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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025LE0002463 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2279/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15.04.2025 Ricorrente_1 , da Lecce, rappresentato dall'avv. Difensore_1 , impugnava indicato avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Lecce - riguardante rettifica attribuzione di classamento e rendita catastale su immobile di proprietà; provvedimento notificato il 17.02.2025.
Con il menzionato provvedimento l'A.F. di Lecce attribuiva all'immobile in proprietà dell'istante, sito in Lecce alla Indirizzo_1, mq. 223, contraddistinto in catasto al fl. dati catastali, in luogo della dichiarata classe 6, rendita di euro 5.595,50.
L'atto impugnato, nello specifico, rettificava i dati catastali proposti dalla contribuente con dichiarazione Doc.
Fa 28.12.2023.
A motivo di doglianza deduceva il ricorrente difetto di idonea motivazione dell'atto, rilevando, nel merito, erronea determinazione del classamento e della rendita catastale assegnata dall'Ufficio al cespite in contestazione, siccome contrastante con la reale situazione dell'immobile accertato;
sul punto, evidenziando intercorso precedente giudicato.
Censurava altresì l'istante la comparazione, dall'Ufficio operata ai fini dell'accertamento in parola, con altri immobili limitrofi ritenuti similari a quello oggetto di gravame;
tanto, poiché per contro tali immobili, per loro intrinseche caratteristiche, considerati non assimilabili a quello oggetto di accertamento.
Concludeva chiedendo – previa sospensiva - l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine attribuzione di classe più congrua rispetto a quella accertata, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Con memorie in controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, riportandosi al proprio operato, ritenuto legittimo e fondato, chiedendo il rigetto del ricorso;
vinte le spese.
Le parti articolavano e producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve ritenersi la legittimità formale dell'atto impugnato, posto che lo stesso appare contenere tutti i dati e le ragioni giustificative della pretesa erariale avverso le quali il ricorrente ha compiutamente svolto le proprie difese.
La natura ed il valore del compendio immobiliare accertato ai fini dell'attribuito classamento e computo rendita catastale appaiono validamente collegate ai certificati censuari richiamati dall'Ufficio.
Sul punto, si osserva che il procedimento in base al quale è stato accertato il classamento e la rendita dell'immobile in questione ha comportato, in ragione delle verifiche contemplate dall'art. 1 D.M. 701/94, la modifica dei dati dichiarati con sistema Doc.Fa secondo previste metodologie comparative. Talché siffatto automatismo, ai fini del provvedimento odiernamente impugnato, non imponeva all'Ufficio particolari oneri motivazionali, tenuto conto della procedura partecipativa discendente dalla c.d. Doc.Fa che esclude incertezze sul petitum provvedimentale (cfr. Cass. n. 15495 del 20.06.13 e n.c.).
Ciò posto, risulta che l'opposto accertamento consegue a denuncia di variazione per l'aggiornamento del
C.E.U. presentata dallo stesso contribuente (c.d. doc.Fa) a seguito di talune modifiche apportate al cespite, ritenute dall'Ufficio idonee a riconsiderare classamento e rendita dell'immobile nei termini accertati.
A seguito di formale sopralluogo compiuto dai funzionari dell'UPT, il medesimo Ufficio ha peraltro avuto modo di constatare intercorso contratto di affitto stipulato dal ricorrente con la società Società_1, avente ad oggetto l'immobile de quo, rispetto a convenuto canone annuo di euro 90.000,00 decorrente dal 01.10.2023 fino al
30.09.2029; laddove è espressamente dichiarato “buono stato di manutenzione” nonché “corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione e dell'impianto elettrico” .
Siffatte circostanze di fatto, all'evidenza, si pongono quali elementi di novità rispetto a quanto statuito in richiamata pregressa sentenza di questo giudice (n. 1337/2020), che invero ha accolto originario ricorso dell'odierno ricorrente sulla rilevata insussistenza di idonei elementi accertativi, difettando – in relazione all'anno di verifica - rilevamento in loco di dati tecnici in ipotesi contrastanti con assunta “necessità di consistente e significativa ristrutturazione, mancata locazione da oltre due anni” (cfr. citata sentenza).
Prive di particolare pregio si configurano le considerazioni di parte ricorrente collegate a presunta “non appetibilità dell'immobile” e a “non commerciabilità dovuta all'estensione e al crollo dei prezzi del mercato del mattone e alla crisi del settore del commercio” (cfr. ricorso); ciò, tanto più che trattasi di immobile sito nella centralissima Indirizzo_1.
Per converso, le visure, le planimetrie e le mappe catastali degli immobili oggetto di comparazione da parte dell'Ufficio appaiono legittimamente considerate oltre che pertinenti in rapporto alla collocazione geografica
(Indirizzo_1, Indirizzo_2) e all'estensione degli immobili confrontati.
Dunque gli attribuiti dati catastali al manufatto in questione possono ritenersi legittimi e per contro disattesi i motivi di contestazione opposti dal ricorrente.
Consegue il rigetto del ricorso e la conferma dell'operato dell'Ufficio.
- I motivi della decisione, nonché le risultanze processuali, consigliano di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025LE0002463 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2279/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15.04.2025 Ricorrente_1 , da Lecce, rappresentato dall'avv. Difensore_1 , impugnava indicato avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Lecce - riguardante rettifica attribuzione di classamento e rendita catastale su immobile di proprietà; provvedimento notificato il 17.02.2025.
Con il menzionato provvedimento l'A.F. di Lecce attribuiva all'immobile in proprietà dell'istante, sito in Lecce alla Indirizzo_1, mq. 223, contraddistinto in catasto al fl. dati catastali, in luogo della dichiarata classe 6, rendita di euro 5.595,50.
L'atto impugnato, nello specifico, rettificava i dati catastali proposti dalla contribuente con dichiarazione Doc.
Fa 28.12.2023.
A motivo di doglianza deduceva il ricorrente difetto di idonea motivazione dell'atto, rilevando, nel merito, erronea determinazione del classamento e della rendita catastale assegnata dall'Ufficio al cespite in contestazione, siccome contrastante con la reale situazione dell'immobile accertato;
sul punto, evidenziando intercorso precedente giudicato.
Censurava altresì l'istante la comparazione, dall'Ufficio operata ai fini dell'accertamento in parola, con altri immobili limitrofi ritenuti similari a quello oggetto di gravame;
tanto, poiché per contro tali immobili, per loro intrinseche caratteristiche, considerati non assimilabili a quello oggetto di accertamento.
Concludeva chiedendo – previa sospensiva - l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine attribuzione di classe più congrua rispetto a quella accertata, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Con memorie in controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, riportandosi al proprio operato, ritenuto legittimo e fondato, chiedendo il rigetto del ricorso;
vinte le spese.
Le parti articolavano e producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve ritenersi la legittimità formale dell'atto impugnato, posto che lo stesso appare contenere tutti i dati e le ragioni giustificative della pretesa erariale avverso le quali il ricorrente ha compiutamente svolto le proprie difese.
La natura ed il valore del compendio immobiliare accertato ai fini dell'attribuito classamento e computo rendita catastale appaiono validamente collegate ai certificati censuari richiamati dall'Ufficio.
Sul punto, si osserva che il procedimento in base al quale è stato accertato il classamento e la rendita dell'immobile in questione ha comportato, in ragione delle verifiche contemplate dall'art. 1 D.M. 701/94, la modifica dei dati dichiarati con sistema Doc.Fa secondo previste metodologie comparative. Talché siffatto automatismo, ai fini del provvedimento odiernamente impugnato, non imponeva all'Ufficio particolari oneri motivazionali, tenuto conto della procedura partecipativa discendente dalla c.d. Doc.Fa che esclude incertezze sul petitum provvedimentale (cfr. Cass. n. 15495 del 20.06.13 e n.c.).
Ciò posto, risulta che l'opposto accertamento consegue a denuncia di variazione per l'aggiornamento del
C.E.U. presentata dallo stesso contribuente (c.d. doc.Fa) a seguito di talune modifiche apportate al cespite, ritenute dall'Ufficio idonee a riconsiderare classamento e rendita dell'immobile nei termini accertati.
A seguito di formale sopralluogo compiuto dai funzionari dell'UPT, il medesimo Ufficio ha peraltro avuto modo di constatare intercorso contratto di affitto stipulato dal ricorrente con la società Società_1, avente ad oggetto l'immobile de quo, rispetto a convenuto canone annuo di euro 90.000,00 decorrente dal 01.10.2023 fino al
30.09.2029; laddove è espressamente dichiarato “buono stato di manutenzione” nonché “corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione e dell'impianto elettrico” .
Siffatte circostanze di fatto, all'evidenza, si pongono quali elementi di novità rispetto a quanto statuito in richiamata pregressa sentenza di questo giudice (n. 1337/2020), che invero ha accolto originario ricorso dell'odierno ricorrente sulla rilevata insussistenza di idonei elementi accertativi, difettando – in relazione all'anno di verifica - rilevamento in loco di dati tecnici in ipotesi contrastanti con assunta “necessità di consistente e significativa ristrutturazione, mancata locazione da oltre due anni” (cfr. citata sentenza).
Prive di particolare pregio si configurano le considerazioni di parte ricorrente collegate a presunta “non appetibilità dell'immobile” e a “non commerciabilità dovuta all'estensione e al crollo dei prezzi del mercato del mattone e alla crisi del settore del commercio” (cfr. ricorso); ciò, tanto più che trattasi di immobile sito nella centralissima Indirizzo_1.
Per converso, le visure, le planimetrie e le mappe catastali degli immobili oggetto di comparazione da parte dell'Ufficio appaiono legittimamente considerate oltre che pertinenti in rapporto alla collocazione geografica
(Indirizzo_1, Indirizzo_2) e all'estensione degli immobili confrontati.
Dunque gli attribuiti dati catastali al manufatto in questione possono ritenersi legittimi e per contro disattesi i motivi di contestazione opposti dal ricorrente.
Consegue il rigetto del ricorso e la conferma dell'operato dell'Ufficio.
- I motivi della decisione, nonché le risultanze processuali, consigliano di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso. Spese compensate.