTI spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo fino all'estinzione di ogni rapporto. In particolare, in tema di appalti pubblici, il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non costituisce un soggetto giuridico autonomo distinto dalle imprese che lo compongono, ma una forma di cooperazione tra imprese, avente carattere meramente interno e strumentale alla partecipazione alla gara. Ne consegue che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'unico soggetto legittimato ad agire e a resistere in giudizio è l'impresa mandataria, la quale riveste la posizione di unico referente nei confronti della stazione appaltante, sia nella fase di esecuzione del contratto sia in quella patologica del rapporto.
La mandataria, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti, assume la responsabilità dell'esecuzione unitaria dell'appalto e la legittimazione processuale esclusiva, salvo che il mandato o la legge non prevedano diversamente.
Pertanto, non sussiste in capo all'impresa mandante un autonomo diritto di credito nei confronti della stazione appaltante, essendo i pagamenti legittimamente effettuati alla mandataria in forza del mandato con rappresentanza.
Cont Nel caso di specie, il contratto d'appalto e l'atto di costituzione del revedevano chiaramente:
-che i corrispettivi fossero pagati sul conto corrente dedicato intestato alla CP_2
-che il mandatario rilasciasse quietanze anche in nome e per conto della mandante;
pagina 8 di 11 -che l'Azienda fosse espressamente esonerata da ogni responsabilità per controversie tra le imprese raggruppate derivanti dai pagamenti eseguiti in conformità al contratto.
Alla luce di tali clausole, il pagamento dell'importo di € 33.287,62 alla risulta pienamente CP_2 conforme al dettato contrattuale e alla disciplina normativa. In particolare, la DSU ha evidenziato che, in occasione dell'ultimo stato di avanzamento lavori (SAL) approvato con nota del 26 settembre 2022, la GECO aveva trasmesso la relativa fattura n. 4 per l'importo complessivo di euro 33.287,62, chiedendo espressamente che il pagamento fosse disposto direttamente a proprio favore, in qualità di capogruppo dell'ATI. Sulla base di tali elementi, l' ha quindi disposto il pagamento in favore CP_3 della , ritenendo di agire in conformità alle previsioni contrattuali. La DSU ha inoltre osservato CP_2 che, nei precedenti SAL n. 2 e n. 3, i pagamenti erano stati effettuati direttamente alla , ma CP_1 sempre su richiesta espressa della;
viceversa, per l'ultimo SAL, la capogruppo ha richiesto il CP_2 pagamento diretto, legittimamente, in quanto titolare del mandato collettivo con rappresentanza.
Infondata è la doglianza concernente la irregolarità della fatturazione posto che l'asserita violazione delle regole di fatturazione non incide sulla validità ed efficacia liberatoria del pagamento effettuato dall' nei confronti del soggetto contrattualmente legittimato a riceverlo, ossia la mandataria CP_3
A ciò si aggiunga che - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a CP_2 interpello n. 47/2024 (doc. 24 di parte opponente) - in presenza di un mandato con rappresentanza conferito alla mandataria, quest'ultima agisce in nome e per conto delle imprese mandanti.
Ne deriva che la capogruppo può emettere la fattura anche per conto delle altre imprese del raggruppamento, purché venga data evidenza di tale rappresentanza, conformemente a quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, la fattura emessa dalla Cont GECO si riferisce a tutti i lavori eseguiti dal deve ritenersi validamente emessa anche in nome e per conto della mandante , in virtù del mandato con rappresentanza conferito a . CP_1 CP_2
L'eventuale irregolarità formale del documento contabile non è, pertanto, idonea a privare di efficacia il pagamento, potendo al più rilevare sul piano meramente contabile o fiscale.
Da ultimo è a dirsi che - seppure volesse sostenersi che la società era priva di un formale CP_2 consenso alla riscossione del saldo da parte della mandataria - questo Giudice ritiene che debba comunque riconoscersi l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dall' in favore di CP_7 quest'ultima. Invero, dagli atti di causa emerge che la mandataria, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole dalle mandanti, aveva sempre curato i rapporti con la stazione appaltante, sia nella fase esecutiva del contratto, sia in occasione dei precedenti pagamenti relativi ai SAL. Tale
pagina 9 di 11 prassi consolidata, unitamente alla documentazione contrattuale, era idonea a far apparire la mandataria come il soggetto legittimato a ricevere i corrispettivi dovuti all'associazione temporanea di imprese.
Ne consegue che l' , effettuando il pagamento alla mandataria, ha agito in buona fede, CP_7 confidando ragionevolmente nella legittimazione apparente di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 1189, comma 1, c.c., il quale dispone che “il pagamento fatto a chi appare legittimato a riceverlo libera il debitore, se questi è in buona fede”.
Nel caso di specie, la buona fede dell'Amministrazione risulta comprovata dal comportamento tenuto in costanza di rapporto e dall'assenza di qualsiasi contestazione, da parte della , circa la CP_1 titolarità della mandataria a riscuotere i precedenti importi. Non può pertanto imputarsi alla stazione appaltante alcuna negligenza o imprudenza nell'individuazione del soggetto destinatario del pagamento.
Sulla base di tali considerazioni, il pagamento eseguito dall' deve ritenersi validamente CP_7 effettuato ed estintivo dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1189 c.c., con la conseguenza che la stazione appaltante deve considerarsi liberata da ogni ulteriore obbligo nei confronti della società . CP_1
Alla luce dell'accoglimento dell'opposizione, la domanda di restituzione della opponente resta assorbita. Quanto invece alla domanda della parte opposta come precisata nella prima memoria 171 ter cpc, e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, la terza chiamata va condannata a pagare CP_2 alla la somma di Euro 29.495,67= oltre interessi dalla sentenza ed oltre – a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno –la somma pari alle spese di lite a cui, ex art 91 cpc, la opposta è condannata, come quantificata in dispositivo.
Il risarcimento del danno a favore della opposta va riconosciuto in virtù del provato comportamento omissivo ed ostruzionistico della società come risultante dagli atti processuali, la quale pur CP_2 diffidata al pagamento dal parte dell' non ha provveduto ed è altresì rimasta contumace nel Parte_2 giudizio de quo, preferendo disertare il dialogo processuale.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e dello scaglione di riferimento, e con applicazione dei minimi in considerazione dell'assenza di istruttoria, in causa di natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3401/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre oneri di legge dovuti per gli avvocati pubblici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- condanna la terza chiamata a pagare alla la somma di euro 29.495,67 CP_2 Controparte_1 oltre interessi dalla sentenza ed a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente alle spese legali pagate dalla alla parte opponente, come sopra quantificate. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta e discussione con scambio di note, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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